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Document 52021PC0588

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo (2021-2026) di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania

COM/2021/588 final

Bruxelles, 28.9.2021

COM(2021) 588 final

2021/0302(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo (2021-2026) di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra la Repubblica islamica di Mauritania e la Comunità europea è stato firmato ed è entrato provvisoriamente in applicazione l'8 agosto 2008 per un periodo di sei anni. Da allora l'accordo è tacitamente rinnovato. L'ultimo protocollo di attuazione dell'APP, della durata iniziale di quattro anni (2015-2019), è stato prorogato due volte, in entrambi i casi per un periodo di un anno, e scadrà il 15 novembre 2021 1 . Sulla base delle direttive di negoziato 2 , la Commissione ha condotto i negoziati con il governo della Repubblica islamica di Mauritania (di seguito, "Mauritania") ai fini della conclusione, a nome dell'Unione europea, di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione. In esito a tali negoziati, i negoziatori hanno siglato un accordo e un protocollo il 28 luglio 2021.

Il nuovo accordo copre un periodo di sei anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 20, vale a dire la data in cui è firmato da entrambe le Parti, ed è tacitamente rinnovabile.

Il nuovo protocollo di attuazione copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua applicazione provvisoria fissata all'articolo 19, vale a dire la data in cui è firmato da entrambe le Parti. Esso prevede una clausola di revisione durante il secondo anno di applicazione ai fini di un eventuale adeguamento delle possibilità di pesca e della relativa contropartita finanziaria.

Scopo della proposta è stabilire la ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca previste dal protocollo.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'obiettivo principale del nuovo accordo è offrire un quadro aggiornato, che tenga conto cioè delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, al fine di proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo è assegnare alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nella zona di pesca della Mauritania, nel rispetto dei migliori pareri scientifici disponibili e delle risoluzioni e raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione europea ha basato la sua posizione negoziale in parte sui risultati di una valutazione del precedente protocollo (2015-2019) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un nuovo protocollo, entrambe effettuate da esperti esterni. Si intende inoltre rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Mauritania e nell'Oceano Atlantico, nell'interesse di entrambe le Parti. Tale cooperazione contribuirà altresì alla creazione di posti di lavoro nel rispetto di condizioni di lavoro dignitose, in linea con la convenzione n. 188 dell'ILO sul lavoro nella pesca.

Il nuovo protocollo prevede, per i primi due anni di applicazione, le stesse possibilità di pesca previste dal protocollo in vigore, ad eccezione dei quantitativi di riferimento per le due categorie tonniere per le quali è stato effettuato un adeguamento marginale. Si tratta in particolare delle categorie seguenti:

categoria 1 - pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi: 5 000 tonnellate e 15 navi;

categoria 2 - pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello: 6 000 tonnellate e 4 navi;

categoria 2 bis - pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello: 3 500 tonnellate di nasello, 1 450 tonnellate di calamaro, 600 tonnellate di seppia per 6 navi;

categoria 3 - pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino: 3 000 tonnellate e 6 navi;

categoria 4 - tonniere con reti a circuizione: 14 000 tonnellate (quantitativo di riferimento) e 29 navi;

categoria 5 - tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie: 7 000 tonnellate (quantitativo di riferimento) e 15 navi;

categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica: 247 500 tonnellate e 19 navi;

categoria 7 - navi per la pesca pelagica fresca: 15 000 tonnellate (detratte dal volume della categoria 6 se utilizzate) e 2 navi.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La negoziazione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile con la Mauritania e del relativo protocollo di attuazione si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici, della buona governance e dei diritti umani.

Nel caso della Mauritania, l'accordo di partenariato nel settore della pesca si inserisce nel quadro di un partenariato bilaterale più ampio che interessa vari settori, tra cui la cooperazione allo sviluppo, la pace e la sicurezza, la buona governance, i diritti umani, la migrazione, lo sviluppo umano, la crescita e lo sviluppo economici sostenibili, compresi le condizioni di lavoro, l'ambiente e i cambiamenti climatici nonché la politica a favore delle regioni ultraperiferiche.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che dispone che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti le misure relative alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Proporzionalità

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dalle navi dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e alle disposizioni in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2018 la Commissione ha effettuato una valutazione ex-post del protocollo 2015-2019 dell'APP con la Mauritania e una valutazione ex-ante di un suo eventuale rinnovo.

Secondo le conclusioni della valutazione, il settore della pesca dell'Unione è fortemente interessato a esercitare la propria attività nelle acque della Mauritania e il rinnovo del protocollo sarebbe nell'interesse di entrambe le Parti, tenuto conto dell'importanza della pesca per l'economia mauritana. Il rinnovo del protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che permette una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale, alla cui giurisdizione è soggetta una zona di pesca molto estesa. Il rafforzamento delle relazioni con la Mauritania è altresì funzionale alla costruzione di alleanze nel quadro dell'ICCAT e di altri organismi regionali, in particolare il COPACE. Per la flotta dell'Unione ciò significa inoltre mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca in cui mettere in atto strategie di sfruttamento previste da un quadro giuridico internazionale pluriennale. Per le autorità mauritane l'obiettivo è mantenere relazioni con l'Unione al fine di rafforzare la governance degli oceani, fruire di un sostegno settoriale specifico con possibilità di finanziamento pluriennali e avviare, grazie all'attività delle navi, il processo di industrializzazione del settore della trasformazione, nel contesto della diversificazione dell'economia nazionale.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile della Mauritania. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del consiglio consultivo per la flotta oceanica.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania e del protocollo di attuazione di detto accordo, nonché la decisione del Consiglio relativa alla loro conclusione. Il presente regolamento si applicherà non appena le attività di pesca saranno possibili nell'ambito del protocollo, vale a dire alla data di applicazione provvisoria di quest'ultimo.

2021/0302 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca previste dal protocollo (2021-2026) di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'attuale accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Mauritania 3 è entrato in applicazione l'8 agosto 2008 ed è tuttora in vigore. L'attuale protocollo di attuazione di detto accordo giungerà a scadenza il 15 novembre 2021.

(2)L'8 luglio 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania (di seguito, "Mauritania") al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Mauritania (di seguito, "nuovo accordo di partenariato") e un nuovo protocollo di attuazione (di seguito, "nuovo protocollo").

(3)I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del nuovo accordo di partenariato e del nuovo protocollo il 28 luglio 2021. Il nuovo accordo sostituirà l'attuale accordo di partenariato.

(4)Il […] il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2021/xxxx 4 relativa alla firma del nuovo accordo di partenariato e del nuovo protocollo, fatta salva la loro conclusione in data successiva.

(5)È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal nuovo protocollo per tutto il periodo di applicazione di quest'ultimo.

(6)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca mauritana e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell'interruzione di tali attività.

(7)Il nuovo protocollo si applicherà in via provvisoria a decorrere dalla data della firma al fine di consentire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo 2021-2026 (di seguito, "protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

(1)categoria 1 - pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi:

Spagna    4 150 tonnellate

Italia        600 tonnellate

Portogallo    250 tonnellate

In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 15 pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

(2)categoria 2 - pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello:

Spagna    6 000 tonnellate

In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 4 pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

(3)categoria 2 bis - pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello:

Spagna:

nasello    3 500 tonnellate

calamari    1 450 tonnellate

seppie    600 tonnellate

In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 6 pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

(4)categoria 3 - pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino:

Spagna    3 000 tonnellate

In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 6 pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

(5)categoria 4 - tonniere con reti a circuizione (14 000 tonnellate – quantitativo di riferimento):

Spagna    17 licenze annuali

Francia    12 licenze annuali

(6)categoria 5 - tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie (7 000 tonnellate – quantitativo di riferimento):

Spagna    14 licenze annuali

Francia    1 licenza annuale

(7)categoria 6 - pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:

Germania    13 038,4 tonnellate    

Francia    2 714,6 tonnellate

Lettonia    55 966,6 tonnellate

Lituania    59 837,6 tonnellate

Paesi Bassi    64 976,1 tonnellate

Polonia    27 106,6 tonnellate

Irlanda    8 860,1 tonnellate

Durante il periodo di applicazione del protocollo, agli Stati membri è assegnato il numero di licenze trimestrali seguente:

Germania    4

Francia    2

Lettonia    20

Lituania    22

Paesi Bassi    16

Polonia    8

Irlanda    2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta nelle acque mauritane;

(8)categoria 7 - pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca:

Irlanda    15 000 tonnellate

In caso di mancato utilizzo, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria.

In questa categoria, possono essere impiegati al massimo 2 pescherecci alla volta nelle acque mauritane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    GU L 404 del 2.12.2020, pag. 1.
(2)    Adottate in occasione della 3418a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 22 ottobre 2015.
(3)    Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).
(4)    Decisione (UE) 2021/... del Consiglio del ... (GU L ... del ..., pag. …).
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