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Document 62015TN0024

Causa T-24/15: Ricorso proposto il 19 gennaio 2015 — NICO/Consiglio

GU C 89 del 16.3.2015, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 89/35


Ricorso proposto il 19 gennaio 2015 — NICO/Consiglio

(Causa T-24/15)

(2015/C 089/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Naftiran Intertrade Co. (NICO) Sàrl (Pully, Svizzera) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey e D. Rovetta, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1202/2014 del Consiglio, del 7 novembre 2014, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (2), nei limiti in cui tali atti includono la ricorrente nella categoria di persone ed entità interessate dalle misure restrittive;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi: violazione del diritto ad essere ascoltati, insufficienza della motivazione, violazione dei diritti della difesa, errore manifesto di valutazione e violazione del diritto fondamentale di proprietà.

La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia omesso di procedere alla sua audizione e ciò malgrado l’assenza di indicazioni contrarie a sostegno di tale scelta, in particolare in relazione all’imposizione di misure restrittive sugli impegni contrattuali in corso. Inoltre, la ricorrente ritiene che il Consiglio non abbia fornito una motivazione sufficiente. A causa di dette omissioni, il Consiglio avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente, incluso il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, la ricorrente dichiara di non essere una società controllata dalla NICO Ltd, dal momento che tale società non esiste più nel Jersey e non esiste in Iran ed in ogni caso che il Consiglio non ha dimostrato come, anche nell’ipotesi in cui essa fosse una controllata, ciò comporterebbe un vantaggio economico per lo Stato iraniano contrario allo scopo degli atti impugnati. Da ultimo, la ricorrente ritiene che nell’imporre talune misure restrittive sui diritti di proprietà e sugli impegni contrattuali in corso afferenti alla ricorrente, il Consiglio abbia violato il suo fondamentale diritto di proprietà, adottando provvedimenti la cui proporzionalità non può essere accertata.


(1)  GU L 325, pag. 19.

(2)  GU L 325, pag. 3.


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