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Document 62007CO0175

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2008.
SA des sucreries de Fontaine-le-Dun-Bolbec-Auffay (SAFBA) e altri contro Directeur général des douanes et droits indirects e Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de grande instance de Nanterre - Francia.
Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Zucchero - Contributi alla produzione - Modalità d’applicazione del regime delle quote - Presa in considerazione dei quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati -Determinazione delle eccedenze esportabili - Determinazione della perdita media.
Cause riunite C-175/07 a C-184/07.

Raccolta della Giurisprudenza 2008 I-00142*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2008:543





Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 6 ottobre 2008 – SAFBA e altri / Directeur général des douanes et droits indirects et Receveur principal des douanes et droits indirects de Gennevilliers

(cause riunite da C‑175/07 a C‑184/07)

«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Zucchero – Contributi alla produzione – Modalità d’applicazione del regime delle quote – Presa in considerazione dei quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati –Determinazione delle eccedenze esportabili – Determinazione della perdita media»

Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Contributo alla produzione (Regolamento del Consiglio n. 1260/2001, art. 15, n. 1, lett. b), c) e d); regolamenti della Commissione n. 314/2002, come modificato dal regolamento della Commissione n. 38/2004, art. 6, nn. 4 e 5, e n. 1686/2005) (v. punti 20-24, 26-29, dispositivo 1-2)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunal de grande instance de Nanterre (Francia) – Validità, alla luce dell’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1260, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178, pag. 1), nonché del principio di proporzionalità e del divieto di discriminazione, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero (GU L 50, pag. 40) – Validità, alla luce dei regolamenti (CE) n. 1260/2001 e n. 314/2002, del regolamento della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 12) – Contributo alla produzione che include i quantitativi di zucchero contenuti nei prodotti trasformati, esportati senza beneficiare di restituzioni all’esportazione.

Dispositivo

1)

L’esame dell’art. 6, n. 4, del regolamento (CE) della Commissione 20 febbraio 2002, n. 314, che stabilisce modalità d’applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 gennaio 2004, n. 38, nella parte in cui tale disposizione non prevede, ai fini del calcolo del contributo alla produzione, l’esclusione dall’eccedenza esportabile dei quantitativi di zucchero contenuti in prodotti trasformati ed esportati per i quali non è stata concessa alcuna restituzione all’esportazione, non ha rivelato l’esistenza di elementi tali da inficiarne la validità.

2)

Il regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, è invalido.

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