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Document 61996CC0401

Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 18 dicembre 1997.
Somaco SARL contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Insussistenza di comportamento anticoncorrenziale alla Martinica a motivo di pressioni irresistibili da parte dell'amministrazione locale - Snaturamento degli elementi di prova.
Causa C-401/96 P.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-02587

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:633

61996C0401

Conclusioni dell'avvocato generale Tesauro del 18 dicembre 1997. - Somaco SARL contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Insussistenza di comportamento anticoncorrenziale alla Martinica a motivo di pressioni irresistibili da parte dell'amministrazione locale - Snaturamento degli elementi di prova. - Causa C-401/96 P.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-02587


Conclusioni dell avvocato generale


1 Con la presente impugnazione, la società di diritto francese Somaco S.a r.l. (nel prosieguo: la «Somaco») chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado del 18 settembre 1996 (1), nella parte in cui ha respinto le domande di annullamento di una decisione della Commissione del 13 ottobre 1994 (nel prosieguo: la «decisione impugnata») e di risarcimento dei danni. La Somaco chiede altresì alla Corte, in applicazione dell'art. 54 dello Statuto, di statuire definitivamente sulla controversia annullando in parte la decisione impugnata e condannando la Commissione al risarcimento dei danni.

I fatti rilevanti

2 La controversia di cui la Corte è investita costituisce l'epilogo di un contenzioso complesso tra la Commissione, da un lato, e talune imprese che esercitano in Francia attività di importazione e di commercio di veicoli di produzione giapponese ammessi in libera pratica in altri Stati membri della Comunità, dall'altro.

L'intera vicenda può essere riassunta, per quanto qui rileva, nei seguenti termini.

3 Tra il 1985 e il 1988, quattro importatori paralleli di veicoli giapponesi in Francia (Asia Motor, Cesbron, Monin Automobiles, Europe Auto Service) presentavano una denuncia alla Commissione per violazione degli artt. 30 e 85 del Trattato da parte di cinque importatori ufficiali di veicoli di identica provenienza (Sydat Toyota France, Mazda France Motors, Honda France, Mitsubishi Sonauto e Richard Nissan SA), ritenuti parti di un'intesa illecita. Secondo i denuncianti, gli importatori ufficiali menzionati avrebbero assunto nei confronti dell'amministrazione francese l'impegno di non vendere, sul mercato della Francia metropolitana, un numero di veicoli superiore al 3% delle immatricolazioni di automobili registrate sull'insieme del territorio francese nel corso dell'anno precedente. Tale impegno sarebbe stato affiancato da un accordo di ripartizione della quota secondo criteri prestabiliti.

Non avendo la Commissione adottato alcun provvedimento a seguito della denuncia, i denuncianti introducevano un ricorso per carenza e risarcimento dei danni davanti al Tribunale di primo grado. Con sentenza 18 settembre 1992 (2), il Tribunale dichiarava che non vi era luogo a provvedere sulla domanda, quanto alla carenza (3); e dichiarava irricevibili i restanti capi della domanda diretti al risarcimento del danno.

4 Nel frattempo, precisamente in data 5 giugno 1990, la Somaco, importatore parallelo di veicoli giapponesi nella Martinica, presentava analoga denuncia alla Commissione, ma in relazione ad una presunta intesa tra le società CCIE, SIGAM, SAVA, SIDA e Auto GM, concessionarie e importatrici ufficiali delle marche Toyota, Nissan, Mazda, Honda e Mitsubishi in quel territorio.

5 Con decisione del 5 dicembre 1991, la Commissione rigettava tanto le denunce presentate nel 1985 e nel 1988 e relative alla Francia metropolitana, quanto la denuncia presentata il 5 giugno 1990 dalla Somaco e relativa alla Martinica.

La decisione era motivata sotto due distinti profili. Sotto un primo profilo, la Commissione riteneva che il comportamento degli importatori di cui era stata denunciata l'intesa fosse in realtà imposto dalla politica delle autorità francesi in materia di importazioni di automobili giapponesi. Sotto il secondo profilo, la Commissione escludeva un interesse delle denuncianti a veder sanzionata l'asserita infrazione, in quanto l'eventuale applicazione dell'art. 85 non sarebbe stata comunque idonea a porre rimedio alla situazione da cui le denuncianti si ritenevano lese.

6 In seguito all'impugnazione, il Tribunale di primo grado annullava la decisione 5 dicembre 1991, in quanto, nel punto in cui respinge le denunce per il motivo che gli operatori accusati di violazione della concorrenza non avrebbero goduto di alcuna autonomia o margine di manovra, essa sarebbe stata viziata da un errore manifesto di valutazione dei fatti, che aveva condotto la Commissione a commettere un errore di diritto, in particolare a non considerare alcuni elementi di prova precisi e circostanziati che le denuncianti le avevano sottoposto (4).

La decisione impugnata davanti al Tribunale

7 In seguito a tale sentenza, la Commissione riprendeva l'istruttoria. All'esito, con lettera 13 ottobre 1994, comunicava alle cinque imprese denuncianti una nuova decisione di rigetto delle loro denunce. La Commissione confermava, in particolare, che le autorità francesi avevano instaurato fin dal 1977 un regime statale di importazione per gli autoveicoli originari di paesi terzi. In tale contesto, il Ministero dell'Industria francese riconsceva ufficialmente cinque importatori esclusivi di altrettante case produttrici di autoveicoli giapponesi (5). Ciascuno di essi veniva informato annualmente dal Ministero della quota massima di autoveicoli della marca rappresentata autorizzata all'importazione. Complessivamente, il totale autorizzato era limitato al 3% del mercato per la Francia metropolitana e al 15% per la Martinica. Ai concessionari in Martinica gli importatori ufficiali comunicavano annualmente il numero di vendite consentite e trasmettevano i documenti necessari per le relative immatricolazioni.

Nel complesso, secondo la decisione, gli importatori interessati dalle denunce, e in particolare quelli della Martinica, non avevano alcun margine di manovra nell'attuazione del regime d'importazione prefigurato dalle autorità francesi, che rimane, anche nelle sue modalità, esclusivamente statale. Di conseguenza, non sarebbe stata configurabile da parte dei medesimi importatori una violazione dell'art. 85 del Trattato. Tale valutazione conclusiva non avrebbe potuto essere modificata, secondo la Commissione, neppure dall'esame dei documenti provenienti dalla Martinica, in particolare del resoconto di una riunione tenuta presso la prefettura della Martinica il 19 ottobre 1987 e dell'annesso protocollo di accordo. Collocati nel loro giusto contesto, tali documenti non avrebbero potuto alterare il giudizio secondo il quale il regime di importazione dei veicoli giapponesi appartenenti alle marche considerate è determinato esclusivamente dai pubblici poteri, senza alcun ruolo autonomo da parte degli importatori.

La sentenza impugnata

8 La decisione 13 ottobre 1994 è stata impugnata dai cinque importatori denuncianti, i quali ne hanno chiesto l'annullamento al Tribunale di primo grado, insieme al risarcimento del danno assertivamente subito.

9 La sentenza impugnata, seguendo l'oggetto delle denunce, ha considerato dapprima il regime delle importazioni nella Francia metropolitana e, successivamente, quello relativo alla Martinica.

Con riferimento al territorio metropolitano, il Tribunale ha accertato l'inesistenza di norme giuridiche che prescrivessero agli importatori di tenere il comportamento oggetto di denuncia, rilevando, anzi, che il sistema di controllo delle importazioni di autoveicoli giapponesi istituito dall'amministrazione francese ha costituito oggetto di semplici accordi orali (6). In tale situazione, secondo la sentenza di primo grado, la Commissione può legittimamente respingere le denunce per carenza di autonomia da parte delle imprese interessate soltanto a condizione che «emerga, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che detto comportamento è stato loro unilateralmente imposto dalle autorità nazionali che hanno esercitato pressioni insostenibili, come, ad esempio, la minaccia di adottare misure statali che potevano pregiudicarle seriamente» (7). Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non abbia apportato elementi nuovi rispetto a quelli posti a base della decisione, già annullata, del 5 dicembre 1991, che valgano a suffragare la conclusione secondo la quale effettivamente gli importatori ufficiali non disponevano di alcun margine di autonomia. I soli elementi nuovi riguardavano, infatti, la situazione in Martinica e non quella del territorio metropolitano.

Pertanto, il Tribunale ne ha dedotto che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, poiché, «mancando le prove dell'esistenza di pressioni insostenibili (...) il comportamento degli importatori che si sono piegati alla volontà dell'amministrazione francese, facendo un equo bilancio tra rischi e vantaggi connessi, va considerato rientrare nell'esercizio di un'opzione commerciale» (8). La decisione è stata quindi annullata nella parte in cui respinge le denunce del 1985 e del 1988 relative al comportamento degli importatori nell'area della Francia metropolitana.

10 Diversamente, in relazione alla Martinica, il Tribunale ha considerato la documentazione emersa dalla nuova istruttoria condotta dalla Commissione idonea a dimostrare l'inesistenza di ogni margine di autonomia in capo ai concessionari denunciati dalla Somaco, senza che gli elementi da questa prodotti potessero valere a provare il contrario. In particolare, secondo il Tribunale, il resoconto della riunione tra gli operatori e l'amministrazione della Martinica tenutasi il 19 ottobre 1987 e l'allegato protocollo di accordo, collocati nel contesto emergente dall'analisi della documentazione prodotta dalla Commissione, dimostravano come i concessionari abbiano ritenuto necessario codificare la politica non scritta di importazione imposta unilateralmente dall'amministrazione, onde evitare, in futuro, il ripetersi di problemi nella sua gestione concreta, quale quello determinato dal superamento della quota da parte di un concessionario (9).

11 Il Tribunale ha quindi rigettato la domanda di annullamento della decisione della Commissione che respingeva la denuncia della Somaco. Egualmente è stata rigettata la domanda diretta al risarcimento dei danni, non avendo le ricorrenti identificato «con la necessaria chiarezza e precisione il comportamento illecito di cui si fa carico alla Commissione o l'indole del danno assertivamente patito» (10).

L'impugnazione della Somaco

12 Delle ricorrenti in primo grado, la Somaco è la sola ad aver impugnato la sentenza del Tribunale. Essa evidenzia più profili di illegittimità di tale sentenza, sia per quanto attiene al rigetto della domanda di annullamento, sia relativamente al rigetto della domanda di risarcimento.

L'eccezione di irricevibilità

13 In relazione alla domanda di annullamento, la Commissione solleva un'eccezione di irricevibilità dell'impugnazione, mancando l'indicazione precisa dei punti della sentenza di cui si censura l'illegittimità e dei motivi e degli argomenti di diritto su cui tale censura è fondata. In particolare, secondo la Commissione, i motivi fatti valere dalla Somaco si risolverebbero in critiche generiche, raggruppate sotto l'altrettanto generica intitolazione «Insufficienza e contraddittorietà dei motivi - Errori di diritto», e pertanto inidonee a soddisfare i requisiti posti dall'art. 51 dello Statuto e dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte. Ancora, sempre secondo la Commissione, il ricorso conterrebbe anche semplici riproposizioni delle censure alla decisione della Commissione oggetto del ricorso in primo grado.

14 Il controllo che la Corte è chiamata ad operare sulle pronunce del Tribunale non è suscettibile di sfociare, nel sistema voluto dal Trattato e in particolare dal suo art. 168 A, in un riesame della controversia. Al contrario, la Corte è chiamata a conoscere specifiche censure che la parte ricorrente solleva in relazione a certi profili della pronuncia di primo grado. Inoltre, tali censure devono riguardare esclusivamente la valutazione giuridica compiuta dal Tribunale, con esclusione di ogni apprezzamento sui fatti.

Il sistema così sinteticamente descritto si esprime nella regola, dettata dall'art. 168 A del Trattato e ripresa dall'art. 51 dello Statuto e dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, secondo cui l'impugnazione è consentita per i soli motivi di diritto (art. 168 A del Trattato e art. 51 dello Statuto), che devono essere contenuti nell'atto di impugnazione [art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura].

15 La Corte ha mostrato di interpretare le norme appena ricordate in maniera sufficientemente rigorosa per evitare che, attraverso il giudizio di impugnazione, il ricorrente ottenga un secondo esame delle doglianze già esposte davanti al Tribunale di primo grado.

In tutte le pronunce in cui la Corte ha sottolineato che l'atto d'impugnazione deve indicare in modo preciso i punti censurati della sentenza di cui si chiede l'annullamento, nonché gli argomenti di diritto presentati a specifico sostegno di tale domanda (11), essa ha però concluso nel senso dell'irricevibilità solo nei casi in cui l'impugnazione si limitava a ripetere o a riprodurre pedissequamente motivi e argomenti già presentati dinanzi al Tribunale.

16 Diverso è il caso, invece, in cui il ricorrente, pur non ricorrendo ad un modello di esemplare chiarezza, presenti un'impugnazione con cui comunque si censurano taluni profili della sentenza di primo grado. In tale ipotesi, che mi pare ricorra nel caso di specie, alla Corte è consentito individuare i motivi dell'impugnazione e gli argomenti che li sorreggono, anche se non specificamente evidenziati dalla parte ricorrente (12).

L'impugnazione della Somaco, ad eccezione del richiamo, peraltro generico e irrilevante, a quanto già osservato nelle difese svolte davanti al Tribunale, consente di individuare con sufficiente chiarezza due distinti motivi di impugnazione. L'uno censura l'asserita contraddittorietà nella motivazione della sentenza, lamentando il fatto che, per un verso, il Tribunale ha ritenuto insussistenti le pressioni irresistibili esercitate sugli importatori ufficiali nella Francia metropolitana e, per altro verso, ha giudicato corretta la motivazione della decisione, nella parte in cui sono individuate le pressioni nei confronti dei concessionari della Martinica, dipendenti dai medesimi importatori. L'altro motivo consiste nello snaturamento degli elementi di prova in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'accertamento dell'esistenza delle pressioni irresistibili a carico dei concessionari della Martinica.

Del resto, se una chiara e corretta individuazione dei motivi d'impugnazione assolve anche alla funzione di consentire un adeguato contraddittorio, deve dedursi che, nella specie, l'obiettivo è stato raggiunto, posto che la difesa della Commissione tende appunto a dimostrare l'insussistenza di ogni contraddizione nella motivazione del Tribunale e l'assenza di snaturamento nella valutazione delle prove (13).

17 La Commissione invoca l'irricevibilità dell'impugnazione anche sotto il diverso profilo dell'errore sui fatti, non censurabile dinanzi alla Corte.

In proposito, basti osservare che la contraddittorietà della motivazione, come la sua insufficienza, risolvendosi in una violazione dell'obbligo del Tribunale di motivare le proprie pronunce imposto da un principio generale di cui l'art. 190 del Trattato costituisce applicazione, rappresenta un errore di diritto, come tale invocabile nel giudizio d'impugnazione di fronte alla Corte (14).

18 Quanto al motivo rappresentato dallo snaturamento degli elementi di prova, esso rappresenta la sola eccezione alla regola dell'insindacabilità della valutazione delle prove operata dal Tribunale. E' noto infatti come, secondo un orientamento ormai consolidato della Corte, la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova dinanzi ad esso dedotti, come della loro rilevanza, non costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte. Tuttavia, la Corte, in materia di valutazione probatoria, si è riservata un duplice tipo di sindacato. In primo luogo, sotto un profilo squisitamente processuale, rientra nella competenza della Corte verificare se le prove assunte dal Tribunale siano state acquisite regolarmente e se i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova siano stati rispettati (15). In secondo luogo, sotto un profilo più sostanziale, la Corte si è riservata la facoltà di sindacare lo «snaturamento degli elementi di prova» (16). In tale vizio, oltre che in quello rappresentato dall'«inesattezza materiale dei suoi accertamenti» che «risulti dagli elementi del fascicolo ad esso sottoposto» (17), trova dunque un limite il potere del Tribunale, altrimenti esclusivo, nell'accertamento dei fatti di causa.

Da quanto sopra discende che anche il motivo fondato sullo snaturamento degli elementi di prova è ricevibile, in quanto motivo di diritto.

Il merito dell'impugnazione

19 Come si è ricordato, l'impugnazione concerne tanto la parte della pronuncia del Tribunale che ha respinto la domanda di annullamento quanto quella che ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni assertivamente subiti. Affronterò dapprima le censure mosse contro il rigetto della domanda di annullamento.

Il rigetto della domanda di annullamento della decisione

20 Con il primo motivo di impugnazione, la Somaco contesta al Tribunale di essere incorso in una contraddizione. In particolare, secondo la ricorrente, il Tribunale non poteva, da un lato, ritenere sussistente un'intesa, rilevante ex art. 85, tra gli importatori ufficiali relativamente al territorio della Francia metropolitana e, dall'altro, concludere nel senso dell'esistenza di pressioni statali irresistibili sui concessionari della Martinica, che da quegli importatori dipendono, con conseguente esclusione di ogni autonoma intesa tra gli stessi.

21 Allo scopo di verificare la fondatezza di tale motivo d'impugnazione converrà ripercorrere l'argomentazione del Tribunale. Il giudice di primo grado, posto di fronte ad una decisione della Commissione che respingeva le denunce delle ricorrenti ritenendo che il comportamento delle imprese denunciate fosse in realtà sostanzialmente imposto dalla politica delle autorità francesi, ha innanzitutto verificato, in relazione alla situazione nella Francia metropolitana, l'esistenza di disposizioni giuridiche che prescrivessero agli importatori di autoveicoli giapponesi di comportarsi come descritto nelle denunce.

E' infatti noto che, riguardando gli artt. 85 e 86 i comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese in seguito a loro autonome scelte imprenditoriali, laddove quel comportamento venga imposto da una normativa nazionale, o laddove quest'ultima crei comunque un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale tra le imprese, gli artt. 85 e 86 non trovano applicazione (18). Il Tribunale ha però escluso l'esistenza di normative nazionali in tal senso, ricordando la risposta, non contraddetta da altri elementi, delle autorità francesi, secondo le quali «il sistema di controllo delle importazioni di autoveicoli giapponesi istituito dalla Francia ha costituito oggetto di semplici accordi orali» (19).

22 Il Tribunale ha dunque ritenuto che la decisione della Commissione di respingere le denunce di infrazione dell'art. 85 potesse trovare giustificazione soltanto nel caso in cui fosse dimostrata l'esistenza di «pressioni insostenibili» da parte delle autorità nazionali finalizzate ad imporre alle imprese il comportamento anticoncorrenziale (20). Ebbene, l'analisi degli elementi su cui si è fondata la Commissione non ha consentito di individuare la presenza di tali «pressioni insostenibili» e, pertanto, non potendosi escludere un comportamento autonomo delle imprese interessate, la decisione, che appunto su tale esclusione fondava il rigetto delle denunce presentate, è stata per quella parte annullata.

In altre parole, l'invalidità della decisione non presupponeva necessariamente l'esistenza di un'intesa vietata dall'art. 85 (che il Tribunale infatti non ha accertato), essendo a tal fine sufficiente rilevare l'erronea valutazione dei fatti effettuata dalla Commissione. Quest'ultima, invero, sulla base di elementi istruttori del tutto inconsistenti (le sole dichiarazioni delle autorità francesi) aveva ritenuto non sussistere neppure il presupposto fondamentale per l'applicazione dell'art. 85, e cioè la libertà di comportamento delle imprese rispetto ai pubblici poteri.

23 Non rispondendo quindi al vero che il Tribunale ha accertato l'esistenza di un'intesa vietata tra gli importatori ufficiali nella Francia metropolitana, viene meno la pretesa contraddizione della sentenza rispetto all'accertamento di «pressioni insostenibili» nei confronti dei concessionari della Martinica, dai primi dipendenti quanto alle importazioni nell'isola di autovetture giapponesi.

Ne segue che il primo motivo d'impugnazione della sentenza del Tribunale non può trovare accoglimento.

24 Con il secondo motivo d'impugnazione, la Somaco censura la sentenza del Tribunale per aver operato uno snaturamento delle prove ad esso sottoposte dalla stessa ricorrente e, in particolare, dei due documenti già ricordati: il resoconto della riunione del 19 ottobre 1987 tra i concessionari in Martinica delle marche Mazda, Nissan, Toyota, Honda e Mitsubishi, un rappresentante del Ministero dell'Industria e un rappresentante dell'amministrazione dei Territori d'oltremare; e il «protocollo d'accordo» sottoscritto in pari data dagli stessi concessionari alla presenza del prefetto della Martinica.

Secondo la Somaco, i due documenti appena ricordati conterrebbero clausole ed espressioni letterali che deporrebbero in modo inequivoco nel senso dell'esistenza di un accordo tra i concessionari, senza alcun ruolo impositivo da parte dell'amministrazione pubblica. Il riferimento è, in relazione al resoconto, al fatto che in esso sarebbe consegnata una decisione adottata dai concessionari («il a été décidé entre les concessionnaires présents»), contenente un'autolimitazione delle importazioni al 15% del mercato globale, da rispettarsi mediante non meglio definite forme di autocontrollo [«d'accepter une autolimitation (...) à 15% du marché global et de respecter impérativement cette autolimitation, au besoin en s'auto-controlant»]. Inoltre, come ulteriore elemento rilevante, la Somaco ricorda che i concessionari hanno dichiarato di voler considerare le eventuali controversie tra di loro come una loro vicenda personale («Les participants font des litiges entre eux, leur affaire personnelle»).

In relazione al protocollo di accordo, che contiene la ripartizione della quota di mercato tra le varie marche e il metodo per assorbire l'eccedenza di quota realizzata da Toyota, la Somaco ne sottolinea il fondamento contrattuale, reso evidente dalla terminologia utilizzata e dalla previsione di una sorta di clausola risolutiva, destinata ad operare nell'ipotesi di violazione di un obbligo derivante dall'accordo da parte di uno qualsiasi dei contraenti.

25 Ad avviso della Somaco, il Tribunale non poteva non attribuire rilevanza a detti documenti, nel senso di ritenerli probanti dell'esistenza di un'intesa illecita ai sensi dell'art. 85, senza incorrere in un loro «snaturamento». Passerò ad analizzare, dunque, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale in relazione agli elementi di prova ad esso sottoposti, senza dimenticare che proprio il protocollo d'accordo era stato ritenuto dallo stesso Tribunale, nella precedente sentenza Asia Motor, dotato di un «forte valore probatorio quanto alla verosimile esistenza di un concorso di volontà tra i concessionari» (21).

26 Il Tribunale, atteso che anche per la situazione in Martinica non esistono norme giuridiche che prescrivano ai concessionari di comportarsi come prospettato nella denuncia, ha ritenuto di dover verificare l'eventuale esercizio da parte dei pubblici poteri di «pressioni insostenibili» sui concessionari interessati affinché adottassero il comportamento prospettato.

Nel corso di tale verifica, il primo giudice ha vagliato materiali probatori ulteriori rispetto a quanto sottopostogli dalle parti, e in particolare dalla Commissione, nell'ambito del procedimento sfociato nella precedente sentenza Asia Motor.

27 In particolare, il Tribunale menziona la lettera del 19 agosto 1982 del segretario di Stato presso il ministero incaricato dei Dipartimenti e Territori d'oltremare, indirizzata al presidente dell'associazione degli importatori di autoveicoli stranieri delle Antille e della Guyana. In essa si comunicava che, allo scopo di frenare la forte progressione delle importazioni di vetture giapponesi nei Dipartimenti e Territori d'oltremare, le pubbliche autorità avevano elaborato, a partire dal 1980, un sistema destinato a ridurre il tasso di penetrazione di tali auto in quei territori. Sempre secondo tale lettera, il sistema, analogo ma non identico a quello relativo alla Francia metropolitana, avrebbe dovuto consentire una riduzione del tasso di penetrazione al 15% (22).

Il Tribunale ha altresì considerato una corrispondenza tra il prefetto della Martinica e i concessionari della regione, che conferma l'esistenza di un limite all'importazione di autovetture giapponesi stabilito dall'amministrazione centrale francese (23), e di un sistema in virtù del quale quest'ultima comunica le quote alla prefettura della Martinica che, a sua volta, ne dà notizia ai concessionari. E' poi ancora l'amministrazione centrale a rilasciare la documentazione necessaria all'immatricolazione delle autovetture vendute.

Ulteriore documento considerato dal Tribunale è la lettera del 3 settembre 1986 indirizzata al prefetto della Martinica dal concessionario della Nissan, in cui quest'ultimo - dopo aver ricordato che da alcuni anni è stata «istituita» una quota per l'importazione dei veicoli giapponesi e che, di conseguenza, l'importatore in Francia riceve annualmente istruzioni dall'amministrazione che lo autorizzano a consegnare solo un certo numero di certificati di omologazione - lamenta l'esiguità della propria quota, la quale viene ogni anno ulteriormente ridotta. Secondo il Tribunale, se le quote di ciascun concessionario dipendessero da un accordo tra i medesimi, la lamentela non sarebbe rivolta all'amministrazione pubblica, ma piuttosto ai concorrenti e diretta alla rinegoziazione dell'accordo. Sempre secondo il Tribunale poi, è inverosimile che la limitazione delle importazioni al 15% del mercato dipenda da una scelta autonoma dei concessionari: in conseguenza di tale accordo, infatti, essi si sono visto il mercato ridotto di circa il 50%, secondo dati formulati dalla Commissione e non contestati dalla Somaco.

28 Alla luce del materiale probatorio appena ricordato, il Tribunale ha ritenuto di dover riconsiderare il significato che, nella precedente sentenza Asia Motor, aveva attribuito ai documenti prodotti dalla Somaco. In particolare, il resoconto della riunione interministeriale e il protocollo d'accordo del 19 ottobre 1987 sono apparsi a questo punto giustificabili, seguendo l'opinione della Commissione, come una «codificazione» della politica non scritta di importazione imposta unilateralmente dalle pubbliche autorità francesi dal 1982, occasionata dalla necessità di risolvere un problema che, nella gestione concreta di quella politica, si era posto per il concessionario Toyota e al fine di evitare che tale problema insorgesse nuovamente in futuro (24).

Il Tribunale ha esaminato anche altri documenti prodotti dalla Somaco, constatando, per alcuni di essi, che concernono la situazione della Francia metropolitana, ma non quella della Martinica. Ciò vale per la lettera del 1º luglio 1987 del Ministero dell'Industria relativa, in particolare, alla posizione di uno dei denuncianti, il signor Cesbron, interessato esclusivamente al regime delle importazioni nel territorio metropolitano. In relazione ad altri documenti, quali la lettera del gennaio 1981, indirizzata al Presidente della Repubblica francese dall'associazione importatori di autoveicoli stranieri delle Antille e della Guyana, il resoconto della riunione del 1º ottobre 1987 presso la prefettura della Martinica e il telex del 22 settembre 1987 del prefetto della Martinica, il Tribunale ha rilevato che o si tratta di semplici timori degli importatori per l'istituzione di una quota non ancora fissata (lettera gennaio 1981) ovvero si tratta di documenti sempre relativi alla ricerca di una soluzione al problema causato dal comportamento del concessionario Toyota. In ogni caso, da nessuno di questi elementi di prova può dedursi, a parere del Tribunale, l'esistenza di un'intesa tra i concessionari rilevante ex art. 85.

29 Ricordata la valutazione probatoria compiuta dal Tribunale e censurata dalla Somaco, occorre verificare se, nel compierla, il Tribunale sia incorso in uno «snaturamento» degli elementi di prova. La giurisprudenza della Corte che considera sindacabile tale vizio non ha mai precisato, neppure in via esemplificativa, in quale tipo di erronea valutazione esso, in concreto, si risolva (25).

Dal momento che il vizio in parola rappresenta un'eccezione al sovrano apprezzamento dei fatti che il Tribunale è chiamato a compiere in via esclusiva, ritengo che di esso debba darsi una configurazione restrittiva, al fine di evitare che l'articolazione di competenze voluta dal Trattato nell'ambito del sistema giudiziario della Comunità finisca per risultare compromessa (26). Ne consegue che nella nozione di «snaturamento della prova» devono farsi rientrare solo ipotesi in cui il vizio logico in cui sia incorso il Tribunale nell'apprezzamento del materiale probatorio è grave e manifesto, tanto da finire per sovrapporsi, almeno in relazione alle prove documentali, all'inesattezza materiale degli accertamenti di fatto che risulti dai documenti contenuti nel fascicolo sottoposto al Tribunale (27).

30 Nel caso oggetto della presente impugnazione, il Tribunale ha considerato i documenti prodotti dalla Somaco, di cui ha peraltro riconosciuto l'apparente rilevanza probatoria (28), collocandoli in un contesto più ampio, in cui hanno assunto rilievo anche i già ricordati documenti prodotti dalla Commissione, del resto non contestati dalla ricorrente. Da questi altri elementi probatori, che ragionevolmente possono suffragare la tesi dell'esistenza di una determinazione delle quote di importazione da parte dell'amministrazione, senza partecipazione attiva dei concessionari, il Tribunale ha ritenuto di poter ricavare uno scenario in cui trovano coerente spiegazione anche il resoconto e il protocollo d'accordo del 19 ottobre 1987.

Una simile valutazione complessiva può essere condivisa o no, nel merito; ma non appare affetta da alcuno «snaturamento» degli elementi che ne costituiscono l'oggetto, sì che la censura contro la sentenza del Tribunale dovrà essere respinta.

31 Nella memoria di replica, la ricorrente formula anche un'ulteriore censura alla valutazione probatoria compiuta dal Tribunale. In particolare, la Somaco fa valere che il Tribunale avrebbe iniziato la propria analisi dalle prove addotte dalla Commissione a sostegno della tesi dell'esistenza di pressioni irresistibili e solo successivamente sarebbe passato a considerare i documenti prodotti dalla parte ricorrente. Tale modo di procedere avrebbe avuto l'effetto di invertire la presunzione che è posta dall'art. 85, che postula l'esistenza di comportamenti autonomi delle imprese e non la presenza di comportamenti dettati da considerazioni diverse.

Al di là della considerazione che l'argomento è irricevibile per essere stato formulato solo nella memoria di replica, esso è, all'evidenza, anche del tutto infondato.

In primo luogo, la circostanza che il giudice affronti in sentenza l'analisi del materiale probatorio prodotto dalle parti in un ordine piuttosto che in un altro non può costituire un vizio della pronuncia. In secondo luogo, l'art. 85 non pone alcuna regola istruttoria, quali presunzioni o altre semplificazioni probatorie, limitandosi a sancire un precetto sostanziale. Ne consegue che, nell'ambito di un ricorso per annullamento di una decisione della Commissione, al ricorrente spetta fornire la prova del fondamento della propria domanda, mentre all'istituzione convenuta incombe l'onere di provare le circostanze poste a fondamento delle proprie eccezioni difensive, finalizzate a dimostrare la validità dell'atto adottato. Ciò, del resto, risponde ad un principio fondamentale in materia processuale, condiviso, sia pur con sfumature diverse, dalla generalità delle esperienze giuridiche degli Stati membri (29). Di tale principio il Tribunale ha fatto puntuale applicazione nel caso di specie.

Pertanto, anche questo motivo deve essere respinto.

Il rigetto della domanda di risarcimento

32 La Somaco ha chiesto al Tribunale di essere risarcita dei danni subiti in conseguenza del comportamento della Commissione. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendola irricevibile. Il primo giudice si è infatti richiamato al consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo il quale «un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di identificare il comportamento che addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l'entità di tale danno» (30).

In particolare, il Tribunale, di fronte alla mera esposizione di cifre che vorrebbero rappresentare il danno subito e all'asserzione che il danno imputabile alla Commissione si ricaverebbe calcolando l'interesse normale su dette cifre per il periodo tra la decisione di archiviazione e la sentenza, ha correttamente ritenuto non identificato il comportamento illecito di cui si fa carico alla Commissione o l'indole del danno assertivamente patito (31).

33 E' noto che spetta direttamente alla parte che invoca la responsabilità della Comunità fornire prove concludenti in ordine all'esistenza e alla portata del danno lamentato e dimostrare il nesso di causalità tra tale danno e il comportamento contestato alle istituzioni (32).

Nessuno di questi elementi è stato suffragato da prove o da istanze probatorie. Né per giustificare il mancato assolvimento dell'onere probatorio vale richiamarsi, come invece prospetta la Somaco, alla responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario, come elaborata dalla giurisprudenza della Corte. Se è vero che la tutela dei singoli rispetto all'illecito imputabile alle istituzioni comunitarie merita di essere equiparata al livello di protezione assicurato ai cittadini sul piano della tutela risarcitoria nei confronti dell'illecito dello Stato che ha violato una norma comunitaria (33), ciò non può comunque condurre ad alterare il regime dell'onere probatorio. Basterà rilevare che i presupposti affinché sorga la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario dovranno anch'essi essere provati dal singolo che invoca il risarcimento di fronte al giudice nazionale.

Ne deriva, pertanto, che anche questo motivo d'impugnazione dovrà essere rigettato.

Sulle spese

34 Il rigetto di tutti i motivi d'impugnazione comporta, in linea di principio, la condanna alle spese della parte soccombente e, quindi, della ricorrente, giusta la previsione dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura. Tuttavia, in virtù dell'art. 69, n. 3, in caso di soccombenza reciproca su uno o più capi ovvero per motivi eccezionali, la Corte può decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

35 Nel caso di specie, la Commissione è risultata soccombente in relazione alla sollevata eccezione d'irricevibilità dell'impugnazione. Inoltre, le peculiarità della vicenda (34), l'assenza di una giurisprudenza che valga a chiarire la nozione di «snaturamento» degli elementi di prova, il ricorso da parte del Tribunale all'incerta, e inedita, categoria delle «pressioni insostenibili» da parte dell'autorità pubblica, idonee ad escludere l'autonomia del comportamento delle imprese, mi inducono a suggerire alla Corte di compensare nella misura di un quarto le spese di causa.

36 Alla luce delle osservazioni che precedono, suggerisco pertanto alla Corte di:

- respingere l'impugnazione perché infondata;

- condannare la Somaco S.a r.l. al pagamento delle spese della Commissione nella misura di tre quarti, ivi comprese quelle relative alla procedura di fronte alla Corte.

(1) - Causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-961).

(2) - Causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-2285).

(3) - La Commissione aveva infatti provveduto a comunicare, ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, la propria intenzione di non dar seguito alla denuncia delle ricorrenti, sia pur successivamente all'introduzione del ricorso. Secondo una certa giurisprudenza, ciò determina il venir meno dell'oggetto del ricorso. V., da ultimo, la sentenza 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin/Commissione (Racc. pag. I-1503), e le mie conclusioni sul punto difformi per considerazioni relative all'effettiva tutela giurisdizionale dei singoli.

(4) - Sentenza 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-669, punto 55).

(5) - Quelli menzionati più sopra, al punto 3 di queste conclusioni.

(6) - V. punto 64 della sentenza impugnata.

(7) - V. punto 65 della sentenza impugnata.

(8) - V. punto 71 della sentenza impugnata.

(9) - V. più ampiamente infra, al punto 28, nota 24.

(10) - V. punto 110 della sentenza impugnata.

(11) - La formula è ripetuta, con poche variazioni lessicali, in molte decisioni: ordinanza 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka Floridi/CES (Racc. pag. I-2041, punto 9); ordinanza 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione (Racc. pag. I-4379, punto 12); ordinanza 17 ottobre 1995, causa C-62/94 P, Turner/Commissione (Racc. pag. I-3177, punto 16); sentenza 24 ottobre 1996, causa C-73/95 P, Viho/Commissione (Racc. pag. I-5457, punto 25).

(12) - In questo senso, v. anche le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 16 settembre 1997, causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione (Racc. pag. I-0000, punto 18).

(13) - Per un'identica considerazione a sostegno della ricevibilità di un ricorso di cui si lamentava la violazione dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, v. l'ordinanza del presidente della Corte 30 aprile 1997, causa C-89/97 P(R), Moccia Irme/Commissione (Racc. pag. I-2327, punto 36).

(14) - V. le sentenze della Corte 1º ottobre 1991, causa C-283/90 P, Vidràny/Commissione (Racc. pag. I-4339, punto 29); 17 dicembre 1992, causa C-68/91 P, Moritz/Commissione (Racc. pag. I-6849).

(15) - V. ordinanze 17 settembre 1996, causa C-19/95 P, San Marco/Commissione (Racc. pag. I-4435, punto 40), e 16 ottobre 1997, causa C-140/96 P, Dimitriadis/Corte dei conti (Racc. pag. I-0000, punto 27).

(16) - V. le sentenze 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione (Racc. pag. I-667, punto 42); 16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-0000, punto 29), e le ordinanze 6 ottobre 1997, causa C-55/97 P, AIUFFASS e a./Commissione (Racc. pag. I-0000, punto 25), e 16 ottobre 1997, causa C-140/96 P (citata alla nota 15, punto 35).

(17) - V. sentenza 1º giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punto 49).

(18) - V. sentenze 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73 e altre, Suiker Unie/Commissione (Racc. pag. 1663, punti 57-72), e, più recentemente, sentenza 11 novembre 1997, cause riunite C-359/95 P e C-379/95 P, Commissione/Ladbroke Racing (Racc. pag. I-0000, punti 33-34). Lo stesso principio è alla base di quella giurisprudenza che dichiara inapplicabili gli artt. 85 e 86 a normative nazionali che non hanno alcun collegamento con comportamenti di imprese vietati da quelle norme, pur avendo di per sé un effetto limitativo della concorrenza (v. sentenze 17 novembre 1993, causa C-2/91, Meng, Racc. pag. I-5791, punti 14-22, e causa C-245/91, Ohra Schadeverzekeringen, Racc. pag. I-5851, punti 10-15).

(19) - V. punto 64 della sentenza impugnata.

(20) - V. punto 65 della sentenza impugnata. Sia pur solo incidentalmente, non costituendo tale profilo motivo d'impugnazione, debbo rilevare la singolarità del riferimento ad una possibile coartazione del comportamento delle imprese in senso anticoncorrenziale mediante strumenti non normativi, quali non meglio precisate «pressioni insostenibili». Il riferimento, meramente esemplificativo, a «minacce di adottare misure statali che potevano pregiudicarle seriamente» sembra infatti prefigurare un illecito comportamento da parte del potere pubblico.

(21) - V. sentenza 29 giugno 1993 (citata alla nota 4), punto 43.

(22) - V. sentenza impugnata, punto 82.

(23) - V. sentenza impugnata, punto 83, in cui si menzionano, ma solo a titolo esemplificativo, le lettere del 29 dicembre 1987 e quella del gennaio 1991.

(24) - V. sentenza impugnata, punto 95. Non è contestato che il concessionario Toyota tra il 1982 e il 1986 superò la quota al medesimo assegnata, ricorrendo sostanzialmente ad uno stratagemma: l'immatricolazione dei veicoli fuori quota con targhe temporanee (targhe «WW»). Emerge dal fascicolo sottoposto al Tribunale che le autorità francesi dal 1987 presero a conteggiare le immatricolazioni temporanee nella normale quota assegnata a ciascuna marca. Vi era però il problema del recupero dell'eccedenza nel frattempo commerciata dal concessionario Toyota. Il resoconto e il protocollo di accordo del 19 ottobre 1987 affrontano appunto, essenzialmente, tale problema.

(25) - In tutte le pronunce ricordate alla nota 16, lo snaturamento della prova viene semplicemente ricordato come eccezione all'insindacabilità dell'apprezzamento del materiale probatorio da parte del Tribunale, senza mai concretamente ravvisarlo.

(26) - La necessità di un'interpretazione restrittiva del motivo di diritto, che assicuri l'esclusione del sindacato di ogni errore di fatto, anche se manifesto, è sostenuta nelle conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa Hilti (citata alla nota 15), con particolare riferimento alle cause in materia di concorrenza dove «la decisione del Tribunale costituisce già un riesame molto ampio di una decisione motivata della Commissione» (v. punto 46). Tale orientamento è condiviso dall'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nelle conclusioni in causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione (citate alla nota 12), punto 16.

(27) - Su tale errore, anch'esso considerato in via eccezionale come errore di diritto, v. la sentenza Brazzelli Lualdi/Commissione (citata alla nota 17).

(28) - V. sentenza impugnata, punto 91.

(29) - In dottrina, v. Vandersanden, Barav, Contentieux communautaire, Bruxelles, 1977, pag. 50; Lasok, The European Court of Justice. Practice and Procedure, 2 ed., London, 1994, pag. 362. Nella giurisprudenza della Corte, v. le sentenze 2 marzo 1977, causa 44/76, Milch-, Fett- und Eier-Kontor (Racc. pag. 393, punto 16), e 30 maggio 1984, causa 346/82, Favre (Racc. pag. 2269, punti 31 e 32).

(30) - V. sentenza impugnata, punto 107.

(31) - V. sentenza impugnata, punto 110.

(32) - Il principio risponde ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza della Corte (v. sentenza 21 maggio 1976, causa 26/74, Roquette frères/Commissione, Racc. pag. 677, punti 22 e 23, e, più recentemente, sentenza 16 settembre 1997, causa C-362/95 P, Blackspur e a./Commissione, citata alla nota 16, punto 31).

(33) - Ho già avuto modo di formulare tale auspicio nelle conclusioni presentate nelle cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, decise con sentenza 5 marzo 1996 (Racc. pag. I-1029, punto 66 delle conclusioni).

(34) - Mi riferisco soprattutto alla circostanza, davvero singolare, che la Commissione, di fronte alla constatazione di un comportamento delle autorità, che non emerge a livello normativo e in virtù del quale talune imprese si vedono allocare e garantire quote del mercato, non abbia, a quanto risulta, avvertito l'esigenza, alla luce della funzione che la Commissione riveste in base agli artt. 155 e 169 del Trattato, di verificare se quel comportamento finisse per pregiudicare l'effetto utile delle norme sulla concorrenza e, dunque, integrasse un'ipotesi di violazione da parte dello Stato membro dell'art. 85 letto congiuntamente agli artt. 3 e 5 del Trattato.

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