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Document 52020PC0466

    Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che concede all'Italia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19

    COM/2020/466 final

    Bruxelles, 24.8.2020

    COM(2020) 466 final

    2020/0219(NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che concede all'Italia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19


    RELAZIONE

    1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivi e obiettivi della proposta

       

    Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID‑19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

    Il 7 agosto 2020 l'Italia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità italiane per verificare l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, nonché a misure di carattere sanitario, dovuto alla pandemia di COVID‑19. L'aumento riguarda in particolare:

    (1)l'estensione dei regimi esistenti di riduzione dell'orario lavorativo (Cassa integrazione guadagni). Tale misura, che presuppone il mantenimento del contratto di lavoro, copre l'80 % della normale retribuzione dei dipendenti delle imprese costrette a una chiusura totale o parziale a causa della COVID19, fino a un massimo di 18 settimane tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020;

    (2)un'indennità di 600 EUR per i mesi di marzo e aprile 2020 per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. I liberi professionisti che a marzo e aprile 2020 hanno subito una riduzione di almeno il 33 % del reddito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente hanno diritto anche a un'indennità di 1 000 EUR per il mese di maggio 2020. Un'ulteriore indennità di 600 EUR è riconosciuta per il mese di marzo 2020 ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti iscritti a enti privati di previdenza sociale obbligatoria;

    (3)una serie di misure rivolte a specifiche categorie professionali che hanno risentito dell'epidemia di COVID19. Tra queste si annoverano un'indennità di 600 EUR per il mese di marzo 2020 e di 500 EUR per il mese di aprile 2020 per i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo; un'indennità di 600 EUR per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i lavoratori dello spettacolo (con reddito annuo non superiore a 50 000 EUR); un'indennità di 600 EUR per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i collaboratori sportivi; un'indennità di 600 EUR per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i lavoratori a chiamata e un'indennità di 500 EUR per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori domestici;

    (4)due misure volte a far fronte all'impatto della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e della chiusura delle scuole, sotto forma di prestazioni di congedo parentale fino a 30 giorni tra il 5 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 per i lavoratori dipendenti e autonomi con figli di età non superiore ai 12 anni (o superiore in caso di figli con disabilità che frequentano ancora la scuola), dell'ordine del 50 % del reddito, e di un bonus per servizi di baby-sitting fino a un massimo di 2 000 EUR, alternativo al congedo parentale e valido nello stesso periodo;

    (5)prestazioni supplementari di permesso per disabilità per i lavoratori affetti da disabilità grave o con familiari affetti da disabilità grave, fino a 12 giorni nel periodo dal 1º marzo 2020 al 30 aprile 2020 e ulteriori 12 giorni nel periodo dal 1º maggio 2020 al 30 giugno 2020. Si tratta dell'estensione di un regime esistente che riconosce ai lavoratori dipendenti tre giorni al mese di permesso per disabilità;

    (6)contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali. L'importo del contributo è calcolato prendendo in considerazione il calo del fatturato registrato nell'aprile 2020 rispetto all'aprile 2019 (da un minimo di 1 000 EUR a un massimo del 20 % dell'ammontare della diminuzione);

    (7)due misure di carattere sanitario: un nuovo credito d'imposta temporaneo pari al 60 % delle spese sostenute per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro (fino a un massimo di 80 000 EUR) e un nuovo credito d'imposta temporaneo pari al 60 % delle spese sostenute per la sanificazione di piccole imprese, studi professionali e istituzioni senza scopo di lucro e per l'acquisto di attrezzature di sicurezza (fino ad un massimo di 60 000 EUR).

    L'Italia ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

    Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere all'Italia assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

    Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

    La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.

    La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

    Coerenza con le altre normative dell'Unione

    La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID‑19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID‑19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

    2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

    Base giuridica

    La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

    Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

    La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID‑19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

    Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID‑19.

    Proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

    3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

    Consultazioni dei portatori di interessi

    Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

    Valutazione d'impatto

    Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

    4.INCIDENZA SUL BILANCIO

    La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

    Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

    ·un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;

    ·un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno;

    ·la possibilità di rinnovare il debito.

    2020/0219 (NLE)

    Proposta di

    DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

    che concede all'Italia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID‐19

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid‐19 1 , in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)Il 7 agosto 2020 l'Italia ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID19 e le sue conseguenze socioeconomiche per i lavoratori.

    (2)Si prevede che l'epidemia di COVID19 e le misure straordinarie attuate dall'Italia per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per l'Italia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all'11,1 % e al 158,9 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL dell'Italia diminuirà dell'11,2 % nel 2020.

    (3)L'epidemia di COVID19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Italia. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica italiana connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo per i lavoratori dipendenti; indennità per lavoratori autonomi, lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, lavoratori dello spettacolo, collaboratori sportivi, lavoratori domestici e lavoratori a chiamata; bonus per servizi di baby-sitting; prestazioni supplementari di congedo parentale e permesso per disabilità; contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali e crediti d'imposta a sostegno delle misure di salute pubblica, illustrati nei considerando da 4 a 10.

    (4)Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 2 , e il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 3 , citati nella richiesta dell'Italia del 7 agosto 2020, hanno costituito la base per l'introduzione di una serie di misure finalizzate ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID19, ivi compresa l'estensione dei regimi esistenti di riduzione dell'orario lavorativo (Cassa integrazione guadagni). Tale misura, che presuppone il mantenimento del contratto di lavoro, copre l'80 % della normale retribuzione dei dipendenti delle imprese costrette a una chiusura totale o parziale a causa della COVID19, fino a un massimo di 18 settimane tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020;

    (5)Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, le autorità hanno introdotto un'indennità di 600 EUR per i mesi di marzo e aprile 2020. I liberi professionisti che a marzo e aprile 2020 hanno subito una riduzione di almeno il 33 % del reddito rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente hanno diritto anche a un'indennità di 1 000 EUR per il mese di maggio 2020. Un'ulteriore indennità di 600 EUR per il mese di marzo 2020 è riconosciuta ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti iscritti a enti privati di previdenza sociale obbligatoria.

    (6)Le autorità hanno introdotto una serie di misure rivolte a specifiche categorie professionali che hanno risentito dell'epidemia di COVID19. Tra queste si annoverano un'indennità di 600 EUR per il mese di marzo 2020 e di 500 EUR per il mese di aprile 2020 per i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo; un'indennità di 600 EUR per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i lavoratori dello spettacolo (con reddito annuo non superiore a 50 000 EUR); un'indennità di 600 EUR per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i collaboratori sportivi; un'indennità di 600 EUR per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per i lavoratori a chiamata e un'indennità di 500 EUR per i mesi di aprile e maggio 2020 per i lavoratori domestici.

    (7)Le autorità hanno introdotto anche due misure volte a far fronte all'impatto della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e della chiusura delle scuole, sotto forma di prestazioni di congedo parentale fino a 30 giorni tra il 5 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 per i lavoratori dipendenti e autonomi con figli di età non superiore ai 12 anni (o superiore in caso di figli con disabilità che frequentano ancora la scuola), dell'ordine del 50 % del reddito, e di un bonus per servizi di baby-sitting fino a un massimo di 2 000 EUR, alternativo al congedo parentale e valido nello stesso periodo. Tali misure possono essere considerate analoghe ai regimi di riduzione dell'orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché forniscono a lavoratori dipendenti e autonomi un sostegno al reddito che contribuirà a coprire le spese per la cura dei bambini durante la chiusura delle scuole e aiuterà così i genitori a proseguire l'attività lavorativa, evitando che il rapporto di lavoro sia messo a repentaglio.

    (8)Le autorità hanno altresì introdotto prestazioni supplementari di permesso per disabilità per i lavoratori affetti da disabilità grave o con familiari affetti da disabilità grave, fino a 12 giorni nel periodo dal 1º marzo 2020 al 30 aprile 2020 e ulteriori 12 giorni nel periodo dal 1º maggio 2020 al 30 giugno 2020. Si tratta dell'estensione di un regime esistente che riconosce ai lavoratori dipendenti tre giorni al mese di permesso per disabilità.

    (9)Sono stati introdotti contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali. L'importo del contributo è calcolato prendendo in considerazione il calo del fatturato registrato nell'aprile 2020 rispetto all'aprile 2019 (da un minimo di 1 000 EUR a un massimo del 20 % dell'ammontare della diminuzione).

    (10)Infine, le autorità hanno introdotto due misure di carattere sanitario: un nuovo credito d'imposta temporaneo pari al 60 % delle spese sostenute per il miglioramento della sicurezza negli ambienti di lavoro (fino a un massimo di 80 000 EUR) e un nuovo credito d'imposta temporaneo pari al 60 % delle spese sostenute per la sanificazione di piccole imprese, studi professionali e istituzioni senza scopo di lucro e per l'acquisto di attrezzature di sicurezza (fino ad un massimo di 60 000 EUR). Dal momento che i crediti d'imposta rappresentano gettito cui il governo rinuncia, possono essere considerati equivalenti alla spesa pubblica.

    (11)L'Italia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. L'Italia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 28 811 965 628 EUR dal 1º febbraio 2020 a causa dell'incremento degli importi direttamente connessi a regimi di riduzione dell'orario lavorativo per i lavoratori dipendenti; indennità per lavoratori autonomi, lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, lavoratori dello spettacolo, collaboratori sportivi, lavoratori domestici e lavoratori a chiamata; bonus per servizi di baby-sitting; prestazioni supplementari di congedo parentale e permesso per disabilità e contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso sia a nuove misure che all'estensione di misure esistenti, di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Italia. L'Italia intende finanziare 320 000 000 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione.

    (12)La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato l'Italia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all'epidemia di COVID19 cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

    (13)È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare l'Italia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID19.

    (14)La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 TFUE.

    (15)È opportuno che l'Italia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

    (16)La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese dell'Italia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza. In particolare, l'importo del prestito è stato stabilito in modo da garantire il rispetto delle regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti di cui al regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'Italia soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

    Articolo 2

    1.L'Unione mette a disposizione dell'Italia un prestito dell'importo massimo di 27 438 486 464 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

    2.Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della stessa.

    3.La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore dell'Italia al massimo in dieci rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

    4.La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

    5.L'Italia paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione.

    6.La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.

    Articolo 3

    L'Italia può finanziare le seguenti misure:

    (a)estensione dei regimi esistenti di riduzione dell'orario lavorativo (Cassa integrazione guadagni) per i lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dagli articoli 19-22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dagli articoli 68-71 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    (b)indennità per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dagli articoli 27, 28 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    (c)indennità per i lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    (d)indennità per i lavoratori dello spettacolo, secondo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    (e)indennità per i collaboratori sportivi, secondo quanto previsto dall'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    (f)indennità per i lavoratori domestici, secondo quanto previsto dall'articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    (g)indennità per i lavoratori a chiamata, secondo quanto previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    (h)contributi a fondo perduto per i lavoratori autonomi e le imprese individuali, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali;

    (i)prestazioni di congedo parentale, secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    (j)bonus per servizi di baby-sitting, secondo quanto previsto dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    (k)prestazioni di permesso per disabilità, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 74 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    (l)crediti d'imposta per miglioramenti della sicurezza negli ambienti di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    (m)crediti d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature di sicurezza, secondo quanto previsto dall'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

    Articolo 4

    L'Italia informa la Commissione, entro il [DATA: 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente decisione] e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

    Articolo 5

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Articolo 6

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

    Fatto a Bruxelles, il

       Per il Consiglio

       Il presidente

    (1)    GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
    (2)    Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
    (3)    Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
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