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Document 62014TN0338

Causa T-338/14: Ricorso proposto il 19 maggio 2014 — UNIC/Commissione

GU C 212 del 7.7.2014, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 212/41


Ricorso proposto il 19 maggio 2014 — UNIC/Commissione

(Causa T-338/14)

2014/C 212/53

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Unione Nazionale Industria Conciaria (UNIC) (Milano, Italia) (rappresentanti: A. Fratini, avvocato, M. Bottino, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Accogliere il ricorso e per l’effetto annullare la decisione impugnata;

Condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea, del 19 marzo 2014, che rigetta la richiesta di apertura della procedura di revoca dei regimi tariffari preferenziali accordati a favore di India, Pakistan ed Etiopia sulle pelli grezze e semilavorate di cui alle sezioni S-8a, S-8b e S-12a del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303, pag. 1).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 296 TFUE e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Si fa valere a questo riguardo che la decisione impugnata non rispetta l’obbligo di una motivazione chiara, precisa e inequivocabile, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

2.

Secondo motivo, relativo a un errore manifesto di valutazione

Si fa valere a questo riguardo un errore manifesto di valutazione in merito all’adeguatezza della revoca temporanea dei regimi preferenziali rispetto al problema dell’approvvigionamento delle materie prime, nonché all’esistenza dei presupposti per la revoca temporanea dei regimi preferenziali generali accordati a India, Etiopia e Pakistan, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lett. d, del regolamento sopracitato.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

Si fa valere a questo riguardo la mancata verifica del ricorrere dei presupposti per l’avvio della procedura di revoca delle preferenze tariffarie a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lett. d), del regolamento sopracitato.


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