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Document 61992CJ0433

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 aprile 1994.
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM) contro Otto Frick GmbH & Co. KG e Vinzenz Murr GmbH.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesverwaltungsgericht - Germania.
Carni bovine - Aiuto all'ammasso privato - Inizio dell'immissione in ammasso - Sanzione - Carne non lavorata - Carne disossata - Tassi forfettari di conversione - Applicazione.
Cause riunite C-433/92 e C-434/92.

Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-01543

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:176

61992J0433

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 28 APRILE 1994. - BUNDESANSTALT FUER LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG CONTRO OTTO FRICK GMBH & CO. KG E VINZENZ MURR GMBH. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESVERWALTUNGSGERICHT - GERMANIA. - CARNI BOVINE - AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO - INIZIO DELL'IMMISSIONE IN AMMASSO - SANZIONE - CARNE NON LAVORATA - CARNE DISOSSATA - TASSI FORFETTARI DI CONVERSIONE - APPLICAZIONE. - CAUSE RIUNITE C-433/92 E C-434/92.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-01543


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Carni bovine ° Aiuto all' ammasso privato - Presupposti per la concessione ° Immissione in ammasso dopo la stipulazione del contratto di ammasso ° Inizio dell' immissione in ammasso ° Nozione

[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1071/68, art. 3, n. 2]

2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Carni bovine ° Aiuto all' ammasso privato - Immissione in ammasso prematura ° Decadenza dal diritto all' aiuto ° Eccezione imposta dal principio di proporzionalità

[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1071/68, art. 3, n. 2]

3. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Carni bovine ° Aiuto all' ammasso privato - Ammasso di carne disossata ° Quantitativo da prendere in considerazione per determinare il diritto all' aiuto ° Formula di conversione rispetto alla carne non lavorata ° Applicazione dei tassi di resa forfettari

[Regolamenti (CEE) della Commissione n. 2471/77, art. 4, n. 3, e n. 1045/78, art. 4, n. 2]

Massima


1. L' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1071/68, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore delle carni bovine, va interpretato nel senso che l' ammassatore privato può intraprendere l' immagazzinamento del quantitativo convenuto soltanto dopo la conclusione del contratto di ammasso. L' operazione che segua l' inizio dell' immissione in ammasso ai sensi della disposizione suddetta è, preliminarmente ad ogni operazione di congelamento, l' immagazzinamento della carne da ammassare nella cella del magazzino frigorifero.

2. L' obbligo di intraprendere l' immissione in ammasso soltanto dopo la conclusione del contratto di ammasso che deriva dall' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1071/68, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore delle carni bovine, costituisce un obbligo principale la cui inosservanza comporta, in linea di principio, la decadenza dal diritto ad un aiuto per il quantitativo di carne considerato. Tuttavia, il principio di proporzionalità osta a che tale diritto venga meno qualora l' ammassatore privato abbia informato telefonicamente i servizi dell' ente di intervento della sua intenzione di intraprendere l' immagazzinamento anticipato del quantitativo convenuto senza che gli sia stata manifestata alcuna riserva da parte di questi ultimi e qualora tale operazione non abbia inciso sulla possibilità di detto ente di esercitare un controllo effettivo sul rispetto, da parte dell' ammassatore, degli obblighi ad esso incombenti.

3. Nel calcolo del quantitativo di carne da prendere in considerazione in ordine al diritto all' aiuto all' ammasso di carni bovine, in caso di disossamento, vanno applicati i tassi forfettari di cui, rispettivamente, agli artt. 4, n. 3, del regolamento n. 2471/77, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati, e 4, n. 2, del regolamento n. 1405/78, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di quarti anteriori.

Parti


Nei procedimenti riuniti C-433/92 e C-434/92,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)

e

Otto Frick GmbH & Co. KG,

Vinzenz Murr GmbH,

domande vertenti sull' interpretazione dell' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1968, n. 1071, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore delle carni bovine (GU L 180, pag. 19), dell' art. 4, nn. 4 e 5, del regolamento (CEE) della Commissione 8 novembre 1977, n. 2471, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati nel settore delle carni bovine (GU L 286, pag. 20), e dell' art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1978, n. 1405, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di quarti anteriori nel settore delle carni bovine (GU L 170, pag. 20),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione (relatore), R. Joliet e G.C. Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Vinzenz Murr GmbH, dall' avv. Andreas Reiners, del foro di Monaco di Baviera;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Ulrich Woelker, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Hans-Juergen Rabe e Georg M. Berrisch, dello studio Schoen Nolte Finkelnburg & Clemm, con sede a Bruxelles e Amburgo;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Otto Frick GmbH, con l' avv. Karl-Chr. Scheel, del foro di Flensburg, della Vinzenz Murr GmbH e della Commissione all' udienza del 13 gennaio 1994,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 24 febbraio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanze del 29 ottobre 1992, pervenute in cancelleria il 24 dicembre seguente, il Bundesverwaltungsgericht (Germania) ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sorta nell' ambito del procedimento C-433/92 (Frick) e cinque questioni pregiudiziali nell' ambito del procedimento C-434/92 (Murr), relative all' interpretazione dell' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1968, n. 1071, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore delle carni bovine (GU L 180, pag. 19), dell' art. 4, nn. 4 e 5, del regolamento (CEE) della Commissione 8 novembre 1977, n. 2471, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati nel settore delle carni bovine (GU L 286, pag. 20), e dell' art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1978, n. 1405, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di quarti anteriori nel settore delle carni bovine (GU L 170, pag. 20).

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di due controversie che vedono opposte, rispettivamente, le società Otto Frick GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "Frick") e Vinzenz Murr GmbH (in prosieguo: la "Murr") al Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung (Ente federale per la disciplina del mercato agricolo, in prosieguo: il "BALM") in ordine a richieste di restituzione dell' intero ammontare degli aiuti concessi all' ammasso privato di carni bovine, rivolte dal BALM alla Frick ed alla Murr.

3 Ai sensi dell' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1071/68, il contratto relativo all' aiuto all' ammasso privato deve prevedere i seguenti obblighi per l' ammassatore:

"a) immettere in ammasso e ammassare entro i termini previsti, a suo conto e rischio, la quantità stipulata del prodotto in causa durante il periodo indicato,

b) preavvisare l' organismo d' intervento con il quale è impegnato, del giorno e del luogo dell' ammasso come pure della natura e della quantità dei prodotti da ammassare,

c) trasmettere senza ritardo al suddetto organismo d' intervento i documenti giustificativi delle operazioni di immissione in ammasso,

(...)

e) permettere all' organismo d' intervento di controllare in ogni momento l' osservanza degli obblighi presi in considerazione".

4 A norma dell' art. 5, n. 1, del medesimo regolamento "l' ammontare dell' aiuto è fissato per unità di peso e si riferisce al peso constatato prima della congelazione, al momento della immissione in ammasso".

5 L' art. 4, n. 1, di ciascuno dei regolamenti n. 2471/77 e n. 1405/78, così dispone:

"Prima dell' immagazzinamento, il contraente può tagliare e disossare la totalità o parte dei prodotti di cui (...), a condizione che la totalità della carne risultante dalle operazioni di taglio o di disossamento venga immagazzinata".

6 L' art. 4, nn. 4 e 5, del regolamento n. 2471/77 e l' art. 4, n. 3, del regolamento n. 1405/78 stabiliscono che, se il quantitativo di carne immagazzinata è inferiore all' 85% del quantitativo di carne contrattualmente convenuto, l' aiuto non viene versato, mentre se il quantitativo immagazzinato è pari o superiore a tale percentuale, senza raggiungere il quantitativo contrattuale, l' importo dell' aiuto viene ridotto in proporzione.

7 Per tener conto delle differenze esistenti tra la carne non lavorata e la carne disossata, il regolamento n. 2471/77 prevede, all' art. 4, n. 3, che:

"Ai fini dell' applicazione del presente regolamento, 100 kg di carni non disossate (...) equivalgono:

a) a 77 kg di carni disossate, in caso di taglio e di disossamento di tutto il quantitativo per il quale è concluso il contratto o in caso di taglio e di disossamento del medesimo numero di quarti anteriori e di quarti posteriori;

b) a 70 kg di carni disossate, in caso di taglio e di disossamento di tutti i quarti anteriori".

8 Analogamente, il regolamento n. 1405/78 (quarti anteriori) dispone all' art. 4, n. 2, che "ai fini dell' applicazione del presente regolamento, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 70 kg di carne disossata".

Sugli antefatti della causa C-433/92 (Frick)

9 La Frick aveva concluso con il BALM un accordo per la concessione di un aiuto all' ammasso privato di 30 000 kg di carni bovine, per un periodo di sei mesi. Essa aveva ricevuto un aiuto pari a 41 693,50 DM per l' ammasso di 22 157,4 kg di carne disossata ricavati da un quantitativo del peso di 29 571 kg prima del disossamento, vale a dire con un tasso di resa reale del 74,93%. In seguito al ritiro anticipato di 3 220,8 kg dall' ammasso, il BALM aveva intimato alla Frick la restituzione dell' intero ammontare dell' aiuto concesso per il fatto che, a seguito di tale prelievo, non veniva più raggiunto il quantitativo minimo pari, ai sensi del regolamento n. 1405/78, all' 85% del quantitativo contrattuale da immagazzinare per la concessione dell' aiuto previsto. Infatti, secondo il BALM, con una resa del 74,93%, i 3 220,8 kg di carne ritirati in anticipo dall' ammasso erano equivalenti a 4 298 kg di carne immagazzinata come tale, di modo che, detraendo quest' ultimo quantitativo dai 29 571 kg immagazzinati in origine, si ottenevano 25 273 kg di carne immagazzinata come tale fino allo scadere del periodo contrattuale, quantitativo, questo, inferiore alla percentuale minima dell' 85% del quantitativo pattuito pari a 30 000 kg.

10 La Frick contesta l' applicazione del tasso di resa reale, sostenendo che il solo tasso applicabile sarebbe quello forfettario previsto dal regolamento n. 1405/78. Applicando il tasso forfettario del 70%, risulterebbe che il quantitativo di carne rimasto all' ammasso era superiore alla percentuale minima dell' 85% e l' ammontare dell' aiuto andrebbe quindi soltanto ridotto in proporzione.

11 Dopo un' opposizione infruttuosamente presentata al BALM, la Frick proponeva ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht che annullava, in data 18 luglio 1985, le decisioni impugnate. Con sentenza 26 agosto 1991, il Verwaltungsgerichtshof riformava parzialmente tale sentenza, annullando le decisioni impugnate soltanto nella parte in cui si esigeva la restituzione dell' intero ammontare dell' aiuto anziché la proporzionale riduzione dello stesso.

12 Il Bundesverwaltungsgericht, chiamato a pronunciarsi in seguito a ricorso per cassazione ("Revision") proposto dal BALM per far dichiarare che il tasso minimo dell' 85% doveva calcolarsi in relazione alla resa reale ricavata dal disossamento, e ritenendo che l' esito del ricorso dipendesse dall' interpretazione da dare alle disposizioni dell' art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1405/78, decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se, ai fini del calcolo del quantitativo da immagazzinare in forza del contratto ai sensi dell' art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1978, n. 1405 (GU L 170 del 27 giugno 1978, pag. 20), occorra, nel caso di carne disossata, basarsi sulla resa effettivamente ottenuta, oppure sulla percentuale di resa del 70% di cui all' art. 4, n. 2, di detto regolamento".

Sugli antefatti della causa C-434/92 (Murr)

13 La Murr aveva ricevuto un aiuto all' ammasso privato per 40 tonnellate di carni bovine in misura pari a 1 330,90 DM la tonnellata, per un periodo di ammasso di sei mesi. Lo stesso giorno in cui era stata inoltrata la domanda di aiuto, la Murr aveva informato telefonicamente l' ufficio locale del BALM della propria intenzione di intraprendere immediatamente le operazioni di disossamento e di taglio di una parte del quantitativo suddetto. La stessa Murr confermava successivamente che, dopo aver disossato e tagliato 40 686 kg di carne, aveva immesso in ammasso 31 367 kg di carne disossata con una resa reale del 77,09%. Avendo accertato che un quantitativo di carne disossata del peso di 5 175,8 kg era stato immesso in ammasso prima della conclusione del contratto, il BALM, considerando che l' operazione suddetta non era stata autorizzata, aveva richiesto la restituzione dell' intero ammontare dell' aiuto. Esso riteneva che, applicando al quantitativo di 5 175,8 kg il tasso di resa reale del 77,09% e detraendo il peso così ottenuto, ovvero 6 713 kg di carne immagazzinata come tale, dal quantitativo iniziale di 40 686 kg, il quantitativo rimasto all' ammasso, pari a 33 973 kg, risultasse inferiore alla percentuale minima dell' 85% imposta dal regolamento considerato.

14 Secondo la Murr, l' immissione in ammasso della carne può essere intrapresa prima della conclusione del contratto e, nella fattispecie, il BALM aveva avuto la possibilità di controllare le operazioni di immagazzinamento in modo altrettanto efficace quanto dopo la conclusione del contratto, essendo stato informato telefonicamente dell' intenzione della Murr - alla quale non si era opposto - di tagliare e disossare il quantitativo di carne di cui trattasi lo stesso giorno in cui gli era pervenuta la domanda di aiuto. Inoltre, così come la Frick, la Murr sostiene che, per determinare se sia stata raggiunta o meno la percentuale minima dell' 85%, va applicato soltanto il tasso forfettario di resa previsto, per quanto la riguarda, dal regolamento n. 2471/77, ossia quello del 77%. Applicando tale tasso forfettario, la percentuale minima dell' 85% risulterebbe di poco superata.

15 Dopo aver presentato, senza esito positivo, un' opposizione al BALM, la Murr proponeva ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht, che accoglieva il ricorso stesso con sentenza 14 marzo 1985, motivata in base alle norme di procedura applicabili. Con sentenza 9 settembre 1991, il Verwaltungsgerichtschof riformava parzialmente tale sentenza, annullando la decisione del BALM soltanto nella parte in cui si esigeva la restituzione dell' intero ammontare dell' aiuto anziché la proporzionale riduzione dello stesso.

16 Il Bundesverwaltungsgericht, dinanzi al quale il BALM aveva proposto ricorso in cassazione e la Murr ricorso incidentale, ritenendo che l' esito dei ricorsi dipendesse dall' interpretazione da dare alle disposizioni dell' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1071/68 e dell' art. 4, nn.4 e 5, del regolamento n. 2471/77, decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1968, n. 1071 (GU L 180, pag. 19), debba interpretarsi nel senso che l' ammassatore privato può intraprendere l' immagazzinamento del quantitativo stabilito nel contratto di ammasso soltanto dopo la conclusione del contratto medesimo.

2) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1), quale operazione (accertamento del peso delle carni da immagazzinare prima del disossamento e del taglio, disossamento e taglio, nuova pesatura delle carni disossate e tagliate, congelamento o trasferimento delle merci nella cella del magazzino frigorifero) segni l' inizio dell' immissione in ammasso ai sensi dell' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1071/68.

3) In caso di soluzione affermativa della questione n. 1), se l' obbligo di intraprendere l' immissione in ammasso soltanto dopo la conclusione del contratto costituisca un obbligo contrattuale essenziale (obbligo principale) la cui inosservanza involga la decadenza dell' aiuto per i corrispondenti quantitativi di carne, o se si tratti di un obbligo secondario, di natura eminentemente amministrativa, la cui inosservanza non giustifichi una sanzione così grave.

4) Nell' ipotesi in cui la questione n. 3) riceva una soluzione in linea di principio affermativa, se il diritto all' aiuto venga altresì meno nel caso in cui l' immagazzinamento anticipato sia iniziato soltanto il giorno nel quale la domanda d' aiuto dell' ammassatore privato è pervenuta all' autorità competente e l' ammassatore abbia segnalato telefonicamente, nello stesso giorno, all' ufficio locale della suddetta autorità, il progettato immagazzinamento senza ricevere dall' ufficio in parola riserve in ordine al carattere prematuro del medesimo. Se, in tale contesto, rilevi la circostanza che il congelamento delle carni sia avvenuto prima della stipulazione del contratto o solo in un momento successivo.

5) Se nel calcolo del quantitativo per il quale il contratto è stato concluso, ai sensi dell' art. 4, nn. 4 e 5, del regolamento (CEE) della Commissione 8 novembre 1977, n. 2471 (GU L 286, pag. 20), occorra fondarsi, per le carni disossate, sull' effettiva resa del disossamento ovvero sui tassi di resa di cui all' art. 4, n. 3, del medesimo regolamento".

Sulla riunione delle cause C-433/92 e C-434/92

17 Poiché l' unica questione sollevata nella causa C-433/92 è analoga alla quinta questione sollevata nella causa C-434/92, con ordinanza 25 novembre 1993, il Presidente della Corte ha disposto la riunione delle due cause ai fini della trattazione orale e della sentenza, ai sensi dell' art. 43 del regolamento di procedura.

Sulle questioni proprie della causa C-434/92 (Murr)

Prima questione

18 Con la prima questione, il Bundesverwaltungsgericht chiede se l' immagazzinamento della quantità contrattuale possa essere intrapreso soltanto dopo la conclusione del contratto di ammasso.

19 Come ha sottolineato l' avvocato generale nelle sue conclusioni del 24 febbraio 1994, il regolamento n. 1071/68 non contiene precisazioni al riguardo e, di conseguenza, il combinato disposto dell' art. 3, n. 2, lett. b) e c), e della lett. e) porta a ritenere che l' immagazzinamento debba essere effettuato dopo la conclusione del contratto. Infatti, se l' immagazzinamento avviene prima della conclusione del contratto, il controllo può essere effettuato soltanto a posteriori, con il rischio di veder pregiudicata la sua affidabilità.

20 La prima questione dev' essere pertanto risolta dichiarando che l' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1071/68 va interpretato nel senso che l' ammassatore privato può intraprendere l' immagazzinamento del quantitativo convenuto soltanto dopo la conclusione del contratto di ammasso.

Seconda questione

21 Con la seconda questione, il giudice a quo chiede quale sia l' attività che segna l' inizio dell' immissione in ammasso ai sensi dell' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1071/68.

22 Risulta dall' art. 5, n. 1, del regolamento n. 1071/68 che l' immissione in ammasso ha luogo dopo la pesatura e prima della congelazione. Questa soluzione consente all' ente di intervento di svolgere tutti gli opportuni controlli.

23 La seconda questione dev' essere pertanto risolta nel senso che l' operazione che segna l' inizio dell' immissione in ammasso ai sensi dell' art. 3, n. 2, del regolamento n. 1071/68 è, preliminarmente ad ogni azione di congelamento, l' immagazzinamento della carne da ammassare nella cella del magazzino frigorifero.

Terza questione

24 Con la terza questione, il giudice a quo intende accertare se il contraente che abbia immagazzinato una partita prima della conclusione del contratto decada da ogni diritto ad un aiuto per la partita stessa e, di conseguenza, se l' obbligo di immagazzinare la carne solo dopo la conclusione del contratto costituisca un obbligo principale la cui inosservanza possa comportare la decadenza dal diritto ad un aiuto o, semplicemente, un obbligo secondario, di natura eminentemente amministrativa, che non giustifica una siffatta sanzione.

25 Va rilevato che l' immissione in ammasso dev' essere effettuata nel rispetto di alcune condizioni idonee ad assicurarne l' efficacia ed a consentire all' ente di intervento di esercitare il suo controllo e di impedire le irregolarità e le frodi.

26 La terza questione dev' essere pertanto risolta nel senso che l' obbligo di intraprendere l' immissione in ammasso soltanto dopo la conclusione del contratto di ammasso costituisce un obbligo principale la cui inosservanza comporta, in linea di principio, la decadenza dal diritto ad un aiuto per il quantitativo di carne considerato.

Quarta questione

27 Alla luce della soluzione data alla terza questione, il giudice a quo chiede se il diritto ad un aiuto venga meno anche nell' ipotesi in cui l' amministrazione abbia avuto la possibilità di controllare l' immagazzinamento in maniera altrettanto efficace come se fosse stato effettuato regolarmente dopo la conclusione del contratto di ammasso.

28 Il Bundesverwaltungsgericht come pure la Commissione e la Murr sono concordi sul fatto - la cui valutazione compete esclusivamente al giudice nazionale - che, nella fattispecie, dato che la Murr aveva comunicato le proprie intenzioni all' ufficio locale del BALM, quest' ultimo poteva controllare il progettato immagazzinamento in maniera altrettanto efficace quanto dopo la conclusione del contratto di ammasso, ovvero opporsi all' immagazzinamento anticipato, il che non si è verificato.

29 Di conseguenza, si deve rilevare che il rifiuto di ogni aiuto, per il fatto che un' esigua porzione della carne era stata immagazzinata prima della conclusione formale del contratto, sarebbe sproporzionato.

30 La quarta questione dev' essere pertanto risolta nel senso che il diritto ad un aiuto all' ammasso di carni non viene meno qualora l' ammassatore privato abbia informato telefonicamente i servizi dell' ente di intervento della sua intenzione di intraprendere l' immagazzinamento anticipato del quantitativo convenuto senza che gli sia stata manifestata alcuna riserva da parte di questi ultimi e qualora tale operazione non abbia inciso sulla possibilità di detto ente di esercitare un controllo effettivo sul rispetto, da parte dell' ammassatore, degli obblighi che gli incombono.

Sulla questione comune alle due cause

31 Con l' unica questione di cui alla causa C-433/92 (Frick) e con la quinta questione di cui alla causa C-434/92 (Murr) si chiede alla Corte di precisare quale sia la formula di conversione - tasso reale o tasso forfettario - da applicare, per le carni disossate, al fine di determinare la quantità minima di carne da immettere in ammasso per poter beneficiare dell' aiuto.

32 La Commissione, basandosi sull' art. 4, n. 1, dei regolamenti n. 2471/77 e n. 1405/78, a norma del quale l' ammassatore deve immagazzinare tutta la carne effettivamente risultante dalle operazioni di taglio e di disossamento, ritiene che vada applicato il tasso di resa effettivamente ottenuto con il disossamento e con il taglio.

33 Occorre tuttavia rilevare che l' art. 4, rispettivamente nn. 3 e 2, dei regolamenti n. 2471/77 e n. 1405/78 stabilisce una formula di conversione "ai fini dell' applicazione del presente regolamento (...)" senza prevedervi alcuna eccezione.

34 L' applicazione del tasso di resa effettivamente ottenuto con il disossamento o con il taglio delle carni non è contemplata da alcuna disposizione dei regolamenti.

35 Anche se l' art. 4, n. 1, dei regolamenti n. 2471/77 e n. 1405/78 impone l' obbligo di immagazzinare la totalità della carne risultante dalle operazioni suddette, tuttavia, a norma dell' art. 5, n. 1, del regolamento n. 1071/68, che fissa le modalità di applicazione della concessione dell' aiuto, l' ammontare di quest' ultimo è fissato soltanto in funzione del peso constatato prima della congelazione, al momento della immissione in ammasso.

36 Di conseguenza, l' art. 4, n. 1, dei regolamenti n. 2471/77 e n. 1405/78 non può essere interpretato nel senso che introduce un' eccezione implicita al principio enunciato, per quanto riguarda la formula di conversione, dall' art. 4, rispettivamente nn. 3 e 2, dei regolamenti suddetti.

37 La questione in esame dev' essere pertanto risolta nel senso che, nel calcolo del quantitativo di carne da prendere in considerazione in ordine al diritto all' aiuto all' ammasso, in caso di disossamento, vanno applicati i tassi forfettari di cui, rispettivamente, all' art. 4, n. 3, del regolamento n. 2471/77 e all' art. 4, n. 2, del regolamento n. 1405/78.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

38 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanze del 29 ottobre 1992, dichiara:

1) L' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1968, n. 1071, relativo alle modalità di applicazione della concessione di aiuti all' ammasso privato nel settore delle carni bovine, va interpretato nel senso che l' ammassatore privato può intraprendere l' immagazzinamento del quantitativo convenuto soltanto dopo la conclusione del contratto di ammasso.

2) L' operazione che segna l' inizio dell' immissione in ammasso ai sensi della disposizione suddetta è, preliminarmente ad ogni azione di congelamento, l' immagazzinamento della carne da ammassare nella cella del magazzino frigorifero.

3) L' obbligo di intraprendere l' immissione in ammasso soltanto dopo la conclusione del contratto di ammasso costituisce un obbligo principale la cui inosservanza comporta, in linea di principio, la decadenza dal diritto ad un aiuto per il quantitativo di carne considerato.

4) Tuttavia tale diritto non viene meno qualora l' ammassatore privato abbia informato telefonicamente i servizi dell' ente di intervento della sua intenzione di intraprendere l' immagazzinamento anticipato del quantitativo convenuto senza che gli sia stata manifestata alcuna riserva da parte di questi ultimi e qualora tale operazione non abbia inciso sulla possibilità di detto ente di esercitare un controllo effettivo sul rispetto, da parte dell' ammassatore, degli obblighi ad esso incombenti.

5) Nel calcolo del quantitativo di carne da prendere in considerazione in ordine al diritto all' aiuto all' ammasso, in caso di disossamento, vanno applicati i tassi forfettari di cui, rispettivamente, all' art. 4, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 8 novembre 1977, n. 2471, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di carcasse, mezzene e quarti compensati nel settore delle carni bovine, e all' art. 4, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1978, n. 1405, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all' ammasso privato di quarti anteriori nel settore delle carni bovine.

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