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Document 52015DC0149
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission pursuant to Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council of 4 November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE
/* COM/2015/0149 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE /* COM/2015/0149 final */
1. Introduzione La direttiva sul prospetto, adottata nel novembre
2003[1],
stabilisce norme comuni relative al prospetto che deve essere pubblicato in
caso di offerta al pubblico o ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari in un mercato regolamentato dell'UE. In seguito a un processo di
revisione, a novembre 2010 la direttiva sul prospetto è stata modificata dalla
direttiva 2010/73/UE (la seconda direttiva sul prospetto, in vigore da luglio
2012). L'ultima modifica è stata apportata con la direttiva 2014/51/UE (la
direttiva "Omnibus II"). L'articolo 4 della seconda direttiva sul prospetto
contiene una clausola di revisione che richiede alla Commissione di valutare,
entro il 1° gennaio 2016, l'attuazione della direttiva sul prospetto, così come
modificata dalla seconda direttiva sul prospetto. Tale relazione va presentata
al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da
proposte di modifica della direttiva sul prospetto. 2. Base giuridica La relazione è prevista dall'articolo 24 bis della
direttiva sul prospetto. Conformemente a questa disposizione, il potere di
adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 2,
paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, quinto
comma, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo
8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 7,
all'articolo 14, paragrafo 8, all'articolo 15, paragrafo 7, e all'articolo
20, paragrafo 3, primo comma, della direttiva sul prospetto è conferito alla
Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 31 dicembre
2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre
sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere
è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il
Parlamento europeo o il Consiglio la revochino in conformità dell'articolo 24
ter della direttiva sul prospetto. 3. Esercizio della delega Articolo 1, paragrafo 4, della direttiva
sul prospetto Ad oggi la Commissione non ha proceduto
all'adeguamento dei limiti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva
sul prospetto. Tali limiti saranno valutati entro il 1° gennaio 2016 nel quadro
della revisione prevista dall'articolo 4 della seconda direttiva sul prospetto. Articolo 2, paragrafo 4, della direttiva
sul prospetto Ad oggi la Commissione non ha proceduto
all'adeguamento delle definizioni e delle soglie di cui all'articolo 2,
paragrafo 4, della direttiva sul prospetto. Le definizioni e le soglie saranno
valutate entro il 1° gennaio 2016 nel quadro della revisione prevista
dall'articolo 4 della seconda direttiva sul prospetto. Articolo 3, paragrafo 4, della direttiva
sul prospetto Ad oggi la Commissione non ha proceduto all'adeguamento
delle soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul prospetto.
Tali soglie saranno valutate entro il 1° gennaio 2016 nel quadro della
revisione prevista dall'articolo 4 della seconda direttiva sul prospetto. Articolo 4, paragrafo 1, quinto comma,
della direttiva sul prospetto Ad oggi per tali valutazioni non sono pervenute
richieste di specificazione dei criteri di equivalenza di quadri regolamentari
di paesi terzi. Inoltre, la valutazione dell'equivalenza può essere svolta in
via diretta, ossia senza specificare o aggiungere ulteriori criteri, tenendo
conto delle disposizioni pertinenti della direttiva 2004/39/CE (direttiva sui
mercati degli strumenti finanziari), della direttiva 2004/109/CE (direttiva
sulla trasparenza) e della direttiva 2003/6/CE (direttiva sugli abusi di
mercato) nonché dei criteri generali stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1,
lettera e), della direttiva sul prospetto. Tutte le disposizioni relative
all'equivalenza dei paesi terzi saranno valutate entro il 1° gennaio 2016 nel
quadro della revisione prevista dall'articolo 4 della seconda direttiva sul
prospetto. Articolo 5, paragrafo 5, ed articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva sul prospetto Si è fatto uso dei poteri attribuiti per adottare i
seguenti regolamenti delegati della Commissione. -
Regolamento
delegato (UE) n. 486/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012 , che
modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda il formato e
il contenuto del prospetto, del prospetto di base, della nota di sintesi e
delle condizioni definitive nonché per quanto riguarda gli obblighi di
informativa. -
Regolamento
delegato (UE) n. 862/2012 della Commissione, del 4 giugno 2012 , che
modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda le informazioni
sul consenso ad usare il prospetto, le informazioni sugli indici sottostanti e
l'obbligo di presentare una relazione redatta da contabili o revisori
indipendenti. -
Regolamento
delegato (UE) n. 759/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013 , che
modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda gli obblighi
d'informativa sui titoli di debito convertibili e scambiabili. Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva
sul prospetto Questo potere non è stato esercitato perché dalle
discussioni con l'Autorità di vigilanza europea (AESFEM) e le autorità
nazionali competenti non è emersa la necessità di specificare ulteriormente i
dettagli sull'omissione di informazioni nel prospetto. Articolo 11, paragrafo 3, della
direttiva sul prospetto La direttiva "Omnibus II" ha modificato il
potere conferito nel quadro della direttiva sul prospetto al fine di tenere
conto dell'istituzione dell'AESFEM all'interno del Sistema europeo di vigilanza
finanziaria (SEVIF). Prima dell'adozione della direttiva "Omnibus
II", alla Commissione era conferito il potere di adottare atti delegati.
Con l'adozione della direttiva Omnibus II tale disposizione è stata modificata
per conferire all'AESFEM il potere di elaborare progetti di norme tecniche di
regolamentazione per precisare le informazioni da includere a titolo di
riferimento. L'AESFEM è tenuta a trasmettere tali progetti alla Commissione
entro il 1° luglio 2015 e quest'ultima ha il potere di adottarli conformemente
agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. L'AESFEM ha
condotto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di
regolamentazione, conclusa il 19 dicembre 1014. Articolo 13, paragrafo 7, della
direttiva sul prospetto La direttiva "Omnibus II" ha modificato i
poteri conferiti dalla direttiva sul prospetto. La disposizione modificata
conferisce all'AESFEM il potere di elaborare progetti di norme tecniche di
regolamentazione per precisare le procedure per l'approvazione del prospetto e
le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini. L'AESFEM deve
trasmettere tali progetti per adozione alla Commissione entro il 1° luglio
2015. L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica sui progetti di norme
tecniche di regolamentazione, conclusa il 19 dicembre 1014. Articolo 14, paragrafo 8, della
direttiva sul prospetto La direttiva "Omnibus II" ha modificato i
poteri conferiti dalla direttiva sul prospetto. La disposizione modificata
conferisce all'AESFEM il potere di elaborare progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le disposizioni relative alla pubblicazione
del prospetto di cui all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4. L'AESFEM deve
trasmettere tali progetti per adozione alla Commissione entro il 1° luglio
2015. L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica sui progetti di norme
tecniche di regolamentazione, conclusa il 19 dicembre 1014. Articolo 15, paragrafo 7, della
direttiva sul prospetto La direttiva "Omnibus II" ha modificato i
poteri conferiti dalla direttiva sul prospetto. La disposizione modificata
conferisce all'AESFEM il potere di elaborare progetti di norme tecniche di
regolamentazione per specificare le disposizioni concernenti la diffusione di
messaggi pubblicitari che annunciano l'intenzione di offrire strumenti
finanziari al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato
regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a
disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione, e di
specificare le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4. L'AESFEM deve
trasmettere tali progetti per adozione alla Commissione entro il 1° luglio
2015. L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica sui progetti di norme
tecniche di regolamentazione, conclusa il 19 dicembre 1014. Articolo 20, paragrafo 3, della
direttiva sul prospetto Ad oggi la Commissione non ha esercitato il potere
di adottare atti delegati per stabilire criteri generali di equivalenza per
prospetti di paesi terzi. Nel frattempo, l'AESFEM ha messo a punto un
"quadro non vincolante per i prospetti di paesi terzi a norma
dell'articolo 20 della direttiva sul prospetto" ("framework for
third country prospectuses under Article 20 of the Prospectus Directive")
(dichiarazione pubblica AESFEM/2011/36). La questione dei criteri di equivalenza
per prospetti di paesi terzi sarà valutata entro il 1° gennaio 2016 nel quadro
della revisione prevista dall'articolo 4 della seconda direttiva sul prospetto. 4. Conclusioni La Commissione ha esercitato alcuni dei poteri
delegati conferitile. I poteri disposti dall'articolo 11, paragrafo 3,
dall'articolo 13, paragrafo 7, dall'articolo 14, paragrafo 8 e dall'articolo
15, paragrafo 7, della direttiva sul prospetto sono stati modificati dalla
direttiva "Omnibus II" e l'AESFEM sta elaborando i rispettivi
progetti di norme tecniche di regolamentazione, che saranno adottati dalla
Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1095/2010. Pur ritenendo che la delega di potere in suo favore sia
stata fondamentale per consentire un ulteriore sviluppo di un corpus unico di
norme più armonizzate e di elevata qualità, la Commissione non ha ancora
esercitato alcuni di questi poteri. Le disposizioni in materia saranno trattate
anch'esse entro il 1° gennaio 2016 nel quadro della revisione della direttiva
sul prospetto prevista dall'articolo 4 della seconda direttiva sul prospetto.
La Commissione è del parere che il Parlamento europeo e il Consiglio non
debbano revocare tale delega di potere prevista dall'articolo 24 ter
della direttiva sul prospetto, poiché in futuro la stessa potrebbe dover
esercitare tali poteri per adottare determinati atti delegati in funzione degli
sviluppi sui mercati finanziari. La Commissione invita il Parlamento europeo e
il Consiglio a prendere atto della presente relazione. [1]
Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre
2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione
alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva
2001/34/CE.