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Document 62000CC0190

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 8 febbraio 2001.
Procedimento penale a carico di Édouard Balguerie e altri e Société Balguerie e altri, civilmente responsabili.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Paris - Francia.
Regolamento (CEE) n. 4142/87 - Regime tariffario favorevole all'importazione di merci in funzione della loro destinazione particolare - Regolamenti (CEE) nn. 1517/91, 1431/92 e 1421/93 - Sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune - Datteri.
Causa C-190/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-03437

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:85

62000C0190

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo dell'8 febbraio 2001. - Procedimento penale a carico di Édouard Balguerie e altri e Société Balguerie e altri, civilmente responsabili. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour d'appel de Paris - Francia. - Regolamento (CEE) n. 4142/87 - Regime tariffario favorevole all'importazione di merci in funzione della loro destinazione particolare - Regolamenti (CEE) nn. 1517/91, 1431/92 e 1421/93 - Sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune - Datteri. - Causa C-190/00.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-03437


Conclusioni dell avvocato generale


I - Fatti e procedimento

1. Questa causa è stata sottoposta alla Corte dalla Cour d'appel de Paris (Francia) nel quadro di un procedimento penale a carico del sig. Balguerie e a., ai quali viene contestato il reato di importazione senza dichiarazione di merci vietate.

2. I ricorrenti principali hanno importato, tra il 12 dicembre 1991 e il 27 aprile 1994, datteri di provenienza statunitense, ricevuti alla consegna in cartoni di 15 libbre (kg 7,5).

3. Questi prodotti sono stati importati imputandoli alla voce doganale: «Datteri freschi o secchi, destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a kg 11», beneficiando, in tal modo, di una sospensione totale del dazio doganale e di un'aliquota ridotta dell'IVA pari al 5,5%.

4. Tra il 19 ottobre 1994 e l'11 agosto 1995, l'amministrazione delle dogane francese ha proceduto ad un controllo di queste importazioni, in seguito al quale ha concluso che tali datteri avrebbero dovuto essere classificati alla voce doganale: «Datteri, freschi o secchi, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a kg 35», soggetti, di conseguenza, ad un dazio doganale del 12%.

5. La Commission de conciliation et d'expertise douanière (commissione francese di conciliazione e di verifica doganale), adita su iniziativa dei ricorrenti nella causa principale, ha reso un parere nel quale ha affermato che la controversia non verteva sull'impiego inadeguato di una voce doganale, ma sull'interpretazione delle norme comunitarie che regolano il confezionamento di una merce in caso di importazione o di esportazione.

6. All'epoca dei fatti, tali regole erano fissate dal regolamento (CEE) della Commissione 9 dicembre 1987, n. 4142, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare .

7. Il Tribunal de grande instance de Melun (Tribunale di Melun), adito con citazione per direttissima, ha riconosciuto i sigg. Balguerie e a. colpevoli del reato di importazione senza dichiarazione di merci vietate, e li ha condannati in solido al pagamento, in particolare, della somma di FRF 288 563 a titolo di dazi ed imposte elusi. Questo tribunale ha infatti statuito «che non era necessario» che i ricorrenti in via principale «procedessero a un confezionamento per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a kg 11». Inoltre ha rilevato che, il giorno del controllo, non aveva potuto essere presentata la contabilità di magazzino, prevista dal regolamento n. 4142/87.

8. I ricorrenti nella causa principale hanno presentato appello contro tale decisione dinanzi alla Cour d'appel de Paris, che chiede alla Corte «se il regolamento della Commissione 9 dicembre 1987, n. 4142, e le condizioni fissate per la sua applicazione con riferimento all'importazione di datteri nel regime della sospensione dei dazi doganali a causa della destinazione da dare alle merci vietino che questi siano importati in imballaggi d'origine di contenuto inferiore o uguale a 11 kg».

II - La legislazione comunitaria

9. L'art. 3 del regolamento n. 4142/87 prevede:

«1. Il beneficio del regime tariffario previsto dall'articolo 1 è subordinato alla concessione, alla persona che importa la merce o la fa importare per l'ammissione in libera pratica, di un'autorizzazione scritta rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale la merce è dichiarata per l'ammissione in libera pratica.

2. Fatto salvo il disposto degli articoli che seguono, la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo precedente implica l'obbligo:

a) di utilizzare la merce per la destinazione particolare prescritta;

b) di pagare l'importo dei dazi non riscossi, qualora la merce non abbia ricevuto la destinazione particolare prescritta;

c) di tenere una contabilità che consenta alle autorità competenti di effettuare i controlli che esse ritengono necessari sull'effettiva utilizzazione della merce di cui trattasi per la destinazione particolare prescritta, nonché di conservare tale contabilità per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni vigenti in materia;

d) di rendere possibile l'ispezione della contabilità di cui alla lettera c);

e) di consentire tutte le altre misure di controllo che le autorità competenti ritenessero opportune al fine della constatazione dell'utilizzazione effettiva della merce e fornire tutti gli altri elementi necessari a tale scopo.

3. Le autorità competenti possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrano tutte le garanzie che esse reputano utili.

4. La concessione dell'autorizzazione può essere subordinata alla costituzione di una garanzia stabilita dalle autorità competenti».

10. L'art. 6 del regolamento n. 4142/87 precisa, al n. 1, che l'importo dei dazi non riscossi deve essere pagato nel caso in cui la merce non abbia ricevuto la destinazione prescritta. Il n. 2 di questo articolo prevede che i cascami e i rottami che risultano, in particolare, dalla trasformazione della merce nonché i cali di merce dovuti a cause naturali sono considerati come merci utilizzate per la destinazione particolare.

11. Ad alcune categorie di datteri è stato accordato un «regime tariffario favorevole in ragione della loro destinazione particolare» dal regolamento (CEE) del Consiglio 31 maggio 1991, n. 1517, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli .

12. Questo regolamento concerne 24 tipi di prodotti agricoli. Con riguardo ai datteri, esso prevede le disposizioni seguenti:

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13. La nota (a) a piè di pagina è redatta nel modo seguente: «Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia». Solamente la seconda di queste sospensioni tariffarie è oggetto della causa di cui si tratta.

14. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1517/91, questa sospensione era valida dal 1° luglio 1991 al 30 giugno 1992. E' stata poi prorogata per il periodo dal 1° luglio 1992 fino al 30 giugno 1993 dal regolamento (CEE) n. 1431/92 e, per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 giugno 1994, dal regolamento (CEE) n. 1421/93 .

III - Riassunto delle osservazioni sottoposte alla Corte

15. I sigg. Balguerie e a. sottolineano che, perché un importatore potesse beneficiare della sospensione temporanea, era necessario che i datteri, freschi o secchi, fossero destinati ad essere confezionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto inferiore o uguale a kg 11.

16. Non è mai stato in discussione il fatto che i datteri di cui si tratta siano stati confezionati, per la vendita al minuto, dopo cernita e controllo, in cartoni di kg 7 oppure in barchette di plastica da kg 1, cosa che risponderebbe, a loro avviso, ai requisiti della destinazione prescritta.

17. Su questo punto, i sigg. Balguerie e a. fanno valere che, anche se i datteri erano stati importati in imballaggi di contenuto inferiore a kg 11, essi hanno ugualmente proceduto a confezionarli una seconda volta per meglio adattare il prodotto alle richieste della loro clientela.

18. Dal momento che la merce era stata oggetto di un secondo confezionamento, il regolamento n. 4142/87 era stato rispettato, e questo avrebbe dovuto garantire ai detti prodotti il beneficio della sospensione temporanea dei dazi doganali.

19. Il governo francese ricorda, innanzi tutto, la legislazione comunitaria generale e sostiene che, dato che la linea di confine tra un prodotto sfuso e un prodotto già confezionato è stata fissata pari a kg 11, questo comporta che, quando i datteri sono importati in imballaggi di contenuto inferiore a kg 11, essi sono già confezionati per la vendita al minuto. Essi non possono, quindi, beneficiare della sospensione tariffaria applicabile ai soli prodotti sfusi. L'operazione di riconfezionamento effettivamente realizzata risulta quindi irrilevante.

20. La Commissione constata che non è apparentemente oggetto di contestazione che questi prodotti fossero datteri freschi o secchi e che fossero stati confezionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a kg 11. A tale riguardo, essa precisa che il fatto che il contenuto degli imballaggi prima del confezionamento sia già inferiore o uguale a kg 11, oppure no, non è preso in considerazione nel testo della voce doganale di cui si tratta.

21. Di conseguenza, i prodotti importati sembrano, secondo la Commissione, rientrare nella formulazione delle voci doganali sotto le quali sono stati dichiarati.

22. Infatti, il riconfezionamento dei datteri non ha come scopo di compromettere la destinazione particolare per la quale essi sono stati dichiarati, e può anche essere giustificato, secondo la Commissione, dalle necessità della vendita al minuto.

23. Ora, il regolamento n. 4142/87 non vieta un simile trattamento, ma mira a permettere un effettivo controllo della destinazione.

24. La Commissione conclude sostenendo che, se le circostanze del caso dovessero portare il giudice nazionale a constatare l'esistenza di manovre o di frodi o anche di azioni che possano compromettere la concessione di un trattamento tariffario favorevole a causa della destinazione particolare dei datteri, tali circostanze non dovrebbero limitarsi alla semplice constatazione che i datteri erano già confezionati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a kg 11. Questa circostanza è, di per sé, secondo il parere della Commissione, priva di rilevanza ai fini della concessione della preferenza tariffaria.

IV - Valutazione

25. Ricordo che la Cour d'appel de Paris chiede alla Corte «se il regolamento della Commissione 9 dicembre 1987, n. 4142, e le condizioni fissate per la sua applicazione con riferimento all'importazione di datteri nel regime della sospensione dei dazi doganali a causa della destinazione da dare alle merci vietino che questi siano importati in imballaggi d'origine di contenuto inferiore o uguale a kg 11».

26. Esaminerò quindi, in primo luogo, se il regolamento n. 4142/87 fornisca la risposta alla questione posta dal giudice nazionale.

27. Questo regolamento, di cui ho già citato le disposizioni pertinenti, istituisce alcuni meccanismi di controllo destinati a garantire che le merci - quali che esse siano -, che beneficiano di un regime favorevole all'importazione in ragione della loro destinazione particolare, siano effettivamente assegnate a tale destinazione. Questi meccanismi includono, tra l'altro, il requisito di un'autorizzazione scritta la cui concessione implica, in particolare, l'obbligo di tenere una contabilità che permetta alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari.

28. Spetta ovviamente al giudice nazionale verificare se tutte queste condizioni siano state soddisfatte nel caso di specie.

29. Non si vede, tuttavia, in che modo una disposizione di questo regolamento potrebbe permettere di sapere se datteri destinati ad essere confezionati per la vendita al minuto in imballaggi immediati di contenuto pari a kg 11 o meno debbano, per poter beneficiare della sospensione del dazio del 12% prevista nella tariffa doganale comune, essere presentati all'importazione in imballaggi di contenuto superiore a kg 11.

30. Il giudice nazionale si domanda anche se le «condizioni fissate per l'applicazione» del regolamento n. 4142/87 siano tali da dare una risposta alla questione che gli è stata posta.

31. Non avendo trovato in alcuna parte del testo tali condizioni o misure di applicazione, ritengo che ci si debba rifare, come invita il governo francese, ai regolamenti del Consiglio che hanno istituito la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune in favore di certe categorie di datteri.

32. Questo mi porta a notare, innanzi tutto, che il regolamento n. 1517/91, e i successivi regolamenti che hanno prorogato questa sospensione , riguardano non i datteri destinati alla vendita al minuto «in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a kg 11» , ma quelli destinati a essere confezionati per la vendita al minuto in imballaggi non eccedenti tale peso.

33. Sono quindi esclusi dal beneficio della sospensione tariffaria i datteri destinati ad essere venduti nei negozi nel loro imballaggio d'origine, anche se questo contiene soltanto kg 11, o meno, di datteri.

34. In secondo luogo, nel testo del regolamento non si utilizza l'espressione «datteri destinati ad essere condizionati o ricondizionati per la vendita al minuto». La situazione che si presenta nella controversia principale, cioè quella del ricondizionamento, non è quindi espressamente disciplinata dal regolamento del Consiglio.

35. Ma, viceversa, il testo non precisa nemmeno che i datteri in oggetto debbano essere presentati all'importazione in imballaggi di peso superiore a kg 11.

36. Ci si può chiedere se, nonostante questo, si possa considerare acquisito che il Consiglio abbia voluto implicitamente instaurare questa regola.

37. Il governo francese, il Tribunal de grande instance de Melun e la Cour d'appel de Paris ritengono che sia questa l'interpretazione da preferire, poiché solo la presentazione dei datteri «sfusi» o in grossi imballaggi «rende necessario» un confezionamento, cioè obbliga effettivamente l'importatore a procedere a un confezionamento prima della vendita dei datteri al minuto in imballaggi di peso non eccedente gli kg 11.

38. Ritengo anch'io che sia assai probabile che il Consiglio sia partito dall'idea che i datteri dovessero essere presentati in dogana in quantità superiori agli kg 11, tanto più che è in questa ipotesi che l'espressione «destinati ad essere condizionati per la vendita al minuto» si può meglio comprendere.

39. Ciò non toglie che il Consiglio si è astenuto dall'inserire una tale condizione nel testo.

40. Allo stato dei fatti, mi sembra necessario completare l'esame del dettato della misura di sospensione con un'analisi della sua finalità.

41. A tal riguardo, la Commissione attira l'attenzione sui due primi considerando del regolamento n. 1517/91, e dei regolamenti successivi, che sono redatti come segue:

«considerando che la produzione comunitaria dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente nulla o insufficiente e che i produttori non possono quindi coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune siano sospesi totalmente».

42. La sospensione mira quindi a salvaguardare gli interessi delle industrie utilizzatrici e i successivi regolamenti del Consiglio contengono, a tale riguardo, due disposizioni.

43. Da una parte, essi sospendono il dazio della Tariffa doganale comune in favore dei «datteri freschi o secchi, destinati all'industria della trasformazione , esclusa la fabbricazione di alcole», e, dall'altra, essi lo sospendono, nel il testo qui in esame, in favore dell'industria del confezionamento.

44. Il governo francese spiega, a tale riguardo, quanto segue:

«Trattandosi di datteri, oggetto della presente causa, su pressioni della Francia, desiderosa di sostenere l'industria di confezionamento di frutti di origine terza, il regime di sospensione è stato messo in opera fin dal 1970 per lottare contro la concorrenza dei prodotti dell'Africa settentrionale, già confezionati e importati nella Comunità in regime di sospensione dei dazi».

45. Tenuto conto del dettato dei considerando dei regolamenti del Consiglio, questa affermazione mi sembra plausibile.

46. Quindi, è giocoforza constatare che, per raggiungere lo scopo della sospensione tariffaria, è sufficiente che i datteri siano effettivamente oggetto di un confezionamento prima della loro vendita, anche se si tratti di un riconfezionamento.

47. Da quanto precede consegue che, anche se l'intenzione del Consiglio riguardo al volume degli imballaggi nei quali i datteri dovevano essere presentati alla dogana poteva essere diversa, non c'è ragione di imporre una condizione che non è dato riscontrare nel dettato della disposizione in oggetto, e che non è richiesta per raggiungere lo scopo della misura.

48. Agire in maniera diversa significherebbe, del resto, trascurare le esigenze di certezza del diritto.

49. Ricordo, peraltro, che il regolamento n. 4142/87, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione, stabilisce meccanismi di controllo in grado di garantire che solo i prodotti effettivamente oggetto di un confezionamento o di un riconfezionamento beneficino della sospensione tariffaria. Le condizioni poste da questo regolamento devono essere, evidentemente, rispettate nella loro totalità.

V - Conclusioni

50. Propongo, perciò, di rispondere alla questione posta dalla Cour d'appel de Paris, nel modo seguente:

«Il regolamento (CEE) della Commissione 9 dicembre 1987, n. 4142, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare, e il regolamento (CEE) del Consiglio 7 giugno 1993, n. 1421, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotto agricoli, non ostano a che i datteri possano beneficiare della sospensione dei dazi doganali prevista da quest'ultimo regolamento per il solo fatto che essi sono importati in imballaggi d'origine di contenuto inferiore o uguale a kg 11».

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