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Document 62010TA0570(01)

Causa T-570/10 RENV: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Environmental Manufacturing/UAMI — Wolf (Raffigurazione di una testa di lupo) [ «Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante una testa di lupo — Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori WOLF Jardin e Outils WOLF — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009» ]

GU C 96 del 23.3.2015, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 96/10


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2015 — Environmental Manufacturing/UAMI — Wolf (Raffigurazione di una testa di lupo)

(Causa T-570/10 RENV) (1)

([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo rappresentante una testa di lupo - Marchi nazionali e internazionali figurativi anteriori WOLF Jardin e Outils WOLF - Impedimenti relativi alla registrazione - Pregiudizio del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»])

(2015/C 096/11)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Regno Unito) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, e M. Atkins, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Société Elmar Wolf, (Wissembourg, Francia) (rappresentante: N. Boespflug, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 6 ottobre 2010 (procedimento R 425/2010-2) relativa a un procedimento di opposizione tra la Société Elmar Wolf e la Environmental Manufacturing LLP.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 ottobre 2010, (procedimento R 425/2010-2) è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese dinanzi al Tribunale e alla Corte, e la metà di quelle sostenute dalla Environmental Manufacturing LLP dinanzi al Tribunale e alla Corte.

3)

La Société Elmar Wolf sopporterà le proprie spese dinanzi al Tribunale e alla Corte, e la metà di quelle sostenute dalla Environmental Manufacturing LLP dinanzi al Tribunale e alla Corte.


(1)  GU C 63 del 26.2.2011.


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