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Document 61990TJ0004

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 22 novembre 1990.
Jean Lestelle contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendente - Pensione - Indennità di sfollamento - Carattere obbligatorio o facoltativo del contributo al regime delle pensioni.
Causa T-4/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1990 II-00689

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:73

61990A0004

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 22 NOVEMBRE 1990. - JEAN LESTELLE CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - PENSIONE - INDENNITA DI ESODO - NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONTRIBUTO AL REGIME PENSIONISTICO. - CAUSA T-4/90.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00689


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Dipendente - Ricorso - Atto che arreca pregiudizio - Nozione - Avviso di liquidazione dei diritti all' indennità di sfollamento

( Statuto del personale, artt . 90 e 91 )

2 . Dipendenti - Cessazione definitiva dal servizio - Sfollamento - Contributo al regime delle pensioni

( Statuto del personale CECA, art . 34; regolamento del Consiglio n . 3518/85, artt . 4, n . 7, e 5, n . 1 )

Massima


1 . L' avviso di liquidazione dei diritti all' indennità di sfollamento costituisce un atto impugnabile con ricorso d' annullamento, mentre i fogli paga emessi sulla scorta di detto avviso sono soltanto atti meramente confermativi, in quanto non lo modificano e non contengono un elemento nuovo .

2 . L' art . 4, n . 7, del regolamento n . 3518/85, che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo, non contiene alcuna deroga all' obbligo di contribuire al regime delle pensioni che incombe al titolare di un' indennità conferita a norma delle disposizioni dell' art . 34 dello Statuto del personale CECA e dell' art . 95 del regolamento generale CECA .

Parti


Nella causa T-4/90,

Jean Lestelle, ex dipendente della Commissione, residente in Senningerberg ( Granducato di Lussemburgo ), con l' avv . Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Sàrl Fiduciaire Myson, 6-8, rue Origer,

ricorrente

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Joseph Griesmar, consigliere presso il servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta

avente ad oggetto la domanda d' annullamento della decisione di proseguire, oltre il 22 marzo 1989, la trattenuta del contributo al regime pensionistico sull' indennità di cui fruisce in forza del regolamento ( CECA/CEE/Euratom ) del Consiglio, 12 dicembre 1985, n . 3518, nonché l' accertamento che il versamento di tale contributo nell' ambito del suddetto regolamento costituisce una facoltà e non un obbligo,

IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione ),

composto dai signori R . Schintgen, presidente di sezione, D.A.O . Edward e R . García-Valdecasas, giudici,

cancelliere : H . Jung

vista la fase scritta del procedimento ed in seguito alla trattazione orale dell' 11 ottobre 1990 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti

1 Il ricorrente, nato il 9 ottobre 1925, entrava al servizio dell' Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell' acciaio ( in prosieguo "CECA ") come dipendente di ruolo, il 1 giugno 1956 .

2 Con nota 30 giugno 1988, egli chiedeva di poter fruire di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio in forza delle disposizioni del regolamento ( CECA/CEE/Euratom ) del Consiglio, 12 dicembre 1985, n . 3518 che istituisce provvedimenti speciali per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee, in occasione dell' adesione della Spagna e del Portogallo ( GU L 335, pag . 56, in prosieguo : "regolamento n . 3518 "). La sua domanda veniva accolta ed il ricorrente cessava definitivamente il servizio il 1 novembre 1988 . Da questa data, egli fruisce dell' indennità mensile prevista all' art . 4 del citato regolamento fino al 31 ottobre 1990, ultimo giorno del mese nel corso del quale raggiungerà 65 anni di età . Di conseguenza, un' indennità pari al 70% dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio gli veniva versata, per i mesi di novembre e dicembre 1988, conformemente al n . 1 del citato art . 4 . Dai fogli paga relativi a questi due mesi, risulta, tra l' altro, una trattenuta per contributo al regime pensionistico .

3 Con lettera 30 dicembre 1988, il ricorrente informava l' ufficio "pensioni" della Commissione che, conformemente all' art . 5 del regolamento n . 3518/85, intendeva "fruire delle disposizioni speciali per i dipendenti di cui allo statuto CECA ( art . 34 ), vale a dire di un' indennità pari al 100% del mio stipendio fino al mese di ottobre 1990, data alla quale raggiungerò i 65 anni di età e farò capo al regime delle pensioni di anzianità di diritto comune ". L' importo dell' indennità in parola veniva quindi rettificato .

4 Con nota 25 gennaio 1989, il capo dell' ufficio specializzato "pensioni" comunicava al ricorrente l' avviso di fissazione delle sue spettanze in materia di indennità mensile ( in prosieguo "avviso di liquidazione "), cioè "100% dell' ultimo stipendio base dal 1 novembre 1988 al 31 ottobre 1990 ". Tale nota precisa al punto C.5 che l' interessato "continua a contribuire al finanziamento del regime pensioni delle Comunità europee durante il periodo nel corso del quale sussiste il diritto all' indennità . Il contributo è calcolato sul 100% dello stipendio ".

5 Va rilevato che l' art . 5, n . 1 del regolamento n . 3518/85 dispone quanto segue :

"I funzionari di cui all' art . 2, ultimo comma, del regolamento ( CEE/Euratom/CECA ) n . 259/68 nonché dell' art . 102, paragrafo 5, dello Statuto, esclusi quelli che prima del 1 gennaio 1962 occupavano un posto di grado A1 o A2 nel quadro dello Statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, e ai quali si applicano le misure ai sensi dell' art . 1, possono chiedere che i loro diritti pecuniari vangano disciplinati a norma dell' art . 34 dello Statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell' acciaio e dell' art . 50 del regolamento generale della Comunità europea del carbone e dell' acciaio ".

6 L' art . 34 dello Statuto del personale della CECA ( in prosieguo : "Statuto CECA ") dispone quanto segue :

"(...) Tali agenti beneficiano, per due anni, di un' indennità mensile corrispondente alla retribuzione prevista all' art . 47, 1 e, per altri due anni, di un' indennità uguale alla metà di tale retribuzione . Trascorsi quattro anni di disponibilità, gli agenti ricevono una pensione proporzionale, alle condizioni previste dal regime delle pensioni ".

L' art . 50 del regolamento generale dispone che :

"(...) Per il calcolo dei diritti alla pensione di anzianità di un funzionario ammesso alla pensione al termine del periodo di collocamento in disponibilità previsto all' art . 34 dello Statuto del personale, il numero degli anni di servizio effettivi di tale funzionario fino all' epoca della sua ammissione al beneficio della pensione viene raddoppiato . Il totale delle annualità che servono di base al calcolo della pensione del funzionario non può tuttavia essere superiore a 30 né al numero delle annualità che avrebbe potuto maturare se fosse rimasto in servizio sino all' età di 65 anni ".

7 Con lettera 22 marzo 1989, il ricorrente, fondandosi sulle disposizioni dell' art . 4, n . 7 del regolamento n . 3518/85, informava la Commissione del fatto che

"Non desidero continuare ad acquisire nuovi diritti a pensione oltre quelli risultanti al 1 novembre 1988, data della mia cessazione dal servizio . Vi prego pertanto di porre fine ai versamenti per contributo alla cassa pensioni e di procedere alle conseguenti rettifiche ".

8 Va precisato che l' art . 4, n . 7, del regolamento di cui è causa stabilisce che

"Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all' indennità, l' ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità, sulla base dello stipendio relativo al suo grado e scatto, purché durante tale periodo versi il contributo previsto dallo statuto sulla base di detto stipendio; il massimo della pensione non può superare l' importo massimo previsto dall' art . 77, secondo comma, dello Statuto e dall' art . 108 dell' ex regolamento generale della CECA, tale periodo viene considerato come periodo di servizio ".

9 Poiché la Commissione continuava a prelevare ogni mese il contributo al regime pensionistico, il ricorrente, con nota 24 aprile 1989, invitava la Commissione a considerare la sua domanda, oggetto della lettera 22 marzo 1989, come un reclamo ai sensi dell' art . 90 dello Statuto del personale delle Comunità europee ( in prosieguo : lo "Statuto ").

10 Con decisione 24 ottobre 1989, comunicata al ricorrente con lettera 30 ottobre 1989, la Commissione respingeva il reclamo, per il motivo, tra l' altro, che "il periodo durante il quale è versata l' indennità mensile viene considerato come periodo di servizio e comporta il versamento del contributo al regime pensioni ".

Il procedimento

11 Pertanto, con atto introduttivo depositato in cancelleria il 29 gennaio 1990, il ricorrente ha proposto il presente ricorso inteso all' annullamento della decisione di proseguire, oltre il 22 marzo 1989, la trattenuta del contributo al regime pensioni .

12 La fase scritta si è svolta ritualmente . Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria .

13 La trattazione orale si è svolta l' 11 ottobre 1990 . I patrocinanti delle parti hanno svolto le difese orali e risposto ai quesiti posti loro dal Tribunale .

14 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia :

1 ) dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;

2 ) annullare quindi :

- la decisione di proseguire, oltre il 22 marzo 1989, la trattenuta del contributo al regime delle pensioni sull' indennità di cessazione dal servizio di cui fruisce in forza del regolamento del Consiglio 12 dicembre 1985 n . 3518;

- per quanto necessario, la decisione esplicita di rigetto opposta il 30 ottobre 1989 al reclamo amministrativo proposto, ai sensi dell' art . 90, n . 2, dello Statuto, con nota 24 aprile 1989, registrata nel segretariato generale della Commissione il 26 aprile seguente col numero 138/89;

dichiarare :

che, secondo i termini dell' art . 4, n . 7, del citato regolamento n . 3518/85, il versamento dei contributi al regime delle pensioni costituisce una facoltà e non un obbligo a carico degli ex dipendenti che fruiscono dell' applicazione del medesimo regolamento;

3 ) condannare la convenuta alle spese, ivi comprese quelle indispensabili sostenute ai fini del procedimento ed in particolare le spese di elezione di domicilio, di viaggio e di soggiorno e gli onorari d' avvocato .

15 La convenuta conclude che il Tribunale voglia :

- dichiarare il ricorso irricevibile e, in ogni caso, respingerlo;

- statuire sulle spese secondo le norme vigenti .

Sulla ricevibilità

16 La convenuta conclude nel senso dell' irricevibilità del ricorso, in quanto l' atto iniziale che le arrecava pregiudizio, vale a dire il foglio paga del mese di novembre 1988 dal quale risultava tra l' altro la trattenuta, effettuata sull' indennità versata al ricorrente, per contributo al regime delle pensioni, non sarebbe stato oggetto di un reclamo nel termine statutario di tre mesi . Risulterebbe da una conversazione telefonica del ricorrente con un rappresentante dell' amministrazione, svoltasi il 23 dicembre 1988, che da quel momento al più tardi egli aveva preso conoscenza delle indicazioni figuranti su detto foglio paga . Orbene, tra questa data e il 29 marzo 1989, data di ricevimento della domanda 22 marzo 1989, successivamente trasformata in reclamo, sarebbero trascorsi più di tre mesi . Secondo la convenuta, l' avviso di liquidazione del 25 gennaio 1989, così come la decisione dell' amministrazione di proseguire, oltre il 22 marzo 1989, la trattenuta per contributo al regime pensionistico costituiscono soltanto atti confermativi non impugnabili .

17 La convenuta concede nondimeno che l' avviso di liquidazione del 25 gennaio 1989 poggia, quanto alla fissazione delle spettanze pecuniarie, su di una base diversa dal foglio paga del novembre 1988; l' obbligatorietà risultante da tale avviso non costituirebbe tuttavia un elemento nuovo rispetto a quelli già risultati dai precedenti fogli mensili . Secondo la convenuta, la critica rivolta contro la decisione impugnata avrebbe potuto essere formulata sin dal ricevimento del foglio paga di novembre, dato che essa si fonda sull' art . 4, n . 7, del regolamento n . 3518/85 e richiama la non obbligatorietà del contributo al regime pensionistico . Su questa disposizione di regolamento si fonderebbe il prelievo del contributo sia prima che dopo l' emissione del' avviso di liquidazione del 25 gennaio 1989, giacché le disposizioni del regime CECA sono divenute applicabili solo in seguito .

18 Il ricorrente ribatte che l' avviso di liquidazione 25 gennaio 1989 non costituisce un atto confermativo del foglio paga del novembre 1988, posto che quest' ultimo non ha liquidato le sue spettanze ai sensi dell' art . 34 dello Statuto CECA, bensì dell' art . 4, n . 1, del regolamento n . 3518/85 .

19 Egli ricorda che il ricorso verte sulla questione essenziale se il contributo al regime delle pensioni sia facoltativo o obbligatorio . Se è facoltativo, come sostiene l' interessato, questi ha facoltà di scegliere la data alla quale cessare il versamento, nel caso di specie il 22 marzo 1989 .

20 Durante la fase orale, il ricorrente ha aggiunto che, a suo parere, l' atto lesivo consiste nella decisione della Commissione di non cessare il prelievo per il regime delle pensioni dopo il 22 marzo 1989, decisione che si è concretizzata con l' invio, intorno al 15 aprile 1989, del foglio paga del mese di aprile 1989 . Il reclamo depositato il 24 aprile 1989 non potrebbe pertanto esere tardivo .

21 L' art . 91, n . 2, dello Statuto dispone che un ricorso alla Corte di giustizia è ricevibile solo se l' autorità che ha il potere di nomina ( in prosieguo : l' "APN ") ha preliminarmente ricevuto il reclamo nel termine previsto all' art . 90, n . 2, dello Statuto . Tale termine è di tre mesi e decorre, se si tratta di un provvedimento di carattere individuale, come nel caso di specie, dal giorno della notifica della decisione al destinatario e, comunque, al più tardi, dal giorno in cui l' interessato ne ha preso conoscenza .

22 Per valutare l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla convenuta occorre quindi determinare l' atto lesivo e la data alla quale il ricorrente ha sporto il reclamo .

23 Quanto all' atto lesivo, occorre stabilire quale, fra i tre atti, vale a dire il foglio paga del mese di novembre 1988, l' avviso di liquidazione del 25 gennaio 1989 e la decisione di continuare dopo il 22 marzo 1989 il prelievo di cui è causa, abbia costituito l' atto che ha fatto decorrere il termine di cui all' art . 90, n . 2, dello Statuto .

24 Risulta da una giurisprudenza costante ( sentenze della Corte 14 aprile 1970, Nebe / Commissione, causa 24/69, Racc . pag . 145; 8 maggio 1973, Gunnella / Commissione, causa 33/72, Racc . pag . 475; 9 marzo 1978, Herpels / Commissione, causa 54/77, Racc . pag . 585; 10 dicembre 1980, Grasselli / Commissione, causa 23/80, Racc . pag . 3709 ) che un atto non può considerarsi semplicemente confermativo di quelli precedenti qualora modifichi l' atto precedente ovvero contenga un elemento nuovo rispetto a quest' ultimo .

25 Nel caso di specie, l' affermazione essenziale del ricorrente consiste nel sostenere che il contributo al regime delle pensioni è facoltativo e che può dunque chiedere di cessarne il versamento in qualsiasi istante . Emerge dall' esame dei documenti versati agli atti che l' avviso di liquidazione del 25 gennaio 1989 è il primo atto dal quale risulta espressamente l' opinione della Commissione in merito all' obbligatorietà del contributo . Infatti, i fogli paga anteriori ancora non esprimono siffatto convincimento . Si può solo dedurne che la trattenuta è stata effettuata . Ma lo sarebbe stata ugualmente qualora, data la natura facoltativa del contributo, il ricorrente non avesse ancora chiesto di cessarne il versamento . Pertanto l' avviso di liquidazione del 25 gennaio 1989 contiene un elemento nuovo nei confronti dei fogli paga precedenti .

26 La decisione implicita dell' amministrazione di proseguire le trattenute oltre il 22 marzo 1989 non introduce invece alcun elemento nuovo nella discussione e non innova l' atto precedente . Tale decisione è pertanto semplicemente confermativa dell' avviso di liquidazione . Può aggiungersi al riguardo che in ogni caso il reclamo del sig . Lestelle non poteva riferirsi alla decisione implicita in parola poiché, quanto al contenuto del reclamo, la lettera del 24 aprile 1989 rinviava a quella del 22 marzo 1989 la quale, per forza di cose, era anteriore alla decisione della Commissione di rigettare la domanda ivi formulata .

27 Ne consegue che l' atto che fa decorrere il termine d' impugnazione è dato dall' avviso di liquidazione 25 gennaio 1989 .

28 Le parti concordano nel riconoscere che quest' avviso è stato spedito per posta da Bruxelles al domicilio del sig . Lestelle in Senningerberg ( Granducato di Lussemburgo ), di modo che il ricorrente ha potuto venirne a conoscenza non prima del 26 gennaio 1989 .

29 Quanto alla data di presentazione del reclamo, risulta dai documenti versati agli atti che il sig . Lestelle ha depositato la lettera raccomandata contenente il reclamo presso l' amministrazione postale il 24 aprile 1989 e che tale lettera è stata registrata nel segretariato generale della Commissione il 26 aprile 1989 .

30 Risulta da quanto precede che il termine d' impugnazione di tre mesi previsto dallo Statuto è stato osservato dal ricorrente . Il ricorso è quindi ricevibile .

Sul merito

31 A sostegno della domanda di annullamento della decisione della Commissione di continuare, oltre il 22 marzo 1989, la trattenuta del contributo al regime delle pensioni e della decisione di respingere il reclamo, il ricorrente deduce due mezzi, tratti rispettivamente dall' asserita trasgressione dell' art . 4, n . 7, del regolamento n . 3518/85 e da un errore di fatto a suo dire commesso dall' amministrazione .

Sul primo mezzo dedotto dalla violazione dell' art . 4, n . 7, del regolamento n . 3518/85

32 A sostegno di tale mezzo, il ricorrente adduce che l' art . 4, n . 7, del regolamento n . 3518/85 precisando nella prima frase "purché (...) versi il contributo", ne stabilisce in modo non equivoco il carattere facoltativo . Egli rinvia, sempre a tale riguardo, alle altre versioni linguistiche .

33 Per rinforzare la sua affermazione, il ricorrente chiarisce che, contrariamente a quanto opina la Commissione, il periodo nel corso del quale gli è stata versata l' indennità a cui ha diritto non può essere equiparato ad un periodo di servizio effettivo . Parimenti, tale indennità non potrebbe essere equiparata ad uno stipendio, dato che le misure previste dal regolamento n . 3518/85 riguardano la cessazione definitiva dal servizio . Poiché tale regolamento detta provvedimenti particolari, esso derogherebbe al diritto comune anche per quanto attiene al regime pensionistico .

34 La convenuta si avvale del carattere obbligatorio del contributo al regime pensionistico . Si tratta, a suo dire, di un regime statutario di natura distributiva e non di capitalizzazione, basato sull' idea della solidarietà collettiva, e non di un regime di assicurazione privata ove ciascuno è libero di determinare l' importo e la periodicità dei contributi . Non esisterebbe necessariamente un collegamento tra l' obbligo di contribuire sino alla concorrenza di un determinato importo corrispondente ai contributi versati . La convenuta cita, come esempio, il caso del dipendente in attività che deve continuare a contribuire al regime pensionistico pur avendo già raggiunto il massimo, 35 anni di anzianità di servizio, previsto all' art . 77 dello Statuto .

35 D' altronde, il ricorrente, che fruisce di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio, in forza delle disposizioni del regolamento n . 3518/85, si troverebbe nella stessa posizione di colui che sia stato collocato in disponibilità conformemente all' art . 34 dello Statuto CECA . Egli percepirebbe un' indennità come se fosse collocato in disponibilità, tale indennità essendo soggetta a trattenuta obbligatoria a beneficio del fondo pensioni in forza dell' art . 95 del regolamento generale della CECA, ai sensi del quale "ogni funzionario collocato in disponibilità e che benefici dell' indennità prevista agli artt . 34 o 42 dello Statuto del personale continua a versare al fondo pensioni la trattenuta di cui è causa ".

36 Infine, la convenuta osserva che sussiste un' analogia, quanto alla redazione, tra l' art . 4, n . 7, del regolamento n . 3518/85 e le disposizioni corrispondenti dei regolamenti anteriori che istituiscono provvedimenti di cessazione volontaria dal servizio, da un lato, e l' art . 3 dell' allegato VIII dello Statuto, dall' altro, dal quale i citati regolamenti avrebbero tutti ripreso l' espressione "purché ". Poiché il citato art . 3 contempla, secondo la convenuta, soltanto ipotesi per le quali il contributo di cui trattasi sarebbe obbligatorio, essa ne deduce che l' argomentazione del ricorrente, fondata sul carattere facoltativo di quest' ultimo, dev' essere respinta .

37 Per interpretare la condizione controversa, e pertanto per valutare il carattere facoltativo ovvero obbligatorio del contributo al regime pensionistico, va ricordato che, durante il periodo di cui è causa, il ricorrente ha fruito, su sua espressa domanda e conformemente all' art . 5, n . 1, del regolamento n . 3518/85, dell' indennità prevista all' art . 34 dello Statuto CECA, alla quale possono pretendere i dipendenti collocati in disponibilità . Ora, ai sensi dell' art . 95 del regolamento generale CECA, il dipendente che fruisca dell' indennità prevista all' art . 34 dello Statuto CECA continua a contribuire al regime pensionistico .

38 L' art . 4, n . 7, del regolamento n . 3518/85 non comporta deroga alcuna all' obbligo di contribuire al regime pensionistico che grava sul titolare di un' indennità attribuita in forza del disposto dell' art . 34 dello Statuto CECA . Pur riaffermando il perdurare dell' obbligo di contribuire nel corso del periodo di versamento dell' indennità, la norma persegue lo scopo di garantire al titolare dell' indennità che il versamento del contributo comporta la maturazione di nuovi diritti a pensione, fintantoché non abbia ancora raggiunto il numero di annualità necessario per aver diritto all' importo massimo della pensione di anzianità previsto all' art . 77 dello Statuto . Pertanto, benché le disposizioni di cui all' art . 4, n . 7, del regolamento n . 3518/85 siano prive di oggetto e non possano essere invocate dal titolare di un' indennità concessa in applicazione dell' art . 34 dello Statuto CECA che soddisfa ai requisiti per aver diritto all' importo massimo della pensione di anzianità, l' interessato rimane tuttavia soggetto all' obbligo generale di contribuzione che gli incombe in forza dell' art . 95 del regolamento generale CECA .

39 Questa interpretazione è corroborata dal fatto che le norme di cui agli artt . 4, nn . 7 e 5, n . 1, del regolamento n . 3518/85 sono analoghe a quelle ex artt . 5, n . 7 e 7, n . 1, del regolamento n . 259/68 che istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione, adottato dal Consiglio il 29 febbraio 1968 ( GU L 56, pag . 1 ), e a quelle di cui agli artt . 3, n . 7 e 5, n . 1, del regolamento ( Euratom/CECA/CEE ) n . 2530/72 che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l' assunzione di funzionari delle Comunità europee in conseguenza dell' adesione di nuovi Stati membri nonché per la cessazione definitiva dal servizio per taluni funzionari di queste Comunità, emanato dal Consiglio il 4 dicembre 1972 ( GU L 272, pag . 1 ). Infatti, durante il periodo d' applicazione di questi regolamenti, nessun dipendente delle Comunità aveva già potuto maturare il numero di annualità per avere diritto all' importo massimo della pensione di anzianità; laonde nemmeno ha potuto porsi a quest' epoca né di fatto né, pertanto, di diritto la questione del carattere facoltativo del contributo in un simile caso .

40 Discende dal complesso delle considerazioni precedenti che, nel caso di specie, il versamento del contributo al regime delle pensioni costituisce un obbligo che grava sul ricorrente . Ne consegue che il primo mezzo dev' essere respinto .

Sul secondo mezzo fondato su un errore di fatto compiuto dall' amministrazione

41 A sostegno di tale mezzo, il ricorrente afferma che l' amministrazione ha sbagliato dichiarando che egli non aveva maturato alla data del 1 novembre 1988 il massimo dei diritti a pensione ai quali poteva pretendere . Il ricorrente fa valere che il direttore del personale e dell' amministrazione, affermando nella risposta al reclamo del 30 ottobre 1989 che il ricorrente deve obbligatoriamente contribuire al regime pensionistico alla stesssa stregua di un qualsiasi dipendente in attività, qualora non abbia ancora maturato il numero di annualità per aver diritto all' importo massimo della pensione di anzianità, lascia intendere implicitamente che il contributo non è obbligatorio per gli ex dipendenti che abbiano raggiunto il numero in parola . Ora, al momento della cessazione dal servizio, il 31 ottobre 1988, il ricorrente aveva maturato il massimo di annualità necessario per la liquidazione della pensione di anzianità .

42 La convenuta non contesta l' errore di cui trattasi, qualificandolo errore di diritto . Essa sostiene tuttavia che il mezzo è inoperante giacché, anche se fosse fondato, non sarebbe atto a comportare l' annullamento della decisione esplicita di rigetto del reclamo, l' unica a contenere tale errore, in quanto la stessa decisione si basa del pari su un' altra motivazione che basta, da sola, a giustificare il rigetto .

43 Va ricordato che il contributo al regime pensionistico è obbligatorio in ogni caso, ivi compreso quello in cui il dipendente interessato ha maturato il numero di annualità stabilito dall' art . 77 dello Statuto, che dà diritto all' importo massimo della pensione di anzianità .

44 Pertanto è irrilevante che il direttore del personale e dell' amministrazione abbia motivato erroneamente la risposta data al reclamo del ricorrente, poiché la decisione di rigetto è, in ogni caso, giustificata . Il secondo mezzo dev' essere quindi del pari respinto .

45 Dai rilievi sopra svolti risulta che il ricorso dev' essere respinto .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

46 Ai sensi dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale in forza dell' art . 11, n . 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda . Tuttavia, ai sensi dell' art . 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste ultime .

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione )

dichiara e statuisce :

1 ) Il ricorso è respinto .

2 ) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese .

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