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Document 62011CA0083

Causa C-83/11: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman (Direttiva 2004/38/CE — Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri — Articolo 3, paragrafo 2 — Obbligo di agevolare, conformemente alla legislazione nazionale, l’ingresso e il soggiorno di «ogni altro familiare» a carico di un cittadino dell’Unione)

GU C 331 del 27.10.2012, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) — Regno Unito] — Secretary of State for the Home Department/Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman

(Causa C-83/11) (1)

(Direttiva 2004/38/CE - Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - Articolo 3, paragrafo 2 - Obbligo di agevolare, conformemente alla legislazione nazionale, l’ingresso e il soggiorno di «ogni altro familiare» a carico di un cittadino dell’Unione)

(2012/C 331/09)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)

Parti

Ricorrente: Secretary of State for the Home Department

Convenuti: Muhammad Sazzadur Rahman, Fazly Rabby Islam, Mohibullah Rahman

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 2, e 10, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77) — Nozione di «ogni altro familiare» di un cittadino dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva — Familiari a carico di una coppia sposata nella quale uno dei coniugi è cittadino di uno Stato terzo — Familiari che non sono ascendenti diretti della coppia sposata

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso:

che gli Stati membri non sono tenuti ad accogliere qualsiasi domanda d’ingresso o di soggiorno presentata da familiari di un cittadino dell’Unione non rientranti nella definizione di cui all’articolo 2, punto 2, della suddetta direttiva, anche qualora detti familiari dimostrino, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, della medesima, di essere a carico di tale cittadino;

che gli Stati membri sono tuttavia tenuti ad assicurarsi che la loro legislazione contenga criteri che consentono alle suddette persone di ottenere una decisione sulla loro domanda di ingresso e di soggiorno che sia fondata su un esame approfondito della loro situazione personale e che sia motivata in caso di rifiuto;

che gli Stati membri hanno un ampio potere discrezionale nella scelta di tali criteri, i quali, tuttavia, devono essere conformi al significato comune del termine «agevola» nonché dei termini relativi alla dipendenza utilizzati al suddetto articolo 3, paragrafo 2, e non devono privare tale disposizione del suo effetto utile; e

che ogni richiedente ha il diritto di far verificare da un giudice se la legislazione nazionale e la sua applicazione soddisfano tali condizioni.

2)

Per rientrare nella categoria dei familiari «a carico» di un cittadino dell’Unione prevista all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, la situazione di dipendenza deve sussistere nel paese di provenienza del familiare interessato, quanto meno nel momento in cui egli chiede di raggiungere il cittadino dell’Unione di cui è a carico.

3)

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che gli Stati membri, nell’esercizio del loro potere discrezionale, possono prescrivere particolari requisiti relativamente alla natura o alla durata della dipendenza, a condizione che tali requisiti siano conformi al significato comune dei termini relativi alla dipendenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2004/38 e non privino tale disposizione del suo effetto utile.

4)

La questione se il rilascio della carta di soggiorno previsto all’articolo 10 della direttiva 2004/38 possa essere subordinato al requisito che la situazione di dipendenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, lettera a), di tale direttiva si sia protratta nello Stato membro ospitante esula dall’ambito di applicazione di tale direttiva.


(1)  GU C 145 del 14.5.2011.


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