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Document 62012CA0387

Causa C-387/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Hi Hotel HCF SARL /Uwe Spoering (Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza internazionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Atto commesso in uno Stato membro consistente nella partecipazione ad un atto illecito commesso sul territorio di un altro Stato membro — Determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto)

GU C 159 del 26.5.2014, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 159/4


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Hi Hotel HCF SARL /Uwe Spoering

(Causa C-387/12) (1)

((Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza internazionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi - Atto commesso in uno Stato membro consistente nella partecipazione ad un atto illecito commesso sul territorio di un altro Stato membro - Determinazione del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto))

2014/C 159/05

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Hi Hotel HCF SARL

Convenuto: Uwe Spoering

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza internazionale in materia di illeciti civili dolosi o colposi — Atto commesso in uno Stato membro consistente nell'aver contribuito ad un illecito commesso nel territorio di un altro Stato membro — Determinazione del luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso

Dispositivo

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di pluralità di autori presunti di un asserito danno ai diritti patrimoniali d’autore tutelati nello Stato membro cui appartiene il giudice adito, tale disposizione non consente di fondare, a titolo di luogo dell’evento generatore di detto danno, la competenza del giudice nella cui circoscrizione quello tra i presunti autori che è stato convenuto non ha agito, ma essa consente di fondare la competenza di tale giudice a titolo di luogo di concretizzazione dell’asserito danno, a condizione che quest’ultimo possa concretizzarsi nella circoscrizione del giudice adito. In quest’ultima ipotesi, detto giudice è competente a conoscere soltanto del danno causato sul territorio dello Stato membro cui appartiene.


(1)  GU C 343 del 10.11.2012.


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