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Document 62012CN0377

Causa C-377/12: Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea

GU C 319 del 20.10.2012, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/3


Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-377/12)

2012/C 319/04

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana, S. Bartelt, F. Erlbacher, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione del Consiglio, del 14 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall’altra (2012/272/UE) (1) nella parte in cui il Consiglio ha aggiunto i fondamenti giuridici relativi a trasporto (articoli 91 e 100 TFUE), riammissione (articolo 79, paragrafo 3, TFUE) ed ambiente (articolo 191, paragrafo 4, TFUE);

mantenere gli effetti della decisione impugnata;

condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la Commissione chiede l’annullamento della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall’altra, del 14 maggio 2012 (2012/272/UE) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui il Consiglio ha aggiunto i fondamenti giuridici relativi a trasporto (articoli 91 e 100 TFUE), riammissione (articolo 79, paragrafo 3, TFUE) ed ambiente (articolo 191, paragrafo 4, TFUE).

Il presente ricorso si basa su un solo motivo, precisamente la violazione da parte del Consiglio delle norme dei Trattati e della giurisprudenza della Corte in merito alla scelta del fondamento giuridico per l’adozione di un atto dell’Unione, inclusa una decisione relativa alla firma di un accordo internazionale.

La Commissione ritiene che l’aggiunta del suddetto fondamento giuridico fosse superflua e illegittima. Le disposizioni dell’accordo di partenariato e di cooperazione (in prosieguo: l’«APC») che hanno portato all’aggiunta di tali fondamenti giuridici da parte del Consiglio riguardano infatti la cooperazione su specifiche questioni politiche che costituiscono parte integrante della politica dell’UE di cooperazione allo sviluppo e non impongono obblighi più estesi distinti da quelli della cooperazione allo sviluppo. Pertanto tutte queste disposizioni dell’APC sono coperte dall’articolo 209 TFUE.


(1)  GU L 134, pag. 3


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