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Document 62016CN0187
Case C-187/16: Action brought on 4 April 2016 — European Commission v Austrian Republic
Causa C-187/16: Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
Causa C-187/16: Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
GU C 191 del 30.5.2016, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.5.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/22 |
Ricorso proposto il 4 aprile 2016 — Commissione europea/Repubblica d’Austria
(Causa C-187/16)
(2016/C 191/27)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Tokár, B.-R. Killmann, agenti)
Convenuta: Repubblica d’Austria
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
1. |
constatare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 49 e 56 TFUE o dell’articolo 4 in combinato disposto con gli articoli da 11 a 37 della direttiva 92/50/CEE (1) nonché degli articoli 14, 20 e da 23 a 55 della direttiva 2004/18/CE (2), in quanto
|
2. |
condannare la Repubblica d’Austria alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca i seguenti motivi:
La tipografia di Stato austriaca è un’impresa privata.
Il diritto austriaco impone che la produzione di tutti i documenti che richiedono riservatezza o il rispetto di disposizioni di sicurezza sia assegnata in via esclusiva alla tipografia di Stato austriaca.
Le amministrazioni aggiudicatrici austriache erano pertanto tenute ad affidare direttamente alla tipografia di Stato austriaca gli appalti pubblici di servizi per la produzione di passaporti con chip, passaporti di emergenza, titoli di soggiorno, carte d’identità, patenti di guida in formato tessera, libretti di circolazione in formato tessera e patentini pirotecnici.
Le amministrazioni aggiudicatrici austriache avrebbero invece dovuto assegnare la produzione dei citati documenti a imprese selezionate nell’ambito di procedimenti di aggiudicazione conformi alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE e della direttiva 2004/18/CE o presentanti un sufficiente grado di pubblicità ai sensi del TFUE.
L’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione, avendo le amministrazioni aggiudicatrici austriache conferito alla tipografia di Stato austriaca la produzione dei citati documenti senza l’espletamento di procedure di pubblici appalti ed essendo obbligate dal diritto nazionale, ad incaricare della produzione di detti documenti esclusivamente la tipografia di Stato austriaca.
(1) Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1)
(2) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114)