EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61994CJ0113

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 30 novembre 1995.
Elisabeth Casarin, coniugata Jacquier contro Directeur général des impôts.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation - Francia.
Art. 95 del Trattato - Tassa differenziale sui veicoli a motore.
Causa C-113/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-04203

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:413

61994J0113

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 30 NOVEMBRE 1995. - ELISABETH CASARIN CONIUGATA JACQUIER CONTRO DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR DE CASSATION - FRANCIA. - ART. 95 DEL TRATTATO - TASSA DIFFERENZIALE SUI VEICOLI A MOTORE. - CAUSA C-113/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04203


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Disposizioni fiscali ° Imposte interne ° Sistema di tassazione differenziata ° Categoria più pesantemente tassata composta soltanto di prodotti importati ° Ammissibilità ° Presupposti ° Mancanza di stimolo all' acquisto dei prodotti nazionali

(Trattato CE, art. 95)

2. Disposizioni fiscali ° Imposte interne ° Sistema di tassazione differenziata dei veicoli a motore ° Progressività più accentuata per i veicoli di cilindrata superiore ad un certo limite superato unicamente dai veicoli importati ° Ammissibilità ° Mancanza di effetti che favoriscono la vendita di veicoli di produzione nazionale

(Trattato CE, art. 95)

Massima


1. Un sistema di tassazione dei prodotti nel quale l' ammontare dell' imposta aumenti progressivamente in relazione ad un criterio obiettivo non è vietato in quanto tale dal diritto comunitario e non può essere considerato discriminatorio per il solo motivo che la categoria tassata in misura maggiore è esclusivamente composta da prodotti importati, in particolare da altri Stati membri. Esso viola il divieto di cui all' art. 95 del Trattato se è tale da distogliere il consumatore dall' acquisto di prodotti importati, maggiormente tassati, a beneficio dei prodotti nazionali.

2. L' art. 95 del Trattato non osta ad una normativa nazionale che istituisce una tassa differenziale sui veicoli a motore il cui coefficiente di progressione da uno scaglione fiscale al successivo è più accentuato per gli scaglioni che superano un determinato limite di cilindrata, i quali comprendono unicamente veicoli importati, in particolare da altri Stati membri, rispetto agli scaglioni inferiori, a condizione che l' incremento della progressività, quand' anche distogliesse alcuni consumatori dall' acquisto dei veicoli di quella categoria, non rappresenti uno stimolo all' acquisto di un veicolo di produzione nazionale, quando i veicoli corrispondenti allo scaglione immediatamente inferiore sono in larghissima maggioranza di fabbricazione estera e la categoria ancora inferiore comprende, oltre ad una maggioranza di veicoli di fabbricazione nazionale, un' ampia scelta di veicoli importati.

Parti


Nel procedimento C-113/94,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Cour de cassation francese nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Elisabeth Casarin, coniugata Jacquier,

e

Directeur général des impôts,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 95 del Trattato CE,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori G. Hirsch, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler (relatore), giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per la signora Jacquier, dallo studio Guiguet-Bachellier de la Varde, di Parigi,

° per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor N. Eybalin, segretario agli affari esteri presso il medesimo ministero, in qualità di agenti,

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora H. Michard e dal signor E. Traversa, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti.

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Jacquier, rappresentata dall' avv. B. Potier de la Varde, del foro di Parigi, del governo francese, rappresentato dal signor G. Mignot, segretario agli affari esteri presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Y. Renouf, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all' udienza del 22 giugno 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 ottobre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 29 marzo 1994, pervenuta in cancelleria il 14 aprile seguente, la Cour de cassation francese ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione dell' art. 95 del medesimo Trattato.

2 La questione è sorta nell' ambito di una controversia tra la signora Casarin, coniugata Jacquier, (in prosieguo: la "signora Jacquier") e il direttore generale delle imposte del Jura in ordine al rifiuto opposto da quest' ultimo alla domanda di rimborso della tassa differenziale versata dalla signora Jacquier per la sua autovettura.

3 Con gli artt. da 1599 C a 1599 J del Code général des impôts, è stata istituita in Francia una tassa differenziale sui veicoli a motore. Vengono stabiliti per via legislativa alcuni scaglioni fiscali, che comprendono più potenze fiscali, variabili a seconda della cilindrata. Ad ogni scaglione fiscale corrisponde un coefficiente. L' importo della tassa differenziale si ottiene moltiplicando una tariffa base, adottata annualmente dai consiglieri generali dei vari dipartimenti, per il coefficiente corrispondente allo scaglione fiscale considerato.

4 Il fattore di progressione da uno scaglione fiscale al successivo, denominato "coefficiente di progressione", equivale al rapporto tra il coefficiente moltiplicatore di uno scaglione fiscale ed il coefficiente moltiplicatore dello scaglione inferiore.

5 L' art. 1599 G del Code général des impôts è stato modificato con legge 30 dicembre 1987, n. 87-1061 (Journal officiel de la République française del 31 dicembre 1987, pag. 15532, in prosieguo: la "legge del 30 dicembre 1987").

6 Emerge dal fascicolo che i coefficienti di progressione fissati da tale legge per il complesso degli scaglioni fiscali corrispondono, in cifre arrotondate, rispettivamente a 1,2 dallo scaglione fiscale 12-14 CV a quello 15-16 CV, 1,2 dallo scaglione 15-16 CV a quello 17-18 CV, 1,5 dallo scaglione 17-18 CV a quello 19-20 CV, 1,5 dallo scaglione 19-20 CV a quello 21-22 CV e 1,5 dallo scaglione 21-22 CV a quello 23 CV e oltre.

7 La signora Jacquier possiede un' autovettura Mercedes con una potenza fiscale di 40 CV. In conformità alla legge 30 dicembre 1987 essa ha versato, per il 1990, la tassa differenziale sui veicoli a motore il cui importo ammontava, per quella categoria di autoveicoli, a 10 832 FF.

8 Secondo la ricorrente la legge 30 dicembre 1987 è discriminatoria nei confronti delle vetture importate in quanto nel sistema di tassazione che essa istituisce si riscontra una discontinuità ingiustificata nella progressione tra l' ultimo scaglione fiscale che comprende autoveicoli di fabbricazione francese, vale a dire lo scaglione 17-18 CV, e gli scaglioni superiori, relativi ai veicoli di elevata potenza fiscale, tutti importati.

9 Ritenendo, pertanto, che la tassa riscossa sulla sua autovettura fosse incompatibile con il diritto comunitario e, segnatamente, con l' art. 95 del Trattato, la signora Jacquier presentava una domanda di rimborso al direttore generale delle imposte del Jura.

10 Tale domanda veniva respinta e la signora Jacquier adiva quindi, in data 30 ottobre 1990, il Tribunal de grande instance di Lons-le-Saunier. Quest' ultimo, constatata la stabilità del coefficiente di progressione degli scaglioni determinati in relazione alla cilindrata dei veicoli e ritenendo che il regime d' imposta non avesse alcun effetto discriminatorio ai sensi dell' art. 95 del Trattato, respingeva con sentenza 3 dicembre 1991 il ricorso proposto dalla signora Jacquier.

11 Contro tale sentenza la signora Jacquier ricorreva dinanzi alla Cour de cassation francese, facendo valere il seguente motivo:

"Comporta un effetto discriminatorio o protezionistico, vietato dall' art. 95 del Trattato, un sistema di tassazione che applica un coefficiente moltiplicatore la cui progressione da uno scaglione al successivo è più accentuata a partire dagli scaglioni corrispondenti ai veicoli importati rispetto agli scaglioni inferiori, che comprendono la maggior parte della produzione nazionale; il tribunale che, per negare l' esistenza di un effetto del genere, si è limitato a constatare la stabilità del coefficiente di progressione degli scaglioni, sebbene si applichi a valori crescenti, ha trasgredito la detta disposizione".

12 Alla luce di queste considerazioni, la Cour de cassation francese ha deciso di sospendere il giudizio ed ha chiesto alla Corte

"se l' art. 95 del Trattato debba essere interpretato nel senso che esso osta all' applicazione di una normativa che, come quella di specie, istituisce un sistema di tassazione sui veicoli a motore il cui coefficiente di progressione per gli scaglioni fiscali a partire da 19 CV, corrispondenti unicamente a veicoli importati da altri Stati membri, è maggiore del coefficiente previsto per gli scaglioni fiscali che vanno dallo scaglione 12-14 CV, comprendente tre potenze fiscali, allo scaglione 17-18 CV, corrispondente essenzialmente agli autoveicoli di produzione francese che possono essere considerati similari ai prodotti importati aventi più di 19 CV"

Sulla ricevibilità

13 La Commissione osserva che il giudice nazionale intende chiarire se il fatto che il coefficiente di progressione per gli scaglioni superiori ai 18 CV aumenti in confronto ai coefficienti per gli scaglioni fiscali da 12-14 CV a 17-18 CV costituisca una discriminazione vietata dall' art. 95 del Trattato. Orbene, essa dubita che l' autovettura della signora Jacquier, che ha una potenza fiscale molto elevata, pari a 40 CV, e gli autoveicoli di fabbricazione nazionale compresi negli scaglioni fiscali da 12-14 CV a 17-18 CV possano essere considerati similari ai sensi dell' art. 95, primo comma, del Trattato.

14 La Commissione mette quindi in dubbio la ricevibilità della questione sottoposta dalla Cour de cassation francese, che le sembra irrilevante ai fini della causa principale.

15 A questo proposito, è sufficiente rilevare, come ha sottolineato l' avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, che la similarità tra prodotti, ai sensi dell' art. 95, primo comma, del Trattato, dipende soltanto dal se le loro proprietà e le esigenze che essi soddisfano li collochino in un rapporto di concorrenza. Orbene, non si può direttamente escludere che un sensibile aumento della tassa di circolazione sugli autoveicoli degli ultimi tre scaglioni abbia un effetto dissuasivo sui consumatori, distogliendoli dai veicoli dello scaglione più elevato (23 CV e oltre) a favore di un modello nazionale appartenente allo scaglione fiscale 17 -18 CV o 15-16 CV, nei limiti in cui siano soddisfatte le loro esigenze minime in termini di prestazioni, dimensioni e comodità.

16 Stando così le cose, la questione non è irrilevante ai fini della causa principale e non può quindi considerarsi irricevibile.

Nel merito

17 Va rilevato in via preliminare che, nella sentenza 9 maggio 1985, causa 112/84, Humblot (Racc. pag. 1367, punti 12 e 13), la Corte ha stabilito che, nello stato attuale del diritto comunitario, gli Stati membri rimangono liberi di sottoporre prodotti come le autovetture ad un sistema di tasse di circolazione il cui importo aumenta progressivamente in relazione ad un criterio obiettivo, quale la cilindrata, a condizione tuttavia che tale sistema di tassazione sia privo di qualsiasi effetto discriminatorio o protezionistico.

18 Alla luce della formulazione letterale del quesito pregiudiziale, la Corte deve muovere dall' ipotesi, in merito alla quale non dispone di dati informativi, che, in un sistema di tassazione progressivo quale quello considerato dal giudice proponente, soprattutto le modalità di calcolo della potenza fiscale, l' articolazione degli scaglioni fiscali e l' importo della tariffa fiscale di base siano fondati su criteri obiettivi e non comportino effetti discriminatori o protezionistici, ai sensi dell' art. 95 del Trattato, a vantaggio delle autovetture di produzione nazionale.

19 Stando così le cose, la questione posta dal giudice nazionale va intesa come diretta in sostanza a chiarire se l' art. 95 del Trattato osti all' applicazione di una normativa nazionale relativa alla tassazione dei veicoli a motore la quale preveda un incremento del coefficiente di progressione pari a quello di cui trattasi nella causa principale.

20 Per risolvere tale questione si deve accertare se un sistema progressivo quale quello considerato dal giudice proponente sia privo di effetti discriminatori o protezionistici.

21 Va subito precisato che un sistema impositivo non può essere considerato discriminatorio per il solo motivo che la categoria tassata in misura maggiore è esclusivamente composta da prodotti importati, in particolare da altri Stati membri (sentenze 14 gennaio 1981, causa 140/79, Chemial Farmaceutici, Racc. pag. 1, punto 18, e 5 aprile 1990, causa C-132/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1567, punto 18).

22 Al fine di determinare se l' incremento del coefficiente di progressione della tassa differenziale al disopra del limite dei 18 CV produca un effetto discriminatorio o protezionistico, occorre verificare se esso sia tale da distogliere il consumatore dall' acquisto di autovetture con una potenza fiscale superiore ai 18 CV, tutte di fabbricazione straniera, a beneficio delle autovetture di fabbricazione nazionale.

23 Supponendo che l' incremento del coefficiente applicato agli autoveicoli di potenza fiscale superiore a 18 CV distolga effettivamente taluni consumatori dall' acquisto di questi veicoli, essi sceglieranno un modello nello scaglione fiscale immediatamente inferiore, di 17-18 CV, oppure, come ha indicato l' avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, nello scaglione di 15-16 CV.

24 Orbene, si deve rilevare anzitutto che gli scaglioni fiscali corrispondenti a 15-16 CV e 17-18 CV comprendono sia autoveicoli importati sia autoveicoli di fabbricazione nazionale. Per quanto riguarda le autovetture che rientrano nello scaglione 17-18 CV, emerge dal fascicolo che esse sono in larghissima maggioranza di fabbricazione estera e che i costruttori nazionali detengono una quota di mercato pari soltanto al 5% circa del complesso delle autovetture vendute in quello scaglione. Quanto allo scaglione 15-16 CV, si deve sottolineare che, seppure la maggioranza degli autoveicoli venduti siano di fabbricazione nazionale, i consumatori dispongono, nondimeno, di un' ampia scelta di modelli importati nell' ambito di tale scaglione e, come emerge dal punto 6 della presente sentenza, il coefficiente di progressione relativo allo scaglione 15-16 CV è identico, in cifre arrotondate, a quello per lo scaglione 17-18 CV, di modo che i consumatori che si orientano verso un' autovettura di livello elevato non vengono indotti, per questa ragione, ad acquistare un modello che rientri nello scaglione 15-16 CV.

25 Stando così le cose, non si può ritenere che, nell' ambito di un sistema come quello in esame nel caso di specie, l' incremento del coefficiente di progressione possa aver avuto l' effetto di favorire la vendita di autoveicoli di fabbricazione nazionale.

26 La questione pregiudiziale dev' essere quindi risolta dichiarando che l' art. 95 del Trattato non osta all' applicazione di una normativa nazionale sulla tassazione dei veicoli a motore che prevede un incremento del coefficiente di progressione pari a quello in argomento nella causa principale, a condizione che tale incremento non abbia l' effetto di favorire la vendita di autoveicoli di fabbricazione nazionale a scapito di quelli importati da altri Stati membri.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

27 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation francese con ordinanza 29 marzo 1994, dichiara:

L' art. 95 del Trattato CE non osta all' applicazione di una normativa nazionale sulla tassazione dei veicoli a motore che prevede un incremento del coefficiente di progressione come quello in argomento nella causa principale, a condizione che tale incremento non abbia l' effetto di favorire la vendita di autoveicoli di fabbricazione nazionale a scapito di quelli importati da altri Stati membri.

Top