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Document 62012CA0124

Causa C-124/12: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Plovdiv — Bulgaria) — AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 168, lettera a), e 176 — Diritto a detrazione — Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale — Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo)

GU C 260 del 7.9.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 260 del 7.9.2013, p. 12–12 (HR)

7.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 260/12


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Administrativen sad Plovdiv — Bulgaria) — AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-124/12) (1)

(Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 168, lettera a), e 176 - Diritto a detrazione - Spese relative all’acquisto di beni e di prestazioni di servizi destinati al personale - Personale messo a disposizione del soggetto passivo facendo valere il diritto a detrazione ma impiegato da un altro soggetto passivo)

2013/C 260/21

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Plovdiv

Parti

Ricorrente: AES-3C MARITZA EAST 1 EOOD

Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Plovdiv — Interpretazione degli articoli 168, lettera a), e 176 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Ambito di applicazione — Limitazione del diritto a detrazione dell’imposta versata a monte — Società che non dispone di un proprio personale ma che si avvale di lavoratori a tempo pieno mediante un contratto di fornitura del personale assunto da un’altra società — Diniego del diritto della società di detrarre l’IVA per l’acquisto di servizi di trasporto, abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale nonché per le spese di missione dei lavoratori, con la motivazione che i servizi sono forniti a titolo gratuito a persone fisiche che lavorano per la società senza essere assunte dalla medesima

Dispositivo

1)

Gli articoli 168, lettera a), e 176, secondo comma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale un soggetto passivo, che sostiene spese per servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione e missioni di persone che lavorano per tale soggetto passivo, non goda di un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto afferente a tali spese, con la motivazione che le suddette persone sono messe a sua disposizione da un’altra entità e, ai sensi della normativa di cui trattasi, non possono quindi essere considerate come membri del personale del soggetto passivo, benché invece tali spese possano essere considerate come aventi un nesso diretto ed immediato con le spese generali inerenti al complesso delle attività economiche del suddetto soggetto passivo.

2)

L’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, al momento della sua adesione all’Unione europea, uno Stato membro introduca una limitazione al diritto a detrazione in forza di una disposizione legislativa nazionale che prevede l’esclusione dal diritto a detrazione di beni e di servizi destinati a cessioni o prestazioni a titolo gratuito o ad attività estranee all’attività economica del soggetto passivo, mentre invece una siffatta esclusione non era prevista dalla normativa nazionale in vigore fino alla data dell’adesione di cui trattasi.

Spetta al giudice nazionale interpretare le disposizioni nazionali in esame nel procedimento principale, quanto più possibile, conformemente al diritto dell’Unione. Nell’eventualità in cui una siffatta interpretazione risultasse impossibile, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare tali disposizioni per incompatibilità con l’articolo 176, secondo comma, della direttiva 2006/112.


(1)  GU C 151 del 26.5.2012.


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