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Document 52013PC0537

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell’Unione

/* COM/2013/0537 final - 2013/0257 (NLE) */

52013PC0537

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell’Unione /* COM/2013/0537 final - 2013/0257 (NLE) */


RELAZIONE

Tra le numerose misure della politica europea di vicinato (PEV) intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la transizione nel vicinato dell’Unione europea figura l’apertura graduale di determinati programmi e agenzie dell’Unione ai paesi partner interessati da detta politica. La Commissione tratta questo aspetto politico in modo più esauriente nella comunicazione del dicembre 2006 relativa all’impostazione generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica europea di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari[1].

Il Consiglio ha approvato tale impostazione nelle conclusioni del 5 marzo 2007[2].

Sulla base della comunicazione e delle proprie conclusioni, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari[3].

Il Consiglio europeo del giugno 2007[4] ha ribadito l’importanza fondamentale della PEV e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato dei lavori[5], che era stata presentata al Consiglio Affari generali e relazioni esterne (GAERC) del 18 e 19 giugno 2007, e le relative conclusioni del Consiglio[6]. La suddetta relazione rammenta le direttive del Consiglio per il negoziato dei pertinenti protocolli aggiuntivi.

La comunicazione congiunta della Commissione e dell’Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza “Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento”[7], avallata dalle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato ulteriormente l’intenzione dell’UE di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi dell’UE.

Nel settembre 2011 i partecipanti al vertice sul partenariato orientale svoltosi a Varsavia hanno convenuto di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle agenzie dell’UE.

Finora sono stati firmati protocolli con Armenia[8], Israele[9], Giordania[10], Moldova[11], Marocco[12] e Ucraina[13].

A dicembre 2012 la Georgia ha espresso interesse a partecipare all’ampia varietà di programmi aperti ai paesi partner della politica europea di vicinato. Si allega il testo del protocollo negoziato con la Georgia.

La Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. Detto protocollo contiene un accordo quadro sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell’Unione. Le disposizioni standard che vi figurano saranno applicate a tutti i partner della politica europea di vicinato con cui verranno conclusi simili protocolli.

A norma dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si chiederà al Parlamento europeo di esprimere parere conforme in merito alla conclusione del protocollo.

In parallelo, la Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria del protocollo.

Si invita il Consiglio ad adottare la seguente proposta di decisione.

2013/0257 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)       Il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell’Unione (in appresso “il protocollo”) è stato firmato a nome dell’Unione il ...

(2)       È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell’Unione (“il protocollo”) è approvato a nome dell’Unione[14].

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 10 del protocollo[15].

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

PROTOCOLLO

all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell’Unione

L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata “l’Unione”,

da una parte,

e

la GEORGIA, in seguito denominata “la Georgia”

dall’altra,

in seguito denominate congiuntamente “le Parti”

considerando quanto segue:

(1)          La Georgia ha concluso un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (in appresso “l’accordo”), entrato in vigore il 1° luglio 1999.

(2)          Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della Commissione europea relativa a una politica europea di vicinato (PEV) e ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004.

(3)          In numerose altre occasioni il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica.

(4)          Il 5 marzo 2007 il Consiglio ha espresso il proprio sostegno per l’approccio generale e globale esposto nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006, che consiste nel permettere ai partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della Comunità.

(5)          La Georgia ha manifestato il proprio interesse a partecipare a una serie di programmi dell’Unione.

(6)          Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Georgia a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite nell’ambito di un memorandum di intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Georgia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Georgia può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell’Unione aperti alla partecipazione della Georgia a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

Articolo 2

La Georgia fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell’Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Georgia possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Georgia contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Georgia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Georgia a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere stabilite mediante un accordo tra la Commissione europea e le autorità competenti della Georgia, sulla base dei criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora la Georgia chieda l’assistenza esterna dell’Unione per partecipare a un determinato programma dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Georgia l’assistenza esterna dell’Unione, le condizioni applicabili all’uso dell’assistenza esterna dell’Unione da parte della Georgia dovranno essere stabilite nel quadro di un accordo di finanziamento, che rispetti in particolare l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

Ciascun accordo concluso a norma dell’articolo 5 dispone che, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, all’Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell’Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo si applica fintantoché l’accordo rimane in vigore.

Il presente protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive procedure.

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all’altra Parte.

Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L’estinzione del protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l’attuazione del presente protocollo sulla base dell’effettiva partecipazione della Georgia a uno o più programmi dell’Unione.

Articolo 9

Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio della Georgia.

Articolo 10

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

In attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono che applicheranno in via provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con riserva della sua conclusione successiva.

Articolo 11

Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo.

Articolo 12

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles,

Per l’Unione europea Per la Georgia

[1]               COM (2006) 724 def. del 4 dicembre 2006.

[2]               Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 5 marzo 2007.

[3]               Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la Commissione a negoziare protocolli […], doc. 10412/07.

[4]               Conclusioni della Presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno 2007, doc. 11177/07.

[5]               Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori dal titolo “Rafforzamento della politica europea di vicinato”, doc. 10874/07.

[6]               Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della politica europea di vicinato, adottate dal Consiglio (Affari generali e relazioni esterne) il 18 giugno 2007, doc. 11016/07.

[7]               COM (2011) 303 def. del 25 maggio 2011.

[8]               [da completare con il riferimento alla GU dopo la pubblicazione]

[9]               GU L 129 del 17.5.2008, pag. 39.

[10]             [da completare con il riferimento alla GU dopo la pubblicazione]

[11]             GU L 14 del 19.1.2011, pag. 5 e GU L 131 del 18.5.2011, pag. 1, entrati in vigore l’1.5.2011.

[12]             GU L 273 del 19.10.2010, pag. 1 e GU L 90 del 28.3.2012, pag. 1, entrati in vigore l’1.10.2012.

[13]             GU L 18 del 21.1.2011, pag. 1 e GU L 133 del 20.5.2011, pag. 1, entrati in vigore l’1.11.2011.

[14]             Il protocollo è stato pubblicato il […] insieme alla decisione relativa alla firma.

[15]             La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal Segretariato generale del Consiglio.

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