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Document 61995TJ0097

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 29 gennaio 1998.
Sinochem National Chemicals Import & Export Corporation contro Consiglio dell'Unione europea.
Antidumping - Aldeide furanica - Elementi che giustificano l'apertura di un'inchiesta - Principio di proporzionalità - Danno - Rigetto di un impegno - Regolamento (CEE) n. 2423/88.
Causa T-97/95.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 II-00085

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1998:9

61995A0097

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) del 29 gennaio 1998. - Sinochem National Chemicals Import & Export Corporation contro Consiglio dell'Unione europea. - Antidumping - Aldeide furanica - Elementi che giustificano l'apertura di un'inchiesta - Principio di proporzionalità - Danno - Rigetto di un impegno - Regolamento (CEE) n. 2423/88. - Causa T-97/95.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00085


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Potere discrezionale delle istituzioni - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Determinazione del prodotto oggetto di dumping - Prodotto utilizzato per due diverse applicazioni - Obbligo di trattamento differenziato - Insussistenza - Errore manifesto di valutazione - Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 2423/88)

2 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Pregiudizio - Prodotto utilizzato per due diverse applicazioni - Produzione comunitaria essenzialmente destinata a una delle dette applicazioni - Dazio antidumping imposto sul complesso delle importazioni, indipendentemente dall'utilizzazione finale del prodotto - Natura sproporzionata - Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 1)

3 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Pregiudizio - Nesso di causalità - Onere della prova in presenza di difficoltà per l'industria comunitaria non connesse al dumping - Fattori da prendere in considerazione nella valutazione del pregiudizio - Pluralità - Potere discrezionale delle istituzioni - Diminuzione delle importazioni oggetto di dumping - Fattore non decisivo

(Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 4, n. 1)

4 Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Proposte d'impegno in ordine al volume delle esportazioni da parte di un'impresa stabilita in un paese terzo - Violazione, da parte dell'impresa che mette in atto le pratiche di dumping, di impegni precedentemente assunti - Rigetto della proposta - Obbligo di motivazione - Potere discrezionale delle istituzioni

(Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 10)

Massima


5 Nell'ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie dispongono di un'ampia discrezionalità. Il sindacato giurisdizionale deve limitarsi a controllare che esse non abbiano commesso un errore manifesto di valutazione o uno sviamento di potere.

Per quanto riguarda l'imposizione di un dazio antidumping su un prodotto utilizzato per due diverse applicazioni, le istituzioni non hanno ecceduto i limiti del loro ampio potere discrezionale considerando che non esistono due distinti mercati in funzione di tali applicazioni, in quanto il prodotto può essere destinato, in ogni momento, all'una o all'altra utilizzazione e l'azienda che fornisce tale prodotto a clienti i quali l'utilizzano per una delle due applicazioni è altresì un potenziale fornitore di acquirenti che utilizzano il medesimo prodotto per l'altra applicazione. D'altro canto, non vi è alcuna disposizione nel regolamento antidumping di base n. 2423/88 che obblighi le istituzioni a trattare diversamente un medesimo prodotto in funzione delle sue diverse applicazioni.

6 L'art. 2, n. 1, del regolamento antidumping di base n. 2423/88 stabilisce come unico presupposto per l'imposizione di un dazio antidumping che il prodotto di cui trattasi abbia causato un pregiudizio. Per quanto riguarda il pregiudizio arrecato da importazioni di un prodotto utilizzato per due diverse applicazioni, mentre la quasi totalità della produzione comunitaria dello stesso prodotto è destinata ad una sola delle dette applicazioni, l'imposizione di dazi antidumping su tutte le importazioni del prodotto provenienti da un determinato paese non è in contrasto né con l'art. 2, n. 1, sopra citato, né con il principio di proporzionalità purché le due diverse applicazioni non corrispondano a mercati distinti.

Infatti, non essendovi alcun ostacolo all'utilizzazione indistinta del prodotto per l'una o l'altra delle sue due applicazioni e riscontrandosi una concorrenza attuale o potenziale tanto nel settore della domanda quanto in quello dell'offerta, l'imposizione di dazi antidumping sulle sole importazioni del prodotto destinate a quella delle applicazioni a cui è diretta pressoché tutta la produzione comunitaria non sarebbe atta a garantire l'eliminazione del pregiudizio.

Inoltre, l'industria comunitaria può giustamente far valere il proprio diritto di non esser esclusa in atto o in potenza da un determinato mercato a causa dell'esistenza di pratiche di dumping.

7 L'imposizione di dazi antidumping non può essere contestata per il fatto che essi lascino sussistere i problemi causati all'industria comunitaria dalla concorrenza di prodotti importati da paesi terzi, ma non oggetto di dumping. Invero, il fatto che un produttore comunitario incontri delle difficoltà, imputabili anche a cause diverse dal dumping, non è una ragione per negare a tale produttore ogni tutela contro il pregiudizio cagionato dal dumping.

Di conseguenza, ricorrono i presupposti per constatare l'esistenza di un pregiudizio in conformità dell'art. 4, n. 1, del regolamento di base n. 2423/88, quando è stata constatata l'esistenza sia di pratiche di dumping nell'ambito delle importazioni provenienti da un determinato paese sia di un pregiudizio causato da tali importazioni e la parte ricorrente, responsabile del dumping, non ha dimostrato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, come constatato, andava attribuito ad altri fattori, tra cui in particolare le importazioni provenienti da altri Stati terzi.

Peraltro, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del medesimo regolamento, l'esame del danno deve comprendere un complesso di fattori uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo. Per questi motivi, la diminuzione della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping non è di ostacolo all'accertamento di un grave danno da esse causato, purché l'accertamento sia fondato su differenti fattori dei quali la detta disposizione prevede la presa in considerazione.

8 Nessuna disposizione del regolamento antidumping di base n. 2423/88 fa obbligo alle istituzioni comunitarie di accettare una proposta d'impegno formulata dagli operatori economici coinvolti nelle indagini che precedono l'istituzione di dazi antidumping. Al contrario, risulta dall'art. 10 di tale regolamento che l'accettabilità di un impegno del genere è valutata dalle istituzioni nell'ambito del loro potere discrezionale. Il rigetto di una proposta d'impegno, espresso al termine di un esame individuale e accompagnato da una motivazione conforme alle prescrizioni dell'art. 190 del Trattato, non può essere oggetto di censura da parte del giudice quando i motivi sui quali è basato non superano i limiti del margine di discrezionalità riconosciuto alle istituzioni.

A tale riguardo, il rigetto di una proposta che non comporta l'impegno di effettuare esportazioni a un determinato prezzo minimo bensì quello di limitare il volume delle esportazioni non può essere censurato quando l'accettazione della proposta stessa avrebbe comportato l'applicazione di un trattamento individuale nei confronti di un operatore economico, senza far venir meno il pregiudizio.

D'altro canto, la violazione di un precedente impegno costituisce un elemento che le istituzioni comunitarie possono legittimamente prendere in considerazione alla luce delle circostanze del caso di specie, nel decidere se accettare o respingere una proposta d'impegno. Il fatto che, nell'ambito di controversie precedenti, esse abbiano in alcuni casi accettato un impegno da parte di esportatori che avevano precedentemente infranto l'impegno assunto non è tale da limitare l'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono in tale materia.

Parti


Nella causa T-97/95,

Sinochem National Chemicals Import & Export Corporation, società di diritto cinese, con sede in Pechino, con l'avv. Jean-François Bellis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato nella fase iniziale dai signori Yves Cretien, consigliere giuridico, e Antonio Tanca, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, poi esclusivamente dal signor Tanca, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, dei fori di Amburgo e di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Nicholas Khan, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

e

Furfural Español SA, società di diritto spagnolo, con sede in Alcantarilla (Spagna), con l'avv. José Rivas de Andrés, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Arsène Kronshagen, 2, rue Marie-Adélaïde,

intervenienti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 16 gennaio 1995, n. 95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 15, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Quinta Sezione ampliata),

composto dal signor R. García-Valdecasas, presidente, dalla signora V. Tiili e dai signori J. Azizi, R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 settembre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti all'origine della controversia

1 La ricorrente, la Sinochem National Chemicals Import & Export Corporation (in prosieguo: la «Sinochem»), è un'impresa statale della Repubblica popolare cinese che importa prodotti chimici in Cina ed esporta prodotti chimici provenienti dallo stesso paese. Fino al 1_ gennaio 1993 essa era l'esportatrice esclusiva di aldeide furanica originaria della Cina. A partire da tale data, le esportazioni di aldeide furanica si effettuano liberamente per effetto della liberalizzazione del regime degli scambi commerciali cinesi. All'epoca dei fatti di causa, la Sinochem esportava la maggior parte dell'aldeide furanica originaria della Cina.

2 L'aldeide furanica, il prodotto di cui trattasi nel presente procedimento, è una sostanza chimica liquida ottenuta con la trasformazione di diversi tipi di scarti agricoli. Essa ha due principali applicazioni del tutto distinte: viene utilizzata, in primo luogo, come solvente selettivo nella raffinazione del petrolio per la depurazione dei lubrificanti e, in secondo luogo, come materia prima per la fabbricazione dell'alcol furfurilico.

3 Nel gennaio 1993 la Commissione riceveva una denuncia presentata dalla Furfural Español SA (in prosieguo la «Furfural Español»). Nella denuncia si segnalava l'esistenza di pratiche di dumping aventi ad oggetto l'aldeide furanica originaria della Cina e si esponeva il notevole danno che ne conseguiva.

4 Alla luce di questi elementi, il 31 luglio 1993 la Commissione pubblicava, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento base»), l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 208, pag. 8) e avviava un'inchiesta.

5 L'inchiesta riguardava il periodo 1_ luglio 1992 - 30 giugno 1993. La Commissione effettuava controlli e verifiche in loco presso le sedi del produttore comunitario Furfural Español e presso alcuni importatori della Comunità, in particolare la Quaker Oats Chemicals Inc. (in prosieguo: la «QO Chemicals»), società statunitense con sede in Anversa (Belgio), controllata da un'altra società statunitense, la Great Lakes Chemicals Corporation. Essa svolgeva inoltre un'inchiesta presso due produttori argentini di aldeide furanica, avendo deciso di basarsi sull'Argentina, quale paese analogo, ai fini del calcolo del valore normale.

6 La Furfural Español è una società con sede in Alcantarilla (Spagna). All'epoca dell'inchiesta, era l'unico produttore di aldeide furanica nella Comunità. Essa rappresentava pertanto «l'industria comunitaria» ai sensi dell'art. 4, n. 5, del regolamento base.

7 La ricorrente e la Furfural Español fornivano entrambe aldeide furanica destinata sia alla depurazione di lubrificanti sia alla fabbricazione di alcol furfurilico. Il principale produttore di alcol furfurilico della Comunità è la QO Chemicals. Fino al 1992 era attivo un altro produttore comunitario di alcol furfurilico, la società francese Agrifurane. Nel 1994 una nuova società di produzione di tale alcol, l'Indofurane Europe, si stabiliva in Francia. La Furfural Español forniva aldeide furanica alla QO Chemicals nel 1989 e riforniva altresì l'Agrifurane fino al 1992 e, l'Indofurane Europe nel 1995. Le sue vendite erano in gran parte destinate alla depurazione dei lubrificanti.

8 La QO Chemicals è il primo produttore mondiale di alcol furfurilico. Essa è quindi, di fatto, il principale acquirente di aldeide furanica nella Comunità europea. Nel periodo dell'inchiesta, era l'unico produttore comunitario di alcol furfurilico e rappresentava così l'intero mercato comunitario di alcol furfurilico.

9 Il fornitore di aldeide furanica, che provvede a oltre l'80% del fabbisogno della QO Chemicals, è stabilito nella Repubblica dominicana. Esso è inoltre il principale produttore mondiale di aldeide furanica. Sin dagli anni sessanta, era stato stipulato un contratto di fornitura a lungo termine tra quest'ultimo e la QO Chemicals, con il tramite di una società statunitense collegata a quest'ultima. A termini del contratto, la QO si impegna ad acquistare pressocché tutta l'aldeide furanica prodotta dal produttore della Repubblica dominicana, che si impegna a sua volta a vendere alla QO Chemicals pressocché tutta la sua produzione di aldeide furanica.

10 Con regolamento (CE) 18 luglio 1994, n. 1783, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 186, pag. 11, in prosieguo: il «regolamento provvisorio»), la Commissione istituiva un dazio antidumping provvisorio di 352 ECU per tonnellata sul prodotto di cui trattasi, rientrante nella voce NC 2932 12 00 della nomenclatura combinata dell'Unione europea.

11 Essa determinava un margine di dumping pari al 62%, corrispondente alla media ponderata dei margini di dumping relativi sia agli operatori che avevano offerto la propria collaborazione sia a quelli che l'avevano negata (punto 21 del preambolo del regolamento provvisorio). Essa constatava che il margine di dumping così determinato superava il livello di eliminazione del danno, calcolato in base alla differenza tra il prezzo cif (costo, assicurazione, nolo) medio ponderato all'importazione e il costo di produzione del produttore comunitario cui andava aggiunto un margine di profitto del 5% (punto 50 del preambolo del regolamento provvisorio).

12 Il 28 luglio 1994 la Sinochem proponeva alla Commissione un impegno per la limitazione quantitativa delle sue importazioni di aldeide furanica nella Comunità.

13 Con regolamento (CE) 16 gennaio 1995, n. 95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 15, pag. 11, in prosieguo: il «regolamento definitivo»), il Consiglio confermava il dazio antidumping di 352 ECU per tonnellata istituito dal regolamento provvisorio. Esso respingeva (punto 29 del preambolo del regolamento definitivo) l'impegno proposto dalla Sinochem, ritenendo che la detta impresa pubblica non era in possesso dei requisiti previsti al riguardo per uno Stato privo di economia di mercato. Esso menzionava inoltre numerose violazioni di impegni sottoscritti da esportatori cinesi, in particolare da parte della Sinochem stessa.

Procedimento e conclusioni delle parti

14 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 1995, la ricorrente ha proposto il presente ricorso diretto contro il regolamento definitivo.

15 L'8 settembre 1995 la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del convenuto. L'istanza è stata accolta con ordinanza del Presidente della Quinta Sezione ampliata 2 ottobre 1995.

16 Il 3 ottobre 1995 la Furfural Español ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del convenuto. L'istanza è stata accolta con ordinanza del Presidente della Quinta Sezione ampliata del Tribunale 18 dicembre 1995.

17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione ampliata) ha deciso, da un lato, di adottare taluni provvedimenti di organizzazione del procedimento ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura, rivolgendo quesiti scritti alle parti, e, dall'altro, di passare alla fase orale.

18 Le parti hanno risposto ai quesiti scritti nel corso del mese di agosto 1997. Esse hanno svolto le proprie difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 18 settembre 1997.

19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare il dazio antidumping istituito dal regolamento definitivo;

- annullare la decisione del Consiglio di respingere l'impegno proposto dalla ricorrente;

- condannare il Consiglio alle spese.

20 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

21 L'interveniente Furfural Español conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle dell'interveniente.

22 Nella memoria di replica, la ricorrente chiede che, in ogni caso, l'interveniente Furfural Español sia condannata a sostenere le proprie spese.

Nel merito

23 La ricorrente deduce cinque motivi a sostegno delle sue conclusioni dirette all'annullamento del dazio antidumping istituito dal regolamento definitivo. Il primo motivo riguarda la violazione degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 1, del regolamento base. Il secondo è relativo alla violazione dell'art. 2, n. 1, del regolamento base e del principio di proporzionalità. Con il terzo motivo, essa fa valere la violazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento base e l'esistenza di un errore manifesto di valutazione. Il quarto e il quinto motivo riguardano la violazione dell'art. 190 del Trattato CE e un errore manifesto di valutazione in relazione al rigetto dell'impegno proposto dalla ricorrente, rigetto formulato nel regolamento definitivo.

24 In considerazione del nesso esistente tra il primo e il secondo motivo, essi vanno esaminati congiuntamente.

Sul primo e sul secondo motivo relativi, da un lato, alla violazione degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 1, del regolamento base e, dall'altro, alla violazione dell'art. 2, n. 1, del medesimo regolamento nonché del principio di proporzionalità

Argomenti delle parti

- Primo motivo

25 La ricorrente fa valere che il regolamento definitivo contravviene agli artt. 5, n. 2, e 7, n. 1, del regolamento base in quanto il procedimento verte indistintamente su tutte le importazioni di aldeide furanica originaria della Cina destinate tanto alla depurazione di lubrificanti quanto alla produzione di alcol furfurilico, mentre sia gli elementi probatori relativi al danno forniti nella denuncia sia l'avviso di apertura del procedimento riguardano esclusivamente l'aldeide furanica utilizzata per la depurazione di lubrificanti.

26 Essa ricorda che, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento base, «la denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza del dumping o della sovvenzione e al pregiudizio che ne deriva». Di conseguenza, prima di avviare il procedimento, la Commissione sarebbe tenuta a valutare se gli elementi probatori figuranti nella denuncia, in particolare in ordine al danno allegato, siano sufficienti. Tale obbligo costituirebbe un requisito di forma essenziale la cui violazione comporterebbe l'illegittimità del procedimento (sentenza della Corte 7 dicembre 1993, causa C-216/91, Rima Eletrometalurgia/Consiglio, Racc. pag. I-6303).

27 La Commissione avrebbe altresì violato l'art. 7, n. 1, del regolamento base, ai sensi del quale essa può dare inizio al procedimento e avviare un'inchiesta soltanto quando risulti che gli elementi di prova sono sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento. Gli elementi probatori richiamati nell'art. 7, n. 1, sarebbero gli stessi di cui all'art. 5, nn. 2 e 6, vale a dire quelli relativi all'esistenza del dumping e al danno che ne deriva.

28 Nel caso di specie, la Commissione avrebbe accettato una denuncia relativa al complesso delle importazioni di aldeide furanica originaria della Cina nonostante la detta denuncia fornisse elementi di prova relativi al danno derivante da una sola delle due utilizzazioni dell'aldeide furanica, vale a dire la depurazione dei lubrificanti. Ebbene, questi elementi sarebbero palesemente insufficienti, poiché l'aldeide furanica destinata a tale utilizzazione rappresenterebbe soltanto un terzo del consumo totale di aldeide furanica nella Comunità, com'è stato riconosciuto nella denuncia dalla stessa impresa denunciante. Di conseguenza, la Commissione avrebbe dovuto o chiedere alla denunciante di integrare gli elementi probatori o limitare la portata del procedimento alle sole importazioni di aldeide furanica destinate alla depurazione di lubrificanti.

29 Le due utilizzazioni dell'aldeide furanica corrisponderebbero in realtà a due mercati del tutto distinti, circostanza questa che troverebbe conferma nel fatto che i relativi clienti sarebbero anch'essi completamente diversi.

30 La definizione del prodotto contenuta nell'avviso di apertura del procedimento farebbe riferimento alle due utilizzazioni dell'aldeide furanica, mentre i dati relativi alle quote di mercato figuranti nella parte intitolata «Pregiudizio» nel medesimo avviso riguarderebbero soltanto l'aldeide furanica destinata alla depurazione di lubrificanti.

31 La Commissione avrebbe quindi avviato un procedimento non conforme agli artt. 5 e 7 del regolamento base. I provvedimenti antidumping adottati al termine di un procedimento la cui fase iniziale è viziata da illegittimità sarebbero anch'essi illegittimi e andrebbero conseguentemente annullati.

32 Il Consiglio nega l'esistenza di due mercati distinti. Il prodotto destinato alle due diverse utilizzazioni sarebbe un unico e identico prodotto e non vi sarebbero criteri oggettivi che consentono di determinare l'utilizzazione prevista per tale prodotto o la sua destinazione finale all'atto dell'importazione o della vendita dello stesso nella Comunità.

33 La denuncia analizzerebbe tutti i fattori che devono essere presi in considerazione, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento base, nella valutazione del danno e fornirebbe tutti gli elementi di prova atti a dimostrarne l'esistenza.

34 Il Consiglio conclude che la Commissione ha correttamente accertato che la denuncia conteneva un principio di prova sufficiente in ordine all'esistenza di un danno e che doveva essere avviato un procedimento antidumping.

35 L'interveniente Furfural Español sostiene che la ricorrente cerca di suscitare l'impressione errata che l'unico elemento di prova sul danno fornito nella denuncia fosse il dato relativo al consumo e che questo dato riguardasse esclusivamente le vendite di aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti. Essa rileva come la denuncia contenga 25 pagine dedicate all'analisi del danno ed esamini tutti i fattori elencati nell'art. 4, n. 2, del regolamento base. Tale denuncia fornirebbe, per ciascuno di quei fattori, gli elementi di prova del danno. La Furfural Español osserva che, in generale, tutti i dati e tutti gli elementi di prova presentati nella denuncia riguardano il periodo 1987 - 1992 (primo trimestre), nel corso del quale l'Agrifurane, l'unico altro produttore comunitario di alcol furfurilico, era ancora attivo. Di conseguenza, non potrebbe contestarsi il fatto che la denuncia conteneva informazioni relative all'aldeide furanica destinata alla produzione di alcol furfurilico. Inoltre, i dati sul volume e sul prezzo delle importazioni di aldeide furanica proveniente dalla Cina e da altri paesi terzi sarebbero stati presentati nella denuncia prescindendo dal fatto che il prodotto fosse utilizzato per la depurazione dei lubrificanti o per la fabbricazione di alcol furfurilico.

36 Quanto alle informazioni relative al consumo nella Comunità, fornite nella denuncia, la Furfural Español riconosce la loro maggiore precisione in ordine alle vendite di aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti. Essa sostiene tuttavia che, poiché tutti i dati relativi alle importazioni di aldeide furanica in Belgio fruivano di un trattamento riservato e il principale produttore comunitario di alcol furfurilico era stabilito in Belgio, non sarebbe stato equo imporre alla denunciante la produzione di informazioni più dettagliate sul segmento di mercato relativo all'alcol furfurilico. Essa sarebbe stata così privata del diritto ad una legittima tutela conferito all'industria comunitaria dal regolamento base.

37 Per quanto riguarda gli argomenti del Consiglio e dell'interveniente in ordine agli elementi di prova forniti nella denuncia, diversi dai dati relativi alle quote di mercato, la ricorrente fa valere che, poiché la Furfural Español ha esclusivamente fornito aldeide furanica destinata alla depurazione di lubrificanti, tutti i fattori economici riguardanti l'incidenza delle importazioni sulla situazione di quell'impresa non erano, per definizione, riconducibili ad altro se non a quel mercato. Di conseguenza, i fattori richiamati dalla denunciante per dimostrare l'esistenza del danno riguarderebbero soltanto l'aldeide furanica utilizzata per la depurazione dei lubrificanti.

38 Da ultimo, la ricorrente afferma, nella replica, che le sembra sorprendente che la Commissione non abbia ritenuto opportuno consultare un suo fascicolo relativo ad un procedimento avviato nel 1981, riguardante il medesimo prodotto, gli stessi paesi esportatori e il medesimo importatore QO Chemicals. In quel procedimento, nell'ambito del quale la Furfural Español sarebbe stata parimenti accusata di porre in essere pratiche di dumping nella Comunità, la Commissione avrebbe concluso, in circostanze di fatto molto simili a quelle del caso di specie, che le importazioni dalla Repubblica dominicana, che non erano state oggetto di dumping, costituivano la causa principale del danno subito dall'industria comunitaria e che, per quanto riguarda le importazioni dalla Cina (e dalla Spagna), gli interessi della Comunità non richiedevano misure di protezione.

39 Il Consiglio fa valere nella controreplica che il procedimento avviato nel 1981 non può essere ricollegato alla pratica in esame, considerata l'ampiezza dei cambiamenti intervenuti nel frattempo sul mercato comunitario dell'aldeide furanica. In primo luogo, tutti i produttori comunitari presenti nel 1981 avrebbero cessato l'attività. In secondo luogo, nel 1981 la Furfural Español, che è ormai l'unico produttore comunitario in seguito all'adesione del Regno di Spagna alla Comunità nel 1986, sarebbe stato un esportatore. In terzo luogo, dei due grandi importatori di aldeide furanica esistenti nel 1981 (QO Chemicals e Rhône-Poulenc), soltanto la QO Chemicals sarebbe tuttora attiva. In quarto luogo, nel 1981 la ricorrente sarebbe stato l'unico esportatore dalla Cina, mentre, nel caso in esame, un gran numero di esportatori indipendenti di questo stesso paese avrebbero manifestamente venduto il prodotto ad un prezzo molto basso. Infine nel procedimento del 1981, diversamente dal caso di specie, la denuncia sarebbe stata diretta, in particolare, contro la Repubblica dominicana, con la conseguenza che sarebbe stato necessario esaminare le importazioni provenienti da quest'ultimo paese in un contesto leggermente diverso.

- Secondo motivo

40 La ricorrente sostiene che il dazio antidumping è stato imposto contravvenendo all'art. 2, n. 1, del regolamento base e il principio della proporzionalità. Esso colpirebbe infatti indistintamente tutte le importazioni di aldeide furanica, mentre la valutazione del danno si fonderebbe sulla constatazione che quest'ultimo sarebbe stato subito soltanto in relazione all'aldeide furanica utilizzata per la depurazione dei lubrificanti. Ora, tale utilizzo del prodotto rappresenterebbe soltanto una minima parte del consumo complessivo di aldeide furanica nella Comunità.

41 La ricorrente ricorda che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un danno. A suo parere, questa norma implica che il dazio antidumping è giustificato soltanto nei limiti in cui viene imposto per eliminare il danno causato dal dumping.

42 Il provvedimento antidumping imposto dalle istituzioni andrebbe ben oltre quanto era necessario per eliminare il danno, poiché si applica al complesso delle importazioni di aldeide furanica e non esclusivamente all'aldeide furanica utilizzata per la depurazione di lubrificanti, che sarebbe il prodotto a cui fa riferimento la denuncia. Di conseguenza, il provvedimento antidumping sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità.

43 Peraltro, le istituzioni avrebbero confermato, nel regolamento provvisorio (punto 24 del preambolo), che non vi sarebbe alcuna concorrenza tra le vendite effettuate in ciascuno dei due mercati dell'aldeide furanica.

44 Nella replica, la ricorrente riconosce che il prodotto destinato alle due diverse applicazioni costituisce un unico e identico prodotto. Tuttavia, basandosi su numerosi esempi, essa argomenta che la normativa doganale comunitaria contiene disposizioni che consentono, per l'imposizione dei dazi doganali, di trattare diversamente prodotti fisicamente identici, in funzione della loro utilizzazione finale. A suo parere, il Consiglio avrebbe quindi potuto limitare l'imposizione del dazio antidumping all'aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti, vale a dire all'unica applicazione in relazione alla quale la denuncia menzionava l'esistenza di un danno.

45 In udienza, la ricorrente ha fatto valere che, data la limitata capacità di produzione della Furfural Español, le importazioni cinesi di aldeide furanica destinate alla QO Chemicals non erano atte ad arrecare un danno all'industria comunitaria. Per questa ragione, il dazio antidumping avrebbe dovuto essere imposto esclusivamente sull'aldeide furanica destinata alla depurazione di lubrificanti e l'imposizione dei dazi antidumping sull'aldeide furanica destinata a clienti diversi dalla QO Chemicals sarebbe stata sufficiente per eliminare il danno. La ricorrente ha aggiunto che, anche dopo l'istituzione dei dazi antidumping, la Furfural Español non ha fornito aldeide furanica alla QO Chemicals.

46 Il Consiglio sostiene che tutte le importazioni di aldeide furanica originaria della Cina, indipendentemente dall'uso effettivo o previsto, hanno arrecato un danno alla produzione comunitaria. Inoltre, l'inchiesta sul danno svolta dalle istituzioni comunitarie avrebbe riguardato il complesso delle importazioni e non soltanto quelle utilizzate per la depurazione dei lubrificanti.

47 Il Consiglio ritiene che il richiamo fatto dalla ricorrente al punto 24 del preambolo del regolamento provvisorio sia del tutto inesatto. In quel punto, le istituzioni non avrebbero confermato che non poteva esistere alcuna concorrenza tra le vendite effettuate sul mercato dell'aldeide furanica destinata alla fabbricazione di alcol furfurilico e quelle effettuate sul mercato dell'aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti. Al contrario, il detto punto stabilirebbe una distinzione tra un «mercato prigioniero» e un «mercato libero». Inoltre, il regolamento definitivo testimonierebbe di un cambiamento di impostazione da parte della Commissione in materia di inchieste sul danno rispetto al regolamento provvisorio, per quanto riguarda l'esistenza di un «mercato prigioniero».

48 Infine, quanto all'argomento relativo alla normativa doganale, secondo cui vi sarebbe la possibilità di trattare diversamente un prodotto in funzione della sua destinazione finale, il Consiglio sostiene che è del tutto privo di interesse, nel caso di specie, chiedersi se ciò sarebbe stato teoricamente possibile, poiché esso non ha basato il regolamento controverso sull'impossibilità tecnica di limitare l'istituzione di un dazio antidumping nel modo suggerito dalla ricorrente.

49 Con riguardo al riferimento effettuato dalla ricorrente al punto 24 del preambolo del regolamento provvisorio, la Furfural Español aggiunge che essa stessa era in concorrenza con i produttori della Cina anche per ottenere gli ordini dell'Agrifurane relativi all'aldeide furanica destinata alla fabbricazione di alcol furfurilico, fino al momento in cui tale società ha cessato la propria attività. Essa sostiene inoltre di essere attualmente in concorrenza con gli stessi in relazione agli ordini dell'Indofurane Europe per la fabbricazione di alcol furfurilico.

50 Essa ha riconosciuto, in udienza, di non aver effettuato vendite di aldeide furanica alla QO Chemicals dopo l'imposizione dei dazi antidumping. Ciònondimeno, essa ha fatto valere il proprio diritto legittimo a non essere esclusa dalla posizione di fornitore potenziale di qualsiasi cliente su un mercato contrassegnato da concorrenza leale, in particolare con riguardo ai prezzi.

Giudizio del Tribunale

- Sull'esistenza di un solo mercato o di due mercati dell'aldeide furanica

51 La prima questione che si pone è quella di accertare se le istituzioni abbiano correttamente accertato che non esistevano due distinti mercati dell'aldeide furanica, connessi rispettivamente alle due applicazioni del prodotto, fermo restando che, nell'ambito delle misure di tutela commerciale, esse dispongono di un ampia discrezionalità e che il sindacato giurisdizionale deve limitarsi a controllare che non abbiano commesso un errore manifesto di valutazione o uno sviamento di potere (sentenza della Corte 14 luglio 1988, causa 188/85, Fediol/Commissione, Racc. pag. 4193, punto 6).

52 Occorre rilevare, in primo luogo, che l'aldeide furanica, sia che venga utilizzata per la depurazione dei lubrificanti sia che venga destinata alla fabbricazione di alcol furfurilico, è un unico e identico prodotto, come ha riconosciuto la stessa ricorrente. Essa può quindi essere destinata, in ogni momento, ad una qualsiasi delle due applicazioni. Nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha accertato, senza alcuna contestazione in merito da parte della ricorrente né durante il procedimento amministrativo né nel corso del presente procedimento contenzioso, che l'aldeide furanica prodotta dal produttore comunitario e quella prodotta in Cina presentavano le stesse caratteristiche ed erano intercambiabili nelle loro applicazioni (punto 11 del preambolo del regolamento provvisorio, confermato dal punto 4 del preambolo del regolamento definitivo).

53 In secondo luogo, va constatato che non vi è alcuna disposizione nel regolamento base che obblighi le istituzioni a trattare diversamente un medesimo prodotto in funzione delle sue diverse applicazioni. Come ha giustamente rilevato il Consiglio, non esiste alcun criterio oggettivo che consenta di determinare l'utilizzazione prevista per il prodotto o la sua destinazione finale, all'atto dell'importazione o della vendita dello stesso nella Comunità.

54 In terzo luogo, si deve precisare che ogni azienda che fornisce aldeide furanica a clienti che l'utilizzano per la depurazione di lubrificanti è altresì un potenziale fornitore degli acquirenti che utilizzano il medesimo prodotto per la fabbricazione di alcol furfurilico, come appare dalle vendite effettuate dalla Furfural Español alle società Agrifurane, Indofurane e QO Chemicals nonché dalle rivendite effettuate da quest'ultima ad altri commercianti per la depurazione di lubrificanti.

55 Di conseguenza, le istituzioni non hanno ecceduto i limiti del loro ampio potere discrezionale accertando che non esistevano due distinti mercati privi di qualsiasi connessione e decidendo su questa base di non trattare differentemente l'aldeide furanica in funzione delle sue due applicazioni.

- Sull'esistenza, nella denuncia, di elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta sul complesso delle importazioni cinesi di aldeide furanica

56 Gli argomenti della ricorrente relativi ad una violazione degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 1, del regolamento base, diretti a corroborare la tesi secondo cui l'inchiesta poteva riguardare soltanto le importazioni di aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti, procedono dal postulato dell'esistenza di due distinti mercati dell'aldeide furanica.

57 Poiché il Tribunale ha stabilito che esiste un solo mercato, gli argomenti formulati in tal senso sono privi di fondamento.

58 Pertanto, si procederà nondimeno all'esame dei principali elementi di tali argomenti soltanto ad abundantiam.

59 La ricorrente non può fondare la propria argomentazione sul contenuto dell'avviso di apertura del procedimento. Anche se i dati sulle quote di mercato figuranti nella parte intitolata «Pregiudizio» si riferiscono effettivamente all'aldeide furanica utilizzata per la depurazione dei lubrificanti, la definizione del prodotto nonché i dati relativi ad altre informazioni, in particolare al volume delle importazioni, contenuti nel medesimo avviso richiamano le due applicazioni dell'aldeide furanica. Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che il solo fatto che uno degli elementi dell'avviso di apertura del procedimento riguardi soltanto una delle applicazioni dell'aldeide furanica obbliga la Commissione a limitare la portata del procedimento a questa sola applicazione del prodotto.

60 In ogni caso, come ha giustamente fatto valere l'interveniente Furfural Español, il fatto di subordinare la validità di una denuncia alla produzione di dati relativi alle importazioni di aldeide furanica in Belgio - dati cui un denunciante non può aver accesso trattandosi di informazioni riservate - allorché vi sono nella sua denuncia altri elementi sufficienti in ordine al danno subito e il prodotto fabbricato e quello oggetto di dumping sono perfettamente intercambiabili, si risolverebbe nel privarlo del diritto ad una legittima tutela che il regolamento base conferisce all'industria comunitaria.

61 La ricorrente non può fondatamente sostenere che, poiché la Furfural Español ha fornito soltanto aldeide furanica destinata alla depurazione di lubrificanti, tutti i fattori economici esposti nella denuncia in relazione all'incidenza delle importazioni nei confronti della denunciante non erano per definizione riconducibili se non al mercato dell'aldeide furanica destinata alla depurazione di lubrificanti. Infatti, la Furfural Español ha fornito aldeide furanica anche a produttori di alcol furfurilico.

62 Né tanto meno la ricorrente può trarre argomento dalla sentenza Rima Eletrometalurgia/Consiglio, citata al precedente punto 26. In quella causa, la Corte ha annullato il regolamento antidumping per violazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento base in quanto, nell'ambito di un procedimento di riesame, le istituzioni avevano avviato una nuova inchiesta nei confronti della Rima Eletrometalurgia benché i suoi prodotti fossero stati esclusi dall'applicazione del dazio antidumping al termine della prima inchiesta e le istituzioni non disponessero di alcun elemento di prova in ordine all'esistenza di pratiche di dumping da parte della detta impresa. In quel contesto, la Corte ha dichiarato, al punto 16 della sentenza, che «l'apertura di un'inchiesta, sia nel caso di apertura di un procedimento antidumping sia nell'ambito del riesame di un regolamento che istituisce dazi antidumping, è sempre subordinata all'esistenza di elementi probatori sufficienti quanto alla sussistenza di un dumping e del danno che ne deriva». Diversamente da quanto sostiene la ricorrente, non si può evincere da questa affermazione che determinati elementi di prova del danno relativi ad un'unica applicazione di un dato prodotto devono, comunque, considerarsi insufficienti. Poiché la denuncia conteneva elementi probatori in ordine al danno subito dal produttore comunitario, la Commissione poteva legittimamente considerarli sufficienti, sebbene riguardassero soltanto una delle due applicazioni, dal momento che il prodotto era lo stesso.

63 La ricorrente non può infine utilmente far riferimento al procedimento antidumping avviato nel 1981, dal momento che la nuova inchiesta all'origine del presente procedimento è stata avviata in base ad elementi probatori sufficienti. In ogni caso, come ha giustamente rilevato il Consiglio (v. supra, punto 39), l'argomento della ricorrente è privo di pertinenza alla luce dei mutamenti sostanziali e palesi intervenuti nel frattempo.

64 Da tutto quanto precede discende che la Commissione ha correttamente deciso di non limitare la portata del procedimento alle sole importazioni di aldeide furanica destinata alla depurazione di lubrificanti e che, avviando il procedimento in relazione al complesso delle importazioni di aldeide furanica, essa non ha violato l'art. 5, n. 2, né l'art. 7, n. 1, del regolamento base.

- Sul danno

65 Ciò premesso, occorre esaminare gli argomenti addotti dalla ricorrente nell'ambito del secondo motivo, riguardanti il danno arrecato all'industria comunitaria. A suo parere, il provvedimento antidumping imposto dalle istituzioni eccede la misura necessaria per eliminare il danno in quanto si applica al complesso delle importazioni di aldeide furanica anziché soltanto all'aldeide furanica utilizzata per la depurazione di lubrificanti, mentre un provvedimento limitato alle importazioni di aldeide furanica destinata a quest'ultima applicazione sarebbe stato sufficiente per eliminare il danno.

66 Questa tesi non può essere accolta, in quanto è già stato stabilito (v. supra, punto 55) che le due diverse applicazioni dell'aldeide furanica non corrispondevano a due distinti mercati e che il prodotto era lo stesso.

67 Inoltre, si deve ricordare che l'art. 2, n. 1, del regolamento base dispone quanto segue: «Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un danno». Questa norma non obbliga in alcun modo le istituzioni a imporre dazi antidumping soltanto su una delle applicazioni di un dato prodotto. L'unico presupposto stabilito per l'imposizione di un dazio è che il prodotto abbia causato un danno, il che non viene contestato nel caso di specie.

68 Non essendovi alcun ostacolo all'utilizzazione indistinta dell'aldeide furanica per l'una o l'altra delle sue due applicazioni, e data l'esistenza di una concorrenza attuale o potenziale tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, l'imposizione di dazi antidumping soltanto sull'aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubbrificanti non sarebbe stata atta a garantire l'eliminazione del danno.

69 Infatti, quantitativi di aldeide furanica acquistati per essere utilizzati nell'una delle due applicazioni potrebbero essere agevolmente dirottati verso l'altra applicazione, come è dimostrato dal fatto, riconosciuto dalle parti, che la QO Chemicals, il maggiore produttore di alcol furfurilico nella Comunità, rivende l'eccedenza di aldeide furanica acquistata per la propria produzione a imprese che effettuano la depurazione dei lubrificanti.

70 Di conseguenza, l'obiettivo dell'imposizione dei dazi antidumping verrebbe eluso nel caso di specie qualora i dazi imposti riguardassero esclusivamente l'importazione di aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti.

71 Alla luce delle considerazioni che precedono, le istituzioni, imponendo dazi antidumping sul complesso delle importazioni cinesi di aldeide furanica, non hanno ecceduto i limiti di quanto era necessario per l'eliminazione del danno.

72 L'argomento della ricorrente relativo alla possibilità di trattare diversamente un prodotto, ai fini dell'imposizione di dazi doganali, a seconda della sua utilizzazione finale non può essere accolto. Il fatto che questa possibilità sussista nella normativa doganale non comportava che il Consiglio avesse l'obbligo di conformarvisi, alla luce di quanto sopra esposto. In ogni caso, le istituzioni comunitarie hanno agito in conformità del regolamento base, senza oltrepassare i limiti del loro ampio potere discrezionale, com'è già stato stabilito.

73 Inoltre, l'interveniente Furfural Español ha fatto giustamente valere il diritto dell'industria comunitaria di non esser esclusa, di fatto o virtualmente, da un determinato mercato a causa dell'esistenza di pratiche di dumping.

74 E' quindi giocoforza concludere che le istituzioni non hanno violato né l'art. 2, n. 1, del regolamento base, né il principio di proporzionalità imponendo dazi antidumping su tutte le importazioni di aldeide furanica, indipendentemente dall'utilizzazione finale di tale prodotto.

75 Alla luce di tutto quanto precede, il primo e il secondo motivo devono essere respinti.

Sul terzo motivo riguardante una violazione dell'art. 4, n. 1, del regolamento base e un errore manifesto di valutazione

Argomenti delle parti

76 Secondo la ricorrente, la conclusione a cui sono giunte le istituzioni, vale a dire che il danno è stato causato dalle importazioni di aldeide furanica originaria della Cina sul mercato dell'aldeide furanica utilizzata per la depurazione dei lubrificanti, è inficiata da un errore nella valutazione degli elementi di fatto e da contraddizioni sostanziali.

77 Nella loro analisi del danno, le istituzioni comunitarie non avrebbero preso in considerazione, le importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica dominicana in quanto erano dirette ad un unico importatore comunitario, la QO Chemicals, che non aveva praticamente alcun rapporto con il produttore comunitario.

78 La ricorrente ritiene tuttavia che, poiché l'84% delle importazioni cinesi erano destinate alla QO Chemicals, la medesima considerazione debba valere per esse e che, pertanto, queste importazioni potessero arrecare un danno al produttore comunitario soltanto nella misura della percentuale residua, pari al 16%.

79 Le istituzioni comunitarie non avrebbero neppure preso in considerazione le rivendite di aldeide furanica effettuate dalla QO Chemicals a imprese che effettuano la depurazione di lubrificanti, ritenendo che queste vendite non pregiudicassero il produttore comunitario di aldeide furanica in quanto i prezzi di rivendita erano in effetti superiori a quelli praticati dagli esportatori cinesi e non inferiori a quelli del produttore comunitario.

80 Le istituzioni avrebbero erroneamente considerato che le importazioni provenienti da altri paesi non potevano essere all'origine del danno per il fatto che la quota di mercato corrispondente era di modesta entità rispetto alle importazioni dalla Cina. La ricorrente sostiene che, detraendo dal complesso delle importazioni cinesi l'84% destinato alla QO Chemicals, il volume delle importazioni cinesi non risulterebbe di molto superiore a quello delle importazioni provenienti dagli altri paesi esportatori. Essa fa valere che le vendite di aldeide furanica originaria della Cina a clienti diversi dalla QO Chemicals nella Comunità ammontano infatti a 1 050 tonnellate. Essa rileva come sia priva di sostegno probatorio l'affermazione del Consiglio secondo cui tali vendite corrispondevano a circa 2 050 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, aggiungendo che, anche se ciò fosse vero, un volume del genere non sarebbe molto più elevato di quello esportato nella Comunità da altri paesi durante il periodo dell'inchiesta. Infatti, il dato combinato relativo al volume delle importazioni provenienti dall'Argentina, dalla Repubblica del Sudafrica, dall'Indonesia e dalla Slovenia nello stesso periodo sarebbe stato pari a 2 116 tonnellate.

81 La ricorrente fa valere che il Consiglio stesso riconosce che il prodotto originario della Repubblica dominicana è stato venduto a prezzi all'esportazione di gran lunga inferiori a quello di qualsiasi altro paese esportatore e che il volume di tali esportazioni destinate all'Unione europea è quattro volte maggiore di quello esportato dalla Cina.

82 In conclusione, essa contesta l'affermazione del Consiglio secondo cui le importazioni originarie della Cina sarebbero aumentate durante il periodo dell'inchiesta. Essa afferma che hanno invece subito un forte declino nel periodo 1990 - 1992.

83 Il Consiglio fa valere che la questione essenziale è quella se sia corretta la sua conclusione secondo cui le importazioni provenienti dalla Cina, che erano oggetto di dumping, hanno causato un danno al produttore comunitario, mentre ciò non sarebbe invece avvenuto con le importazioni di aldeide furanica dalla Repubblica dominicana.

84 Esso sostiene che le importazioni dalla Cina avvengono in circostanze del tutto diverse rispetto alle importazioni dalla Repubblica dominicana, dal momento che non vi sono mai stati legami particolari tra la ricorrente e la QO Chemicals, che la QO Chemicals non si trova in una situazione di dipendenza dalla ricorrente come accade invece nei confronti del produttore dominicano e che, pertanto, la ricorrente ed altri esportatori cinesi si trovano in concorrenza, per la parte della domanda della QO Chemicals non soddisfatta dal produttore dominicano, con il produttore comunitario e gli esportatori di altri paesi terzi. Inoltre, il Consiglio ricorda che il procedimento non ha preso in esame le importazioni di aldeide furanica venduta dalla ricorrente, bensì le importazioni di aldeide furanica originaria della Cina.

85 Quanto all'asserita riduzione delle importazioni dalla Cina nel periodo dell'inchiesta, il Consiglio rileva come la ricorrente si sia basata su una tabella, intitolata «Importazioni di aldeide furanica da parte di importatori comunitari diversi dalla QO Chemicals (aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti) (in tonnellate)», che conteneva solo i dati delle importazioni di aldeide furanica verso gli Stati membri ad eccezione del Belgio.

86 Il Consiglio fa infine valere che la ricorrente non spiega in alcun modo come, malgrado le importazioni provenienti dalla Repubblica dominicana, il produttore comunitario abbia potuto in passato mantenere il livello di prezzi da esso praticato e la sua quota di mercato conservando ampi margini di profitto, circostanza questa che confermerebbe a suo parere il fatto che le importazioni dalla Repubblica dominicana non avevano causato alcun danno al produttore comunitario.

87 Nella propria memoria d'intervento, la Furfural Español ricorda come il regolamento definitivo (punto 17 del preambolo) abbia tenuto conto delle importazioni provenienti dalla Repubblica dominicana nell'ambito dell'analisi del danno e come, sebbene le percentuali relative al consumo, alle quote di mercato, alle vendite e agli altri dati siano mutate, le tendenze che esse riflettono siano rimaste inalterate, il che confermerebbe che le importazioni provenienti dalla Repubblica dominicana non costituivano la causa del danno subito dal produttore comunitario.

88 L'interveniente riconosce che è vero che la Commissione ha agito come se il 100% delle importazioni provenienti dalla Cina fossero state vendute sul mercato in concorrenza con la Furfural Español, poiché queste importazioni erano effettivamente in concorrenza con la Furfural Español. A suo parere, le sole vendite che non erano in concorrenza con la Furfural Español erano quelle effettuate alla QO Chemicals dal suo fornitore della Repubblica dominicana nell'ambito del contratto da essi stipulato.

Giudizio del Tribunale

89 L'art. 4, n. 1, del regolamento base così dispone:

«Il danno è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping (...), la causa del danno, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un danno notevole ad una industria stabilita nella Comunità (...). I pregiudizi causati da altri fattori, quali il volume e i prezzi di importazioni non oggetto di dumping o di sovvenzioni o la contrazione della domanda, che, singolarmente o combinati fra loro, esercitano altresì un'influenza negativa sull'industria della Comunità, non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni».

90 Occorre accertare se ricorrano nel caso di specie i presupposti enunciati da tale norma.

91 In primo luogo, la ricorrente non nega il fatto che le sue importazioni siano state effettuate a prezzi di dumping e che il margine di dumping accertato fosse pari al 62%, corrispondente alla media ponderata dei margini di dumping relativi a tutti gli esportatori cinesi.

92 In secondo luogo, essa non contesta neppure il fatto che le sue importazioni abbiano causato un danno al produttore comunitario. Ciònondimeno, essa sostiene che soltanto il 16% delle importazioni cinesi era atto a causare un danno del genere, in quanto l'84% residuo era destinato alla produzione di alcol furfurilico, applicazione questa a cui non contribuiva il produttore comunitario. Di conseguenza, la percentuale del 16% sarebbe stata la medesima di quella attribuita alle esportazioni provenienti da paesi terzi diversi dalla Repubblica dominicana.

93 A tale riguardo, si deve ricordare come l'aldeide furanica utilizzata per le due applicazioni sia un unico e identico prodotto, che può essere destinato, in ogni momento, ad una qualsiasi delle due applicazioni. Di conseguenza, il 100% delle esportazioni cinesi è atto a causare un danno al produttore comunitario.

94 In terzo luogo, il regolamento definitivo puntualizza quanto segue (al punto 25 del preambolo):

«Le importazioni dal [la Repubblica dominicana], negli ultimi 30 anni, hanno fornito la maggior parte dell'aldeide furanica consumata nella Comunità. [...] Nonostante tale situazione il produttore comunitario ha potuto applicare prezzi adeguati, conservare la quota di mercato e realizzare profitti sino al 1991. Soltanto a partire dal 1992, quando il prezzo dell'aldeide furanica importata dalla Cina è nettamente diminuito, il produttore comunitario è stato costretto a ridurre i prezzi di vendita sul mercato interno e a seguire la tendenza al ribasso per conservare la quota di mercato [...]».

95 A tale riguardo, emerge dal regolamento provvisorio e da quello definitivo che, sebbene i prezzi del produttore comunitario fossero aumentati del 23,7% nel periodo 1988-1991, essi sono scesi del 36,4% tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta e che il suo bilancio, sempre in attivo nel 1991, ha mostrato passività sempre maggiori nel corso degli anni seguenti, iniziando nel 1992 a registrare perdite, divenute rilevanti nel corso del periodo dell'inchiesta (tra il 10 e il 20% del fatturato).

96 Di conseguenza, il deterioramento della situazione economica del produttore comunitario nel 1992 va imputato, non già ad una situazione rimasta stabile per più di 30 anni, bensì al cambiamento intervenuto sul mercato nel 1992, vale a dire all'improvvisa diminuzione dei prezzi delle importazioni cinesi. Non è stato peraltro contestato che le importazioni dominicane di aldeide furanica non hanno impedito al produttore comunitario di realizzare ampi margini di profitto fino al momento in cui i prezzi dell'aldeide furanica cinese sono improvvisamente diminuiti.

97 Infine, il regolamento definitivo sottolinea, al punto 18 del preambolo, come, sebbene la quota di mercato delle importazioni provenienti dalla Repubblica dominicana avesse registrato un aumento nel periodo 1989-1992, vi sia stata un'inversione di tendenza tra il 1992 e la fine del periodo dell'inchiesta e la quota delle importazioni cinesi sia passata dal 13,7% al 15,2%.

98 Ciò posto, le istituzioni non hanno commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che le importazioni di aldeide furanica provenienti dalla Repubblica dominicana, cui non è stata imputata alcuna pratica di dumping, non fossero atte a spezzare il nesso di causalità tra il dumping praticato sulle importazioni di aldeide furanica proveniente dalla Cina e il danno subito dall'industria comunitaria.

99 In ogni caso, per giurisprudenza costante, l'imposizione di dazi antidumping non può essere contestata per il fatto che essi lascino sussistere i problemi causati all'industria comunitaria dalla concorrenza di prodotti importati da paesi terzi, ma non oggetto di dumping.

100 Invero, il fatto che un produttore comunitario incontri delle difficoltà, imputabili anche a cause diverse dal dumping, non è una ragione per negargli ogni tutela contro il danno cagionato dal dumping, come ha dichiarato la Corte nella sentenza 5 ottobre 1988, causa 250/85, Brother Industries/Consiglio (Racc. pag. 5683, punto 42).

101 Nell'ambito della causa conclusasi con la detta sentenza, la Brother aveva fatto valere (punto 40 della sentenza) che l'imposizione di un dazio antidumping nei suoi confronti non era di alcuna utilità agli interessi comunitari, atteso che altre imprese extracomunitarie continuavano a vendere sul mercato comunitario a prezzi uguali o inferiori ai suoi.

102 La Corte ha constatato (punto 41) che la Brother non sosteneva che le imprese di cui sopra vendevano sul mercato comunitario a prezzi di dumping e, pertanto, gli interessi della Comunità erano efficacemente tutelati con misure di protezione contro le importazioni oggetto di dumping, anche se un dazio antidumping non ha l'effetto di sottrarre l'industria comunitaria alla concorrenza di prodotti originari di altri paesi terzi, ma non oggetto di dumping.

103 Del pari, nella sentenza 5 ottobre 1988, cause riunite 277/85 e 300/85, Canon e a./Consiglio (Racc. pag. 5731, punto 63), la Corte, rispondendo all'argomento della ricorrente secondo cui una parte delle perdite subite dal produttore comunitario erano state causate dalla sua inefficienza, ha rilevato come il fatto che un produttore comunitario sopporti difficoltà dovute anche a cause diverse dal dumping non sia un motivo per togliere a tale produttore ogni protezione contro il danno causato dal dumping.

104 Alla luce di quanto precede, poiché è stata constatata l'esistenza sia di pratiche di dumping nell'ambito delle importazioni cinesi sia di un danno causato da tali importazioni e la ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dall'industria comunitaria, come constatato nel regolamento provvisorio e in quello definitivo, andava attribuito ad altri fattori, tra cui in particolare le importazioni dalla Repubblica dominicana, è giocoforza concludere che i presupposti enunciati dall'art. 4, n. 1, del regolamento base ricorrono nel caso di specie.

105 Quanto all'argomento della ricorrente relativo all'incidenza sul danno delle importazioni provenienti da paesi terzi diversi dalla Repubblica dominicana (v. supra punto 80), esso muove dal presupposto che possa essere fatta una distinzione tra un mercato dell'aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti ed un mercato dell'aldeide furanica destinata alla fabbricazione di alcol furfurilico. Infatti, la ricorrente detrae dal complesso delle importazioni cinesi l'84% destinato alla QO Chemicals e pone a confronto la percentuale residua di tali importazioni con quelle dei paesi terzi diversi dalla Repubblica dominicana.

106 Tuttavia, si è già accertato (v. supra, punto 93) che il 100% delle esportazioni cinesi è atto a causare un danno all'industria comunitaria. Di conseguenza, per valutare l'importanza relativa delle importazioni cinesi rispetto alle importazioni provenienti da paesi terzi diversi dalla Repubblica dominicana, il confronto deve essere fatto tra il 100% delle importazioni cinesi e le importazioni effettuate da ciascuno degli altri paesi terzi e non tra il 16% delle importazioni cinesi e il volume cumulato delle importazioni effettuate da tutti gli altri paesi terzi. Alla luce di queste considerazioni, l'argomento della ricorrente secondo cui le importazioni cinesi avevano la medesima importanza di quelle provenienti dai paesi terzi diversi dalla Repubblica dominicana non può essere accolto.

107 Quanto all'affermazione della ricorrente, contestata dal Consiglio, secondo cui il volume delle importazioni cinesi sarebbe diminuito durante il periodo dell'inchiesta, essa si fonda sui dati forniti in una tabella intitolata «Importazioni di aldeide furanica da parte di importatori comunitari diversi dalla QO Chemicals (aldeide furanica destinata alla depurazione dei lubrificanti) (in tonnellate)», dati riguardanti esclusivamente le importazioni destinate a paesi diversi dal Belgio. Ebbene, l'84% delle importazioni cinesi era destinato alla QO Chemicals, società stabilita in Belgio. Inoltre, la ricorrente ha affermato in udienza che aveva regolarmente fornito circa 10 000 tonnellate l'anno di aldeide furanica alla QO Chemicals, dato questo che appare ampiamente superiore ai valori figuranti in un'altra tabella menzionata nel ricorso, intitolata «Importazioni di aldeide furanica originaria della Cina nell'Unione europea». Conseguentemente, i dati forniti dalla ricorrente non sono sufficienti per avvalorare la sua tesi.

108 In ogni caso, secondo una giurisprudenza costante, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento base, l'esame del danno deve comprendere un complesso di fattori, uno solo dei quali non può fornire un orientamento decisivo. Per questi motivi, la diminuzione della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping non è di ostacolo all'accertamento di un grave danno da esse causato, purché l'accertamento sia fondato su differenti fattori dei quali la detta disposizione prevede la presa in considerazione (sentenze della Corte 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945, punti 50-52; cause riunite C-320/86 e C-188/87, Stanko France/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-3013, pubblicazione sommaria, punti 60 e 61, e causa C-157/87, Electroimpex e a./Consiglio, Racc. pag. I-3021, pubblicazione sommaria, punti 41 e 42).

109 Nel caso di specie, il regolamento definitivo (punti 19 e 21 del preambolo) prende in considerazione i seguenti elementi in ordine al danno subito dall'industria comunitaria:

- i prezzi all'importazione dell'aldeide furanica originaria della Cina erano inferiori del 24,4 % a quelli del produttore comunitario ed erano diminuiti di oltre il 30 % nel corso del periodo dell'inchiesta;

- la produzione di aldeide furanica della Furfural Español era diminuita del 17,7% dal 1989 al periodo dell'inchiesta;

- le sue vendite sul mercato comunitario avevano subito un calo del 28,5% tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta;

- lo sfruttamento degli impianti era diminuito, passando dall'85 al 70%;

- i suoi prezzi erano scesi del 36,4% tra il 1991 e il periodo dell'inchiesta, registrando un calo del 22,4% tra il 1992 e quello stesso periodo;

- le sue scorte erano aumentate di oltre 31,6% nel periodo considerato.

110 Alla luce di questi elementi e malgrado un'eventuale diminuzione delle importazioni cinesi, le istituzioni comunitarie hanno correttamente concluso, senza commettere alcun errore manifesto di valutazione, che le importazioni cinesi effettuate a prezzi di dumping avevano causato un danno all'industria comunitaria.

111 Di conseguenza, il terzo motivo dev'essere respinto.

Sul quarto e sul quinto motivo, riguardanti la violazione dell'art. 190 del Trattato nonché un errore manifesto di valutazione in relazione al rigetto da parte del Consiglio dell'impegno proposto dalla ricorrente

Argomenti delle parti

112 La ricorrente riconosce che le istituzioni dispongono di un'ampia discrezionalità per decidere se gli impegni debbano o no essere accettati. Tuttavia, questo potere discrezionale sarebbe soggetto all'obbligo di motivare le decisioni, enunciato dall'art. 190 del Trattato. Ebbene, la decisione di respingere l'impegno proposto dalla ricorrente non sarebbe sufficientemente motivata. Di conseguenza, essa sarebbe priva di validità.

113 Secondo la ricorrente, l'impegno proposto avrebbe consentito di limitare i provvedimenti a quanto strettamente necessario per eliminare il danno lamentato dalla denunciante. I due motivi addotti dalle istituzioni per rifiutare l'impegno sarebbero privi di validità. Pertanto, la decisione di rigetto andrebbe annullata.

114 Il primo motivo di rigetto (punto 29 del preambolo del regolamento definitivo) sarebbe fondato sull'impossibilità di applicare un trattamento individuale alla ricorrente, poiché - secondo le istituzioni - esse non era in possesso dei requisiti previsti a tal fine per un paese privo di un'economia di mercato. Tale motivo sarebbe espressione di una politica pregressa dalla Commissione, detta «del trattamento individuale», che sarebbe stata poi ampiamente riconsiderata. La ricorrente si richiama al riguardo a pratiche precedenti.

115 Il secondo motivo di rigetto (punto 29 del preambolo del regolamento definitivo) sarebbe fondato sulla violazione di impegni assunti nel corso degli ultimi anni da esportatori cinesi tra cui, in particolare, la ricorrente stessa. Essa fa valere che la violazione di un precedente impegno nell'ambito della pratica relativa al permanganato di potassio [regolamento (CEE) del Consiglio 31 maggio 1988, n. 1531, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su dette importazioni (GU L 138, pag. 1)], contestatale dal Consiglio, non è imputabile ad essa, ma ad alcune delle sue controllate. Pertanto, tale violazione non potrebbe costituire una ragione valida per rifiutare la sua proposta di impegno. La ricorrente aggiunge inoltre che non accade di rado, nella prassi amministrativa delle istituzioni comunitarie, che vengano accettati impegni sebbene siano stati proposti da parti che avevano trasgredito impegni precedenti. Di conseguenza, il rigetto della sua proposta d'impegno sarebbe arbitrario.

116 Il Consiglio ricorda che le istituzioni comunitarie non hanno l'obbligo di accettare impegni. In ogni caso, le circostanze del caso di specie avrebbero precluso alle istituzioni comunitarie la possibilità di accettare l'impegno proposto dalla ricorrente, impegno che, avendo ad oggetto i quantitativi e non i prezzi, le avrebbe attribuito un monopolio di fatto per le esportazioni di aldeide furanica proveniente dalla Cina.

117 Il Consiglio ribadisce peraltro che la ricorrente ha trasgredito un precedente impegno. Esso fa rilevare che, nella controversia relativa al permanganato di potassio, la Sinochem aveva proposto un impegno riguardante tutte le esportazioni, ivi comprese quelle effettuate dalle sue controllate, e rispondeva pertanto delle attività di queste ultime.

118 Nella propria memoria d'intervento, la Furfural Español aggiunge che la ricorrente non ha fornito alcuna motivazione concreta a sostegno della sua tesi secondo cui l'impegno proposto sarebbe stato sufficiente per eliminare il danno subito dall'industria comunitaria e doveva pertanto essere accettato.

Giudizio del Tribunale

119 Nessuna disposizione del regolamento base fa obbligo alle istituzioni comunitarie di accettare una proposta d'impegno formulata dagli operatori economici coinvolti nelle indagini che precedono l'istituzione di dazi antidumping. Al contrario, risulta dall'art. 10 di tale regolamento che l'accettabilità di un impegno del genere è valutata dalle istituzioni nell'ambito del loro potere discrezionale. Il rifiuto di una proposta d'impegno, espresso al termine di un esame individuale e accompagnato da una motivazione conforme alle prescrizioni dell'art. 190 del Trattato, non può essere oggetto di censura da parte del giudice quando i motivi sui quali è basato non superano i limiti del margine di discrezionalità riconosciuto alle istituzioni (sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 240/84, NTN Toyo Bearing/Consiglio, Racc. pag. 1809, punti 30 a 34).

120 La ricorrente deduce la violazione dell'obbligo di motivazione. Tuttavia, al punto 29 del preambolo del regolamento definitivo, sono stati esposti i motivi in base ai quali il Consiglio ha rifiutato l'impegno proposto dalla ricorrente. Questa motivazione ha consentito alla ricorrente di conoscere le ragioni per le quali la sua proposto di impegno era stata rifiutata e al Tribunale di esercitare il suo sindacato.

121 Infatti, come ha giustamente rilevato il Consiglio, la ricorrente non ha proposto di impegnarsi a effettuare le esportazioni a un determinato prezzo minimo, ma di limitare, su base annuale, il volume delle esportazioni di aldeide furanica nella Comunità. L'accettazione dell'impegno proposto avrebbe avuto come conseguenza l'applicazione di un dazio antidumping elevato su tutte le altre importazioni dalla Cina e la ricorrente avrebbe così nuovamente detenuto il monopolio delle esportazioni cinesi di aldeide furanica nella Comunità. Questa accettazione avrebbe pertanto comportato l'applicazione di un trattamento individuale nei confronti della ricorrente, senza eliminare il danno.

122 Quanto alle precedenti controversie richiamate dalla ricorrente, nell'ambito delle quali le istituzioni comunitarie hanno accettato l'impegno proposto, esse non sono paragonabili al caso di specie poiché vi era nel paese esportatore soltanto un'unica impresa pubblica di produzione. Di conseguenza, l'impegno era di fatto proposto dallo Stato stesso anziché da un singolo esportatore e riguardava il complesso delle esportazioni del paese. L'accettazione non ha quindi determinato l'applicazione di un trattamento individuale ad un determinato esportatore.

123 Infine, per quanto riguarda il rigetto dell'impegno a motivo della violazione, da parte della ricorrente, di un impegno precedente, la ricorrente non può valersi del fatto che la violazione dell'impegno sottoscritto nella pratica relativa al permanganato di potassio sarebbe stata ascrivibile soltanto alle sue controllate. Infatti, in quella pratica, il suo impegno riguardava tutte le sue esportazioni, ivi comprese quelle effettuate dalle sue controllate, come ha fatto valere il Consiglio senza venir contraddetto al riguardo. Di conseguenza, la ricorrente rispondeva altresì delle attività delle sue controllate.

124 Ebbene, la violazione di un precedente impegno costituisce un elemento che le istituzioni comunitarie possono legittimamente prendre in considerazione alla luce delle circostanze del caso di specie, nel decidere se accettare o respingere una proposta d'impegno. Il fatto che, nell'ambito di pratiche precedenti, esse abbiano in alcuni casi accettato un impegno da parte di esportatori che in precedenza avevano trasgredito l'impegno assunto non è circostanza tale da limitare l'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono in tale materia.

125 Nel caso di specie, il Consiglio non ha quindi superato i limiti dell'ampio potere discrezionale ad esso spettante, fondando il rigetto dell'impegno proposto sull'esistenza di un precedente impegno non osservato.

126 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si deve concludere che la motivazione dell'atto soddisfa le prescrizioni dell'art. 190 del Trattato per quanto riguarda la decisione di rigetto contestata e non può essere censurata, dal momento che gli elementi sui quali si fonda il rigetto non hanno ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui disponeva il Consiglio.

127 Di conseguenza, il quarto e il quinto motivo sono infondati.

128 Alla uce di tutto quanto precede, il ricorso dev'essere respinto nel suo complesso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

129 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e il Consiglio ha chiesto la sua condanna alle spese, essa dev'essere condannata alle spese sostenute dal Consiglio. Poiché l'interveniente Furfural Español ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese sostenute per il suo intervento, alla luce delle circostanze del caso di specie, la ricorrente dev'essere condannata anche alle spese sostenute dalla Furfural Español.

130 Ai sensi dell'art. 87, n. 4, primo comma, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la Commissione sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Quinta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio e dall'interveniente Furfural Español.

3) La Commissione sopporterà le proprie spese.

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