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Document 61991CO0213

Ordinanza del presidente della Corte del 18 ottobre 1991.
Albertal SAT Ltda e altri contro Commissione delle Comunità europee.
Misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube - Modificazione delle modalità di applicazione.
Causa C-213/91 R.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-05109

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:399

61991O0213

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 18 OTTOBRE 1991. - ABERTAL SAT LTDA E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - MISURE SPECIFICHE PER LA FRUTTA A GUSCIO E LE CARRUBE - MODIFICHE DELLE MODALITA DI APPLICAZIONE. - CAUSA C-213/91 R.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05109


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


++++

Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Condizioni per la concessione - Danno grave e irreparabile - Danno finanziario

(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)

Massima


Il carattere urgente di un' istanza di sospensione va valutato in relazione alla necessità di disporre provvisoriamente tale sospensione per evitare che sia provocato un danno grave ed irreparabile alla parte richiedente. Quest' ultima è tuttavia tenuta a fornire la prova di non poter attendere l' esito della causa principale senza subire personalmente un danno dalle conseguenze gravi ed irreparabili.

Un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno.

Parti


Nella causa C-213/91 R,

Abertal, SAT Ltda.,

Agroalmendra, SAT,

Agroles, S. Coop. Ltda.,

Agrupación de Productores de Almendra del Mediterráneo, S. Coop.,

Almendras de Aragón, SAT Ltda.,

Almendrera Aragónesa, S. Coop.,

Bajo Aragón Turolense, SAT,

Coato, Sociedad Cooperativa de Comercialización Agraria,

Cobuco SCL Cooperativa de Fruta de Almendras,

Comercial Garrofa, S. Coop. Ltda.,

Cooperativa Agrícola y Ganadera de Alicante,

Cooperativa Agrícola y Secció de Credit de la Selva del Camp,

Crisol de Frutos Secos, SAT,

Frutsec, S. Coop. Ltda.,

Fruits Secs Catalans SAT Ltda.,

Fruits Secs de Les Garrigues, S. Coop.,

Fruticultores Asociados de la Ribera del Ebro, S. Coop.,

Montana-Vinalopo, S. Coop.,

Unión Agraria Cooperativa Ltda.,

Uteco de Zaragoza, S. Coop.,

organizzazioni di produttori spagnoli, rappresentate dagli avv.ti F. Pombo García, R. García Vicente e I. Igartua Arregui, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. C. Wassenich, 6, rue Dicks,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Santaolalla Gadea e E. de March, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l' istanza di sospensione dell' esecuzione dell' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1991, n. 1304, recante seconda modifica del regolamento (CEE) della Commissione 18 luglio 1989, n. 2159, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1035/72 (GU L 123, pag. 27),

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

DELLE COMUNITA' EUROPEE

ha pronunciato la presente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 10 agosto 1991, la Abertal, SAT Ltda., e altre diciannove organizzazioni di produttori hanno chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento dell' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 17 maggio 1991, n. 1304, recante seconda modifica del regolamento (CEE) della Commissione 18 luglio 1989, n. 2159, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1035/72 (GU L 123, pag. 27).

2 Con atto distinto, depositato nella cancelleria della Corte il 12 agosto 1991, le ricorrenti hanno inoltre proposto, ai sensi dell' art. 185 del Trattato CEE, una domanda di provvedimenti urgenti diretta ad ottenere la sospensione della menzionata disposizione sino a che la Corte non si fosse pronunciata sul ricorso principale.

3 La Commissione ha presentato osservazioni scritte in merito alla domanda di provvedimenti urgenti il 2 settembre 1991 mentre le parti hanno svolto deduzioni orali il 23 settembre successivo.

4 Prima di procedere all' esame della fondatezza della domanda di provvedimenti urgenti, occorre richiamare brevemente il contesto normativo in cui la controversia si colloca nonché l' oggetto del ricorso principale.

5 Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 789, che istituisce misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube e modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 85, pag. 3), ha introdotto un titolo II bis nel detto regolamento n. 1035/72, successivamente modificato.

6 Il titolo II bis del regolamento n. 1035/72 prevede talune misure di aiuto nel settore della frutta a guscio e delle carrube che, secondo quanto indicato nei 'considerando' del regolamento n. 789/89, sono dirette a far fronte alle carenze strutturali del mercato di tali prodotti, mercato caratterizzato da un assai scarso adeguamento alle esigenze tecniche e commerciali sia per quanto riguarda le condizioni tecniche di produzione, le cui caratteristiche predominanti sono la moltitudine di piccole aziende e lo scarsissimo livello di meccanizzazione, sia per quanto riguarda le condizioni di commercializzazione.

7 Le misure di aiuto previste consistono, in particolare, in un aiuto supplementare forfettario alle organizzazioni di produttori al fine di incentivarne la costituzione (art. 14 ter del regolamento n. 1035/72), in un aiuto specifico alle organizzazioni medesime per la costituzione di un capitale di esercizio (art. 14 quater del regolamento n. 1035/72) ed infine in un aiuto per la realizzazione di piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione, presentati dalle organizzazioni ai produttori ed approvati dalle autorità nazionali (art. 14 quinquies del regolamento n. 1035/72).

8 I piani di miglioramento di cui a quest' ultima disposizione mirano al "miglioramento delle qualità della produzione, mediante una riconversione varietale o un miglioramento colturale su superfici di coltura omogenea e non dispersa tra altre colture e, se del caso, un obiettivo di miglioramento della commercializzazione".

9 Ai sensi dell' art. 14 quinquies del regolamento n. 1035/72, i piani di miglioramento approvati beneficiano, ai fini della loro realizzazione, di un aiuto comunitario del 45% se il loro finanziamento è sostenuto in misura pari al 45% dalle organizzazioni di produttori e al 10% dallo Stato membro. L' aiuto comunitario nonché il contributo dello Stato membro prevedono un massimale e sono corrisposti per un periodo di dieci anni.

10 I requisiti necessari per l' approvazione dei piani di miglioramento nonché, fra l' altro, le modalità di corresponsione dell' aiuto ai fini della realizzazione dei piani stessi sono stati fissati dal regolamento n. 2159/89. Tale regolamento della Commissione è stato oggetto di una prima modifica attuata con il regolamento (CEE) della Commissione 13 novembre 1989, n. 3403 (GU L 328, pag. 23). Detto regolamento ha istituito la possibilità di ottenere acconti sugli aiuti relativi alla realizzazione di piani di miglioramento.

11 Il regolamento n. 1304/91 apporta, all' art. 1, talune modifiche alle disposizioni del regolamento n. 2159/89, come modificato, modificazioni che le ricorrenti, in quanto organizzazioni di produttori che dispongono di piani di miglioramento approvati in corso di realizzazione, ritengono viziate da illegittimità nei loro confronti.

12 In primo luogo, il regolamento impugnato modifica l' art. 8, n. 4, del regolamento n. 2159/89, che contiene disposizioni riguardanti le domande di modifica di piani già approvati. Su tali domande di modifica, giustificate da motivi tecnici o dalla volontà di estendere la superficie indicata nei rispettivi piani, in particolare in conseguenza dell' aumento del numero dei produttori aderenti, deve pronunciarsi l' autorità nazionale competente secondo le stesse modalità previste per l' approvazione iniziale del piano di miglioramento. Ai sensi della disposizione emendata, le domande di modifica del piano, dettate dalla volontà di estendere la superficie in esso indicata, in particolare in ragione dell' aumento del numero degli aderenti, possono essere presentate una sola volta non prima del quarto anno successivo all' approvazione del piano stesso. Tale lasso di tempo, come enunciato nei 'considerando' del regolamento impugnato, deve consentire di valutare la stabilità dell' organizzazione di cui trattasi e di fare un bilancio dello stato di avanzamento del proprio piano di miglioramento.

13 Il regolamento impugnato modifica, in secondo luogo, l' art. 19 del regolamento n. 2159/89, riguardante il versamento dell' aiuto comunitario relativo ai piani di miglioramento. Le organizzazioni beneficiarie dell' aiuto devono presentare, ai fini della sua erogazione, allo scadere di ogni frazione annuale di esecuzione del piano, apposita domanda all' autorità nazionale incaricata del versamento dell' aiuto. Le domande devono essere accompagnate dalle fatture e da ogni altro documento giustificativo dei lavori effettuati. Nell' emendamento introdotto si precisa che le domande di aiuto devono contenere tutti i dati necessari per l' identificazione geografica della parte di frutteto in cui vengono effettuati i vari tipi di lavori e che le fatture ed i documenti giustificativi devono recare il riferimento preciso alla parte di frutteto oggetto dei lavori medesimi. Tali indicazioni, come enunciato nei 'considerando' del regolamento impugnato, devono consentire di seguire e controllare l' andamento dei lavori su tutta la superficie di frutteto oggetto del piano di miglioramento.

14 In terzo luogo, il regolamento de quo modifica l' art. 22 bis, n. 3, del regolamento n. 2159/89, disposizione concernente gli acconti sull' aiuto annuale relativo alla realizzazione dei piani di miglioramento. L' importo massimo dell' acconto, che era fissato all' 80% della partecipazione finanziaria globale dello Stato membro e della Comunità al costo annuo di esecuzione stimato, è stato portato al 50% della partecipazione finanziaria annuale della Comunità, subordinando il pagamento dell' acconto al versamento effettivo del 50% del contributo dello Stato membro. Al fine di ottenere la corresponsione dell' acconto, le organizzazioni beneficiarie devono fornire la prova che è stata iniziata la frazione annua di esecuzione del piano; mentre tale prova doveva riguardare almeno il 20% del costo annuale stimato, il regolamento impugnato ha elevato tale percentuale ad un valore pari ad almeno il 50%. Infine, ai sensi della disposizione emendata, gli acconti possono essere versati solamente dopo che sia stato effettuato l' intero pagamento relativo alla precedente frazione annua alle condizioni previste, segnatamente, dall' art. 19 del regolamento n. 2159/89, come modificato. Le modifiche apportate alle modalità di versamento degli acconti mirano, come enunciato nei 'considerando' del regolamento impugnato, a verificare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari.

15 Tali modifiche sono entrate in vigore, a termini dell' art. 2 del regolamento n. 1304/91, il 21 maggio 1991.

16 Ai sensi dell' art. 185 del Trattato CEE, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetti sospensivi. Tuttavia la Corte può disporre, ove reputi che le circostanze lo richiedano, la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato.

17 A norma dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, una decisione che disponga la sospensione dell' esecuzione di un atto di un' istituzione è subordinata all' esistenza di circostanze tali da motivare l' urgenza, nonché di mezzi di fatto e di diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento di sospensione.

18 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, il carattere urgente di un' istanza di sospensione va valutato in relazione alla necessità di disporre provvisoriamente tale sospensione per evitare che sia provocato un danno grave ed irreparabile alla parte richiedente. Quest' ultima è tuttavia tenuta a fornire la prova di non poter attendere l' esito della causa principale senza subire personalmente un danno dalle conseguenze gravi ed irreparabili.

19 Per quanto attiene alla modifica apportata all' art. 19 del regolamento n. 2159/89, le ricorrenti fanno valere che l' obbligo di presentare le fatture e i documenti giustificativi che rechino il riferimento preciso alla parte del frutteto in cui sono stati effettuati i lavori rappresenta un obbligo di impossibile attuazione per le prossime domande di aiuto annuale. Tale obbligo, infatti, non essendo prevista alcuna misura transitoria, colpisce retroattivamente le fatture già emesse e quelle relative a lavori già effettuati prive di riferimento preciso alla parte del frutteto in cui sono stati eseguiti i lavori. Non essendo in grado di rispettare tale obbligo, le ricorrenti non potrebbero ottenere né il versamento integrale dell' aiuto per l' anno di esecuzione in corso - e tantomeno quello per l' anno di esecuzione scaduto, qualora la domanda non sia stata presentata - né l' acconto relativo all' anno di esecuzione seguente. La realizzazione dei piani di miglioramento e l' esistenza delle organizzazioni ricorrenti risulterebbe pertanto compromessa.

20 E' sufficiente rilevare, al riguardo, che dalle osservazioni presentate alla Commissione emerge che l' obbligo di indicare la parte del frutteto interessata riguarda solamente le fatture ed i documenti emessi a partire dall' entrata in vigore del regolamento n. 1304/91. All' atto dell' audizione delle parti, la Commissione ha dichiarato, inoltre, di non ritenere applicabile la nuova disciplina alle fatture emesse successivamente all' entrata in vigore del regolamento n. 1304/91 ma relative a lavori per i quali non sia fattibile indicare il riferimento preciso alla parte di frutteto interessata.

21 Per quanto attiene alla modifica dell' art. 8, n. 4, del regolamento n. 2159/89, le ricorrenti fanno valere che il divieto di estendere, in ragione dell' aumento del numero dei produttori, la superficie indicata in un piano approvato colpisce quei membri che non hanno inteso partecipare ai piani di miglioramento sin dall' inizio, ma che prevedevano di parteciparvi successivamente. Atteso che l' art. 2, n. 4, lett. d), del regolamento n. 2159/89 prevede un periodo minimo di adesione dei membri di tre anni, il divieto di estendere la superficie coperta dai piani sarebbe fonte di gravi tensioni fra i membri stessi. Peraltro, i produttori che non abbiano ancora aderito ad un' organizzazione dovrebbero provvedere, al fine di poter partecipare ad un piano di miglioramento e beneficiare dell' aiuto, a costituire altre organizzazioni e a promuovere l' elaborazione e l' approvazione di nuovi piani, con conseguente spreco di risorse umane ed un moltiplicarsi delle richieste sul piano burocratico.

22 Si deve rilevare che il danno dedotto, ammesso che le ricorrenti lo abbiano subito, non può essere ritenuto sotto alcun profilo sufficientemente grave da giustificare la concessione della sospensione.

23 Per quanto attiene alla modifica dell' art. 19, n. 3, del regolamento n. 2159/89, le ricorrenti fanno valere che tale modifica implica non solo una riduzione dell' importo degli acconti, bensì anche una dilazione dei tempi di pagamento. Il finanziamento dell' esecuzione dei piani di miglioramento verrebbe quindi a ricadere, in modo imprevedibile, in termini più gravosi sulle organizzazioni medesime. Alcune organizzazioni sarebbero pertanto costrette, per far fronte ai loro impegni, a ricorrere ad istituti di credito con aggravio dei propri oneri. Le organizzazioni dei produttori sarebbero altresì costrette a rivedere i propri piani di miglioramento ai fini di un loro ridimensionamento ed alcuni produttori, non potendo far fronte all' aggravio dei propri oneri, si vedrebbero costretti a ritirare la propria partecipazione ai piani in corso di realizzazione. Ne deriverebbe, in contrasto con gli scopi della normativa di cui trattasi, una diminuzione della produttività ed una perdita di competitività. Potrebbe conseguirne parimenti un abbandono dei fondi il che comporterebbe un deterioramento dei terreni con aumento dei rischi di incendio.

24 Va rilevato che l' aggravio degli oneri finanziari dedotto dalle ricorrenti rappresenta un danno di ordine economico. Un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno. Quanto al rischio fatto valere dalle ricorrenti, che dall' aggravio degli oneri finanziari derivino altre conseguenze irreparabili, va osservato che non è stata acclarata l' esistenza di un rischio di tal genere caratterizzato da un grado di probabilità sufficiente ai fini della concessione della sospensione.

25 Dalle considerazioni che precedono emerge che la domanda di sospensione non soddisfa il presupposto dell' urgenza.

26 La domanda di provvedimenti urgenti dev' essere, pertanto, respinta senza che occorra procedere all' esame dell' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione basata sull' irricevibilità manifesta del ricorso principale.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL PRESIDENTE

così provvede:

1) L' istanza di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 18 ottobre 1991.

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