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Document 62014CN0562

Causa C-562/14 P: Impugnazione proposta il 5 dicembre 2014 dal Regno di Svezia avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 settembre 2014 , causa T-306/12, Darius Nicolai Spirlea e Mihaela Spirlea/Commissione europea

GU C 46 del 9.2.2015, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/31


Impugnazione proposta il 5 dicembre 2014 dal Regno di Svezia avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 settembre 2014, causa T-306/12, Darius Nicolai Spirlea e Mihaela Spirlea/Commissione europea

(Causa C-562/14 P)

(2015/C 046/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentante: C. Meyer-Seitz)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Darius Nicolai Spirlea e Mihaela Spirlea, Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Repubblica ceca e Regno di Spagna.

Conclusioni

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 25 settembre 2014, nella causa T-306/12;

Annullare la decisione della Commissione europea del 21 giugno 2012 recante diniego dell’accesso ai documenti richiesti dal sig. e dalla sig.ra Spirlea;

condannare la Commissione europea alle spese del Regno di Svezia.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce tre motivi.

Con il primo motivo si sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente il terzo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione («il regolamento sulla trasparenza»), avendo considerato che la Commissione può, quando si avvale delle eccezioni relative ai procedimenti d’indagine, basare la propria decisione su una presunzione generale per cui l’accesso in una procedura EU Pilot debba essere negato nella misura in cui essa costituisce una fase precedente all’eventuale avvio di un procedimento avente ad oggetto una violazione del Trattato, e che la Commissione non ha commesso errori di diritto nell’interpretare la disposizione summenzionata del regolamento sulla trasparenza nel senso che tale istituzione può respingere una domanda di accesso ai documenti richiesti relativi a una procedura EU Pilot senza esaminarli concretamente e singolarmente.

Con il secondo motivo si sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente il terzo trattino dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza dichiarando scevra da errori la valutazione della Commissione secondo cui non sussisteva un interesse pubblico prevalente ai sensi dell’ultima parte dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento sulla trasparenza.

Con il terzo motivo si afferma che il Tribunale ha applicato erroneamente il diritto dell’Unione considerando che, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’articolo 263 TFUE, anche in sede di esame di un ricorso secondo il regolamento sulla trasparenza, la legittimità dell’atto impugnato debba essere valutata alla luce degli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data di adozione di tale atto.


(1)  GU 2001 L 145, pag. 43.


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