EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61993CC0447

Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 29 giugno 1994.
Nicolas Dreessen contro Conseil national de l'ordre des architectes.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'appel d'expression française de l'ordre des architectes - Belgio.
Riconoscimento dei titoli nel settore dell'architettura.
Causa C-447/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-04087

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:274

61993C0447

Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 29 giugno 1994. - NICOLAS DREESSEN CONTRO CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CONSEIL D'APPEL D'EXPRESSION FRANCAISE DE L'ORDRE DES ARCHITECTES - BELGIO. - RICONOSCIMENTO DEI TITOLI NEL SETTORE DELL'ARCHITETTURA. - CAUSA C-447/93.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-04087


Conclusioni dell avvocato generale


++++

Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Dovete interpretare, per la terza volta (1), la direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (2) (in prosieguo: la "direttiva").

2. La direttiva, come sapete, contiene due serie di disposizioni relative ai "diplomi, certificati e altri titoli che danno accesso al settore dell' architettura". La prima ° nel capitolo II ° è dedicata al diritto comune dell' esercizio della professione. La seconda ° oggetto del capitolo III ° ne organizza il regime transitorio.

3. Per quanto riguarda il diritto comune, la direttiva non elenca i diplomi che gli Stati membri devono riconoscere. Essa si limita a definire i criteri di contenuto (art. 3) e di durata (art. 4) di formazione che questi diplomi devono soddisfare per essere riconosciuti negli Stati membri diversi da quello del loro rilascio. Ciascuno di questi Stati deve comunicare e aggiornare l' elenco dei diplomi che soddisfano, a suo parere, questi criteri, nonché gli istituti e le autorità che li rilasciano; elenchi e aggiornamenti devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione e possono, dopo che sia stato adito un comitato consultivo ad hoc, essere impugnati dinanzi alla Corte di giustizia.

4. Al sistema aperto del regime di diritto comune si oppone un sistema chiuso del regime di diritto transitorio, che disciplina l' accesso alle attività del settore dell' architettura "in virtù di diritti acquisiti o di disposizioni nazionali vigenti".

5. La direttiva ha voluto prendere in considerazione la situazione dei cittadini comunitari che hanno ottenuto o che devono, entro breve termine, ottenere taluni diplomi "anche se non rispondono ai requisiti minimi" ° cioè a tutti i criteri ° "dei titoli di cui al capitolo II" (3). Segue, all' art. 11, l' elenco di questi diplomi, elencati in maniera esaustiva e vincolante per ogni Stato membro poiché quest' ultimo "riconosce" (4) i diplomi che vi figurano, il che esclude ogni procedura di contestazione. Come codesta Corte ha dichiarato nella sentenza Bauer (5),

"Gli Stati membri sono pertanto tenuti a riconoscere detti diplomi senza verificare se essi rispondano ai criteri stabiliti dal capitolo II della direttiva" (6).

6. Poiché organizzano un sistema transitorio basato su diritti acquisiti, poiché impongono agli Stati membri, senza possibile contestazione da parte loro, di riconoscere sul loro territorio taluni diplomi rilasciati da altri Stati membri anche se non soddisfano requisiti minimi, poiché questi diplomi sono elencati in maniera limitativa, le disposizioni del capitolo III devono costituire oggetto di un' interpretazione restrittiva.

7. Ma vi è di più. I diplomi che figurano all' art. 11 sono titoli nazionali. Nei loro confronti questo articolo ° contrariamente agli artt. 3 e 4 ° non crea nozioni comunitarie. Esso si limita a dare efficacia comunitaria a nozioni nazionali.

8. Ciò limita ulteriormente il potere d' interpretazione di codesta Corte. Infatti, bisogna tener presente che la direttiva è il frutto di un lungo lavoro di elaborazione relativamente al quale ci è stato detto che era durato diciotto anni. Tutto consente di pensare che esso ha dato luogo a negoziati precisi e serrati tra istituzioni comunitarie e Stati membri.

9. Pertanto, in sede d' interpretazione, relativa per di più ad una nozione di diritto nazionale, non si possono effettuare aggiunte agli elenchi di diplomi nazionali presi in considerazione dal legislatore comunitario. Ogni diverso atteggiamento porterebbe a sostituirsi a quest' ultimo.

10. Tali sono le regole che, a mio parere, devono essere seguite da codesta Corte relativamente all' interpretazione delle disposizioni del capitolo III, quindi degli artt. 13-15 della direttiva. E se ho ritenuto dovermici attardare, è perché queste disposizioni sono quelle sulla base delle quali dev' essere esaminata la situazione del ricorrente nella causa principale, il signor Nicolas Dreessen.

11. Quest' ultimo, cittadino belga e residente in Belgio, ha ottenuto il 16 febbraio 1966 in Germania il diploma di ingegnere edile generico ("Ingenieur fuer Hochbau, Abteilung allgemeiner Hochbau") rilasciato dalla Scuola di ingegneria edile statale di Aquisgrana ("Staatliche Ingenieurschule fuer Bauwesen Aachen").

12. Dall' agosto 1966 al dicembre 1991 egli ha lavorato come dipendente in diversi studi di architetti e, essendo stato dichiarato fallito il suo ultimo datore di lavoro, ha chiesto, il 12 dicembre 1991, l' iscrizione nel registro dell' ordine degli architetti della provincia di Liegi. Quest' ultima gli è stata rifiutata il 29 aprile 1993 dal conseil national de l' ordre, in quanto il suo diploma non corrisponderebbe ad uno di quelli considerati dalla direttiva.

13. Il signor Dreessen ha impugnato questa decisione dinanzi al conseil d' appel d' expression française de l' ordre des architectes che chiede a codesta Corte di interpretare la nozione "sezione 'Architektur/Hochbau' " che figura all' art. 11 della direttiva "(...) e di dire se un diploma rilasciato nel 1966 dalla sezione 'Allgemeiner Hochbau' della 'Staatliche Ingenieurschule fuer Bauwesen Aachen' debba essere equiparato ad un diploma rilasciato dalla sezione 'Architektur' per l' applicazione (...)" dello stesso articolo.

14. L' interesse della questione che vi è stata qui posta risulta in maniera chiara: ritenere che il diploma del signor Dreessen trovi posto nell' elencazione che figura all' art. 11 obbligherebbe il Belgio a riconoscerlo.

15. Rilevo innanzi tutto che non spetta a codesta Corte risolvere direttamente la seconda parte di tale questione. Tale soluzione incombe infatti al giudice nazionale, in considerazione dell' interpretazione che codesta Corte avrà dato alla norma comunitaria pertinente.

16. Dalla formulazione della questione risulta che il conseil d' appel intende accertare se il diploma del signor Dreessen possa essere considerato come uno di quelli di cui al terzo o al quarto trattino dell' art. 11, lett. a).

17. Per quanto riguarda il terzo trattino, le mie argomentazioni saranno brevi. Si noterà che, nelle sue osservazioni, il signor Dreessen si limita ad indicare che l' "Ingenieurschule", che gli ha rilasciato il suo diploma, è divenuta una "Fachhochschule" ai sensi della direttiva. Se si ammettesse ciò, ne deriverebbe che il diploma, per essere riconosciuto in Belgio, dovrebbe essere stato rilasciato a titolo della sezione architettura, cosa che il signor Dreessen non pretende.

18. La discussione è incentrata in realtà intorno al quarto trattino dell' art. 11, lett. a), della direttiva.

19. Quest' ultima disposizione impone il riconoscimento da parte degli Stati membri dei "certificati (Pruefungszeugnisse) rilasciati prima del 1 gennaio 1973 dalle Ingenieurschulen, sezione architettura (...)".

20. Il diploma del signor Dreessen è precedente al 1 gennaio 1973. Esso è stato rilasciato da una "Ingenieurschule". Ne deriva che esso proviene non dalla sezione "Architektur", ma dalla sezione "Allgemeiner Hochbau".

21. Certo il signor Dreessen presenta certificati rilasciati rispettivamente dall' ordine degli architetti del Land Renania Settentrionale-Vestfalia e dal ministero della Scienza e della Ricerca della Renania-Vestfalia, che attestano che il suo diploma soddisfa le condizioni di cui all' art. 11, lett. a), quarto trattino. Ma, così come non può farlo codesta Corte, nemmeno queste autorità, senza sostituirsi al legislatore comunitario, possono effettuare aggiunte alle disposizioni della direttiva.

22. Di conseguenza, dal momento che un diploma rilasciato precedentemente al 1 gennaio 1973 da una "Ingenieurschule" non lo è stato a titolo di una sezione architettura, il suo titolare non può far valere perciò il beneficio dell' art. 11, lett. a), quarto trattino.

23. E' stato sostenuto che prima del 1973 le "Ingenieurschulen" non contenevano una sezione architettura, e che così, per dare senso a questa disposizione, occorreva prendere in considerazione a tale titolo un diploma quale quello rilasciato all' interessato.

24. Questo argomento non può essere convincente. Certo, ogni norma comunitaria deve avere un significato, ma, ancora una volta, occorre distinguere nel capitolo III quanto appartiene al diritto comunitario ° così il disposto dell' art. 10: "Ogni Stato membro riconosce (...)", nonché il carattere esaustivo dell' elencazione che figura all' art. 11 ° e quanto rientra nelle categorie di diritto nazionale, come è per i diplomi considerati da tale disposizione.

25. Se siano o no esistite, prima del 1973, sezioni architettura nelle "Ingenieurschulen" è senza dubbio essenziale per la soluzione della causa principale, ma è indifferente relativamente al compito di codesta Corte. Se questa denominazione era impropria o lacunosa, spettava allo Stato membro interessato, cioè alla Repubblica federale di Germania, chiedere e ottenere una modifica della direttiva per rettificare questo errore o colmare questa omissione.

26. All' udienza l' agente della Commissione ha precisato a codesta Corte che ciò non era stato tentato. Codesta Corte non può, con un' interpretazione estensiva di una disposizione restrittiva, cioè con l' analisi di una nozione nazionale, sostituirsi né al legislatore comunitario né allo Stato membro di cui trattasi.

27. Dinanzi al conseil d' appel, il signor Dreessen ha fatto valere un' altra disposizione della direttiva, l' art. 12, il quale prevede:

"Fatto salvo l' articolo 10, ogni Stato membro riconosce, attribuendo loro, sul proprio territorio, per quanto riguarda l' accesso alle attività di cui all' articolo 1 e il loro esercizio con il titolo professionale di architetto lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli di architetto da esso rilasciati:

° gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri che al momento della notifica della presente direttiva hanno una regolamentazione dell' accesso e dell' esercizio delle attività di cui all' art. 1 con il titolo professionale di architetto, e che certificano che il titolare ha ricevuto l' autorizzazione di usare il titolo di architetto prima dell' applicazione della presente direttiva e si è dedicato effettivamente nel quadro di tale regolamentazione alle attività in questione durante almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 anni che precedono il rilascio degli attestati;

° (...)" (7).

28. Rilevando che, in base alle sue conclusioni, il signor Dreessen ha esercitato esclusivamente la sua attività professionale in Belgio dopo il conseguimento del suo diploma, il giudice nazionale ha ritenuto che l' interessato non potesse far valere l' art. 12. Esso non ha chiesto quindi a codesta Corte l' interpretazione di tale disposizione.

29. Nelle sue osservazioni, il ricorrente nella causa principale ritorna su quest' ultima disposizione, sulla quale invita codesta Corte a pronunciarsi al fine di dare una soluzione utile al giudice nazionale.

30. Unitamente a quest' ultimo, ritengo che l' art. 12 sia irrilevante in una situazione come quella di cui è causa.

31. Infatti, se questa disposizione impone a ogni Stato membro di dare efficacia ad un attestato rilasciato ad un cittadino comunitario da un altro Stato membro relativamente all' esercizio da parte di tale cittadino di un' attività di architetto per un periodo determinato, un tale attestato ° il riferimento a "questa regolamentazione" (8) lo dimostra ° può riferirsi solo all' attività svolta nel territorio dello Stato che lo rilascia.

32. Pertanto, un cittadino comunitario che ha esercitato la sua attività professionale esclusivamente in uno Stato membro non può far valere un qualsiasi attestato eventualmente rilasciato da un altro Stato membro relativamente a tale attività.

33. Propongo di conseguenza a codesta Corte di dichiarare:

"Il beneficio dell' art. 11 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell' architettura e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, può essere fatto valere solo dai cittadini comunitari, titolari dei diplomi, certificati ed altri titoli esplicitamente e tassativamente elencati da questa disposizione. Ne deriva che, per dover essere riconosciuto da uno Stato membro, un certificato rilasciato, prima del 1 gennaio 1973, da una 'Ingenieurschule' deve essere stato rilasciato a titolo di una sezione architettura".

(*) Lingua originale: il francese.

(1) ° Sentenze 21 gennaio 1992, causa C-310/90, Conseil national de l' ordre des architectes/Egle (Racc. pag. I-177), e 8 aprile 1992, causa C-166/91, Bauer/Conseil national de l' ordre des architectes (Racc. pag. I-2797).

(2) ° GU L 223, pag. 15.

(3) ° Art. 10.

(4) ° Ibidem.

(5) ° Soprammenzionata nota 1.

(6) ° Punto 9.

(7) ° Il corsivo è mio.

(8) ° Il corsivo è mio.

Top