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Document 61996CC0225

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 25 settembre 1997.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
Inadempimento - Mancata trasposizione della direttiva 79/923/CEE - Requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.
Causa C-225/96.

Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-06887

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:438

61996C0225

Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 25 settembre 1997. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento - Mancata trasposizione della direttiva 79/923/CEE - Requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura. - Causa C-225/96.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-06887


Conclusioni dell avvocato generale


1 In questo procedimento, la Commissione chiede che venga dichiarato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, che l'Italia è venuta meno all'obbligo di attuare la direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura (1).

2 La Commissione sostiene in particolare che l'Italia è venuta meno agli obblighi riguardanti l'attuazione degli artt. 3, 4 e 5 della direttiva.

La direttiva sulle acque destinate alla molluschicoltura

3 La direttiva riguarda la qualità delle acque che sono destinate alla molluschicoltura e si applica alle acque costiere ed alle acque salmastre designate dagli Stati membri come richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi (molluschi bivalvi e gasteropodi) e per contribuire in tal modo alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l'uomo (2). Come risulta dal preambolo, i suoi obiettivi sono la protezione delle acque, comprese le acque destinate alla molluschicoltura, dall'inquinamento e la salvaguardia di talune popolazioni di molluschi dalle varie conseguenze nefaste dello scarico nelle acque marine di sostanze inquinanti (3).

4 Nel preambolo della direttiva si legge:

«considerando che per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri dovranno designare le acque alle quali essa si applica e fissare i valori limite corrispondenti a determinati parametri; (...) le acque designate dovranno essere rese conformi a tali valori entro sei anni dalla designazione» (4).

5 Le disposizioni della direttiva di cui trattasi sono le seguenti:

«Articolo 3

1. Per le acque designate, gli Stati membri stabiliscono valori per i parametri di cui all'allegato, nella misura in cui nella colonna G o nella colonna I siano indicati valori. Essi si conformano alle osservazioni contenute in queste due colonne.

2. Gli Stati membri non stabiliscono valori meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato e si sforzano di rispettare i valori riportati nella colonna G, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8 (5).

Articolo 4

1. Gli Stati membri procedono ad una prima designazione delle acque destinate alla molluschicoltura entro due anni dalla notifica della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono in seguito procedere a designazioni complementari.

3. Gli Stati membri possono sottoporre a revisione la designazione di certe acque, in particolare in funzione dell'esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione, tenendo conto del principio enunciato all'articolo 8.

Articolo 5

Gli Stati membri stabiliscono programmi per ridurre l'inquinamento e far sì che le acque designate siano conformi, entro sei anni dalla designazione ai sensi dell'articolo 4, ai valori da essi fissati conformemente all'articolo 3, nonché alle osservazioni contenute nelle colonne G ed I dell'allegato».

6 L'art. 13 stabilisce che gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni concernenti, tra l'altro, le acque designate conformemente all'art. 4, nn. 1 e 2.

7 L'art. 15 stabilisce che gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro due anni dalla notifica. La direttiva è stata notificata il 5 novembre 1979 e perciò doveva essere attuata entro il 5 novembre 1981.

8 L'allegato stabilisce i parametri concernenti la temperatura, la colorazione, le materie in sospensione, la salinità e la concentrazione di numerosi componenti chimici e altre sostanze. Il punto 8 si riferisce a sostanze organoalogenate e il punto 9 elenca taluni metalli. Alcuni parametri hanno carattere indicativo (colonna G), altri sono tassativi (colonna I, l'iniziale è presumibilmente un residuo del testo francese) (6) altri ancora presentano valori ed osservazioni in entrambe le colonne.

9 Gli artt. 6 e 7 prevedono criteri dettagliati per accertare la conformità ai sensi dell'art. 5. Tali criteri riguardano i punti e i periodi in cui va effettuato il prelievo dei campioni (la frequenza è indicata nell'allegato) e la percentuale di campioni che, per ogni parametro, deve rispettare i relativi valori e osservazioni.

10 Le autorità italiane comunicavano alla Commissione nel dicembre 1981 i provvedimenti adottati per recepire le summenzionate disposizioni della direttiva. Tuttavia la Commissione non riteneva che tali misure soddisfacessero le prescrizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda i parametri. Di conseguenza, essa richiedeva ulteriori informazioni in merito alla designazione delle acque destinate alla molluschicoltura. Non avendo ricevuto risposta, la Commissione inviava all'Italia nell'agosto del 1991 una lettera con la quale dava a quest'ultima la possibilità di presentare osservazioni sulle infrazioni denunciate.

11 Nel 1992 è stato emanato il decreto legislativo n. 131 recante attuazione della direttiva. L'art. 4 stabilisce che le regioni interessate devono designare le acque destinate alla molluschicoltura entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto e che il ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità e il ministro dell'Industria, provvede alla determinazione, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, dei valori limite di concentrazione degli idrocarburi, delle sostanze organo-allogenate e dei metalli.

12 La Commissione ritiene che il decreto n. 131 attui in gran parte la direttiva. Tuttavia, l'art. 4 del decreto si riferisce ad ulteriori misure di competenza delle regioni; tali misure non sono state notificate alla Commissione come prescritto dall'art. 13 della direttiva. Di conseguenza, nel luglio 1993, la Commissione inviava all'Italia un parere motivato. L'Italia forniva una risposta ritenuta insoddisfacente nel marzo 1994, dopo di che la Commissione decideva di proporre ricorso.

13 La Commissione chiede che venga dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato:

- avendo omesso di designare le acque richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi conformemente all'art. 4 della direttiva e/o di comunicare tali designazioni alla Commissione, a norma dell'art. 13 della stessa;

- avendo omesso di stabilire programmi per la riduzione dell'inquinamento, conformemente all'art. 5 di detta direttiva;

- avendo omesso di fissare valori per i parametri di cui ai punti 8 e 9 dell'allegato, ad eccezione del mercurio e del piombo, a norma dell'art. 3 della direttiva stessa.

14 La Commissione osserva che l'Italia non ha ancora provveduto alla designazione di acque destinate alla molluschicoltura o quanto meno non l'ha fatto per tutto il territorio italiano, o che tale designazione non le è ancora stata comunicata. Ovviamente, in mancanza di designazione le autorità competenti non possono stabilire programmi come previsto dall'art. 5 della direttiva; perciò non si può accertare se i valori stabiliti secondo l'art. 3 siano stati rispettati.

15 Inoltre la Commissione aggiunge che, come risulta chiaramente dal decreto, la fissazione dei valori limite per i parametri menzionati ai punti 8 e 9 dell'allegato della direttiva, ad eccezione del mercurio e del piombo, è stata demandata ad un successivo decreto ministeriale. Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto comunicazione di tale decreto né di alcun altro provvedimento adottato a tal fine, deve ritenersi che l'Italia non abbia finora adempiuto gli obblighi risultanti dal combinato disposto dell'art. 3 e dei punti 8 e 9 dell'allegato alla direttiva.

16 L'Italia sostiene che non era possibile ottenere e comunicare alla Commissione dettagli sui provvedimenti regionali d'attuazione della direttiva nel termine di due mesi stabilito dal parere motivato. Tuttavia, sin da allora si è provveduto a raccogliere tali informazioni con riguardo alla designazione delle acque e, in parte, alla definizione dei programmi; 12 delle 15 regioni con sbocco sul mare hanno adottato misure, notificandole alla Commissione. Inoltre, il procedimento di approvazione del decreto che stabilisce i parametri indicati nei punti 8 e 9 dell'allegato dovrebbe essere completato in breve tempo.

17 La Commissione nella sua replica sottolinea che l'Italia ha continuato a non attuare completamente la direttiva. Soltanto 11 delle 12 regioni menzionate dall'Italia (escludendo la Sicilia) risulta abbiano designato le acque destinate alla molluschicoltura come prescritto dall'art. 4. La Commissione sostiene che la notifica da parte di 11 soltanto delle 20 regioni, che costituiscono poco più del 50% del territorio nazionale, non dimostra un'attuazione adeguata. Inoltre, solo sporadicamente sono stati stabiliti o notificati programmi per la riduzione dell'inquinamento; in ogni caso, poiché il numero delle regioni che hanno designato le acque destinate alla molluschicoltura è incompleto, la definizione di programmi che garantiscano la designazione di acque in conformità alla direttiva deve essere a fortiori incompleta. Infine, come ammesso dallo stesso governo italiano, i parametri di cui ai punti 8 e 9 dell'allegato non sono stati ancora stabiliti.

18 Richiamandosi al senso comune, l'Italia sostiene che non si può imporre alle regioni senza sbocchi sul mare di designare acque per la molluschicoltura, visto che, almeno ai fini della direttiva, deve necessariamente trattarsi di acque costiere. Essa osserva inoltre che la direttiva non stabilisce criteri per la designazione delle acque destinate alla molluschicoltura; di conseguenza, a suo avviso, gli Stati membri godono di una certa discrezionalità e la designazione di talune acque da parte di uno Stato membro costituirà un'adeguata attuazione della direttiva a meno che non risulti insignificante o manifestamente inadeguata.

19 A mio avviso la prima di tali affermazioni è fondata, e forse le misure adottate dall'Italia e dalle regioni sono ora sufficienti per l'attuazione della direttiva su tale punto. Tuttavia è evidente che l'Italia aveva mancato di designare le acque o aveva mancato di notificarle alla Commissione nel termine rilevante, vale a dire entro 2 mesi dal parere motivato, e ne consegue che la Commissione è legittimata a chiedere che essa sia dichiarata inadempiente per quanto riguarda questo capo.

20 Per quanto riguarda gli altri capi della domanda della Commissione, l'Italia ammette di non aver ancora attuato la direttiva e afferma che le misure di attuazione saranno in breve notificate. Il ricorso della Commissione è perciò fondato anche a questo riguardo.

Conclusione

21 Di conseguenza, a mio avviso, la Corte dovrebbe:

1) dichiarare che l'Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato:

- avendo omesso di designare le acque richiedenti protezione o miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo dei molluschi, conformemente all'art. 4 della direttiva del Consiglio 30 ottobre 1979, 79/923/CEE, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura, e/o di comunicare tali designazioni alla Commissione, a norma dell'art. 13 della direttiva stessa;

- avendo omesso di stabilire programmi per la riduzione dell'inquinamento, conformemente all'art. 5 di detta direttiva,

- e avendo omesso di fissare valori per i parametri di cui ai punti 8 e 9 dell'allegato, ad eccezione del mercurio e del piombo, a norma dell'art. 3 della direttiva stessa;

2) condannare l'Italia alle spese.

(1) - GU L 281, pag. 47.

(2) - Art. 1.

(3) - Primo e secondo `considerando'.

(4) - Sesto `considerando'.

(5) - L'art. 8 stabilisce che le misure di applicazione della direttiva non devono in nessun caso aggravare, direttamente o indirettamente, l'inquinamento delle acque costiere e delle acque salmastre.

(6) - N.d.T. Le lettere G e I sono qui interpretate come le iniziali delle parole: «guide» (indicativo) e «impératif» (tassativo).

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