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Document 62012TN0109

Causa T-109/12: Ricorso proposto il 7 marzo 2012 — Spagna/Commissione

GU C 126 del 28.4.2012, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 126/23


Ricorso proposto il 7 marzo 2012 — Spagna/Commissione

(Causa T-109/12)

2012/C 126/44

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2011) 9992, del 22 dicembre 2011, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione ai seguenti progetti: «Azioni da svolgere nell’ambito dello sviluppo della 2a fase del piano generale di gestione dei residui solidi urbani della Comunità autonoma dell’Estremadura» (CCI n. 2000.ES.16.C.PE.020); Emissari: «Bacino medio Getafe e bacino inferiore dell’Arroyo Culebro (bacino del Tago-risanamento)» (CCI n. 2002.ES.16.C.PE.002); «Riutilizzo di acque depurate per l’irrigazione di zone verdi a Santa Cruz de Tenerife» (CCI n. 2003.ES.16.C.PE.003) e «Assistenza tecnica per lo studio e la redazione del progetto di ampliamento e approvvigionamento idrico della Mancomunidad [consorzio di comuni] de Algodor» (CCI n. 2002.ES.16.C.PE.040);

condannare l’istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del paragrafo 3 dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (1), essendo trascorsi più di tre mesi tra l’udienza e la decisione.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo H dell’Allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (2), per essersi avvalsa del procedimento ivi previsto senza aver effettuato le necessarie verifiche.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo H dell’Allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, per mancanza di controlli che invalidino le relazioni di fine progetto.

4)

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo H dell’Allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, non essendo stata riscontrata l’esistenza di irregolarità.

5)

Quinto motivo, vertente sulla mancata considerazione del principio del legittimo affidamento, in relazione al progetto CCI n. 2000.ES. 16.C PE.020, in quanto la Commissione ha utilizzato, rispetto allo stesso, criteri contenuti in un documento (Gli orientamenti sulle rettifiche finanziarie relative ai contratti pubblici, presentati agli Stati membri durante la riunione del Comitato di coordinamento dei fondi del 28 novembre 2007) che non era stato reso pubblico all’epoca in cui le autorità spagnole hanno presentato la documentazione del saldo, bensì 29 mesi dopo.


(1)  GU L 201, pag. 5.

(2)  GU L 130, pag. 3; modificato dal regolamento (CE) n. 1264/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, GU L 161, pag. 57.


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