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Document 61986CC0199

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 18 novembre 1987.
Raiffeisen Hauptgenossenschaft e.G. contro Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania.
Declaratoria d'invalidità di un regolamento - Effetti - Ripetizione dell'indebito.
Causa 199/86.

Raccolta della Giurisprudenza 1988 -01169

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1987:496

61986C0199

Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 18 novembre 1987. - RAIFFEISEN HAUPTGENOSSENSCHAFT E. G. CONTRO BUNDESANSTALT FUER LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG (BALM). - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT. - SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI INVALIDITA'DI UN REGOLAMENTO - EFFETTI - RIPETIZIONE DELL'INDEBITO. - CAUSA 199/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 01169


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

signori Giudici,

1 . Il Bundesverwaltungsgericht vi sottopone una serie di sei questioni vertenti sulle conseguenze derivanti dalla sentenza della Corte che ha dichiarato invalido il regolamento del Consiglio 15 marzo 1976, n . 563/76, relativo all' acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d' intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali ( GU L 67, pag . 18 ), in particolare per quanto attiene all' annullamento di una decisione con cui è stata fissata una cauzione e allo svincolo di quest' ultima, adottata in base al regolamento dichiarato invalido .

2 . Nell' ordinanza di rinvio, il giudice nazionale fa più volte riferimento alla sentenza della Corte 13 maggio 1981 ( causa 66/80, International Chemical Corporation, Racc . 1981, pag . 1191 ).

3 . Circa la soluzione da dare alle suddette questioni, la mia opinione coincide in larghissima misura con quella della Commissione . Pertanto vorrei limitarmi al alcune brevi osservazioni, rinviando per il resto agli argomenti svolti da quest' istituzione .

4 . A - La prima questione verte sul se nel diritto comunitario esista una norma la quale implichi che una decisione che ha determinato una cauzione

- adottata in base ad un regolamento invalido, il regolamento del Consiglio 15 marzo 1976, n . 563/76/CEE, e

- impugnata con i rimedi giuridici offerti dal diritto nazionale e pertanto non ancora divenuta definitiva,

non possa essere annullata mentre secondo le norme dell' ordinamento nazionale dovrebbe esserlo, a causa dell' invalidità del regolamento n . 563/76 .

5 . Condivido il punto di vista della ricorrente della causa principale nonché della Commissione, che propongono di risolvere negativamente tale questione .

6 . Infatti né i principi generali del diritto comunitario né il regolamento n . 563/76 contengono una siffatta norma . Del resto, la precitata sentenza ICC della Corte non si esprime sul se gli atti che hanno determinato una cauzione, adottati in base al regolamento n . 563/76 dichiarato invalido, possano essere annullati .

B - Con la seconda questione, il Bundesverwaltungsgericht chiede se nel diritto comunitario esista una norma secondo la quale una cauzione prestata in base ad una decisione di fissazione

- adottata in base ad un regolamento invalido, il n . 563/76/CEE, e

- impugnata con i rimedi giuridici offerti dal diritto nazionale, per essere poi annullata a causa dell' invalidità del regolamento n . 563/76/CEE,

possa ciononostante non essere svincolata .

8 . Ora, si evince dalla giurisprudenza della Corte ( vedasi sentenza 12 giugno 1980, causa 130/79, Express Dairy Foods Ltd / Intervention Board for Agricultural Produce, Racc . 1980, pag . 1887 ) che le controversie relative alla restituzione degli importi riscossi per conto della Comunità in base a regolamenti comunitari invalidi

"rientrano nella competenza dei giudici nazionali e vanno da questi risolte secondo le modalità, formali e sostanziali, stabilite dal diritto interno, in quanto il diritto comunitario non abbia altrimenti disciplinato la materia" ( punto 11 della motivazione ).

Lo stesso deve logicamente valere anche in ordine allo svincolo di una cauzione la cui determinazione non è divenuta definitiva .

9 . Nella fattispecie, il diritto comunitario, e precisamente l' art . 5 del regolamento n . 563/76, aveva espressamente stabilito che "per i contratti conclusi prima del giorno dell' entrata in vigore del presente regolamento, gli acquirenti successivi dei prodotti di cui agli artt . 2 e 3 o dei prodotti proteici derivanti dalla loro trasformazione, subiscono l' incidenza dell' onere che risulta dal regime definito nel presente regolamento ".

10 . La Corte dunque, nella sentenza ICC, poteva legittimamente partire dal presupposto che per quanto riguarda tali contratti anteriori la ripercussione dell' onere fosse avvenuta, e che, di conseguenza, un rimborso della cauzione avrebbe dato luogo ad arrichimento senza giusta causa in capo agli importatori .

11 . Per quanto riguarda i contratti successivi al 19 marzo 1976, per i quali non esisteva un obbligo giuridico di ripercuotere l' onere della cauzione, si poteva nondimeno supporre che il sistema posto in essere dal regolamento n . 563/76 avesse dato luogo a una ripartizione delle conseguenze economiche di dette cauzioni nella misura in cui la determinazione delle stesse, come nella causa ICC, non era stata impugnata dinanzi ai giudici nazionali competenti prima delle sentenze della Corte che hanno dichiarato l' invalidità del regolamento .

12 . Detta presunzione di ripercussione dell' onere non può essere stabilita, tuttavia, per quel che riguarda i contratti successivi al 19 marzo 1976, a proposito dei quali la decisione che determinava la cauzione è stata impugnata entro un breve termine con i rimedi giuridici offerti dall' ordinamento nazionale .

13 . Vi propongo pertanto di riprendere la distinzione basata sulla data della conclusione dei contratti suggerita dalla Commissione, tuttavia con alcune modifiche alla seconda parte della soluzione, dichiarando, a proposito dei contratti "nuovi", che ove la determinazione della cauzione sia stata impugnata con i gravami del diritto nazionale prima delle sentenze della Corte che hanno dichiarato invalido il regolamento n . 563/76, per essere poi annullata di conseguenza, non esiste un principio di diritto comunitario che osti allo svincolo della cauzione .

14 . C - Per quanto riguarda la terza questione, condivido del pari l' opinione della Commissione secondo cui, dal punto di vista del diritto comunitario, è irrilevante, ai fini dello svincolo di una cauzione, che quest' ultima sia stata incamerata prima o dopo la pronuncia delle sentenze della Corte 5 luglio 1977 che hanno dichiarato l' invalidità del regolamento n . 563/76 . Essenziale è la data di stipulazione del contratto .

15 . Mi sembra peraltro che, in un caso come quello in esame dinanzi al Bundesverwaltungsgericht il problema sollevato con la terza questione non possa assolutamente porsi .

16 . Dall' art . 1, n . 2, del regolamento della Commissione 26 marzo 1976, n . 677, "recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio del latte scremato in polvere previsto dal regolamento ( CEE ) n . 563/76" ( GU L 81, pag . 23 ), si evince che il "certificato proteine" è valido per tre mesi dalla data di rilascio . Del resto, giusta l' art . 10, n . 4, lett . b ), dello stesso regolamento, "la cauzione viene incamerata se l' interessato (...) non ha fornito una delle prove di cui al paragrafo 1, lettere b ), c ), d ), e ) ed f ), entro sei mesi dall' ultimo giorno di validità del certificato proteine ".

17 . Stando così le cose, una cauzione depositata il 24 marzo 1976 avrebbe dovuto essere considerata "incamerata" dal 24 dicembre 1976, cioé ad una data anteriore a quella delle sentenze della Corte 5 luglio 1977 .

18 . Sono infatti del parere che dal summenzionato art . 10 si poteva desumere che la cauzione veniva automaticamente incamerata trascorso il termine di nove mesi ove non fossero state soddisfatte le condizioni per lo svincolo della cauzione .

19 . Tale conclusione mi pare che si imponga anche alla luce del principio secondo cui il diritto comunitario deve essere uniformemente applicato in tutta la Comunità . Non può ammettersi, pertanto, che le autorità competenti di uno Stato membro proroghino i termini prescritti da un regolamento della Commissione emettendo una "dichiarazione di incameramento della cauzione" che produca i suoi effetti in una data successiva alla scadenza risultante dal regolamento stesso . Un' eventuale "dichiarazione di incameramento" può quindi avvenire solo a titolo informativo, per constatare e non già per dichiarare l' avvenuta perdita di una cauzione .

20 . Se si accoglie la tesi dell' automaticità del termine di nove mesi, si è peraltro indotti anche a concludere che nessuna cauzione prestata in base al regolamento n . 563/76 ha potuto essere incamerata in data successiva al 31 luglio 1977, poiché, secondo l' art . 11 del regolamento, lo stesso poteva essere applicato ai soli prodotti importati prima del 31 ottobre 1976 . Il periodo di normale validità del regolamento n . 563/76 era dunque scaduto già prima delle sentenze della Corte 5 luglio 1977 che ne hanno dichiarato l' invalidità .

21 . Per le ragioni sopra esposte preferisco modificare leggermente la soluzione della terza questione suggerita dalla Commissione, sostituendo alla locuzione "cauzione dichiarata incamerata" quella di "cauzione rimasta incamerata ". La formula che io propongo è pertanto la seguente :

"Dal punto di vista del diritto comunitario, è irrilevante ai fini dello svincolo di una cauzione che quest' ultima sia rimasta incamerata prima o dopo la pronuncia delle sentenze della Corte di giustizia 5 luglio 1977 che dichiaravano l' invalidità del regolamento n . 563/76 ."

22 . D - La quarta e la quinta questione sono state sottoposte solo per il caso in cui la terza questione, sub a ), riceva una soluzione negativa . Poiché ciò non si verifica, una soluzione alle questioni successive, ivi compresa la sesta, non è necessaria .

23 . In subordine, e per ogni evenienza, vorrei tuttavia segnalare che dalle osservazioni fatte sub B . discende che la quarta questione, sub b ), e la quinta, sub b ), a mio giudizio devono ricevere una soluzione affermativa . Detto altrimenti :

- la cauzione può essere incamerata anche qualora sia ancora pendente una controversia sulla legittimità della decisione che ne costituisce il presupposto;

- non appena vengano soddisfatte le condizioni contemplate dalle norme vigenti perché una cauzione venga incamerata, gli effetti giuridici che ne derivano si producono automaticamente, senza che sia necessario un atto amministrativo formale che dichiari incamerata la cauzione .

24 . Quanto, infine, alla sesta questione, con la quale si chiede se nel diritto comunitario esista una norma la quale determini le conseguenze giuridiche che si verificano nel caso in cui la decisione che ha determinato la cauzione prestata e già incamerata venga successivamente annullata in quanto illegittima, va una volta ancora richiamata la precitata sentenza della Corte 12 giugno 1980, nella causa 130/79, Express Dairy Foods Ltd .

Conclusioni

25 . In sintesi, propongo alla Corte di dare alle questioni sottoposte dal Bundesverwaltungsgericht le seguenti soluzioni :

"1 ) Non esiste alcuna norma del diritto comunitario che escluda l' annullamento, con i rimedi giuridici offerti dall' ordinamento giuridico nazionale, dell' atto con cui è stata fissata una cauzione in forza del regolamento ( CEE ) n . 563/76, dichiarato invalido dalla Corte, e impugnato in termini con un gravame proposto in conformità alle norme di procedura del diritto nazionale .

2 ) Qualora i prodotti proteici acquistati alle condizioni stabilite nel regolamento ( CEE ) n . 563/76 siano stati rivenduti in forza di contratti conclusi prima dell' entrata in vigore di detto regolamento, lo svincolo delle cauzioni prestate in forza di detto regolamento è privo di fondamento giuridico per i motivi enunciati nella sentenza 13 maggio 1981, pronunciata nella causa 66/80 .

Qualora invece i suddetti prodotti acquistati, contro prestazione di una cauzione, siano stati rivenduti in forza di contratti conclusi dopo l' entrata in vigore del regolamento ( CEE ) n . 563/76, e l' atto con cui è stata determinata la cauzione sia stato impugnato a norma del diritto nazionale prima delle sentenze della Corte che hanno dichiarato invalido il predetto regolamento, ed in seguito annullato a causa dell' invalidità dello stesso, nessun principio di diritto comunitario osta allo svincolo delle cauzioni .

3 ) Dal punto di vista del diritto comunitario, è irrilevante ai fini dello svincolo di una cauzione il fatto che quest' ultima sia rimasta incamerata prima o dopo la pronuncia delle sentenze della Corte di giustizia 5 luglio 1977 che hanno dichiarato l' invalidità del regolamento ( CEE ) n . 563/76 ."

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