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Document 62007CJ0459

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 aprile 2009.
    Veli Elshani contro Hauptzollamt Linz.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz - Austria.
    Codice doganale comunitario - Artt. 202 e 233, primo comma, lett. d) - Nascita dell’obbligazione doganale - Introduzione irregolare di merci - Sequestro con confisca - Estinzione dell’obbligazione doganale - Momento in cui deve intervenire il sequestro.
    Causa C-459/07.

    Raccolta della Giurisprudenza 2009 I-02759

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:224

    SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    2 aprile 2009 ( *1 )

    «Codice doganale comunitario — Artt. 202 e 233, primo comma, lett. d) — Nascita dell’obbligazione doganale — Introduzione irregolare di merci — Sequestro con confisca — Estinzione dell’obbligazione doganale — Momento in cui deve intervenire il sequestro»

    Nel procedimento C-459/07,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Austria), con decisione 20 settembre 2007, pervenuta in cancelleria il 9 ottobre 2007, nella causa

    Veli Elshani

    contro

    Hauptzollamt Linz,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Klučka, U. Lõhmus (relatore), dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,

    avvocato generale: sig. P. Mengozzi

    cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 settembre 2008,

    considerate le osservazioni presentate:

    per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

    per il governo danese, dalla sig.ra B Weis Fogh, in qualità di agente;

    per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;

    per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente;

    per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. S. Schønberg e dalla sig.ra M. Šimerdová, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 novembre 2008,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 202 e 233, primo comma, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700 (GU L 311, pag. 17; in prosieguo: il «codice doganale»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Elshani e lo Hauptzollamt Linz (ufficio doganale principale di Linz; in prosieguo: lo «Hauptzollamt») riguardante la nascita e l’estinzione di un’obbligazione doganale.

    Contesto normativo

    3

    L’art. 4 del codice doganale prevede quanto segue:

    «Ai fini del presente codice, s’intende per:

    (…)

    19)

    presentazione in dogana: comunicazione all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto arrivo delle merci nell’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall’autorità doganale;

    (…)».

    4

    Ai sensi dell’art. 38 del codice doganale:

    «1.   Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall’autorità doganale e conformemente alle modalità da questa stabilite:

    a)

    all’ufficio doganale designato dall’autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità;

    (…)

    2.   Chiunque provveda al trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, in particolare dopo il loro trasbordo, diventa responsabile dell’esecuzione dell’obbligo di cui al paragrafo 1.

    (…)».

    5

    L’art. 40 del codice doganale così dispone:

    «Le merci che, ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), arrivano in un ufficio doganale o in [qualsiasi] altro [luogo] designato o autorizzato dall’autorità doganale devono essere presentate in dogana dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al loro trasporto ad introduzione avvenuta».

    6

    L’art. 202 del codice doganale è formulato come segue:

    «1.   L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:

    a)

    all’irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all’importazione (…)

    (…).

    Ai sensi del presente articolo, per introduzione irregolare s’intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41 e dell’articolo 177, secondo trattino.

    2.   L’obbligazione doganale sorge al momento dell’introduzione irregolare.

    3.   Sono debitori:

    la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare,

    (…)».

    7

    L’art. 203 del codice doganale stabilisce quanto segue:

    «1.   L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:

    alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione.

    2.   L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale.

    (…)».

    8

    In base all’art. 233 del codice doganale:

    «Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dell’obbligazione doganale nonché alla mancata riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l’obbligazione doganale si estingue:

    a)

    con il pagamento dell’importo dei dazi;

    b)

    con lo sgravio dell’importo dei dazi;

    c)

    quando, per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di pagare i dazi:

    la dichiarazione in dogana venga invalidata;

    le merci […], prima di essere svincolate, [vengano] sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate, oppure distrutte per ordine dell’autorità doganale, oppure distrutte o abbandonate conformemente all’articolo 182, oppure distrutte o irrimediabilmente perse per un motivo inerente alla natura stessa delle merci o in seguito a caso fortuito o di forza maggiore;

    d)

    quando le merci per le quali è sorta un’obbligazione doganale in conformità dell’articolo 202 sono sequestrate all’atto dell’introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate.

    In caso di sequestro o di confisca della merce, per le esigenze della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l’obbligazione doganale è tuttavia considerata esistente qualora la legislazione penale di uno Stato membro preveda che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione di sanzioni o qualora l’esistenza di un’obbligazione doganale costituisca la base per procedimenti penali».

    9

    Per quanto riguarda l’introduzione di merci nella Comunità, l’art. 163 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2000, n. 2787 (GU L 330, pag. 1), dispone quanto segue:

    «1.   Ai fini dell’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera e) e dell’articolo 33, lettera a) del codice [doganale], per luogo d’introduzione nel territorio doganale della Comunità si intende:

    (…)

    c)

    per le merci trasportate per ferrovia, per via navigabile o su strada, il luogo in cui si trova il primo ufficio doganale;

    (…)».

    Causa principale e questioni pregiudiziali

    10

    Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che la polizia del Land dell’Alta Austria ha proceduto ad intercettazioni telefoniche nella zona di Eferding collegate ad un traffico di sigarette. Le indagini si sono concentrate sul sig. Elshani e suo fratello, sospettati di svolgere il contrabbando di sigarette dal Kossovo all’Austria a bordo di due pullman turistici.

    11

    Grazie a queste intercettazioni telefoniche, il sig. Elshani è stato fermato nelle immediate vicinanze della città di Wels (Austria) a bordo di uno di tali pullman, al cui interno, in alcuni vani sotto il corridoio centrale, erano state nascoste 150 stecche di sigarette. Il pullman non aveva ancora raggiunto Eferding, suo luogo di destinazione. Le sigarette sono state sequestrate dalle autorità doganali austriache, e successivamente confiscate e distrutte sotto controllo ufficiale.

    12

    Il ricorrente nella causa principale deve rispondere dell’obbligazione doganale sorta nel periodo compreso tra il 19 e il 21 maggio 2001. La data esatta va determinata sulla base del momento in cui, seguendo un itinerario che dal Kossovo attraverso l’Albania ha raggiunto in un primo momento Brindisi (Italia) e, successivamente, l’Austria, queste stecche sono state introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità.

    13

    Con decisione 13 novembre 2002, lo Hauptzollamt ha chiesto al ricorrente nella causa principale il pagamento dei dazi all’importazione dovuti sulle stecche in questione, pari a EUR 961,46.

    14

    In data 13 dicembre 2002 il ricorrente ha presentato opposizione contro la decisione summenzionata. Con decisione 7 luglio 2003 lo Hauptzollamt ha dichiarato infondata tale opposizione.

    15

    Investito del ricorso proposto dal sig. Elshani contro quest’ultima decisione, l’Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Graz (Consiglio tributario indipendente, Sezione di Graz), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Considerato che la fattispecie di estinzione [dell’obbligazione doganale] di cui all’art. 233, primo comma, lett. d), del (…) codice doganale (…) assume a riferimento non la data di insorgenza dell’obbligazione doganale, bensì un periodo successivo all’insorgere dell’obbligazione stessa, in quanto la fattispecie suddetta presuppone un’obbligazione doganale “sorta” in conformità dell’art. 202 del codice doganale, si chiede:

    se la locuzione “all’atto dell’introduzione irregolare” di cui all’art. 233, primo comma, lett. d), di tale codice debba essere interpretata nel senso:

    che l’introduzione di una merce nel territorio doganale della Comunità, per la quale è sorta un’obbligazione doganale in conformità dell’art. 202 del codice doganale, ha termine già nel momento in cui la merce stessa viene condotta all’ufficio doganale di frontiera o in altro luogo designato dalle autorità doganali, e comunque al più tardi nel momento in cui essa lascia l’area dell’ufficio doganale di frontiera o dell’altro luogo indicato, poiché in tal caso la merce ha raggiunto l’interno del territorio doganale, con la conseguenza che il sequestro e la confisca della merce successivi a tale momento non hanno più l’effetto di estinguere l’obbligazione doganale,

    oppure nel senso:

    che l’introduzione di una merce nel territorio doganale della Comunità, per la quale è sorta un’obbligazione doganale in conformità dell’art. 202 del codice doganale, dal punto di vista economico si protrae per tutto il tempo in cui perdura il trasporto della merce stessa, inteso come processo unitario in connessione con l’introduzione di quest’ultima nel territorio doganale, e dunque sino a quando la merce non giunge in un primo luogo di destinazione per ivi arrestarsi, con la conseguenza che sino a tale momento il sequestro e la confisca della merce hanno ancora l’effetto di estinguere l’obbligazione doganale.

    2)

    Considerato che in caso di comportamento irregolare ex art. 202 del codice doganale, scoperto all’atto dell’introduzione, l’obbligazione doganale si estingue obbligatoriamente, mentre invece il sequestro di merci operato direttamente all’atto della loro sottrazione al controllo doganale, in quanto comportamento irregolare ai sensi dell’art. 203 del codice doganale, non produce l’immediata estinzione dell’obbligazione doganale, si chiede:

    se l’art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale debba essere interpretato nel senso che tale estinzione dell’obbligazione doganale, circoscritta espressamente ai casi in cui l’obbligazione stessa sia sorta in conformità dell’art. 202 del codice doganale, soddisfa ciononostante l’obbligo della parità di trattamento dinanzi a comportamenti irregolari».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione pregiudiziale

    16

    Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 202 e 233, primo comma, lett. d), del codice doganale debbano essere interpretati nel senso che il sequestro di merci introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità comporta l’estinzione dell’obbligazione doganale unicamente qualora esso avvenga prima che le merci abbandonino l’ufficio doganale, oppure nel senso che esso comporta un’estinzione siffatta anche quando si verifichi successivamente, durante il trasporto, ma prima di raggiungere il primo luogo di destinazione.

    17

    Il governo austriaco sostiene che la locuzione «all’atto dell’introduzione irregolare» di cui all’art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale configura una nozione a sé stante, comprendente un arco di tempo che non coincide con il momento dell’introduzione nel territorio doganale strettamente intesa, la quale a suo avviso si conclude con l’attraversamento stesso della frontiera.

    18

    Secondo i governi austriaco e finlandese, l’introduzione di una merce per la quale sia sorta un’obbligazione doganale in conformità dell’art. 202 di detto codice si protrae dal punto di vista economico per tutto il tempo in cui perdura il trasporto della merce stessa, inteso come processo unitario, sino a quando essa non giunge al suo primo luogo di destinazione, con la conseguenza che sino a tale momento il sequestro e la confisca della merce hanno ancora l’effetto di estinguere l’obbligazione doganale. Tale interpretazione sarebbe conforme alla funzione economica dei dazi doganali nonché al loro obiettivo, i quali comporterebbero che l’obbligazione doganale si estingua quando le merci introdotte irregolarmente siano state sequestrate e confiscate prima di entrare nel circuito economico.

    19

    A tale riguardo, va rilevato che l’introduzione di merci nel territorio doganale della Comunità, così come disciplinata in particolare dagli artt. 37-57 del codice doganale — disposizioni queste applicabili alle merci introdotte nel detto territorio finché non abbiano ricevuto una destinazione doganale —, termina, in caso d’introduzione per via terrestre, con il semplice passaggio delle merci alla frontiera, e che tale nozione non coincide con quella di «introduzione irregolare» ai sensi dell’art. 202 del codice suddetto.

    20

    Infatti, dall’art. 202, n. 1, del codice doganale risulta che per «introduzione irregolare» ai sensi di questa disposizione si intende, in particolare, qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli artt. 38-41 del medesimo codice.

    21

    La Corte ha dichiarato che costituisce un’introduzione irregolare l’importazione di merci che non rispetti le fasi seguenti previste dal codice doganale. In primo luogo, ai sensi dell’art. 38, n. 1, di questo codice, le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio o all’ufficio doganale designato o in una zona franca. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 40 del detto codice, allorché le merci arrivano all’ufficio doganale, esse devono essere presentate in dogana. La presentazione in dogana delle merci è definita all’art. 4, punto 19, dello stesso codice come la comunicazione all’autorità doganale, nelle forme prescritte, dell’avvenuto arrivo delle merci nell’ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato (sentenza 3 marzo 2005, causa C-195/03, Papismedov e a., Racc. pag. I-1667, punto 26).

    22

    Emerge dalla lettera stessa degli artt. 38-41 del codice doganale che, perché si possa ritenere che una merce abbia costituito oggetto di un’introduzione regolare nel territorio doganale della Comunità, è necessario che essa, fin dal suo arrivo, venga condotta ad un ufficio doganale o in una zona franca e venga presentata in dogana. Quest’ultimo obbligo, che incombe al responsabile dell’introduzione o a colui che s’incarica del trasporto, ha come fine di assicurare che le autorità doganali siano state informate non solo del fatto che le merci sono arrivate, ma anche di tutti i dati pertinenti relativi al tipo di articolo o di prodotto di cui trattasi nonché alla quantità di queste merci. Infatti, sono queste informazioni che consentiranno la loro esatta identificazione al fine della loro classificazione doganale e, eventualmente, del calcolo dei dazi all’importazione (sentenza Papismedov e a., cit., punto 27).

    23

    A tale riguardo, la Corte ha considerato che dalla lettera e dal sistema degli artt. 4, punto 19, 38, n. 1, e 40 del codice doganale risulta chiaramente che tutte le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere presentate in dogana. La circostanza che alcune merci siano occultate in nascondigli del veicolo in cui sono trasportate non ha l’effetto di sottrarle a tale obbligo (sentenza 4 marzo 2004, cause riunite C-238/02 e C-246/02, Viluckas e Jonusas, Racc. pag. I-2141, punto 22).

    24

    Occorre aggiungere che, come emerge dall’art. 163, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 2787/2000, al fine di determinare il valore in dogana delle merci importate, per «luogo d’introduzione nel territorio doganale della Comunità» s’intende, per le merci trasportate via terra, il luogo in cui si trova il primo ufficio doganale.

    25

    Ne consegue che, come sostenuto giustamente dalla Commissione delle Comunità europee, l’introduzione irregolare di merci ha termine nel momento in cui queste ultime superano il primo ufficio doganale situato all’interno del territorio doganale della Comunità senza esservi state presentate.

    26

    Si deve pertanto ritenere che abbiano costituito oggetto di un’«introduzione irregolare» in tale territorio ai sensi dell’art. 202 del codice doganale le merci che, avendo attraversato la frontiera terrestre esterna della Comunità, si trovano in detto territorio oltre il primo ufficio doganale senza essere state a questo condotte e presentate in dogana, con la conseguenza che le autorità doganali non hanno ricevuto comunicazione dell’avvenuta introduzione di tali merci da parte delle persone responsabili dell’esecuzione di questo obbligo.

    27

    Inoltre, dalla formulazione dell’art. 202, nn. 2 e 3, del codice doganale risulta che un’operazione d’importazione di merci nel territorio doganale della Comunità che si svolge nelle condizioni descritte al punto precedente fa sorgere un’obbligazione doganale a carico, in particolare, della persona che ha proceduto a tale importazione nel momento stesso dell’introduzione irregolare, ossia nel momento in cui è pacifico che le formalità previste, segnatamente, dagli artt. 38-41 di detto codice non sono state espletate. Pertanto, l’introduzione irregolare e la nascita dell’obbligazione avvengono contemporaneamente.

    28

    Orbene, dato che il sequestro delle merci all’atto dell’introduzione irregolare di queste ultime, e la loro confisca, contemporanea o successiva, comportano, in applicazione dell’art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale, l’estinzione dell’obbligazione doganale, si rende necessario stabilire in quale momento detto sequestro deve intervenire per avere effetti liberatori per il debitore.

    29

    Occorre constatare che l’obiettivo dell’estinzione dell’obbligazione doganale di cui all’art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale è di evitare l’imposizione di un dazio nel caso in cui la merce, seppure introdotta in modo irregolare nel territorio comunitario, non abbia potuto essere commercializzata e non abbia pertanto costituito una minaccia, in termini di concorrenza, per le merci comunitarie.

    30

    Nel contesto del codice doganale, il sequestro con confisca delle merci all’atto dell’introduzione irregolare di queste ultime, previsto dall’art. 233, primo comma, lett. d), di tale codice, costituisce — al pari dei casi contemplati dalle lettere a)-c) del medesimo art. 233, primo comma, ossia il pagamento o lo sgravio dell’importo dei dazi, l’invalidazione della dichiarazione in dogana, nonché il sequestro con confisca, la distruzione, l’abbandono o la perdita irrimediabile di merci dichiarate, intervenuti prima che sia stato disposto lo svincolo delle stesse — una causa di estinzione dell’obbligazione doganale, la quale deve essere interpretata restrittivamente.

    31

    Tale analisi è confermata dalla giurisprudenza della Corte che, nella sentenza 14 novembre 2002, causa C-112/01, SPKR (Racc. pag. I-10655, punto 31), ha statuito che l’art. 233 del codice doganale risponde all’esigenza di tutelare le risorse proprie della Comunità, obiettivo questo che non può essere compromesso con l’istituzione di nuove cause di estinzione dell’obbligazione doganale. Questa necessità s’impone, a maggior ragione, per quanto concerne la determinazione del momento in cui deve aver luogo il sequestro delle merci che può comportare l’estinzione dell’obbligazione doganale relativa a queste ultime.

    32

    A tale riguardo, va rilevato che la presenza nel territorio doganale della Comunità di merci introdotte irregolarmente implica, di per sé sola, un rischio molto alto che tali merci finiscano per essere integrate nel circuito economico degli Stati membri; va rilevato inoltre che, una volta che le merci hanno superato la zona in cui si trova il primo ufficio doganale situato all’interno di detto territorio, esistono meno possibilità che esse vengano scoperte accidentalmente dalle autorità doganali nell’ambito di controlli casuali.

    33

    Infatti, è proprio negli uffici doganali, situati strategicamente nei punti di entrata alle frontiere esterne, che le autorità si trovano nelle migliori condizioni per esercitare un controllo intensivo delle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità, al fine di evitare sia la concorrenza sleale nei confronti dei produttori comunitari sia la perdita di gettiti d’imposta determinata dalle importazioni fraudolente.

    34

    Ne consegue che il sequestro di merci introdotte nel territorio doganale della Comunità in violazione delle formalità previste dagli artt. 38-41 del codice doganale, il quale si verifichi oltre il primo ufficio doganale situato all’interno di questo territorio e avvenga praticamente per caso, non può comportare l’estinzione dell’obbligazione doganale ai sensi dell’art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale.

    35

    Il governo finlandese sostiene che tale interpretazione dell’art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale viola il principio di parità di trattamento, poiché le persone che hanno effettuato irregolari introduzioni di merci ai sensi dell’art. 202 del codice doganale si troverebbero in una situazione differente a seconda che il loro comportamento venga scoperto presso l’ufficio doganale di frontiera o al di là di quest’ultimo.

    36

    Secondo una costante giurisprudenza, la discriminazione consiste nell’applicazione di norme diverse a situazioni analoghe ovvero nell’applicazione della stessa norma a situazioni diverse (v. sentenza 22 dicembre 2008, causa C-282/07, Truck Center, Racc. pag. I-10767, punto 37, e la giurisprudenza ivi citata).

    37

    A tale riguardo, occorre constatare che la disparità di trattamento stabilita dall’art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale riguardo all’estinzione dell’obbligazione doganale, a seconda che le merci oggetto di introduzione irregolare siano sequestrate durante quest’ultima o successivamente, concerne due situazioni che, come risulta dai punti 32 e 33 della presente sentenza, non sono oggettivamente paragonabili sotto il profilo del rischio che la presenza di tali merci nel territorio doganale della Comunità comporta per gli interessi di quest’ultima.

    38

    In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la prima questione pregiudiziale sottoposta dichiarando che gli artt. 202 e 233, primo comma, lett. d), del codice doganale devono essere interpretati nel senso che, per determinare l’estinzione dell’obbligazione doganale, il sequestro di merci introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità deve intervenire prima che le merci di cui trattasi superino il primo ufficio doganale situato all’interno di tale territorio.

    Sulla seconda questione pregiudiziale

    39

    Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale sia contrario al principio di parità di trattamento, per il fatto che tale norma limita l’estinzione dell’obbligazione doganale all’ipotesi del sequestro delle merci all’atto della loro introduzione irregolare, ad esclusione del sequestro effettuato in altri casi di comportamento irregolare, come la sottrazione di una merce al controllo doganale contemplata dall’art. 203 del medesimo codice.

    40

    Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v. sentenza 15 giugno 2006, causa C-466/04, Acereda Herrera, Racc. pag. I-5341, punto 47, e la giurisprudenza ivi citata).

    41

    La Corte, tuttavia, ha ritenuto di non poter statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una norma comunitaria o il giudizio sulla sua validità chiesti da tale giudice non hanno alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica, o quando la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. sentenza Acereda Herrera, cit., punto 48).

    42

    Infatti, la ratio giustificativa di una questione pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia (v. sentenze 12 marzo 1998, causa C-314/96, Djabali, Racc. pag. I-1149, punto 19, e Acereda Herrera, cit., punto 49).

    43

    Nel caso di specie, come risulta dallo stesso tenore letterale della seconda questione pregiudiziale e dalla motivazione enunciata dal giudice del rinvio a sostegno di tale questione, quest’ultima è intesa a sottoporre al giudizio della Corte la validità dell’art. 233, primo comma, lett. d), del codice doganale, poiché il fatto che questa disposizione non preveda l’estinzione dell’obbligazione doganale anche nell’ipotesi di cui all’art. 203 del codice doganale, ossia all’atto della sottrazione di una merce al controllo doganale, potrebbe costituire una violazione del principio di parità di trattamento.

    44

    Orbene, dalla decisione di rinvio nonché dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che la sottrazione di merci al controllo doganale, prevista dall’art. 203 del codice doganale quale fatto generatore dell’obbligazione doganale, non è oggetto della controversia nella causa principale.

    45

    È quindi giocoforza constatare che, come sostenuto dal governo austriaco e dalla Commissione nelle loro osservazioni, tale questione è manifestamente estranea all’oggetto della causa principale, che verte su un’obbligazione doganale sorta, conformemente all’art. 202 del codice doganale, in seguito ad un’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale della Comunità.

    46

    Non occorre dunque risolvere la seconda questione pregiudiziale sollevata.

    Sulle spese

    47

    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

    1)

    Gli artt. 202 e 233, primo comma, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, devono essere interpretati nel senso che, per determinare l’estinzione dell’obbligazione doganale, il sequestro di merci introdotte irregolarmente nel territorio doganale della Comunità europea deve intervenire prima che le merci in questione superino il primo ufficio doganale situato all’interno di tale territorio.

     

    2)

    Non occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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