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Document 61990CJ0019

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 30 maggio 1991.
Marina Karella e Nicolas Karellas contro Ypourgio Viomichanias, Energeias & Technologias.
Domande di pronuncia pregiudiziale: Symvoulio Epikrateias - Grecia.
Diritto delle società - Direttiva - Efficacia diretta - Preminenza.
Cause riunite C-19/90 e C-20/90.

Raccolta della Giurisprudenza 1991 I-02691

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1991:229

61990J0019

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 30 MAGGIO 1991. - MARINA KARELLA E ALTRI CONTRO YPOURGO VIOMICHANIAS, ENERGEIAS & TECHNOLOGIAS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: SYMVOULIO EPIKRATEIAS - GRECIA. - DIRITTO DELLE SOCIETA - DIRETTIVA - EFFICACIA DIRETTA. - CAUSE RIUNITE C-19/90 E C-20/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02691


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 77/91/CEE - Modifica del capitale di una società per azioni - Efficacia diretta dell' art. 25, n. 1, della direttiva - Normativa nazionale che stabilisce l' aumento mediante atto amministrativo del capitale di una società in difficoltà finanziarie - Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 77/91/CEE, artt. 25 e 41, n. 1)

Massima


L' art. 25, n. 1, della seconda direttiva 77/91, inteso a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali da un singolo nei confronti delle pubbliche autorità.

Stabilendo infatti che l' aumento del capitale dev' essere deciso dall' assemblea generale, detto articolo detta disposizioni che appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise perché sia riconosciuta loro tale efficacia.

Il combinato disposto del suddetto art. 25 e dell' art. 41, n. 1, della stessa direttiva dev' essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la continuazione dell' attività delle imprese che hanno particolare importanza dal punto di vista economico e sociale per la collettività e si trovano, a causa del loro indebitamento eccessivo, in una situazione eccezionale, stabilisce che può essere deciso con atto amministrativo di aumentare il loro capitale sociale, fermo restando il mantenimento del diritto di opzione dei vecchi azionisti all' atto dell' emissione di nuove azioni. A questo proposito, poco importa che tale normativa stabilisca che le azioni così create possono, nell' ambito di una politica a favore dell' azionariato popolare, costituire oggetto di un trasferimento ai dipendenti della società o ad altre categorie di persone fisiche, fintantoché tale possibilità non si sia concretizzata.

Parti


Nei procedimenti riuniti C-19/90 e C-20/90,

aventi ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Symvoulio Epikrateias (Consiglio di Stato) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Marina Karella,

e

Ypourgo viomichanias, energeias kai technologias,

e

Organismo Anasyngkrotiseos Epicheiriseon AE,

e tra

Nikolaos Karellas

e

Ypourgo viomichanias, energeias kai technologias,

e

Organismo Anasyngkrotiseos Epicheiriseon AE,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 25, 41 e 42 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, T.F. O' Higgins, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la sig.ra Marina Karella e per il sig. Nikolaos Karellas, dagli avv.ti Konstantinos Adamantopoulos, del foro di Atene, e Philip Bentley, barrister of Lincoln' s Inn,

- per il governo ellenico, dagli avv.ti Panagiotis Milonopoulos, consigliere giuridico di secondo grado presso il servizio del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e Konstantinos Stavropoulos, collaboratore presso lo stesso servizio, e Nikos Fragkakis, in qualità di agenti,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Antonio Caeiro, suo consigliere giuridico, e dalla sig.ra Maria Patakia, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della sig.ra Marina Karella e del sig. Nikolaos Karellas, dell' Organismo Anasygkrotiseos Epicheiriseon AE, rappresentato dagli avv.ti Leonidas Georgakopoulos e Andreas Tsouderos, del foro di Atene, del governo ellenico e della Commissione, all' udienza del 12 dicembre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 30 gennaio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con due ordinanze 25 maggio 1989, pervenute in cancelleria il 22 gennaio 1990, il Symvoulio Epikrateias (Consiglio di Stato) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 25, 41 e 42 della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1, in prosieguo: la "seconda direttiva").

2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di due controversie fra due azionisti della società Klostiria Velka AE e il ministro dell' Industria, dell' Energia e della Tecnica, nonché l' Organismo Anasyngkrotiseos Epicheiriseon AE (Istituto per la ristrutturazione delle imprese, in prosieguo: "l' OAE"). Queste controversie vertono sull' aumento del capitale sociale di detta società, deciso dall' OAE e approvato dal sottosegretario di Stato all' Industria, all' Energia e alla Tecnologia.

3 L' OAE è un ente pubblico avente forma di società per azioni che agisce nel pubblico interesse sotto il controllo dello Stato, istituito con legge greca 5 agosto 1983, n. 1386/1983 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica dell' 8 agosto 1983, n. 107/A, pag. 14). Ai sensi dell' art. 2, n. 2, di questa legge, l' OAE ha lo scopo di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese mediante il risanamento finanziario delle imprese, l' importazione e l' applicazione di tecnologie straniere, lo sviluppo del patrimonio tecnologico nazionale, nonché la creazione e la gestione di imprese nazionalizzate o ad economia mista.

4 L' art. 2, n. 3, della legge n. 1386/1983 elenca i poteri attribuiti all' OAE per realizzare detti obiettivi. Esso può assumere l' amministrazione e la gestione corrente di imprese in corso di risanamento o nazionalizzate, acquistare partecipazioni nel capitale di imprese, accordare prestiti e emettere o contrarre taluni prestiti obbligazionari, acquistare obbligazioni, nonché trasferire azioni, in particolare ai lavoratori o alle loro organizzazioni di rappresentanza, agli enti locali o ad altre persone giuridiche di diritto pubblico, alle istituzioni di beneficienza, alle organizzazioni sociali o ai privati.

5 Ai sensi dell' art. 5, n. 1, della legge n. 1386/1983, il ministro dell' Economia nazionale può decidere di sottoporre alla disciplina della legge le imprese che attraversano gravi difficoltà finanziarie.

6 Ai sensi dell' art. 7 della legge n. 1386/1983, il ministro competente può decidere di trasferire all' OAE l' amministrazione dell' impresa soggetta alla suddetta disciplina legislativa, di dare ai suoi debiti un assetto che ne garantisca la sopravvivenza, o di procedere alla sua liquidazione.

7 L' art. 8 della legge n. 1386/1983 contiene le disposizioni relative al passaggio all' OAE dell' amministrazione dell' impresa. L' art. 8, n. 1, come modificato dalla legge n. 1472/1984 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica del 6 agosto 1984, n. 112/A, pag. 1273), determina le modalità del passaggio e disciplina i rapporti fra le persone incaricate dell' amministrazione, nominate dall' OAE, e gli organi dell' impresa. E' così previsto che la pubblicazione della decisione ministeriale di sottoporre l' impresa alla disciplina legislativa ponga fine ai poteri degli organi amministrativi dell' impresa e che l' assemblea generale rimanga in essere, senza però poter revocare i membri dell' amministrazione nominati dall' OAE.

8 L' art. 8, n. 8, della legge n. 1386/1983 contempla che l' OAE, durante la sua amministrazione provvisoria della società sottoposta alla disciplina legislativa, può decidere di aumentare il capitale sociale di questa società, in deroga alle disposizioni vigenti per le società per azioni. L' aumento, che dev' essere autorizzato dal ministro, può avvenire sia mediante conferimenti in denaro, sia mediante conferimenti in natura. Il conferimento può effettuarsi anche mediante compensazione. I vecchi azionisti conservano tuttavia un diritto di opzione, che possono esercitare entro il termine precisato nell' approvazione ministeriale.

9 Con provvedimento 14 dicembre 1983 il sottosegretario di Stato all' Economia sottoponeva la società Klostiria Velka AE al disposto di cui alla legge n. 1386/1983 (decreto n. 2057, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica del 14 dicembre 1983, n. 725/B). L' amministrazione della società veniva trasferita all' OAE, a norma dell' art. 8 della legge.

10 Durante questa amministrazione provvisoria l' OAE decideva, in base all' art. 8, n. 8, della legge n. 1386/1983, di aumentare per un importo di 400 milioni di DR il capitale sociale della società sottoposta alla suddetta disciplina legislativa. Questa decisione veniva autorizzata dal sottosegretario di Stato all' Industria, all' Energia e alla Tecnologia (decreto 6 giugno 1986, n. 162, Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica del 10 ottobre 1986, n. 374/B). Il decreto di approvazione stabiliva per i vecchi azionisti un diritto di opzione illimitato da esercitarsi entro il termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione di detta decisione.

11 I sigg. Marina Karella e Nikolaos Karellas, due azionisti della società Klostiria Velka AE, proponevano dinanzi al Symvoulio Epikrateias un ricorso per l' annullamento del decreto di approvazione, in quanto contrastante con la Costituzione ellenica e con la seconda direttiva.

12 Nelle ordinanze 25 maggio 1989 il Symvoulio Epikrateias riteneva infondati i mezzi di annullamento dedotti dai vecchi azionisti relativi all' incostituzionalità del decreto controverso. Questo organo giudiziario considerava comunque, quanto all' interpretazione della seconda direttiva, che occorreva sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali, identiche nelle due cause:

"1) Se il combinato disposto dell' art. 25 e degli artt. 41, n. 1, e 42 della direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, sia svincolato da condizioni lasciate alla valutazione degli Stati membri e sia sufficientemente preciso, cosicché il singolo possa invocarlo nei confronti dell' amministrazione dinanzi ad un giudice nazionale, facendo valere che è con esso incompatibile la disciplina contenuta in una norma di legge.

2) Se ai sensi dell' art. 25 della citata direttiva ricada nel campo di applicazione di questa norma e, in caso di risposta positiva, in che misura appaia conciliabile con il combinato disposto di tale norma con l' art. 41, n. 1, della stessa direttiva una norma di legge che non regola quale disciplina normativa fondamentale la materia degli aumenti del capitale sociale della società per azioni, ma che mira ad affrontare la situazione eccezionale in cui siano venute a trovarsi, a causa del loro indebitamento, imprese di particolare importanza per la collettività dal punto di vista economico e sociale, prevedendo, allo scopo di garantire la loro sopravvivenza e la continuazione della loro attività, la possibilità di decidere con atto amministrativo l' aumento del capitale sociale, restando comunque garantito il diritto di opzione dei vecchi azionisti in occasione dell' emissione di nuove azioni.

3) Se, inoltre, tale disciplina, non disponendo che il prezzo di emissione delle nuove azioni sia fissato dall' amministrazione sulla base del patrimonio netto dell' impresa, obiettivamente accertato, e del valore effettivo delle vecchie azioni, ma lasciando invece alla valutazione dell' amministrazione la fissazione di questo prezzo, così da rendere possibile il necessario, immediato conferimento di capitali in società che a causa della loro difficile situazione hanno perso la fiducia del pubblico, garantendo tuttavia il diritto di opzione dei vecchi azionisti in occasione dell' emissione di nuove azioni, sia compatibile con l' art. 42 della citata direttiva".

13 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, della normativa vigente nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

14 Con le sue questioni pregiudiziali il giudice a quo solleva in sostanza due quesiti. Il primo riguarda l' art. 25, n. 1, della seconda direttiva. Il giudice a quo mira ad accertare se, tenendo conto dell' art. 41, n. 1, della stessa direttiva, detto articolo possa essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dell' amministrazione. Esso chiede inoltre se lo stesso articolo, in combinato disposto con il suddetto articolo 41, n. 1, sia applicabile nei confronti di una normativa pubblica, come quella stabilita dalla legge n. 1386/1983, che disciplina situazioni del tutto eccezionali di imprese aventi una particolare importanza dal punto di vista economico e sociale per la collettività e che attraversano gravi difficoltà finanziarie.

15 Il secondo quesito attiene all' art. 42 della seconda direttiva. Il giudice a quo chiede se quest' articolo possa essere invocato dai singoli e se debba essere interpretato nel senso che esso si oppone ad una normativa nazionale come quella summenzionata.

16 La Corte esaminerà anzitutto il primo quesito, poiché, nella fattispecie della causa principale, la soluzione della questione relativa alla legittimità dell' aumento del capitale determina la soluzione della questione relativa al valore del prezzo di emissione.

Sull' efficacia diretta dell' art. 25, n. 1, della seconda direttiva

17 Dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato (v., in particolare, sentenza 19 gennaio 1982, Becker, causa 8/81, Racc. pag. 53).

18 Si deve quindi esaminare se l' art. 25, n. 1, della seconda direttiva, il quale dispone che l' aumento del capitale dev' essere deciso dall' assemblea generale, soddisfi tali presupposti.

19 A questo proposito si deve constatare che tale disposizione è redatta in termini chiari e precisi e stabilisce, incondizionatamente, la norma che sancisce il principio generale della competenza dell' assemblea generale a decidere aumenti di capitale.

20 La natura incondizionata di questa disposizione non viene meno per la deroga contemplata dall' art. 25, n. 2, della seconda direttiva, secondo cui l' atto costitutivo della società o l' assemblea generale possono autorizzare l' aumento del capitale sottoscritto nei limiti di un ammontare che essi fissano rispettando l' importo massimo eventualmente previsto dalla legge. Infatti, questa deroga specifica e chiaramente circoscritta non consente agli Stati membri alcuna facoltà di subordinare il principio della competenza dell' assemblea generale ad eccezioni diverse da quella espressamente contemplata.

21 Lo stesso vale per quanto riguarda l' art. 41, n. 1, della direttiva, che consente agli Stati membri di derogare all' art. 25, n. 1, nonché all' art. 9, n. 1, e all' art. 19, n. 1, lett. a), prima frase, e lett. b), nella misura in cui ciò è necessario per favorire la partecipazione dei lavoratori o di altre categorie di persone determinate dalla legge nazionale al capitale delle imprese. Questa deroga è del pari tassativamente limitata al caso previsto.

22 Peraltro, il fatto che il legislatore comunitario abbia stabilito deroghe precise e concrete conferma la natura incondizionata del principio enunciato nell' art. 25, n. 1, della seconda direttiva.

23 La questione del giudice a quo dev' essere quindi risolta nel senso che l' art. 25, n. 1, può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali da un singolo nei confronti delle pubbliche autorità.

Sulla portata dell' art. 25, n. 1, della seconda direttiva

24 Per quanto riguarda la portata dell' art. 25, n. 1, della seconda direttiva nei confronti di una legge, quale la legge n. 1386/1983, occorre esaminare anzitutto se tale legge rientri nella sfera di applicazione della direttiva, in quanto questa legge non contiene la normativa base relativa agli aumenti di capitale e mira solo a fronteggiare situazioni eccezionali. Qualora questa legge ricada nella sfera di applicazione della seconda direttiva, si deve poi esaminare se la stessa possa fruire della deroga contemplata dall' art. 41, n. 1, della direttiva di cui trattasi.

25 Per quanto attiene alla sfera di applicazione della seconda direttiva, si deve precisare anzitutto che questa direttiva mira, a norma dell' art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato, a coordinare le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all' art. 58, n. 2, dello stesso Trattato, per rendere equivalenti tali garanzie e per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi. La seconda direttiva mira quindi a garantire un livello minimo di tutela degli azionisti in tutti gli Stati membri.

26 Tale obiettivo sarebbe gravemente compromesso se gli Stati membri potessero derogare alle disposizioni della direttiva, mantenendo in vigore normative, anche definite speciali o eccezionali, che consentano di decidere, mediante provvedimento amministrativo e indipendentemente da qualsiasi decisione dell' assemblea generale degli azionisti, un aumento del capitale sociale che porti ad obbligare i vecchi azionisti ad aumentare i loro conferimenti, o a imporre loro l' entrata nella società di nuovi azionisti, in modo da ridurre la loro partecipazione al potere decisionale della società.

27 Tale rilievo non significa tuttavia che il diritto comunitario impedisca agli Stati membri di derogare a tali disposizioni in ogni caso. Infatti, il legislatore comunitario ha specificamente stabilito sia deroghe circoscritte, sia procedimenti tali da consentire siffatte deroghe allo scopo di salvaguardare taluni interessi vitali degli Stati membri che rischierebbero di essere lesi in situazioni eccezionali. Ne costituiscono esempi gli artt. 19, nn. 2 e 3, 40, n. 2, 41, n. 2, e 43, n. 2, della direttiva.

28 A questo riguardo si deve rilevare che non è prevista nessuna disposizione derogatoria, che consenta agli Stati membri di derogare all' art. 25, n. 1, della direttiva in situazioni di crisi, né dal Trattato CEE né dalla seconda direttiva stessa. Al contrario, l' art. 17, n. 1, della direttiva stabilisce espressamente che in caso di perdita grave del capitale sottoscritto l' assemblea generale deve essere convocata nel termine previsto dalle legislazioni degli Stati membri per esaminare se sia necessario sciogliere la società o adottare altri provvedimenti. Tale disposizione conferma quindi il principio stabilito dall' art. 25, n. 1, e si applica anche qualora la società considerata attraversi gravi difficoltà finanziarie.

29 L' OAE ha sostenuto inoltre all' udienza che la seconda direttiva non può applicarsi ai procedimenti speciali di liquidazione collettiva o di risanamento di società che non possono adempiere i loro obblighi, in quanto la sua sfera di applicazione è limitata al funzionamento normale della società.

30 Quest' obiezione non può essere ammessa. La direttiva è infatti destinata a garantire la tutela dei diritti dei soci e dei terzi, in particolare nelle operazioni di costituzione di una società e di aumento e di riduzione del suo capitale. Tale garanzia, perché sia effettiva, dev' essere fornita ai soci finché la società continua ad esistere con le proprie strutture. La direttiva, anche se non impedisce l' adozione di provvedimenti di esecuzione forzata e in particolare di regimi di liquidazione che pongano la società sotto un regime di amministrazione obbligatoria per salvaguardare i diritti dei creditori, continua tuttavia ad applicarsi finché non vi sia stato spossessamento degli azionisti e degli organi normali della società. Ciò si verifica sicuramente in caso di semplice disciplina di risanamento che contempli l' intervento di enti pubblici o di società di diritto privato, quando viene messo in discussione il diritto dei soci al capitale e al potere decisionale nella società.

31 Ne consegue che in mancanza di una deroga stabilita dal diritto comunitario l' art. 25, n. 1, della seconda direttiva dev' essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri mantengano in vigore una normativa incompatibile col principio enunciato da detto articolo, anche se questa normativa riguarda solo situazioni eccezionali. Ammettere una riserva generale relativa a situazioni eccezionali, prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato e dalla seconda direttiva, rischierebbe, peraltro, di compromettere la forza cogente e l' applicazione uniforme del diritto comunitario (v., a questo proposito, sentenza 15 maggio 1986, Johnston, punto 26 della motivazione, causa 222/84, Racc. pag. 1651).

32 Quanto all' ipotesi che una normativa come quella contenuta nella legge n. 1386/1983 possa fruire della deroga contemplata dall' art. 41, n. 1, si deve osservare che tale disposizione persegue un obiettivo di politica sociale, preciso e delimitato, vale a dire l' incoraggiamento dell' azionariato popolare. Essa mira esclusivamente, alla guisa delle deroghe contemplate dagli artt. 19, n. 3, e 23, n. 2, della seconda direttiva, a favorire, in modo oggettivo e concreto, la partecipazione al capitale delle imprese di persone, come i lavoratori, che in genere non dispongono dei mezzi necessari per accedere al capitale delle imprese secondo il diritto societario ordinario degli Stati membri.

33 Pertanto, una normativa nazionale può fruire di tale deroga solo se la sua applicazione concreta contribuisce alla realizzazione dell' obiettivo di cui all' art. 41, n. 1, della seconda direttiva.

34 A questo proposito, si deve precisare che tale condizione non è soddisfatta solo perché una normativa, come quella contenuta nella legge n. 1386/1983, stabilisce, come uno dei mezzi disponibili per il conseguimento del suo obiettivo principale, la facoltà per l' ente di ristrutturazione pubblica di trasferire azioni ai lavoratori o ai singoli. Tale facoltà non è infatti che teorica e secondaria.

35 Si deve inoltre precisare, come è stato fatto dall' avvocato generale nel punto 5 delle sue conclusioni, che il riferimento dell' art. 41, n. 1, della seconda direttiva ad altre categorie di persone riguarda l' azionariato popolare e non attiene al trasferimento di azioni ad istituti di credito o a enti di diritto pubblico.

36 Si deve quindi risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che il combinato disposto dell' art. 25 e dell' art. 41, n. 1, della seconda direttiva dev' essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la continuazione dell' attività delle imprese che hanno particolare importanza dal punto di vista economico e sociale per la collettività, e si trovano, a causa del loro indebitamento eccessivo, in una situazione eccezionale, stabilisce che può essere deciso con atto amministrativo di aumentare il loro capitale sociale, fermo restando il mantenimento del diritto di opzione dei vecchi azionisti all' atto dell' emissione di nuove azioni.

37 Tenuto conto delle soluzioni qui sopra esposte, non si devono esaminare la terza questione pregiudiziale e la parte della prima questione relativa all' efficacia diretta dell' art. 42 della seconda direttiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

38 Le spese sostenute dal governo greco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Symvoulio Epikrateias, con due ordinanze 25 maggio 1989, dichiara:

1) L' art. 25, n. 1, della seconda direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali da un singolo nei confronti delle pubbliche autorità.

2) Il combinato disposto dell' art. 25 e dell' art. 41, n. 1, della seconda direttiva dev' essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale, allo scopo di garantire la sopravvivenza e la continuazione dell' attività delle imprese che hanno particolare importanza dal punto di vista economico e sociale per la collettività, e si trovano, a causa del loro indebitamento eccessivo, in una situazione eccezionale, stabilisce che può essere deciso con atto amministrativo di aumentare il loro capitale sociale, fermo restando il mantenimento del diritto di opzione dei vecchi azionisti all' atto dell' emissione di nuove azioni.

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