EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62005CJ0205

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 novembre 2006.
Fabien Nemec contro Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy - Francia.
Previdenza sociale dei lavoratori emigranti - Art. 42 CE - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Art. 58 - Assegno a favore dei lavoratori esposti all'amianto - Calcolo delle prestazioni in denaro - Mancata considerazione delle retribuzioni percepite in un altro Stato membro.
Causa C-205/05.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-10745

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:705

Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑205/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (Francia), con decisione del 14 aprile 2005, pervenuta in cancelleria l’11 maggio 2005, nella causa tra

Fabien Nemec

e

Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore), J. Makarczyk, G. Arestis e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra K. Sztranc‑Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23 marzo 2006,

considerate le osservazioni presentate:

– per il sig. Nemec, dall’avv. M. Gamelon, avocat;

– per la Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est, dagli avv.ti A. Schaf Codognet e F. Verra, avocats ;

– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Bergeot‑Nunes, in qualità di agenti;

– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra J. Statford, in qualità di agente;

– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Martin, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, dell’art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella loro versione rivista e modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1) (in prosieguo, rispettivamente, il «regolamento n. 1408/71» e il «regolamento n. 574/72»), e del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), nonché dell’art. 39 CE.

2. La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Nemec e la Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est (Cassa regionale di assicurazione malattia del Nord-Est; in prosieguo: la «CRAM») a causa del rifiuto di quest’ultima di considerare, ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno previsto a favore dei lavoratori esposti all’amianto nel caso di cessazione anticipata dell’attività (in prosieguo: l’«ACAATA»), le retribuzioni percepite dal sig. Nemec per la sua attività di lavoro dipendente in Belgio.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

Il regolamento n. 1408/71

3. L’art. 1 del regolamento n. 1408/71 così prevede:

«Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

(…)

t) i termini “prestazioni”, “pensioni” e “rendite” designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborsi di contributi;

(…)».

4. L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, rubricato «Parità di trattamento», dispone quanto segue:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

5. L’art. 4, n. 1, del citato regolamento definisce il suo campo di applicazione «ratione materiae» nel modo seguente:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c) le prestazioni di vecchiaia;

d) le prestazioni ai superstiti;

e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f) gli assegni in caso di morte;

g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari».

6. Il n. 2 del medesimo art. 4 stabilisce che il regolamento «si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi (…)».

7. Nel Titolo III del citato regolamento, il Capitolo 4, che si occupa di infortuni sul lavoro e malattie professionali, contiene l’art. 58, rubricato «Calcolo delle prestazioni in danaro», il quale, al suo n. 1, dispone quanto segue:

«L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basa su un guadagno medio, determina tale guadagno medio esclusivamente in funzione dei guadagni accertati durante i periodi compiuti sotto tale legislazione».

Il regolamento n. 574/72

8. L’art. 15 del regolamento n. 574/72 fissa le «regole generali relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione».

Il regolamento n. 883/2004

9. Ai sensi del suo art. 87, n. 1, il regolamento n. 883/2004 «non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione».

10. L’art. 90, n. 1, del medesimo regolamento prevede che «il regolamento (…) n. 1408/71 è abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento».

11. L’art. 91 del regolamento n. 883/2004 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione».

Normativa nazionale

12. La legge 23 dicembre 1998, n. 98-1194, relativa al finanziamento della previdenza sociale per l’anno 1999 (JORF 27 dicembre 1998, pag. 19646), come modificata dalla legge 29 dicembre 1999, n. 99-1140, relativa al finanziamento della previdenza sociale per l’anno 2000 (JORF 30 dicembre 1999, pag. 19706) (in prosieguo: la «legge n. 98-1194»), ha previsto uno specifico meccanismo di cessazione anticipata dell’attività a favore dei lavoratori dipendenti e degli ex lavoratori dipendenti esposti all’amianto. L’art. 41 della legge n. 98-1194 così prevede:

«I. – Ai lavoratori dipendenti e agli ex lavoratori dipendenti degli stabilimenti di fabbricazione di materiali contenenti amianto, degli stabilimenti di floccaggio e di coibentazione con amianto o di costruzione e di riparazione di navi è corrisposto un assegno per la cessazione anticipata dell’attività, a condizione che gli stessi cessino ogni attività professionale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Che essi lavorino o abbiano lavorato in uno stabilimento del tipo sopra indicato contenuto in un elenco fissato con decreto dei ministri del lavoro, della previdenza sociale e del bilancio, nel periodo in cui vi erano prodotti o trattati l’amianto o materiali contenenti amianto;

2. Che essi abbiano raggiunto una determinata età, la quale potrà variare in funzione della durata dell’impiego negli stabilimenti di cui al punto 1, senza comunque essere inferiore a 50 anni.

(…)

Hanno altresì diritto all’assegno per la cessazione anticipata dell’attività, a partire dai cinquanta anni, i lavoratori dipendenti e gli ex lavoratori dipendenti riconosciuti affetti, sulla base delle norme generali, da una malattia professionale provocata dall’amianto contenuta in un elenco determinato con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale.

L’assegno per la cessazione anticipata dell’attività non può essere cumulato né con i redditi o gli assegni di cui all’art. L.131-2 del codice della previdenza sociale né con una prestazione personale di vecchiaia o una prestazione di invalidità, né con un assegno di prepensionamento o per la cessazione anticipata dell’attività, fatto salvo quanto previsto dal comma seguente.

Un assegno integrativo può essere riconosciuto a complemento di una pensione di invalidità, di una prestazione di reversibilità o di una prestazione personale di vecchiaia fornita da un regime speciale di cui al Capo I del Titolo I del Libro VII del codice della previdenza sociale, nei limiti dell’assegno calcolato ai sensi del presente articolo.

II. – L’importo dell’assegno è calcolato in funzione della media attualizzata delle retribuzioni mensili lorde degli ultimi 12 mesi di attività subordinata del beneficiario senza considerare, sulla base delle condizioni previste con decreto, taluni periodi di attività remunerati in modo ridotto. Tale importo è rivalutato analogamente alle prestazioni riconosciute in applicazione del secondo comma dell’art. L. 322-4 del codice del lavoro.

(…)

L’assegno cessa di essere pagato nel momento in cui il beneficiario possiede i requisiti per beneficiare di una pensione di vecchiaia a tasso intero, come definita dagli artt. L. 351-1 e L. 351-8 del codice della previdenza sociale.

(…)».

13. Ai sensi dell’art. 2 del decreto 29 marzo 1999, n. 99-247, relativo all’assegno per la cessazione anticipata dell’attività previsto dall’art. 41 della legge relativa al finanziamento della previdenza sociale per l’anno 1999 (JORF 31 marzo 1999, pag. 4471):

«La retribuzione di riferimento utilizzata per determinare l’assegno è fissata sulla base delle remunerazioni di cui all’art. L. 242-1 del codice della previdenza sociale percepite dall’interessato nel corso dei suoi ultimi dodici mesi di attività lavorativa subordinata. Tali remunerazioni, eventualmente rivalutate sulla base delle norme fissate dall’art. R. 351-29-2 del codice della previdenza sociale, sono prese in considerazione nel limite del doppio del tetto previsto dall’art. L. 241-3 del medesimo codice in vigore alla data di inizio del diritto all’assegno. La retribuzione di riferimento è pari alla media mensile delle remunerazioni in tal modo determinate.

L’importo mensile dell’assegno è pari al 65 % della retribuzione di riferimento definita nel comma precedente, nel limite del tetto previsto dall’art. L. 241-3 del codice della previdenza sociale, con l’aggiunta del 50 % della retribuzione di riferimento per la parte di tale retribuzione compresa tra il 100 % e il 200 % di tale tetto.

L’importo minimo dell’assegno non può essere inferiore all’importo minimo dell’assegno assicurativo previsto dall’art. L. 351-3 del codice del lavoro. L’importo dell’assegno così concesso non può tuttavia eccedere l’85 % della retribuzione di riferimento».

14. L’art. L. 242-1 del codice della previdenza sociale così dispone:

«Ai fini del calcolo dei contributi per le assicurazioni sociali, gli incidenti sul lavoro e gli assegni familiari, sono considerate remunerazioni tutte le somme versate ai lavoratori quale compenso o in occasione del lavoro, in particolare le retribuzioni o guadagni, le indennità per ferie retribuite, le ritenute per contributi a carico del lavoratore, nonché indennità, premi, gratifiche ed ogni altro beneficio in denaro, le prestazioni in natura nonché le somme a titolo di mancia percepite direttamente o attraverso terzi (…).

(…)».

15. La circolare 9 giugno 1999, n. DSS/4B/99/332, relativa all’attuazione del meccanismo per la cessazione anticipata dell’attività dei lavoratori dell’amianto, intende precisare le regole per l’attribuzione, il calcolo e il pagamento dell’assegno istituito a favore dei lavoratori esposti all’amianto da parte delle casse regionali di assicurazione malattia. Tale circolare indica in particolare che, per quanto riguarda le modalità di calcolo di tale assegno in relazione ai periodi di lavoro subordinato all’estero, «si possono presentare più possibilità. Nel caso in cui la retribuzione sia stata soggetta a contributi previdenziali ai sensi dell’art. L. 242-1 del codice della previdenza sociale, di essa si tiene conto per i periodi relativi. Negli altri casi è necessario tenere conto delle retribuzioni percepite nell’ultimo anno di lavoro subordinato in Francia».

Causa principale e questione pregiudiziale

16. Il sig. Nemec, cittadino francese, nato nel 1954 e residente in Francia, ha lavorato per parecchi anni in un’impresa stabilita in tale Stato membro. È pacifico che, nell’ambito di tale lavoro, egli è stato esposto all’amianto.

17. Dopo essere stato licenziato nel 1994 a causa della cessazione totale dell’attività del suo datore di lavoro in Francia, nel corso del medesimo anno egli ha ottenuto un impiego in Belgio, in un’impresa situata a una decina di chilometri dal suo luogo di residenza. Durante tutto il periodo dell’attività di lavoro subordinato in Belgio il sig. Nemec ha continuato a risiedere ed a pagare le imposte in Francia.

18. Nel 1995 l’autorità francese competente ha riconosciuto che il sig. Nemec era affetto da una malattia professionale a causa della sua esposizione all’amianto.

19. In seguito alla domanda presentata dal sig. Nemec nel marzo 2004 la CRAM gli ha notificato, nel mese di maggio dello stesso anno, un provvedimento di attribuzione dell’ACAATA. Ai sensi della normativa nazionale in vigore l’importo di tale assegno è stato calcolato sulla base della media delle retribuzioni percepite dal richiedente negli ultimi dodici mesi della sua attività subordinata in Francia.

20. L’interessato ha dunque impugnato tale decisione dinanzi alla commission de recours amiable (commissione per i ricorsi amministrativi) della CRAM, sostenendo che quest’ultima aveva omesso di prendere in considerazione le sue retribuzioni percepite da ultimo in Belgio, più elevate di quelle utilizzate per il calcolo dell’ACAATA.

21. Tale ricorso è stato respinto dalla citata commission de recours amiable sulla base della circolare n. DSS/4B/99/332.

22. In tali circostanze il sig. Nemec si è rivolto al Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (Tribunale per la legislazione in materia sociale di Longwy), che ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la CRAM, essendosi rifiutata di prendere in considerazione i salari percepiti in Belgio dal sig. Nemec ai fini del calcolo dell’indennità per lavoratori esposti all’amianto, assegnatagli ai sensi dell’art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 98-1194, fondandosi sulle disposizioni dell’art. 2 del regolamento di applicazione della legge 29 marzo 1999, n. 99-247, e della circolare 9 giugno 1999, DSS/4B/99, n. 332, in quanto i detti salari non hanno dato luogo al versamento di contributi di cui all’art. L 242-1 del Code de la sécurité sociale francese, abbia adottato, nei confronti dell’interessato, una decisione pregiudizievole che costituisce un ostacolo alla libera circolazione enunciata all’art. 39 [CE], una violazione del regolamento (…) n. 883/2004 o una violazione dell’art. 15 del regolamento (…) n. 574/72».

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

23. Il governo francese sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, poiché il giudice del rinvio non ha descritto in modo sufficientemente preciso il contesto di fatto e di diritto in cui si inquadra la questione posta.

24. L’ordinanza di rinvio non permetterebbe infatti di determinare se il sig. Nemec sia stato esposto all’amianto nell’ambito di un’attività professionale svolta in Stati membri diversi dalla Repubblica francese, ed indicherebbe solo in modo incompleto e allusivo le disposizioni nazionali applicabili. Il governo francese sostiene altresì che il giudice nazionale non ha chiarito né il motivo che l’ha spinto a interrogarsi sull’interpretazione delle varie disposizioni comunitarie richiamate nel provvedimento né il legame che esso ritiene sussistente fra le stesse e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.

25. Si deve in proposito ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo definisca il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate, o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite da C‑320/90 a C‑322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I‑393, punto 6; ordinanza 8 luglio 1998, causa C‑9/98, Agostini, Racc. pag. I‑4261, punto 4; sentenze 9 settembre 2004, causa C‑72/03, Carbonati Apuani, Racc. pag. I‑8027, punto 10, e 23 marzo 2006, causa C‑237/04, Enirisorse, Racc. pag. I‑2843, punto 17).

26. La Corte ha altresì dichiarato indispensabile che il giudice nazionale fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni comunitarie di cui chiede l’interpretazione e sul nesso che ritiene sussista tra le disposizioni medesime e la normativa nazionale applicabile alla controversia (ordinanza 28 giugno 2000, causa C‑116/00, Laguillaumie, Racc. pag. I‑4979, punto 16; citate sentenze Carbonati Apuani, punto 11, e Enirisorse, punto 21).

27. Nel presente caso si deve rilevare che la Corte dispone di elementi sufficienti per fornire una risposta utile al giudice del rinvio.

28. Da un lato, infatti, l’ordinanza di rinvio espone, in modo sintetico ma preciso, i fatti all’origine della controversia principale e il contesto normativo nazionale applicabile. Ne risulta che tale controversia è insorta in seguito ad una domanda per la concessione di una prestazione sulla base della normativa francese, della quale l’interessato ha il diritto di beneficiare e per la quale soddisfa incontestabilmente le condizioni di assegnazione. Dall’altro, il provvedimento di rinvio chiarisce i motivi della scelta delle norme comunitarie delle quali il giudice nazionale chiede l’interpretazione, nonché il legame esistente tra queste ultime e la normativa nazionale applicabile alla controversia.

29. Alla luce di quanto sopra, l’argomento del governo francese non può essere accolto, e la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

30. Il giudice del rinvio chiede in sostanza se la decisione di non considerare le retribuzioni percepite dal sig. Nemec in Belgio per il calcolo dell’ACAATA violi il regolamento n. 883/2004.

31. Ai sensi dell’art. 91 di tale regolamento, lo stesso entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , ma è applicabile soltanto a partire dall’entrata in vigore del regolamento di applicazione.

32. Poiché ad oggi non è stato adottato alcun regolamento di applicazione del regolamento n. 883/2004, sono necessariamente ancora applicabili le disposizioni del regolamento n. 1408/71.

33. Ne consegue che si deve risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale sulla base di quest’ultimo regolamento.

34. Come hanno osservato le parti della causa principale, il governo francese e la Commissione delle Comunità europee, una prestazione come l’ACAATA, che è erogata agli ex lavoratori esposti all’amianto in possesso dei requisiti definiti nella normativa nazionale senza bisogno di valutare caso per caso i bisogni personali degli stessi, deve essere considerata una prestazione della previdenza sociale ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1408/71, disposizione che riguarda le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali.

35. Per quanto riguarda l’oggetto della causa principale, cioè le modalità di calcolo dell’importo dell’ACAATA, che è determinato a partire dalla remunerazione del beneficiario, la CRAM, il governo francese e il governo del Regno Unito ritengono che la mancata considerazione delle retribuzioni percepite all’estero che non hanno comportato il versamento di contributi previdenziali sulla base della normativa dello Stato membro a cui appartiene l’istituzione competente per l’erogazione dell’assegno sia conforme all’art. 58 del regolamento n. 1408/71.

36. La Corte ha già affermato, a proposito di una norma redatta in termini sostanzialmente identici a quelli del citato art. 58, che una simile disposizione non si limita a determinare la normativa applicabile per fissare il periodo di riferimento della retribuzione media, ma ha anche lo scopo di determinare le remunerazioni di cui l’istituzione competente deve tenere conto per determinare la retribuzione media di un certo periodo che, sulla base della disciplina nazionale applicabile, è utilizzata come base di calcolo per prestazioni in denaro (v., in tal senso, sentenza 11 luglio 1979, causa 268/78, Pennartz, Racc. pag. 2411, punti 8 e 9).

37. Si deve tuttavia rilevare che l’art. 58 del regolamento n. 1408/71, come peraltro ogni disposizione di tale regolamento, va interpretato alla luce dell’art. 42 CE (v., in tal senso, sentenze 9 agosto 1994, causa C‑406/93, Reichling, Racc. pag. I‑4061, punto 21, e 12 settembre 1996, causa C‑251/94, Lafuente Nieto, Racc. pag. I‑4187, punti 33 e 38).

38. L’obiettivo perseguito da tale ultima disposizione, che ha lo scopo di facilitare la libera circolazione dei lavoratori, implica in particolare che i lavoratori emigranti non devono né perdere diritti a prestazioni di previdenza sociale né subire una riduzione dell’importo delle stesse per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione che è loro riconosciuto dal Trattato CE (v. citate sentenze Reichling, punto 24, e Lafuente Nieto, punti 33 e 38, nonché sentenze 9 ottobre 1997, cause riunite da C‑31/96 a C‑33/96, Naranjo Arjona e a., Racc. pag. I‑5501, punto 20, e 17 dicembre 1998, causa C‑153/97, Grajera Rodríguez, Racc. pag. I‑8645, punto 17).

39. Orbene, è pacifico che una normativa nazionale come quella in discussione nella causa principale è in grado di sfavorire i lavoratori emigranti rispetto a quelli che hanno svolto un’attività in un solo Stato membro.

40. Infatti, sulla base di una simile disciplina, un lavoratore emigrante come il sig. Nemec si vede applicare un metodo di calcolo dell’ACAATA basato su una retribuzione percepita oltre dieci anni prima, e quindi priva di ogni legame con la situazione attuale dell’interessato, mentre per i suoi colleghi che hanno continuato a lavorare in Francia è presa in considerazione l’ultima retribuzione effettiva. Tale lavoratore subirebbe in tal modo una riduzione dell’importo della prestazione che avrebbe ricevuto se non avesse mai sfruttato il proprio diritto alla libera circolazione.

41. L’obbligo di non svantaggiare i lavoratori emigranti che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione non comporta però che l’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71 debba essere considerato contrario all’obiettivo fissato dall’art. 42 CE in quanto non permette di considerare, per il calcolo delle prestazioni in denaro, il salario percepito in un altro Stato membro. Tale obbligo impone infatti soltanto che tali prestazioni siano, per il lavoratore emigrante, le stesse di cui egli godrebbe se non avesse utilizzato il suo diritto alla libera circolazione (v., in tal senso, le citate sentenze Lafuente Nieto, punto 39, Naranjo Arjona e a., punto 21, e Grajera Rodríguez, punto 18).

42. Pertanto, in una situazione come quella di cui alla causa principale, se si deve tener conto, in conformità a quanto disposto dall’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71, solo della retribuzione percepita nello Stato membro a cui appartiene l’istituzione competente, l’importo di tale retribuzione deve essere attualizzato e rivalutato in modo che corrisponda a quello che l’interessato avrebbe ragionevolmente potuto percepire, tenuto conto dell’evoluzione della sua carriera professionale, se egli avesse continuato a svolgere la sua attività nello Stato membro in questione (v., in tal senso, le citate sentenze Lafuente Nieto, punto 40; Naranjo Arjona e a., punto 22, e Grajera Rodríguez, punto 19).

43. Si deve dunque rispondere alla questione posta che l’art. 58, n. 1, del regolamento n. 1408/71, interpretato conformemente all’obiettivo fissato dall’art. 42 CE, richiede che, in una situazione come quella di cui alla causa principale, il calcolo del «guadagno medio» ai sensi della prima di tali due disposizioni sia compiuto considerando la retribuzione che l’interessato avrebbe ragionevolmente potuto percepire, tenuto conto dell’evoluzione della sua carriera professionale, se avesse continuato a svolgere la sua attività nello Stato membro a cui appartiene l’istituzione competente.

Sulle spese

44. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’art. 58, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come rivisto e modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, interpretato conformemente all’obiettivo fissato dall’art. 42 CE, richiede che, in una situazione come quella di cui alla causa principale, il calcolo del «guadagno medio», ai sensi della prima di tali due disposizioni, sia compiuto considerando la retribuzione che l’interessato avrebbe ragionevolmente potuto percepire, tenuto conto dell’evoluzione della sua carriera professionale, se avesse continuato a svolgere la sua attività nello Stato membro a cui appartiene l’istituzione competente.

Top