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Document 62001CC0485

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 21 novembre 2002.
Francesca Caprini contro Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Trento - Italia.
Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Normativa nazionale che prevede l'iscrizione di un agente commerciale nell'albo previsto a tale effetto come condizione preliminare all'iscrizione nel registro delle imprese.
Causa C-485/01.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-02371

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:710

62001C0485

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 21 novembre 2002. - Francesca Caprini contro Conservatore Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Trento - Italia. - Direttiva 86/653/CEE - Agenti commerciali indipendenti - Normativa nazionale che prevede l'iscrizione di un agente commerciale nell'albo previsto a tale effetto come condizione preliminare all'iscrizione nel registro delle imprese. - Causa C-485/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-02371


Conclusioni dell avvocato generale


1 Nella presente causa il Tribunale Civile e Penale di Trento chiede alla Corte di giustizia se la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (in prosieguo: la «direttiva») (1) osti ad una normativa nazionale che subordina all'iscrizione dell'agente di commercio in un albo degli agenti di commercio la previa iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese.

Contesto normativo

2 La direttiva coordina i diritti degli Stati membri per quanto riguarda il rapporto giuridico tra gli agenti commerciali (2) e i loro preponenti (3). Come chiarito dai `considerando' della direttiva, essa mira a tutelare gli interessi degli agenti commerciali nelle loro relazioni con il preponente, a promuovere la sicurezza delle operazioni commerciali, e a facilitare il commercio di beni tra Stati membri ravvicinando i sistemi giuridici degli Stati membri in materia di rappresentanza commerciale (4). A tali fini, la direttiva prevede norme riguardanti i diritti e gli obblighi di agenti commerciali e preponenti (artt. 3-5), la retribuzione degli agenti commerciali (artt. 6-12) e la conclusione ed estinzione dei contratti di agenzia (artt. 13-20).

3 La legge italiana 3 maggio 1985, n. 204, istituisce un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio presso ciascuna camera di commercio italiana. L'art. 2 della legge n. 204 dispone che «coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di agente o rappresentante di commercio» devono iscriversi al ruolo. L'art. 9 della legge n. 204 vieta «a chi non è iscritto al ruolo di cui alla presente legge di esercitare l'attività di agente o rappresentante di commercio», sotto pena di una sanzione amministrativa.

4 L'art. 2188 del codice civile italiano prevede l'istituzione di un registro delle imprese che deve essere tenuto dal Conservatore del registro delle imprese. Taluni tipi d'impresa devono essere iscritti in tale registro ai sensi dell'art. 2195 del codice. Per altri tipi di impresa, uno dei quali è rappresentato dagli agenti di commercio, la registrazione è facoltativa ai sensi dell'art. 2083 del codice. L'art. 2084 del codice prevede che le condizioni per l'esercizio delle diverse categorie d'imprese debbano essere stabilite dalla legge. Ai sensi dell'art. 2189, il Conservatore del registro deve accertare «il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione».

5 Nella causa Bellone (5) la Corte di giustizia è stata adita per decidere se la direttiva sia compatibile con una legge nazionale che condiziona la validità dei contratti di agente commerciale all'iscrizione degli agenti di commercio in un albo degli agenti di commercio. La Corte ha affermato che, se la direttiva non osta a che gli Stati membri tengano un albo degli agenti di commercio (6), essa osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agente commerciale all'iscrizione dell'agente di commercio nell'albo.

6 La sentenza Bellone ha messo in questione la validità della giurisprudenza precedente della Corte di cassazione, che dal 1989 affermava che l'art. 1418 del codice civile doveva essere interpretato nel senso che dovevano essere considerati nulli i contratti conclusi da agenti non registrati ai sensi della legge n. 204. In seguito alla sentenza della Corte nella causa Bellone, la Corte di cassazione ha modificato la propria giurisprudenza nel senso che l'inosservanza dell'obbligo di iscrizione al ruolo ai sensi della legge n. 204 non implica più, nel diritto italiano, la nullità del contratto di agenzia (7).

Fatti e questione pregiudiziale

7 I fatti, come esposti nell'ordinanza di rinvio, sono i seguenti. La ricorrente, sig.ra Caprini, è cittadina italiana. Il convenuto è il Conservatore del registro delle imprese di Trento. La sig.ra Caprini ha presentato al convenuto, in data 10 aprile 2001, domanda di iscrizione nel registro delle imprese quale agente di commercio per la vendita di spazi pubblicitari. Il convenuto ha rifiutato la domanda della sig.ra Caprini per mancanza di iscrizione della stessa nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito dalla legge n. 204. Poiché, secondo il convenuto, l'inclusione in quest'ultimo registro, essendo prevista dagli artt. 2 e 9 della legge n. 204, era una condizione per l'esercizio di un'impresa ai sensi dell'art. 2084 del codice civile, essa doveva essere considerata anche come una condizione richiesta dalla legge ai sensi dell'art. 2189, la cui soddisfazione deve essere accertata dal Conservatore del registro prima di un'iscrizione nel registro delle imprese.

8 La sig.ra Caprini ha proposto ricorso contro la decisione del convenuto, prima dinanzi al Giudice del registro, giudice responsabile della vigilanza sul convenuto, il quale ha rigettato il ricorso in data 2 novembre 2001, e poi dinanzi al Tribunale di Trento per ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese o, in alternativa, per ottenere la dichiarazione che non sussiste il suo obbligo di iscrizione nel registro.

9 Il Tribunale di Trento, constatando la differenza tra la situazione presentata dinanzi ad esso e quella che aveva dato luogo al rinvio pregiudiziale nella causa Bellone, ha sospeso il procedimento principale e ha chiesto alla Corte se la direttiva osti ad una normativa nazionale che subordina all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese.

Giudizio

10 Prima di affrontare la questione rinviata dal Tribunale di Trento è utile rivedere il ragionamento della Corte alla base della sentenza Bellone. A mio avviso, da tale sentenza possono essere tratte due conclusioni rilevanti per la presente causa.

11 La prima conclusione è che nulla nella direttiva osta a che uno Stato membro imponga agli agenti di commercio l'iscrizione in un apposito albo ove tale Stato lo ritenga opportuno per rispondere a talune esigenze amministrative (8).

12 Tuttavia, la prima conclusione è limitata da una seconda conclusione, che spiega la decisione della Corte nella sentenza Bellone, cioè che uno Stato membro non può far dipendere la tutela giuridica garantita dalla direttiva agli agenti di commercio dall'iscrizione in un albo che esso ha deciso di istituire o da ogni altra condizione non esplicitamente prevista dalla direttiva (9).

13 La condizione richiesta dalla legge nazionale in questione nella causa Bellone, secondo la quale un contratto di agenzia non era valido se l'agente commerciale non era stato previamente iscritto nell'albo degli agenti di commercio, evidentemente diminuiva la tutela giuridica garantita dalla direttiva. Per l'agente di commercio la conseguenza dell'invalidità del suo contratto di agenzia ai sensi della legge nazionale era che non poteva ottenere dal preponente né la retribuzione garantitale dal capitolo III della direttiva né le indennità previste dal capitolo IV della direttiva.

14 Per quanto riguarda la presente causa, la questione rinviata si riferisce ad un provvedimento nazionale che dispone che un agente non iscritto in un albo degli agenti di commercio non può ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese.

15 La Commissione, nelle osservazioni presentate alla Corte, sostiene che un tale provvedimento non è incompatibile con la direttiva poiché esso non diminuisce la tutela giuridica che la direttiva garantisce agli agenti di commercio nei confronti dei loro preponenti. Una tale regola non osterebbe di per sé a che gli agenti di commercio che non sono stati iscritti in nessun albo o registro in questione concludano contratti di agenzia validi e che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali, la cui applicazione verrebbe disciplinata dalla direttiva.

16 Concordo con tale analisi.

17 La sig.ra Caprini, tuttavia, sostiene che la norma giuridica italiana che richiede che gli agenti di commercio debbano essere iscritti al ruolo degli agenti di commercio per poter essere iscritti nel registro delle imprese in pratica pregiudica la tutela giuridica di cui dispongono gli agenti ai sensi della direttiva. In mancanza di una tale registrazione, le camere di commercio italiane non rilasceranno agli agenti i certificati di cui essi hanno bisogno per adempiere alle norme fiscali e sociali ad essi applicabili. La ricorrente fa valere che la capacità degli agenti di concludere validi contratti di agenzia è inutile se poi non hanno la possibilità di eseguire i contratti che hanno concluso.

18 Tale argomento non mi convince.

19 Dalla sentenza Bellone emerge chiaramente che gli Stati membri sono autorizzati, conformemente alla direttiva, a far discendere conseguenze amministrative dall'inclusione in un albo degli agenti di commercio, sempre a condizione che la tutela giuridica garantita dalla direttiva non venga diminuita.

20 Non mi convince il fatto che le conseguenze che la sig.ra Caprini fa discendere dalla mancata inclusione nel ruolo degli agenti di commercio, cioè che gli agenti di commercio non registrati non possono ottenere l'iscrizione nel registro delle imprese, con ripercussioni sulla normativa applicabile ai loro affari fiscali e sociali, siano idonee a diminuire la tutela che la direttiva garantisce agli agenti commerciali nei rapporti giuridici con i loro preponenti.

21 Per tali motivi sono dell'avviso che una legge nazionale che prevede che gli agenti di commercio debbano essere iscritti in un albo di tali agenti per poter essere iscritti in un registro delle imprese sia compatibile con la direttiva, sempre a condizione che la conseguenza non diminuisca in alcun modo la tutela giuridica garantita dalla direttiva agli agenti di commercio. Ciò avverrebbe, ad esempio, se la validità dei contratti di agenzia venisse subordinata all'iscrizione di un agente di commercio in uno qualsiasi dei registri o albi in questione.

Conclusione

22 Di conseguenza propongo che la Corte voglia decidere come segue:

«La direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, non osta ad una normativa nazionale che subordina all'iscrizione dell'agente di commercio in un albo degli agenti di commercio l'iscrizione dello stesso agente nel registro delle imprese, a condizione che l'inclusione o meno di un agente commerciale nell'albo o nel registro non pregiudichi la validità del contratto di agenzia concluso da tale agente o non indebolisca in altro modo la tutela giuridica garantita a tale agente dalla direttiva summenzionata».

(1) - GU L 382, pag. 17.

(2) - Ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva, l'agente commerciale è definito come «la persona che, in qualità di intermediario indipendente, è incaricata in maniera permanente di trattare per un'altra persona (...) la vendita o l'acquisto di merci, ovvero di trattare e di concludere dette operazioni in nome e per conto del preponente».

(3) - L'art. 1, n. 1, della direttiva dispone che «le misure di armonizzazione prescritte nella presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che regolano i rapporti tra gli agenti commerciali ed i loro preponenti».

(4) - Secondo e terzo `considerando' del preambolo della direttiva.

(5) - Sentenza 30 aprile 1998, causa C-215/97 (Racc. pag. I-2191).

(6) - Punto 11 della sentenza. Diversi Stati membri hanno istituito albi di tale natura. Per un'analisi comparativa della prassi nazionale, v. nota 17 delle conclusioni dell'avvocato generale Cosmas.

(7) - V. punto 17 della sentenza della Corte 13 luglio 2000 nella causa successiva C-456/98, Centrosteel (Racc. pag. I-6007).

(8) - Punto 11 della sentenza.

(9) - Punti 13 e 14 della sentenza Bellone, cit. Un esempio di restrizione che gli Stati membri potrebbero fare alla tutela garantita dalla direttiva è l'imposizione di una condizione secondo cui un contratto di agenzia per essere valido deve essere documentato per iscritto. Tale condizione è espressamente autorizzata dall'art. 13, n. 2, della direttiva.

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