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Document 62016CN0187

Causa C-187/16: Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

GU C 191 del 30.5.2016, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.5.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 191/22


Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Commissione europea/Repubblica d’Austria

(Causa C-187/16)

(2016/C 191/27)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár, B.-R. Killmann, agenti)

Convenuta: Repubblica d’Austria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

1.

constatare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 49 e 56 TFUE o dell’articolo 4 in combinato disposto con gli articoli da 11 a 37 della direttiva 92/50/CEE (1) nonché degli articoli 14, 20 e da 23 a 55 della direttiva 2004/18/CE (2), in quanto

nel periodo precedente e successivo all’attuazione della direttiva 2004/18/CE ha aggiudicato direttamente alla tipografia di Stato austriaca (Österreichische Staatsdruckerei GmbH) gli appalti pubblici di servizi per la produzione di determinati documenti, quali passaporti con chip, passaporti di emergenza, titoli di soggiorno, carte d’identità, patentini pirotecnici, patenti di guida in formato tessera, libretti di circolazione in formato tessera, in misura inferiore e superiore alle soglie in vigore ai sensi delle direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE, e

mantiene le disposizioni nazionali, come in particolare l’articolo 2 comma 3 della legge federale di riforma dei rapporti giuridici della tipografia di Stato austriaca (Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der Österreichischen Staatsdruckerei), che obbligano le amministrazioni aggiudicatrici all’assegnazione di tali appalti di servizi esclusivamente alla tipografia di Stato austriaca;

2.

condannare la Repubblica d’Austria alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca i seguenti motivi:

La tipografia di Stato austriaca è un’impresa privata.

Il diritto austriaco impone che la produzione di tutti i documenti che richiedono riservatezza o il rispetto di disposizioni di sicurezza sia assegnata in via esclusiva alla tipografia di Stato austriaca.

Le amministrazioni aggiudicatrici austriache erano pertanto tenute ad affidare direttamente alla tipografia di Stato austriaca gli appalti pubblici di servizi per la produzione di passaporti con chip, passaporti di emergenza, titoli di soggiorno, carte d’identità, patenti di guida in formato tessera, libretti di circolazione in formato tessera e patentini pirotecnici.

Le amministrazioni aggiudicatrici austriache avrebbero invece dovuto assegnare la produzione dei citati documenti a imprese selezionate nell’ambito di procedimenti di aggiudicazione conformi alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE e della direttiva 2004/18/CE o presentanti un sufficiente grado di pubblicità ai sensi del TFUE.

L’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione, avendo le amministrazioni aggiudicatrici austriache conferito alla tipografia di Stato austriaca la produzione dei citati documenti senza l’espletamento di procedure di pubblici appalti ed essendo obbligate dal diritto nazionale, ad incaricare della produzione di detti documenti esclusivamente la tipografia di Stato austriaca.


(1)  Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1)

(2)  Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114)


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