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Document 61988CJ0026

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 dicembre 1989.
Brother International GmbH contro Hauptzollamt Gießen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hessisches Finanzgericht - Germania.
Origine delle merci - Montaggio di pezzi staccati prefabbricati.
Causa C-26/88.

Raccolta della Giurisprudenza 1989 -04253

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1989:637

61988J0026

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 13 DICEMBRE 1989. - BROTHER INTERNATIONAL GMBH CONTRO HAUPTZOLLAMT GIESSEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HESSISCHES FINANZGERICHT - GERMANIA. - ORIGINE DELLE MERCI - MONTAGGIO DI SINGOLE PARTI GIA PRONTE. - CAUSA 26/88.

raccolta della giurisprudenza 1989 pagina 04253


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . Origine delle merci - Determinazione - Trasformazione o lavorazione sostanziale - Esclusione delle semplici operazioni di montaggio - Nozione

( Regolamento del Consiglio n . 802/68, art . 5 )

2 . Origine delle merci - Determinazione - Trasformazione o lavorazione sostanziale - Operazione di montaggio - Presupposti della rilevanza

( Regolamento del Consiglio n . 802/68, art . 5 )

3 . Origine delle merci - Determinazione - Presunzione dell' intento di eludere, mediante l' effettuazione in un determinato luogo di operazioni di trasformazione o di lavorazione, talune disposizioni applicabili alle merci di determinati paesi - Trasferimento delle operazioni di montaggio fuori del paese in cui sono prodotti i componenti - Presupposti per il sorgere e gli effetti della presunzione

( Regolamento del Consiglio n . 802/68, art . 6 )

Massima


1 . Ai sensi dell' art . 5 del regolamento n . 802/68, interpretato alla luce delle norme della convenzione internazionale per la semplificazione e l' armonizzazione dei regimi doganali, non rientrano nella nozione di trasformazione o di lavorazione sostanziale, di cui si deve tener conto per determinare l' origine della merce, le semplici operazioni di montaggio . Vanno considerate tali le operazioni che non richiedono personale dotato di particolare specializzazione per i lavori in questione, né un' apparecchiatura perfezionata, né impianti specialmente attrezzati per il montaggio . Siffatte operazioni non appaiono infatti idonee a contribuire a fornire alla merce di cui trattasi le sue caratteristiche o proprietà essenziali .

2 . Risulta tanto dall' art . 5 del regolamento n . 802/68 quanto dalle norme della convenzione internazionale per la semplificazione e l' armonizzazione dei regimi doganali, accettate dalla Comunità, che il solo montaggio di pezzi prefabbricati, originari di un paese diverso da quello del montaggio, è sufficiente per conferire al prodotto che ne scaturisce l' origine del paese in cui si effettua il montaggio, a condizione che questo costituisca, sotto l' aspetto tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, la fase produttiva determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e durante la quale vengono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche : nell' ipotesi in cui l' applicazione di questo criterio non consenta di trarre una conclusione, occorre verificare se il complesso delle operazioni di montaggio in questione implichi un aumento notevole del valore mercantile, franco stabilimento, del prodotto finito, ma non è invece necessario accertare se il montaggio implichi un' operazione intellettuale intrinseca .

3 . L' art . 6 del regolamento n . 802/68, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, va interpretato nel senso che il trasferimento del montaggio dal paese di fabbricazione dei componenti in un altro paese, nel quale vengono sfruttati impianti già esistenti, non giustifica di per sé la presunzione secondo la quale questo trasferimento ha avuto come unica finalità quella di eludere le disposizioni vigenti nella Comunità o negli Stati membri per le merci di determinati paesi, salvo che esista una coincidenza temporale tra l' entrata in vigore della disciplina in questione e il trasferimento del montaggio . In quest' ultimo caso spetterà all' operatore economico interessato dimostrare che vi era un motivo plausibile, diverso da quello di sottrarsi alle conseguenze scaturenti dalle disposizioni in questione, per la realizzazione delle operazioni di montaggio nel paese dal quale le merci sono state esportate .

Parti


Nel procedimento C-26/88,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dallo Hessisches Finanzgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Brother International GmbH, con sede in Bad Vilbel, Repubblica federale di Germania

e

Hauptzollamt Giessen,

domanda vertente sull' interpretazione degli artt . 5 e 6 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n . 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( GU L 148, pag . 1 )

LA CORTE ( quinta sezione ),

composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, M . Zuleeg, R . Joliet, J.C . Moitinho de Almeida e G.C . Rodríguez Iglesias, giudici,

avvocato generale : W . van Gerven

cancelliere : J.A . Pompe, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni presentate :

- per la società Brother, dall' avv . G . Laule, del foro di Francoforte sul Meno,

- per il governo francese, dalla sig.ra E . Belliard e dal sig . Chavance, in qualità di agenti,

- per il governo olandese, dal sig . H.J . Heinemann, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico, sig . J . Sack, assistito dal sig . R . Wagner, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza ed in seguito alla trattazione orale del 16 febbraio 1989,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 16 marzo 1989,

ha pronunciato la presente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 17 dicembre 1987, giunta alla Corte il 25 gennaio 1988, lo Hessisches Finanzgericht ha proposto, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt . 5 e 6 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( GU L 148, pag . 1 ).

2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra la società Brother International GmbH ( in prosieguo : la "Brother ") e lo Hauptzollamt ( ufficio doganale principale ) di Giessen circa l' ingiunzione di pagamento a posteriori di taluni dazi antidumping .

3 Nel 1984 e nel 1985, la Brother importava nella Repubblica federale di Germania macchine per scrivere elettroniche provenienti da Taiwan, che dichiarava come originarie di questo paese .

4 Nel dicembre 1985 la Commissione instaurava un procedimento antidumping relativo all' importazione di macchine per scrivere elettroniche originarie di Taiwan ( GU C 338, pag . 7 ), che chiudeva in seguito con decisione 23 maggio 1986 ( GU L 140, pag . 52 ), per il motivo che le merci in questione non erano originarie di Taiwan, dichiarando in particolare "che le operazioni effettuate a Taiwan non erano sufficienti per conferire l' origine ai prodotti ai sensi del regolamento CEE n . 802/68 del Consiglio ".

5 Le società Brother Industries Ltd del Giappone, Taiwan Brother Industries Ltd di Taiwan e Brother International Europe Ltd del Regno Unito adivano la Corte di giustizia per ottenere l' annullamento della summenzionata decisione della Commissione, contestando in particolare il fatto che la Commissione non avesse riconosciuto alle merci in questione l' origine taiwanese . Il loro ricorso veniva dichiarato irricevibile con ordinanza 30 settembre 1987 ( causa 229/86, Racc . pag . 3757 ) in quanto la decisione impugnata non costituiva atto che arrecasse pregiudizio alle imprese ricorrenti, dal momento che la decisione circa l' origine era di competenza delle autorità nazionali, salva restando la possibilità di un rinvio pregiudiziale .

6 Dopo un controllo effettuato presso la Brother nel settembre 1986, le autorità tedesche concludevano che le macchine per scrivere elettroniche importate dalla Brother da Taiwan dovevano considerarsi originarie del Giappone e rientravano quindi nella sfera d' applicazione del regolamento del Consiglio 19 giugno 1985, n . 1698, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone ( GU L 163, pag . 1 ). L' Hauptzollamt Giessen ( in prosieguo : lo "HZA "), con ingiunzione di pagamento a posteriori in data 12 maggio 1987, esigeva di conseguenza dalla Brother un conguaglio pari a 3 210 277,83 DM per dazi antidumping .

7 La Brother si opponeva alla decisione e chiedeva allo HZA di sospenderne l' esecuzione . Respinta la domanda, essa chiedeva allo Hessische Finanzgericht di sospendere, ed eventualmente di annullare, l' esecuzione della decisione di recupero . A sostegno della sua domanda essa faceva osservare sostanzialmente che vi era a Taiwan una fabbrica interamente attrezzata nella quale i pezzi staccati, prevalentemente fabbricati in Giappone e importati a Taiwan, erano stati montati e assemblati per farne macchine da scrivere pronte per l' uso . Essa ritiene che le macchine per scrivere litigiose vadano quindi considerate originarie di Taiwan . A suo giudizio non è stata commessa alcuna frode alla legge se non altro in quanto lo stabilimento di Taiwan esisteva già da molto tempo prima dell' entrata in vigore del regime dei dazi antidumping, e macchine per scrivere fabbricate in questo stabilimento sono state fornite alla Repubblica federale di Germania già dal 1982 .

8 Lo HZA ha ritenuto che l' impianto della Brother in Taiwan rappresenti uno stabilimento "cacciavite" in cui ci si limita ad aprire i colli e ad assemblare pezzi staccati . Questa operazione non costituisce, a suo giudizio, una trasformazione o una lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che conferisca l' origine . Ma, anche se si ritenesse che questa trasformazione conferisce l' origine, si dovrebbe, a giudizio dello HZA, riscuotere il dazio antidumping, poiché il trasferimento del montaggio finale dal Giappone a Taiwan è largamente sufficiente a giustificare la presunzione che il suo solo scopo sia quello di aggirare il regime dei dazi antidumping .

9 Ritenendo che la sua decisione dipendesse dall' interpretazione degli artt . 5 e 6 del regolamento ( CEE ) n . 802/68, lo Hessisches Finanzgericht, con ordinanza 17 dicembre 1987, sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

"Se l' art . 5 del regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci ( GU L 148, pag . 1 ), vada interpretato nel senso che anche il semplice montaggio di singoli pezzi importati prefabbricati in modo da ottenere un nuovo oggetto, determina l' origine in quanto ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, ovvero, accanto al montaggio, occorre pure una distinta prestazione intellettuale perchè il primo determini l' origine .

Qualora il semplice montaggio di singoli pezzi prefabbricati già determini l' origine ai sensi del sopraddetto art . 5, se l' art . 6 dello stesso regolamento vada interpretato nel senso che già la deviazione delle esportazioni mediante l' uso di luoghi di produzione preesistenti crei la presunzione che la deviazione mira ad eludere determinate norme ( dazi antidumping )".

10 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento della procedura, nonché delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nei limiti necessari alla comprensione del ragionamento della Corte .

Sull' interpretazione dell' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 802/68

11 Con la prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza in quali condizioni il solo montaggio di pezzi prefabbricati originari di un paese diverso da quello dell' assemblaggio sia sufficiente a conferire al prodotto che ne scaturisce l' origine del paese in cui il montaggio si è effettuato .

12 A questo proposito si deve ricordare che, in virtù dell' art . 5 del regolamento ( CEE ) n . 802/68,

"una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l' ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata da un' impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione ".

13 La Brother sostiene che i criteri indicati dall' art . 5 del regolamento sono di indole tecnica e che un montaggio rappresenta un' operazione classica di tasformazione ai sensi di questa disposizione, qualora consista, come nella fattispecie, nel montare diversi pezzi per formare una nuova unità coerente . Un regolamento d' applicazione adottato in forza dell' art . 14 del regolamento ( CEE ) n . 802/68, che precisa le condizioni per l' attribuzione dell' origine, potrebbe definire criteri economici di un montaggio, ma non già criteri relativi al valore intellettuale dello stesso .

14 La Commissione sostiene invece che il solo montaggio di pezzi prefabbricati non può considerarsi come trasformazione o lavorazione sostanziale ai sensi dell' art . 5 del regolamento, allorché, tenuto conto del lavoro che ciò comporta e delle spese di materiale, da un lato, nonché del valore aggiunto, dall' altro, questa operazione è nettamente meno importante delle altre trasformazioni o lavorazioni effettuate in un altro o in altri paesi .

15 Emerge dall' art . 5 del regolamento, come è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte, che il criterio determinante è quello dell' ultima trasformazione o lavorazione sostanziale . Questa valutazione è d' altro canto confermata dalla norma 3 dell' allegato D.1 della convenzione internazionale per la semplificazione e l' armonizzazione dei regimi doganali ( convenzione di Kyoto ), che è stata accettata a nome della Comunità mediante la decisione del Consiglio 3 giugno 1977, n . 415 ( GU L 166, pag . 1 e 3 ). Secondo questa norma "qualora due o più paesi intervengano nella produzione di una merce, l' origine di quest' ultima è determinata in base al criterio della trasformazione sostanziale ".

16 L' art . 5 del regolamento non precisa fino a qual punto operazioni di montaggio possano venir definite di trasformazione o di lavorazione sostanziale . E d' uopo rilevare che in base alla norma 6 della convenzione di Kyoto

"non devono essere considerate trasformazioni o lavorazioni sostanziali le operazioni che non contribuiscono affatto o soltanto in minima parte a conferire alle merci le loro caratteristiche o proprietà essenziali, ed in particolare le operazioni che comprendono esclusivamente uno o più dei seguenti elementi (...)

c ) semplici operazioni di montaggio

(...)".

17 Si devono considerare come semplici operazioni di montaggio le operazioni che non richiedono personale dotato di particolare specializzazione per i lavori in questione, né un' apparecchiatura perfezionata, né impianti specialmente attrezzati per il montaggio . Siffatte operazioni non appaiono infatti idonee a contribuire a fornire alla merce in questione le sue caratteristiche o proprietà essenziali .

18 La convenzione di Kyoto si limita ad escludere dalla nozione di trasformazione o di lavorazione sostanziale le semplici operazioni di montaggio, senza precisare a quali condizioni gli altri tipi di montaggio possano costituire una trasformazione oppure una lavorazione sostanziale . Per questi altri tipi di montaggio è opportuno determinare di volta in volta, in funzione di criteri obiettivi, se rappresentino o meno una trasformazione o una lavorazione sostanziale .

19 Si può ritenere che un' operazione di montaggio conferisca l' origine allorché rappresenta, sotto un profilo tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, lo stadio produttivo determinante durante il quale si concretizza la destinazione di componenti utilizzate e nel corso del quale sono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche ( vedere sentenza 31 gennaio 1979, Yoshida, 114/78, Racc . pag . 151 ).

20 Tenuto conto tuttavia della varietà delle operazioni che rientrano nella nozione di montaggio, vi sono situazioni nelle quali l' esame in base a criteri d' ordine tecnico può essere inconcludente per la determinazione dell' origine di una merce . In questi casi è d' uopo prendere in considerazione il valore aggiunto per effetto del montaggio come criterio sussidiario .

21 La pertinenza di questo criterio è d' altra parte confermata dalla convenzione di Kyoto, le cui note relative alla norma 3 dell' allegato D.1 precisano che il criterio della trasformazione sostanziale può esprimersi in pratica nella regola della percentuale ad valorem, allorché la percentuale del valore dei prodotti utilizzati o la percentuale del maggior valore acquisito raggiunge un determinato livello .

22 Nell' applicare questo criterio, ed in particolare nello stabilire quale sia l' entità del valore aggiunto necessaria per determinare l' origine della merce, si deve partire dall' idea che il complesso delle operazioni di montaggio deve implicare un notevole aumento del valore mercantile, franco stabilimento, del prodotto finito . A questo proposito è opportuno valutare di volta in volta se l' entità del valore aggiunto nel paese di montaggio giustifichi, se raffrontato col valore aggiunto in altri paesi, il conferimento dell' origine del paese di montaggio .

23 Qualora solo due paesi partecipino alla produzione di una merce e qualora l' esame dei criteri di ordine tecnico risulti inadeguato per determinarne l' origine, il solo montaggio di questa merce in un paese, in base a pezzi prefabbricati ed originari dell' altro paese, non è sufficiente per conferire al prodotto che ne scaturisce l' origine del paese di montaggio se il maggior valore che esso vi acquista è notevolmente inferiore al valore che si raggiunge nell' altro paese . E d' uopo precisare che in una situazione di questo genere una percentuale di valore aggiunto inferiore al 10% - che corrisponde alla stima fornita dalla Commissione nelle sue osservazioni - non potrebbe, in ogni caso, considerarsi sufficiente per conferire al prodotto finito l' origine del paese di montaggio .

24 L' origine di una merce che ha costituito oggetto di un montaggio va determinata in funzione dei criteri summenzionati, senza dover verificare se il montaggio implichi un' operazione intellettuale intrinseca, criterio che non è contemplato dall' art . 5 del regolamento .

25 In considerazione di quanto precede è opportuno risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che il solo montaggio di pezzi prefabbricati originari di un paese diverso da quello del montaggio è sufficiente per conferire al prodotto che ne scaturisce l' origine del paese in cui si effettua il montaggio, a condizione che questo costituisca, sotto l' aspetto tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, la fase produttiva determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e durante la quale vengono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche; nell' ipotesi in cui l' applicazione di questo criterio non consenta di trarre una conclusione, occorre verificare se il complesso delle operazioni di montaggio in questione implichi un aumento notevole del valore mercantile, franco stabilimento, del prodotto finito .

Sull' interpretazione dell' art . 6 del regolamento ( CEE ) n . 802/68

26 Con la seconda questione il giudice di rinvio chiede se il trasferimento del montaggio dal paese di fabbricazione dei componenti in un altro paese nel quale vengono impiegati impianti già esistenti giustifichi di per sè la presunzione secondo la quale il trasferimento ha come unica finalità quella di eludere la normativa vigente, ed in particolare l' applicazione di un dazio antidumping, ai sensi dell' art . 6 del regolamento .

27 In forza di quest' ultima disposizione

"le trasformazioni o lavorazioni per le quali è accertato o per le quali i fatti constatati giustificano la presunzione che abbiano il solo scopo di eludere le disposizioni applicabili nella Comunità o negli Stati membri alle merci di determinati paesi, non possono in alcun caso essere considerate come conferenti, a norma dell' art . 5, alle merci che ne risultano, l' origine del paese in cui sono effettuate ".

28 Il trasferimento del montaggio dal paese di fabbricazione dei componenti in un altro paese, ove vengono sfruttati impianti già esistenti, non può - come unico elemento - costituire il fondamento di detta presunzione . In realtà vi possono essere varie altre ragioni atte a giustificare detto trasferimento . Ma, qualora esista una coincidenza temporale tra l' entrata in vigore della disciplina pertinente ed il trasferimento del montaggio, spetterà all' operatore economico interessato provare che vi è una ragione valida, diversa dall' intento di sottrarsi alle conseguenze scaturenti dalle disposizioni in questione, per la realizzazione delle operazioni di montaggio nel paese dal quale le merci sono state esportate .

29 E quindi opportuno risolvere la seconda questione posta dal giudice nazionale dichiarando che il trasferimento del montaggio dal paese di fabbricazione dei componenti in un altro paese, nel quale vengono sfruttati impianti già esistenti, non giustifica di per sè la presunzione secondo la quale questo trasferimento ha avuto come unica finalità quella di eludere le disposizioni vigenti, salvo che esista una coincidenza temporale tra l' entrata in vigore della disciplina in questione e il trasferimento del montaggio . In quest' ultimo caso spetterà all' operatore economico interessato dimostrare che vi era un motivo plausibile, diverso da quello di sottrarsi alle conseguenze scaturenti dalle disposizioni in questione, per la realizzazione delle operazioni di montaggio nel paese dal quale le merci sono state esportate .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

30 Le spese sostenute dai governi francese ed olandese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE ( quinta sezione ),

pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali ad essa sottoposte dallo Hessische Finanzgericht, con ordinanza 17 dicembre 1987, così dichiara :

1 ) Il solo montaggio di pezzi prefabbricati, originari di un paese diverso da quello del montaggio, è sufficiente per conferire al prodotto che ne scaturisce l' origine del paese in cui si effettua il montaggio a condizione che questo costituisca, sotto l' aspetto tecnico e rispetto alla definizione della merce in questione, la fase produttiva determinante durante la quale si concretizza la destinazione dei componenti utilizzati e durante la quale vengono conferite alla merce in questione le sue proprietà qualitative specifiche; nell' ipotesi in cui l' applicazione di questo criterio non consenta di trarre una conclusione, occorre verificare se il complesso delle operazioni di montaggio in questione implichi un aumento notevole del valore mercantile, franco stabilimento, del prodotto finito .

2 ) Il trasferimento del montaggio dal paese di fabbricazione dei componenti in un altro paese, nel quale vengono sfruttati impianti già esistenti, non giustifica di per sè la presunzione secondo la quale questo trasferimento ha avuto come unica finalità quella di eludere le disposizioni vigenti, salvo che esista una coincidenza temporale tra l' entrata in vigore della disciplina in questione e il trasferimento del montaggio . In quest' ultimo caso spetterà all' operatore economico interessato dimostrare che vi era un motivo plausibile, diverso da quello di sottrarsi alle conseguenze scaturenti dalle disposizioni in questione, per la realizzazione delle operazioni di montaggio nel paese dal quale le merci sono state esportate .

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