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Document 52015DC0149

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

/* COM/2015/0149 final */

52015DC0149

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE /* COM/2015/0149 final */


1. Introduzione

La direttiva sul prospetto, adottata nel novembre 2003[1], stabilisce norme comuni relative al prospetto che deve essere pubblicato in caso di offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato dell'UE. In seguito a un processo di revisione, a novembre 2010 la direttiva sul prospetto è stata modificata dalla direttiva 2010/73/UE (la seconda direttiva sul prospetto, in vigore da luglio 2012). L'ultima modifica è stata apportata con la direttiva 2014/51/UE (la direttiva "Omnibus II").

L'articolo 4 della seconda direttiva sul prospetto contiene una clausola di revisione che richiede alla Commissione di valutare, entro il 1° gennaio 2016, l'attuazione della direttiva sul prospetto, così come modificata dalla seconda direttiva sul prospetto. Tale relazione va presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposte di modifica della direttiva sul prospetto.

2. Base giuridica

La relazione è prevista dall'articolo 24 bis della direttiva sul prospetto. Conformemente a questa disposizione, il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, quinto comma, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 8, all'articolo 15, paragrafo 7, e all'articolo 20, paragrafo 3, primo comma, della direttiva sul prospetto è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 31 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio la revochino in conformità dell'articolo 24 ter della direttiva sul prospetto.

3. Esercizio della delega

Articolo 1, paragrafo 4, della direttiva sul prospetto

Ad oggi la Commissione non ha proceduto all'adeguamento dei limiti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva sul prospetto. Tali limiti saranno valutati entro il 1° gennaio 2016 nel quadro della revisione prevista dall'articolo 4 della seconda direttiva sul prospetto.

Articolo 2, paragrafo 4, della direttiva sul prospetto

Ad oggi la Commissione non ha proceduto all'adeguamento delle definizioni e delle soglie di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva sul prospetto. Le definizioni e le soglie saranno valutate entro il 1° gennaio 2016 nel quadro della revisione prevista dall'articolo 4 della seconda direttiva sul prospetto.

Articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul prospetto

Ad oggi la Commissione non ha proceduto all'adeguamento delle soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul prospetto. Tali soglie saranno valutate entro il 1° gennaio 2016 nel quadro della revisione prevista dall'articolo 4 della seconda direttiva sul prospetto.

Articolo 4, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva sul prospetto

Ad oggi per tali valutazioni non sono pervenute richieste di specificazione dei criteri di equivalenza di quadri regolamentari di paesi terzi. Inoltre, la valutazione dell'equivalenza può essere svolta in via diretta, ossia senza specificare o aggiungere ulteriori criteri, tenendo conto delle disposizioni pertinenti della direttiva 2004/39/CE (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari), della direttiva 2004/109/CE (direttiva sulla trasparenza) e della direttiva 2003/6/CE (direttiva sugli abusi di mercato) nonché dei criteri generali stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sul prospetto. Tutte le disposizioni relative all'equivalenza dei paesi terzi saranno valutate entro il 1° gennaio 2016 nel quadro della revisione prevista dall'articolo 4 della seconda direttiva sul prospetto.

Articolo 5, paragrafo 5, ed articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sul prospetto

Si è fatto uso dei poteri attribuiti per adottare i seguenti regolamenti delegati della Commissione.

- Regolamento delegato (UE) n. 486/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto, del prospetto di base, della nota di sintesi e delle condizioni definitive nonché per quanto riguarda gli obblighi di informativa.

- Regolamento delegato (UE) n. 862/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda le informazioni sul consenso ad usare il prospetto, le informazioni sugli indici sottostanti e l'obbligo di presentare una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti.

- Regolamento delegato (UE) n. 759/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda gli obblighi d'informativa sui titoli di debito convertibili e scambiabili.

Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva sul prospetto

Questo potere non è stato esercitato perché dalle discussioni con l'Autorità di vigilanza europea (AESFEM) e le autorità nazionali competenti non è emersa la necessità di specificare ulteriormente i dettagli sull'omissione di informazioni nel prospetto.

Articolo 11, paragrafo 3, della direttiva sul prospetto

La direttiva "Omnibus II" ha modificato il potere conferito nel quadro della direttiva sul prospetto al fine di tenere conto dell'istituzione dell'AESFEM all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Prima dell'adozione della direttiva "Omnibus II", alla Commissione era conferito il potere di adottare atti delegati. Con l'adozione della direttiva Omnibus II tale disposizione è stata modificata per conferire all'AESFEM il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da includere a titolo di riferimento. L'AESFEM è tenuta a trasmettere tali progetti alla Commissione entro il 1° luglio 2015 e quest'ultima ha il potere di adottarli conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, conclusa il 19 dicembre 1014.

Articolo 13, paragrafo 7, della direttiva sul prospetto

La direttiva "Omnibus II" ha modificato i poteri conferiti dalla direttiva sul prospetto. La disposizione modificata conferisce all'AESFEM il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le procedure per l'approvazione del prospetto e le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini. L'AESFEM deve trasmettere tali progetti per adozione alla Commissione entro il 1° luglio 2015. L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, conclusa il 19 dicembre 1014.

Articolo 14, paragrafo 8, della direttiva sul prospetto

La direttiva "Omnibus II" ha modificato i poteri conferiti dalla direttiva sul prospetto. La disposizione modificata conferisce all'AESFEM il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni relative alla pubblicazione del prospetto di cui all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4. L'AESFEM deve trasmettere tali progetti per adozione alla Commissione entro il 1° luglio 2015. L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, conclusa il 19 dicembre 1014.

Articolo 15, paragrafo 7, della direttiva sul prospetto

La direttiva "Omnibus II" ha modificato i poteri conferiti dalla direttiva sul prospetto. La disposizione modificata conferisce all'AESFEM il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le disposizioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l'intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione, e di specificare le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4. L'AESFEM deve trasmettere tali progetti per adozione alla Commissione entro il 1° luglio 2015. L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione, conclusa il 19 dicembre 1014.

Articolo 20, paragrafo 3, della direttiva sul prospetto

Ad oggi la Commissione non ha esercitato il potere di adottare atti delegati per stabilire criteri generali di equivalenza per prospetti di paesi terzi. Nel frattempo, l'AESFEM ha messo a punto un "quadro non vincolante per i prospetti di paesi terzi a norma dell'articolo 20 della direttiva sul prospetto" ("framework for third country prospectuses under Article 20 of the Prospectus Directive") (dichiarazione pubblica AESFEM/2011/36). La questione dei criteri di equivalenza per prospetti di paesi terzi sarà valutata entro il 1° gennaio 2016 nel quadro della revisione prevista dall'articolo 4 della seconda direttiva sul prospetto.

4. Conclusioni

La Commissione ha esercitato alcuni dei poteri delegati conferitile. I poteri disposti dall'articolo 11, paragrafo 3, dall'articolo 13, paragrafo 7, dall'articolo 14, paragrafo 8 e dall'articolo 15, paragrafo 7, della direttiva sul prospetto sono stati modificati dalla direttiva "Omnibus II" e l'AESFEM sta elaborando i rispettivi progetti di norme tecniche di regolamentazione, che saranno adottati dalla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Pur ritenendo che la delega di potere in suo favore sia stata fondamentale per consentire un ulteriore sviluppo di un corpus unico di norme più armonizzate e di elevata qualità, la Commissione non ha ancora esercitato alcuni di questi poteri. Le disposizioni in materia saranno trattate anch'esse entro il 1° gennaio 2016 nel quadro della revisione della direttiva sul prospetto prevista dall'articolo 4 della seconda direttiva sul prospetto. La Commissione è del parere che il Parlamento europeo e il Consiglio non debbano revocare tale delega di potere prevista dall'articolo 24 ter della direttiva sul prospetto, poiché in futuro la stessa potrebbe dover esercitare tali poteri per adottare determinati atti delegati in funzione degli sviluppi sui mercati finanziari. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

[1] Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

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