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Document 61997CC0172

Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 28 gennaio 1999.
Commissione delle Comunità europee contro SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot e Hydro-Réalisations SARL.
Clausola compromissoria - Inadempimento contrattuale.
Causa C-172/97.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-03363

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:31

61997C0172

Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 28 gennaio 1999. - Commissione delle Comunità europee contro SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot e Hydro-Réalisations SARL. - Clausola compromissoria - Inadempimento contrattuale. - Causa C-172/97.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03363


Conclusioni dell avvocato generale


A - Introduzione

1 Col presente ricorso la Commissione chiede il rimborso dell'anticipo versato per il sostegno finanziario di un progetto di dimostrazione o progetto pilota nel settore dell'energia idraulica. La Commissione ha risolto un contratto concluso con i convenuti, dopo che questi ultimi hanno annunciato una modifica sostanziale del progetto inizialmente previsto. Poiché, secondo la Commissione, i convenuti non hanno presentato alcun controricorso nelle forme stabilite, la Commissione ha chiesto che la Corte si pronunci in contumacia.

B - I fatti

2 Il 6 dicembre 1990 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, ha concluso con il SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot (in prosieguo: il «SIVU») (1) e Hydro-Réalisations SARL, che agivano congiuntamente e in solido, il contratto n. HY 84-89 FR (in prosieguo: il «contratto»), che prevedeva un sostegno finanziario della Comunità europea per il progetto seguente: programma idrico sul Lot - Integrazione di una microcentrale idroelettrica a caduta bassa nell'impianto di sbarramento (2).

3 Il sostegno finanziario è stato concesso in applicazione del regolamento (CEE) n. 3640/85 (3), al fine di promuovere un progetto di dimostrazione o progetto pilota industriale nel settore dell'energia idraulica. In conformità al punto I, n. 1, lett. a), dell'allegato II del contratto la Commissione ha concesso il 31 dicembre 1990 un anticipo ai convenuti per un importo di 83 928 ECU. Il versamento è stato effettuato il 17 gennaio 1991.

4 La prima relazione intermedia tecnica è stata inviata alla Commissione con lettera 23 maggio 1991. La Commissione l'ha approvata il 4 luglio 1991. Poiché questa relazione non conteneva tuttavia dati sul finanziamento, la Commissione ha chiesto ai convenuti, con lettera 5 agosto 1991, di inviarle una relazione finanziaria relativa al periodo dell'inizio dei lavori (1_ aprile 1990 - 30 giugno 1991). Questa relazione è stata inviata con lettera del 13 agosto 1991.

5 Dato che, dopo esame della nuova relazione, la Commissione è pervenuta alla conclusione che le fasi I e II, menzionate nell'allegato I del contratto (4), non avevano diritto a incentivi da un punto di vista finanziario, essa non ha più effettuato nuovi versamenti. Successivamente essa ha chiesto inutilmente di ottenere dai convenuti le relazioni tecniche e finanziarie relative al periodo 1_ luglio - 31 dicembre 1991. In mancanza di risposta, in data 7 ottobre 1992, la Commissione ha intimato ai convenuti di inviarle le relazioni.

6 Con lettera 6 novembre 1992, il SIVU ha annunciato una modifica sostanziale del progetto inizialmente previsto a causa di riserve formulate da associazioni di protezione dell'ambiente. Di conseguenza, la costruzione di una microcentrale idroelettrica a caduta bassa nell'impianto di sbarramento doveva essere sostituita dalla costruzione di una soglia di scarico. Inoltre il SIVU ha espressamente rinunciato a nuovi versamenti da parte della Commissione e ha proposto di rimborsare i versamenti riscossi fino ad allora.

7 Con lettera 18 novembre 1992, la Commissione ha risolto il contratto in applicazione dell'art. 9 e ha chiesto il rimborso dell'anticipo versato fino ad allora, per un importo di 83 928 ECU, oltre agli interessi maturati dalla data della sua riscossione. L'8 dicembre 1992 la Commissione ha redatto nei confronti del SIVU una nota di debito per questo importo che scadeva il 28 febbraio 1993.

8 In mancanza di reazione a questa nota di debito da parte dei convenuti, la Commissione, in data 27 gennaio 1994, ha inviato una prima lettera di sollecito relativa al rimborso dell'anticipo versato al SIVU. Altre lettere di sollecito sono state indirizzate al SIVU con raccomandata con ricevuta di ritorno il 1_ giugno 1994, il 31 ottobre 1994 e il 12 ottobre 1995.

9 Poiché i convenuti non hanno reagito nemmeno a queste lettere, la Commissione si è vista costretta a presentare un ricorso.

10 Col suo ricorso pervenuto il 2 maggio 1997 alla cancelleria della Corte, la Commissione conclude che la Corte voglia:

1) ordinare al SIVU e alla Hydro-Réalisations SARL di versarle l'importo di 83 928 ECU (ottantatremilanovecentoventotto ECU) oltre agli interessi creditori calcolati dal 17 gennaio 1991 al tasso applicato dal Fecom per le sue operazioni in ECU pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese, oltre agli interessi legali di mora a decorrere dal 28 febbraio 1993;

2) condannare il SIVU e la SARL Hydro-Réalisations alle spese.

11 Da quanto risulta dalla ricevuta di ritorno, questo ricorso è stato regolarmente notificato al SIVU il 10 maggio 1997. Esso non è stato regolarmente notificato alla Hydro-Réalisations in un primo momento.

12 Dato che i convenuti non hanno presentato alcun controricorso nel termine di un mese previsto dall'art. 40, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, la Commissione, con lettera 8 luglio 1997, ha chiesto alla Corte di accogliere le sue conclusioni in applicazione dell'art. 94, n. 1, di tale regolamento. Solo dopo aver fatto questa richiesta la Commissione ha appreso che il ricorso originario non era stato regolarmente notificato alla Hydro-Réalisations e che questa società era già da molto tempo in liquidazione. Dopo che ha potuto accertare chi fosse il mandatario in giudizio di tale convenuto, il ricorso gli è stato regolarmente notificato il 30 aprile 1998.

13 Il 14 maggio 1998 il mandatario in giudizio ha inviato alla Corte una lettera in cui faceva presente che:

«1. La Hydro-Réalisations è stata messa in liquidazione giudiziaria con sentenza del tribunale di commercio di Rodez del 13 febbraio 1992.

2. Non esiste alcuna speranza di soddisfare i creditori chirografari».

La lettera non contiene altre indicazioni.

14 Nella sua lettera 25 giugno 1998 inviata alla Corte, la Commissione sostiene la tesi secondo cui la lettera del mandatario in giudizio non è un controricorso ai sensi dell'art. 40, n. 1, del regolamento di procedura della Corte. Questa lettera non contiene elementi che sono ivi menzionati, in particolare essa non contiene alcun argomento di fatto e di diritto né alcuna conclusione.

15 Di conseguenza, con lettera 25 giugno 1998, la Commissione chiede alla Corte di statuire in contumacia e di accogliere la sua domanda originaria di condannare i convenuti al pagamento di 83 928 ECU oltre agli interessi.

C - Il contratto concluso tra la Comunità e i convenuti

16 Qui di seguiti riporterò i punti del contratto utili per l'esame del ricorso.

17 In base all'art. 1, punto 1, il contratto ha per oggetto la promozione del progetto seguente: programma idrico sul Lot - integrazione di una centrale microelettrica a caduta bassa nell'impianto di sbarramento, per il quale il sostegno finanziario della Comunità è limitato ad un massimo di 279 761 ECU in conformità all'art. 3.

18 In base al punto I, n. 1, lett. a), delle disposizioni finanziarie contenute nell'allegato II del contratto, la Comunità versa un anticipo per un importo di 83 928 ECU. Inoltre, questo punto prevede che, in caso di soluzione del contratto per i motivi indicati all'art. 4.3.1, il contraente (5) rimborsa immediatamente l'anticipo versato, oltre agli interessi.

19 L'art. 4.3 impone ai convenuti di sottoporre alla Commissione relazioni intermedie, tecniche e finanziarie nelle differenti fasi di realizzazione del progetto.

20 In base all'art. 4.3.1, nel caso in cui i convenuti fossero impossibilitati ad iniziare i lavori alla data stabilita, devono comunicare alla Commissione, nel più breve termine possibile, i motivi che giustificano questa impossibilità e indicare una nuova data per l'inizio dei lavori. Successivamente, entro trenta giorni dall'esame delle informazioni e delle proposte, la Commissione può o accettare le modifiche o respingerle, con la conseguenza che il contratto è risolto d'ufficio (6). In caso di rifiuto l'anticipo già versato dev'essere rimborsato alla Commissione oltre agli interessi.

21 In forza dell'art. 8, la Commissione può risolvere il contratto in caso di mancato rispetto da parte del contraente (nella fattispecie i convenuti) degli obblighi che ad esso incombono in forza del contratto, in particolare degli obblighi derivanti dall'art. 4.3. La risoluzione decorre dalla messa in mora non seguita da esecuzione entro un mese. Gli importi già versati a titolo di sostegno finanziario devono essere poi rimborsati immediatamente alla Commissione, oltre agli interessi maturati dalla riscossione di questi fondi. Gli interessi dovuti sono stabiliti in base al tasso utilizzato dal Fecom (7) per queste operazioni in ECU, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese.

22 In base all'art. 9 del contratto, ogni contraente ha il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui la continuazione dei lavori sia divenuta senza interesse, in particolare per motivi tecnici, economici o finanziari. Il contraente (i convenuti) deve poi rimborsare alla Commissione quanto ha percepito in eccesso, oltre agli interessi maturati dalla fine o dall'interruzione dei lavori. Il tasso d'interesse applicabile è lo stesso previsto all'art. 8 del contratto.

23 Ai sensi dell'art. 13, la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente per le controversie relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione del contratto.

24 In conformità all'art. 14, il contratto è disciplinato dalla legge francese.

D - Le norme procedurali

25 L'art. 38 dello Statuto CE della Corte di giustizia stabilisce:

«Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata in sua contumacia (...)».

26 L'art. 94, n. 1, del regolamento di procedura della Corte stabilisce:

«Se il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere alla Corte di accogliere le sue conclusioni».

Il n. 2 dello stesso articolo stabilisce:

«Prima di emettere la sentenza contumaciale, la Corte, sentito l'avvocato generale, accerta se il ricorso è ricevibile, se sono state regolarmente adempiute le formalità prescritte e se le conclusioni del ricorrente appaiono fondate (...)».

27 L'art. 40, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, stabilisce il contenuto del ricorso:

«Nel termine di un mese dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente:

a) il nome e il domicilio del convenuto;

b) gli argomenti di fatto e di diritto invocati;

c) le conclusioni del convenuto;

d) le offerte di prove.

(...)».

28 In quanto ciò sarà necessario, ritornerò nell'ambito del parere su altri dettagli del ricorso della Commissione e delle norme vigenti.

E - Parere

29 Nell'ambito del procedimento in contumacia, la Corte deve esaminare la ricevibilità del ricorso (condizioni generali e particolari di ricevibilità) nonché la sua fondatezza (le conclusioni del ricorrente «appaiono fondate»).

Ricevibilità

30 Sulla ricevibilità del ricorso presentato in origine non sussiste alcun dubbio dopo che il ricorso è stato regolarmente notificato anche al secondo convenuto - Hydro-Réalisations - il 30 aprile 1998.

31 Nella fattispecie occorre unicamente accertare se le condizioni particolari per pronunciare una sentenza in contumacia siano soddisfatte, cioè se nessun controricorso è stato presentato o se esso non è stato presentato nelle forme stabilite.

32 In forza dell'art. 40, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, il controricorso deve contenere in particolare gli argomenti di fatto e di diritto invocati nonché le conclusioni del convenuto.

33 E' incontestabile che il SIVU non ha affatto reagito al ricorso che gli è stato regolarmente notificato, di modo che non vi è alcun controricorso nella fattispecie. Il mandatario in giudizio della Hydro-Réalisations ha comunicato che la società si trovava in liquidazione dal 1992 e che non vi era alcuna speranza di soddisfare i crediti chirografari.

34 La Corte ha esaminato recentemente nella causa Commissione/Iraco (8) la questione se una memoria presentata alla Corte contenesse gli elementi necessari di un controricorso. Nella causa soprammenzionata la lettera della convenuta era intitolata «Controricorso e domanda riconvenzionale», che denotava una certa intenzione di difendersi. In particolare, dalla soluzione data in tale causa occorreva dedurre che la convenuta aveva esplicitamente rifiutato di rimborsare alla Commissione i fondi versati. Di conseguenza, la Corte è partita dall'ipotesi secondo cui un controricorso era stato presentato nelle forme stabilite.

35 Tuttavia, contrariamente a quanto è stato constatato nella causa soprammenzionata, la lettera del mandatario in giudizio del secondo convenuto non contiene alcuna considerazione in fatto e in diritto. Non si può dedurre dalla lettera del mandatario in giudizio nella fattispecie un contenuto analogo a quello che è stato dedotto dalla memoria presentata nella causa Commissione/Iraco. Il mandatario in giudizio non prende affatto posizione sugli argomenti della Commissione e in particolare non si vede alcuna intenzione di sostenere una tesi. Se dalla frase che indica che non esisteva alcuna speranza di pagamento si deducesse che il convenuto si oppone alla domanda della Commissione, da un lato, questo sarebbe incompatibile con il testo dell'art. 40, n. 1, del regolamento di procedura della Corte e, dall'altro, si attribuirebbe ad alcune parole un'importanza che queste ultime evidentemente non hanno. Questa lettera non consente di accertare se, in ogni caso, il convenuto si opponga alla domanda della Commissione ed in quale misura lo faccia.

36 La lettera del mandatario in giudizio potrebbe anche essere piuttosto interpretata in senso inverso, cioè che il diritto al rimborso non è contestato in quanto tale. L'argomento si riferisce quindi meno all'esistenza del diritto al rimborso che ad un'impossibilità successiva di recuperare l'importo dovuto.

37 Da tutto quanto precede risulta che nessun controricorso è stato presentato nelle forme stabilite e che di conseguenza la condizione per pronunciare una sentenza in contumacia è soddisfatta.

La fondatezza

38 Per quanto riguarda la fondatezza, la Corte deve verificare, in applicazione dell'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura, se le conclusioni della Commissione appaiano fondate.

39 La Commissione chiede ai convenuti, da un lato, il rimborso dell'anticipo versato. Dall'altro, essa reclama gli interessi convenzionali maturati dalla riscossione dell'anticipo, nonché gli interessi legali maturati dalla notifica della nota di debito (28 febbraio 1993).

40 Si può dedurre un diritto al rimborso dell'anticipo dall'art. 9 del contratto, sul quale si basa la Commissione per risolvere quest'ultimo.

41 L'art. 9 prevede la possibilità di risolvere il contratto nel caso in cui la continuazione dei lavori convenuti fosse divenuta senza interesse, in particolare per motivi tecnici, economici o finanziari.

42 La Commissione giustifica la sua applicazione dell'art. 9 col fatto che, con lettera 7 ottobre 1992, essa aveva intimato ai convenuti di inviarle le relazioni tecniche e finanziarie previste dal contratto. Così facendo essa - la Commissione - avrebbe fatto rilevare che poteva risolvere il contratto in caso di inadempimento. Secondo la Commissione, poiché il SIVU aveva dal canto suo segnalato, nella sua lettera del 6 novembre 1992, che il progetto inizialmente convenuto aveva dovuto essere modificato a causa di riserve formulate dalle associazioni di tutela dell'ambiente e che aveva intenzione di rimborsare l'anticipo, la Commissione ha risolto il contratto in applicazione dell'art. 9. A suo parere, la continuazione del progetto era divenuta senza interesse. A tal riguardo, poco importa, afferma la Commissione, che i lavori del progetto fossero già iniziati.

43 E' incontestabile che la continuazione del progetto è senza interesse se, come nella fattispecie, le obiezioni delle associazioni di tutela dell'ambiente pervengono a che la realizzazione del progetto previsto divenga in sé impossibile.

44 Tuttavia occorre accertare se un diritto di risoluzione ai sensi dell'art. 9 non presupponga che i lavori siano già stati realizzati. La lettera di questa disposizione sembra militare a favore di una tale interpretazione, dato che vi è la questione della continuazione del programma di lavoro. Tuttavia quando, come nella fattispecie, non è stato realizzato affatto alcun lavoro (di costruzione), ci si potrebbe chiedere se sia possibile risolvere il contratto sulla base dell'art. 9.

45 La risoluzione del contratto da parte della Commissione sulla base dell'art. 9 sembra tuttavia possibile. Prima dell'inizio dei lavori, i convenuti in un primo momento avevano inviato solo una prima relazione tecnica intermedia alla Commissione. Dopo che è divenuto chiaro che la realizzazione inizialmente prevista del progetto non era più possibile a causa delle obiezioni formulate dalle associazioni di tutela dell'ambiente, il SIVU ha messo la Commissione al corrente della situazione. Esso ha inoltre rinunciato a nuovi versamenti e ha proposto il rimborso di quelli riscossi fino ad allora. Su tale punto occorre riconoscere che la Commissione ha ragione quando presuppone che la continuazione del progetto è divenuta senza oggetto.

46 Se, in applicazione dell'art. 9 del contratto, una risoluzione è possibile benché i lavori fossero già stati realizzati, il che, in pratica, dovrebbe causare un danno più rilevante per la parte che è venuta meno ai suoi obblighi, si deve a maggior ragione poter risolvere il contratto, a parità di condizioni, quando i lavori concreti di costruzione del progetto non sono ancora cominciati. Sarebbe poi assurdo attendere innanzi tutto l'inizio dei lavori o anche di richiederne l'inizio per poter risolvere un contratto, quando è già da prima chiaro che il progetto non può essere realizzato nella sua forma iniziale.

47 Del resto nella fattispecie tale questione può essere lasciata in sospeso, dato che, invece di risolvere il contratto, la Commissione avrebbe anche potuto denunciarlo in applicazione dell'art. 8. La Commissione ne aveva il diritto poiché i convenuti non avevano rispettato gli obblighi che derivavano dal contratto concluso con la Commissione. Infatti, nonostante una messa in mora da parte della Commissione, i convenuti non avevano inviato le relazioni previste all'art. 4.3 del contratto.

48 Nella fattispecie le conseguenze giuridiche sarebbero le stesse sia che si applichi l'art. 8 sia l'art. 9. Sia l'anticipo versato sia gli interessi convenzionali dovuti avrebbero dovuto essere rimborsati. Certo, in base all'art. 9 del contratto, il diritto agli interessi è dovuto in via di principio solo a decorrere dalla data della fine o dell'interruzione dei lavori. Nella fattispecie, nessun lavoro (di costruzione) è stato tuttavia ancora realizzato; solo la prima relazione intermedia tecnica è stata redatta. Bisogna tuttavia vedervi solo una misura preparatoria, e quindi non ancora un'attività che potrebbe essere equiparata all'esecuzione dei lavori. Tuttavia, quando - come nella fattispecie - non è stato realizzato alcun lavoro di costruzione, la mancata esecuzione dei lavori può del tutto essere equiparata all'interruzione dei lavori ai sensi dell'art. 9 del contratto. A tal riguardo il diritto agli interessi sorge, in forza dell'art. 9 del contratto, alla data di riscossione dei fondi (cioè il 17 gennaio 1991) e, di conseguenza, nella fattispecie, alla stessa data che in caso di risoluzione sulla base dell'art. 8.

49 Da quanto precede - nonché dagli argomenti della Commissione che su tale punto sono sufficienti per esaminare la fondatezza di una domanda di sentenza contumaciale - risulta che la domanda della Commissione sembra fondata.

50 Per quanto riguarda ora la questione dell'importo degli interessi reclamati dalla Commissione, occorre osservare che la Commissione ha diritto a interessi solo in quanto gli interessi convenzionali sono dovuti a decorrere dalla riscossione dell'anticipo. Gli ulteriori interessi reclamati (interessi di mora) non sono fondati.

51 Era stato convenuto contrattualmente, sia nell'ambito dell'art. 8 sia in quello dell'art. 9, che, in caso di risoluzione, fossero dovuti interessi al tasso applicato dal Fecom per le sue operazioni in ECU, pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese.

52 In diritto francese, che si applica in forza dell'art. 14 del contratto, l'interesse è dovuto solo in forza del contratto o della legge (art. 1153 del codice civile). Gli interessi devono coprire il danno causato dal fatto che il creditore non disponeva di un certo importo durante un certo periodo. Questo danno è tuttavia sufficientemente risarcito dall'interesse convenzionale. E' di conseguenza ingiusto concedere ancora al creditore - nella fattispecie la Commissione - un interesse supplementare. Per quanto riguarda il danno supplementare causato dal ritardo, il creditore è libero di farlo valere e di chiedere il risarcimento sulla base delle disposizioni legislative.

53 Nella fattispecie, la Commissione non ha tuttavia formulato altra domanda di risarcimento, di modo che in definitiva essa ha diritto (unicamente) agli interessi contrattualmente dovuti.

54 Infine occorre quindi constatare che la domanda della Commissione che le sia rimborsato l'anticipo oltre agli interessi sembra fondata solo in quanto riguarda l'importo dell'anticipo di per sé, nonché gli interessi convenzionali.

55 Da tutto quanto precede risulta che occorre anche accogliere il ricorso della Commissione unicamente a concorrenza di questo importo, e di respingerlo per il resto.

F - Le spese

56 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, prima frase, del regolamento di procedura della Corte, il soccombente è condannato alle spese. In conformità alla seconda frase di tale articolo, i convenuti nella fattispecie sono debitori in solido. In forza dell'art. 69, n. 3, la Corte può ripartire le spese se ciascuna delle parti soccombe. Nella fattispecie la Commissione ha innanzi tutto concluso che le parti siano condannate alle spese. Essa è risultata soccombente nel suo discorso solo per quanto riguarda l'importo troppo elevato degli interessi reclamati. Rispetto all'importo totale reclamato, gli interessi non concessi non rappresentano tuttavia un importo rilevante, di modo che sembra equo condannare i soccombenti a sopportare tutte le spese di causa.

G - Possibilità di fare opposizione

57 Ai sensi dell'art. 94, n. 4, del regolamento di procedura della Corte, avverso la sentenza contumaciale è ammessa opposizione nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza.

H - Conclusione

58 Concludo che la Corte voglia, in applicazione dell'art. 94, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, statuire in contumacia come segue:

«1) Il SIVU du plan d'eau de la Vallée du Lot e la Hydro-Réalisations SARL, che è stata messa in liquidazione, sono condannati in solido a versare alla Commissione l'importo di 83 928 ECU (ottantatremilanovecentoventotto ECU) oltre agli interessi creditori calcolati dal 17 gennaio 1991 sulla base del tasso applicato dal Fecom per le sue operazioni in ECU pubblicato il primo giorno lavorativo di ogni mese.

2) Per quanto riguarda gli ulteriori interessi di mora reclamati, il ricorso è respinto.

3) I convenuti sono condannati alle spese».

(1) - Syndicat intercommunal à vocation unique di diritto francese.

(2) - Nell'originale: «Plan d'eau sur le Lot. Intégration d'une microcentrale hydroélectrique basse chute dans le seuil».

(3) - Regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3640, inteso a promuovere, mediante un sostegno finanziario, progetti dimostrativi e progetti pilota industriali nel settore dell'energia (GU L 350, pag. 29).

(4) - L'allegato I contiene il programma dei lavori stabilito dai contraenti.

(5) - Si intendono nella fattispecie i due convenuti.

(6) - Nel testo francese originale si legge: «(...) le contrat est résilié d'office (...)».

(7) - Fondo europeo di cooperazione monetaria.

(8) - Sentenza 3 dicembre 1998, causa C-337/96, (Racc. pag. I-7943).

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