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Document 52013PC0537
Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Georgia of the other part, on a Framework Agreement between the European Union and Georgia on the general principles for the participation of Georgia in Union programmes
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell’Unione
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell’Unione
/* COM/2013/0537 final - 2013/0257 (NLE) */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia ai programmi dell’Unione /* COM/2013/0537 final - 2013/0257 (NLE) */
RELAZIONE Tra le numerose misure della politica europea
di vicinato (PEV) intese a promuovere le riforme, la modernizzazione e la
transizione nel vicinato dell’Unione europea figura l’apertura graduale di
determinati programmi e agenzie dell’Unione ai paesi partner interessati da
detta politica. La Commissione tratta questo aspetto politico in modo più
esauriente nella comunicazione del dicembre 2006 relativa all’impostazione
generale volta a consentire la partecipazione dei paesi partner della politica europea
di vicinato ai programmi e alle agenzie comunitari[1]. Il Consiglio ha approvato tale impostazione
nelle conclusioni del 5 marzo 2007[2].
Sulla base della comunicazione e delle proprie
conclusioni, il 18 giugno 2007 il Consiglio ha impartito direttive alla
Commissione affinché negoziasse accordi quadro con Algeria, Armenia, Autorità
palestinese, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco,
Moldova, Tunisia e Ucraina, concernenti i principi generali della loro
partecipazione ai programmi comunitari[3].
Il Consiglio europeo del giugno 2007[4] ha ribadito l’importanza
fondamentale della PEV e ha approvato la relazione della Presidenza sullo stato
dei lavori[5],
che era stata presentata al Consiglio Affari generali e relazioni esterne (GAERC)
del 18 e 19 giugno 2007, e le relative conclusioni del Consiglio[6]. La suddetta relazione rammenta
le direttive del Consiglio per il negoziato dei pertinenti protocolli
aggiuntivi. La comunicazione
congiunta della Commissione e dell’Alta rappresentante dell’Unione europea per
gli affari esteri e la politica di sicurezza “Una risposta nuova ad un vicinato
in mutamento”[7],
avallata dalle conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011, ha sottolineato
ulteriormente l’intenzione dell’UE di agevolare la partecipazione dei paesi
partner ai programmi dell’UE. Nel settembre 2011
i partecipanti al vertice sul partenariato orientale svoltosi a Varsavia hanno
convenuto di agevolare la partecipazione dei paesi partner ai programmi e alle
agenzie dell’UE. Finora sono stati
firmati protocolli con Armenia[8],
Israele[9],
Giordania[10],
Moldova[11],
Marocco[12]
e Ucraina[13].
A dicembre 2012 la
Georgia ha espresso interesse a partecipare all’ampia varietà di programmi
aperti ai paesi partner della politica europea di vicinato. Si allega il testo
del protocollo negoziato con la Georgia. La Commissione presenta una proposta di
decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo. Detto
protocollo contiene un accordo quadro sui principi generali della
partecipazione della Georgia ai programmi dell’Unione. Le disposizioni standard
che vi figurano saranno applicate a tutti i partner della politica europea di
vicinato con cui verranno conclusi simili protocolli. A norma dell’articolo 218, paragrafo 6,
lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, si chiederà al
Parlamento europeo di esprimere parere conforme in merito alla conclusione del
protocollo. In parallelo, la Commissione presenta una
proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all’applicazione
provvisoria del protocollo. Si invita il Consiglio ad adottare la seguente
proposta di decisione. 2013/0257 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo
all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, riguardante un accordo
quadro fra l’Unione europea e la Georgia sui principi generali della
partecipazione della Georgia ai programmi dell’Unione IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 212, in combinato disposto con l’articolo 218,
paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Il protocollo all’accordo di
partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Georgia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione
europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione della Georgia
ai programmi dell’Unione (in appresso “il protocollo”) è stato firmato a nome
dell’Unione il ... (2) È opportuno approvare il
protocollo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il protocollo all’accordo
di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati
membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, riguardante un accordo quadro
tra l’Unione europea e la Georgia sui principi generali della partecipazione
della Georgia ai programmi dell’Unione (“il protocollo”) è approvato a nome
dell’Unione[14].
Il testo del
protocollo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede, a nome
dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 10 del protocollo[15]. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente PROTOCOLLO all’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e
i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, riguardante un
accordo quadro fra l’Unione europea e la Georgia sui principi generali della
partecipazione della Georgia ai programmi dell’Unione L’UNIONE EUROPEA,
in seguito denominata “l’Unione”, da una parte, e la GEORGIA, in
seguito denominata “la Georgia” dall’altra, in seguito
denominate congiuntamente “le Parti” considerando
quanto segue: (1) La Georgia ha concluso un
accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro
Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra (in appresso “l’accordo”),
entrato in vigore il 1° luglio 1999. (2) Il Consiglio europeo tenutosi
a Bruxelles il 17 e 18 giugno 2004 si è compiaciuto della proposta della
Commissione europea relativa a una politica europea di vicinato (PEV) e ha
approvato le conclusioni del Consiglio del 14 giugno 2004. (3) In numerose altre occasioni
il Consiglio si è espresso favorevolmente in merito a tale politica. (4) Il 5 marzo 2007 il Consiglio
ha espresso il proprio sostegno per l’approccio generale e globale esposto
nella comunicazione della Commissione del 4 dicembre 2006, che consiste nel
permettere ai partner della PEV di partecipare, in funzione dei loro meriti e
qualora le basi giuridiche lo consentano, alle agenzie e ai programmi della
Comunità. (5) La Georgia ha manifestato il
proprio interesse a partecipare a una serie di programmi dell’Unione. (6) Le modalità e le condizioni
specifiche relative alla partecipazione della Georgia a ciascun programma, in
particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione,
devono essere stabilite nell’ambito di un memorandum di intesa tra la
Commissione europea e le autorità competenti della Georgia, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Georgia può partecipare a tutti i programmi attuali e
futuri dell’Unione aperti alla partecipazione della Georgia a norma delle
disposizioni di adozione di tali programmi. Articolo 2 La Georgia fornisce un contributo finanziario al bilancio
generale dell’Unione europea corrispondente ai programmi specifici cui
partecipa. Articolo 3 I rappresentanti della Georgia possono partecipare, in
veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di
gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Georgia
contribuisce finanziariamente. Articolo 4 Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti
della Georgia si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e
procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione. Articolo 5 Le modalità e le
condizioni specifiche relative alla partecipazione della Georgia a ciascun
programma, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione
e di valutazione, devono essere stabilite mediante un accordo tra la
Commissione europea e le autorità competenti della Georgia, sulla base dei
criteri stabiliti nei programmi in questione. Qualora la Georgia
chieda l’assistenza esterna dell’Unione per partecipare a un determinato
programma dell’Unione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante
disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e
partenariato, o di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in
futuro e che garantisca alla Georgia l’assistenza esterna dell’Unione, le
condizioni applicabili all’uso dell’assistenza esterna dell’Unione da parte
della Georgia dovranno essere stabilite nel quadro di un accordo di
finanziamento, che rispetti in particolare l’articolo 20 del regolamento (CE)
n. 1638/2006. Articolo 6 Ciascun accordo concluso a norma dell’articolo 5 dispone che,
conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002, il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre
verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla
Commissione europea, dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte
dei conti, direttamente o sotto la loro autorità. Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo
finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero
che conferiscono alla Commissione europea, all’Ufficio europeo per la lotta
antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono
nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell’Unione. Articolo 7 Il presente
protocollo si applica fintantoché l’accordo rimane in vigore. Il presente
protocollo è firmato e approvato dalle Parti in conformità delle rispettive
procedure. Ciascuna Parte può
denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all’altra Parte. Il presente
protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica. L’estinzione del
protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle
verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5
e 6. Articolo 8 Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con
scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l’attuazione del
presente protocollo sulla base dell’effettiva partecipazione della Georgia a
uno o più programmi dell’Unione. Articolo 9 Il presente protocollo si applica, da un lato, ai territori
in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle
condizioni ivi precisate, e, dall’altro, al territorio della Georgia. Articolo 10 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del
mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate reciprocamente,
attraverso i canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure a tal
fine necessarie. In
attesa della sua entrata in vigore, le Parti decidono che applicheranno in via
provvisoria il presente protocollo a decorrere dalla data della firma, con
riserva della sua conclusione successiva. Articolo 11 Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo. Articolo 12 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare
nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese,
italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena,
slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, tutti i
testi facenti ugualmente fede. Fatto a Bruxelles,
Per l’Unione europea
Per la Georgia [1] COM (2006) 724 def. del 4 dicembre 2006. [2] Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni
esterne del 5 marzo 2007. [3] Decisione del Consiglio (riservata) che autorizza la
Commissione a negoziare protocolli […], doc. 10412/07. [4] Conclusioni della Presidenza – Bruxelles, 21 e 22 giugno
2007, doc. 11177/07. [5] Relazione della Presidenza sullo stato dei lavori dal
titolo “Rafforzamento della politica europea di vicinato”, doc. 10874/07. [6] Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della
politica europea di vicinato, adottate dal Consiglio (Affari generali e
relazioni esterne) il 18 giugno 2007, doc. 11016/07. [7] COM (2011) 303 def. del 25 maggio 2011. [8] [da completare con il riferimento alla GU dopo la
pubblicazione] [9] GU L 129 del 17.5.2008, pag. 39. [10] [da completare con il riferimento alla GU dopo la
pubblicazione] [11] GU L 14 del 19.1.2011, pag. 5 e GU L 131 del 18.5.2011,
pag. 1, entrati in vigore l’1.5.2011. [12] GU L 273 del 19.10.2010, pag. 1 e GU L 90 del 28.3.2012,
pag. 1, entrati in vigore l’1.10.2012. [13] GU L 18 del 21.1.2011, pag. 1 e GU L 133 del 20.5.2011,
pag. 1, entrati in vigore l’1.11.2011. [14] Il protocollo è stato pubblicato il […] insieme alla
decisione relativa alla firma. [15] La data di entrata in vigore del protocollo sarà
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal Segretariato
generale del Consiglio.