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Document 62010FA0063

Causa F-63/10: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 — BL/Commissione europea ( «Funzione pubblica — Ex funzionario — Previdenza sociale — Incidente — Chiusura della procedura ai sensi dell’articolo 73 dello statuto — Applicazione nel tempo della tabella allegata alla nuova versione della normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali — Durata della procedura» )

GU C 227 del 28.7.2012, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/35


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 — BL/Commissione europea

(Causa F-63/10) (1)

(Funzione pubblica - Ex funzionario - Previdenza sociale - Incidente - Chiusura della procedura ai sensi dell’articolo 73 dello statuto - Applicazione nel tempo della tabella allegata alla nuova versione della normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattie professionali - Durata della procedura)

2012/C 227/58

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Levi e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione di chiudere la procedura avviata ai sensi dell’articolo 73 dello statuto in seguito all’incidente del ricorrente avvenuto il 13 agosto 2001, riconoscendo a quest’ultimo un tasso di invalidità permanente parziale del 6 % e condanna della convenuta a versare al ricorrente un importo a titolo di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

La decisione del 28 ottobre 2009 di chiudere la procedura avviata ai sensi dell’articolo 73 dello statuto dei funzionari dell’Unione europea in seguito all’incidente avvenuto il 13 agosto 2001, di cui BL è stato vittima, è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata a versare a BL la somma di EUR 2 500.

3)

L ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute da BL.


(1)  GU C 260 del 25.09.2010, pag. 29.


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