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Document 62000CC0394

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 11 ottobre 2001.
Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto.
Causa C-394/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-00581

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:542

62000C0394

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer dell'11 ottobre 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto. - Causa C-394/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00581


Conclusioni dell avvocato generale


1. Il 25 ottobre 2000 la Commissione ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, con il quale chiede la condanna dell'Irlanda per non avere quest'ultima adeguato il diritto nazionale alla direttiva 96/82/CE entro il termine concesso agli Stati membri.

I La direttiva 96/82

2. Ai sensi dell'art. 1, lo scopo di detta direttiva è la prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta la Comunità.

3. L'art. 24 impone agli Stati membri l'obbligo di modificare la loro legislazione interna allo scopo di conformarsi a tale direttiva entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore, informandone poi la Commissione. Gli Stati membri sono tenuti anche a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

4. Ai sensi dell'art. 25, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Dato che la pubblicazione è avvenuta il 14 gennaio 1997, la direttiva è entrata in vigore il 3 febbraio, e quindi il termine per la sua trasposizione nel diritto nazionale è scaduto il 3 febbraio 1999.

II Il procedimento amministrativo

5. Nel maggio 1999, la Commissione, rilevando che l'Irlanda non aveva fornito informazioni in merito alla trasposizione della direttiva, inviava a tale Stato membro una lettera di messa in mora, concedendogli un termine di due mesi per presentare osservazioni. Le autorità irlandesi rispondevano il 19 ottobre, affermando che era in corso il procedimento normativo diretto a modificare il diritto interno.

6. Il 27 ottobre, la Commissione inviava all'Irlanda un parere motivato nel quale fissava un termine di due mesi per trasporre le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale.

7. Agli inizi del mese di gennaio 2000, le autorità irlandesi comunicavano alla Commissione di essere purtroppo in ritardo e che le avrebbero presto fatto pervenire un progetto del testo. Nel luglio dello stesso anno trasmettevano un progetto, denominato European Communities (Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances) Regulations, 2000, garantendo che, una volta adottata, avrebbero comunicato la normativa.

III Il procedimento contenzioso

8. Al 25 ottobre 2000, alla Commissione ancora non risultava che la normativa irlandese fosse stata modificata, motivo per il quale la detta istituzione presentava un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. Il governo autore della presunta violazione resisteva con controricorso depositato il 22 gennaio 2001. Ai due scritti facevano seguito una replica, in data 23 febbraio, ed una controreplica, il 9 aprile successivo.

9. Dal momento che nessuna delle parti presentava una domanda indicando i motivi per i quali desiderava essere sentita, la Corte di giustizia decideva, secondo quanto disposto nell'art. 44 bis del regolamento di procedura, di risolvere la causa senza procedere alla fase orale.

IV Esame del ricorso

10. L'Irlanda ammette che, alla scadenza del termine indicato nella direttiva 96/82 per la sua trasposizione nel diritto interno, non aveva adempiuto tale obbligo. Negli scritti presentati nel corso del presente procedimento dinanzi alla Corte di giustizia essa afferma che, con l'adozione, il 21 dicembre 2000, della normativa denominata European Communities (Control of Major Accident Hazards Involving Dangerous Substances), e dopo la promulgazione, il 28 agosto 2000, della legge intitolata The Planning and Development Act, 2000, entrambe notificate alla Commissione, la riforma del diritto interno è praticamente terminata. Essa fa presente che tale legge è stata completata con un regolamento del Ministero dell'ambiente del 31 ottobre 2000, anche se, quando è stata presentata la controreplica, non risultava che tale strumento normativo fosse stato comunicato alla Commissione.

11. Secondo quanto dispone l'art. 249, terzo comma, CE, la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. In forza dell'art. 10 CE, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità.

12. Il governo convenuto ritiene di aver adottato le misure regolamentari ed amministrative necessarie ad assicurare l'adempimento nel suo territorio degli obblighi derivanti dalla direttiva. Così, nel luglio 1999, ha pubblicato una circolare indirizzata alle autorità competenti, invitandole ad agire come se le norme comunitarie fossero già state trasposte nel diritto interno.

13. La Corte di giustizia ha tuttavia dichiarato nella sua giurisprudenza che le circolari possono essere modificate a piacimento dall'autorità che le ha emanate, e pertanto non presentano tutte le garanzie di certezza giuridica. Infatti, semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi incombenti ad uno Stato membro .

14. Nella controreplica, l'Irlanda garantiva che, nel mese di maggio 2001, sarebbero stati adottati vari regolamenti che avrebbero completato la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale, la cui entrata in vigore sarebbe stata ritardata di due-tre mesi. Essa non contesta l'inadempimento della direttiva 96/82 imputatole, tuttavia rileva che il procedimento d'infrazione andrebbe sospeso per permettere alla Commissione di esaminare la legislazione irlandese e che il processo potrebbe concludersi con una rinuncia agli atti.

15. Emerge che, nell'ottobre 2001, la Commissione non ha mostrato alcuna intenzione di voler rinunciare agli atti. Il rilievo non risulta neppure pertinente, dal momento che non ricorrono in questo caso circostanze che giustifichino una decisione di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 82 bis, n. 1, lett. b), del regolamento di procedura.

16. E' noto inoltre che l'oggetto del ricorso presentato a norma dell'art. 226 CE è determinato dal parere motivato della Commissione e, anche qualora l'inadempimento sia stato sanato dopo il termine stabilito a norma del secondo comma di detto articolo, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio. Detto interesse può in particolare consistere nello stabilire il fondamento di una responsabilità eventualmente incombente allo Stato membro nei confronti di coloro che facciano valere diritti in conseguenza di detto inadempimento .

17. La Commissione ha dimostrato, senza possibilità di dubbio, che lo Stato membro convenuto non ha adottato nel termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 96/82.

Occorre pertanto accogliere il ricorso, indipendentemente dal fatto che l'Irlanda abbia adattato, in ritardo rispetto al termine fissato, il proprio diritto nazionale alla detta direttiva.

V Sulle spese

18. Risultando il ricorso della Commissione fondato e dovendosi accogliere le richieste di quest'ultima, occorre, ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, condannare l'Irlanda alle spese.

VI Conclusioni

19. Alla luce di quanto sopra esposto proponiamo alla Corte di giustizia di:

1) dichiarare che, non avendo adottato prima del 3 febbraio 1999 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformare il proprio diritto nazionale alla direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 10, primo comma, CE e dell'art. 249, terzo comma, CE;

2) condannare l'Irlanda alle spese del procedimento.

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