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Document 52012PC0469

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare

/* COM/2012/0469 final - 2012/0230 (NLE) */

52012PC0469

ALLEGATO alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare /* COM/2012/0469 final - 2012/0230 (NLE) */


ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SUI PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE

L'UNIONE EUROPEA

e

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel prosieguo gli "Stati membri", da una parte,

e

La CONFEDERAZIONE SVIZZERA, nel prosieguo la "Svizzera", dall'altra,

nel prosieguo "parte" o "parti",

CONSIDERANDO gli interessi comuni in relazione allo sviluppo di un sistema globale di navigazione satellitare (nel prosieguo "GNSS", Global Navigation Satellite System) concepito espressamente per scopi civili,

RICONOSCENDO l'importanza dei programmi europei GNSS quale contributo all'infrastruttura di navigazione e informazione nell'Unione europea e in Svizzera,

CONSIDERANDO il crescente sviluppo delle applicazioni GNSS nell'Unione europea, in Svizzera e in altre regioni del mondo,

CONSIDERANDO il comune interesse ad una cooperazione a lungo termine tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e la Svizzera nel campo della navigazione satellitare,

RICONOSCENDO la stretta partecipazione della Svizzera ai programmi Galileo ed EGNOS sin dalle fasi della loro definizione,

CONSIDERANDO le risoluzioni del Consiglio "Spazio", in particolare "Politica spaziale europea", adottata il 22 maggio 2007, e "Portare avanti la politica spaziale europea", adottata il 29 settembre 2008, che identificano nell'Unione europea, nell'Agenzia spaziale europea (nel prosieguo "ESA") e nei loro rispettivi Stati membri i tre principali attori della politica spaziale europea, nonché la risoluzione "Sfide globali: sfruttare appieno i sistemi spaziali europei", adottata il 25 novembre 2010, che invita la Commissione europea e l'ESA ad agevolare, per gli Stati membri che non fanno parte né della UE né dell'ESA, il processo per partecipare a tutte le fasi dei programmi di collaborazione,

CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione "Verso una strategia spaziale dell'Unione europea al servizio dei cittadini", del 4 aprile 2011,

DESIDERANDO stabilire formalmente una collaborazione in tutti gli aspetti dei programmi europei GNSS,

RICONOSCENDO l'interesse manifestato dalla Svizzera per tutti i servizi GNSS, come forniti da EGNOS e Galileo, incluso il servizio pubblico regolamentato (nel prosieguo "PRS"),

CONSIDERANDO l'accordo del 25 giugno 2007 di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra,

RICONOSCENDO l'accordo del 28 aprile 2008 tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (nel prosieguo "accordo sulla sicurezza"),

CONSIDERANDO i vantaggi di un livello equivalente di protezione dei GNSS europei e dei relativi servizi nei territori delle parti,

RICONOSCENDO gli obblighi delle parti alla luce del diritto internazionale, in particolare gli obblighi della Svizzera in quanto stato permanentemente neutrale,

RICONOSCENDO che il regolamento (CE) n. 683/2008 assegna alla Comunità europea la proprietà di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito dei programmi europei GNSS, così come definito nel regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo),

CONSIDERANDO il regolamento UE 912/2010, del 22 settembre 2010, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo,

CONSIDERANDO la decisione n. 1104/2011/UE, del 25 ottobre 2011, relativa alle regole di accesso al servizio pubblico regolamentato,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I.            DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

1. Il presente accordo mira ad incoraggiare, agevolare e migliorare la cooperazione a lungo termine tra le parti nel campo della navigazione satellitare sotto controllo civile, in particolare attraverso la partecipazione della Svizzera ai programmi europei GNSS.

2. La partecipazione della Svizzera ai programmi avviene nella forma e alle condizioni stabilite dal presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

1. "sistema europeo globale di navigazione satellitare" (GNSS europeo), il sistema istituito nell'ambito del programma Galileo e del Servizio geostazionario europeo di copertura della navigazione (European Geostationary Navigation Overlay Service - EGNOS);

2. "potenziamento", i meccanismi regionali o locali quali EGNOS che consentono agli utenti del GNSS globale di ottenere migliori prestazioni, come una maggiore accuratezza, disponibilità, integrità e affidabilità;

3. "Galileo", un sistema globale autonomo europeo di navigazione satellitare e temporizzazione, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi GNSS, progettato e sviluppato dall’Unione europea, dall'ESA e dai rispettivi Stati membri. La gestione di Galileo può essere trasferita a privati. Galileo intende offrire servizi ad accesso aperto, commerciali, di soccorso e di ricerca e salvataggio, nonché un servizio pubblico regolamentato e sicuro con limitazioni dell'accesso per soddisfare in modo specifico le esigenze di utenti autorizzati del settore pubblico;

4. "elementi locali di Galileo", meccanismi locali che forniscono agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari Galileo informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalla costellazione principale utilizzata. Per aumentare le prestazioni possono essere dispiegati elementi locali intorno agli aeroporti, ai porti marittimi e in altri ambienti urbani o di altra natura con caratteristiche geografiche problematiche. Galileo fornirà modelli generici per gli elementi locali;

5. "apparecchiatura per il posizionamento, la navigazione e la temporizzazione a livello globale", qualsiasi apparecchio utilizzato da un utente finale civile, progettato per trasmettere, ricevere o elaborare segnali orari o di navigazione satellitari allo scopo di fornire un servizio o per operare con un potenziamento regionale;

6. "servizio pubblico regolamentato" (Public Regulated Service - PRS), un servizio fornito dal sistema introdotto in base al programma Galileo, riservato agli utenti autorizzati dai governi per applicazioni sensibili che richiedono un efficace controllo dell'accesso e una grande continuità di servizio;

7. "misura di regolamentazione", qualsiasi legge, regolamento, politica, norma, procedura, decisione o altro provvedimento amministrativo adottato da una delle parti;

8. "interoperabilità", l'attitudine dei sistemi globali e regionali di navigazione satellitare e di potenziamento dei segnali, nonché dei servizi da essi forniti, ad essere utilizzati insieme per ottenere migliori prestazioni al livello dell'utenza rispetto a quelle che si otterrebbero basandosi unicamente sul servizio aperto di un solo sistema;

9. "proprietà intellettuale", il significato di cui all'articolo 2 (viii) della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, sottoscritta a Stoccolma il 14 luglio 1967;

10. "informazioni classificate", informazioni, sotto qualsiasi forma, che devono essere protette da una divulgazione non autorizzata che potrebbe arrecare un pregiudizio, di vario grado, ad interessi fondamentali, tra i quali la sicurezza nazionale, delle parti o di singoli Stati membri. La classificazione è indicata da un apposito contrassegno. Un'informazione di questo tipo è classificata dalle parti a norma delle leggi e dei regolamenti applicabili e deve essere protetta per impedirne l'eventuale perdita di riservatezza, integrità e disponibilità.

Articolo 3

Principi della cooperazione

Le parti convengono di svolgere le attività di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

1. Reciproco vantaggio basato su un equilibrio generale dei diritti e degli obblighi, ivi compresi i contributi e l'accesso a tutti i servizi, come stabilito dall'articolo 15;

2. Offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione nell'ambito di progetti GNSS dell'Unione europea e della Svizzera;

3. Scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione;

4. Adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo le disposizioni dell'articolo 9 del presente accordo;

5. Libertà di fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle parti;

6. Commercio senza restrizioni di prodotti GNSS europei nei territori delle parti.

II. DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE

Articolo 4

Attività di cooperazione

1. I settori coinvolti dalle attività di cooperazione nel campo della navigazione e della temporizzazione satellitari sono: spettro radio, ricerca e formazione scientifica, cooperazione industriale, diritti di proprietà intellettuale, controllo delle esportazioni, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, sicurezza, scambio di informazioni classificate, scambi di personale e accesso ai servizi. Le parti possono modificare il presente elenco di settori conformemente all'articolo 25 del presente accordo.

2. Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione europea per quanto concerne la regolamentazione dei programmi europei GNSS e la struttura istituita dall'Unione europea stessa per le operazioni connesse ai programmi europei GNSS. Il presente accordo non pregiudica nemmeno le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni e a controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia, né pregiudica misure nazionali di sicurezza.

3. Ferme restando le rispettive misure di regolamentazione, le parti promuovono, nella massima misura possibile, le attività di cooperazione di cui al presente accordo, allo scopo di offrire opportunità simili di partecipazione a tali attività nei settori elencati al paragrafo 1.

Articolo 5

Spettro radio

1. Le parti convengono di proseguire la cooperazione e il mutuo sostegno nelle questioni relative allo spettro radio nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (nel prosieguo "UIT"), tenendo conto del "Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system ", del 5 novembre 2004.

2. In tale contesto, le parti si scambiano informazioni sulle domande di frequenza e tutelano le frequenze assegnate a Galileo, allo scopo di assicurare la disponibilità dei servizi di Galileo a beneficio degli utenti di tutto il mondo, ed in particolare della Svizzera e dell'Unione europea.

3. Le parti riconoscono inoltre che è importante proteggere le frequenze dello spettro di radionavigazione da interruzioni e interferenze. A questo fine, esse individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle.

4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle norme vigenti dell'UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

Articolo 6

Formazione e ricerca scientifica

1. Le parti promuovono le attività di formazione e ricerca comuni nel campo del GNSS europeo attraverso programmi di ricerca dell'Unione europea e della Svizzera e altri programmi di ricerca pertinenti delle parti. Le attività comuni di ricerca devono contribuire alla programmazione dei futuri sviluppi del GNSS europeo.

2. Le parti convengono di definire un meccanismo adeguato ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi di ricerca pertinenti.

Articolo 7

Appalti

1. Per gli acquisti relativi ai programmi europei GNSS, le parti applicano gli impegni assunti nel quadro dell'accordo sugli appalti pubblici (nel prosieguo "GPA") dell'Organizzazione mondiale del commercio (nel prosieguo "OMC") e dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.

2. Fatto salvo l'articolo XXIII del GPA (articolo III del GPA riveduto), i soggetti giuridici svizzeri hanno diritto di partecipare alle procedure di appalto per la fornitura di servizi connessi ai programmi europei GNSS.

Articolo 8

Cooperazione industriale

Le parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche attraverso la costituzione di joint ventures e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee, nonché attraverso la partecipazione dell'Unione europea alle pertinenti associazioni industriali svizzere, con l'obiettivo del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e della promozione dell'utilizzo e dello sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.

Articolo 9

Diritti di proprietà intellettuale

Per agevolare la cooperazione industriale, le parti accordano e garantiscono una protezione adeguata ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale nei campi e nei settori connessi allo sviluppo e all'utilizzo del GNSS europeo, in conformità alle norme internazionali più vincolanti stabilite dall'"Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS)" dell'OMC, ivi compresi mezzi efficaci per garantirne l'osservanza.

Articolo 10

Controllo delle esportazioni

1. Al fine di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei GNSS, la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e in conformità alla legislazione e alle procedure nazionali, misure di controllo delle esportazioni e di non proliferazione riguardo alle tecnologie, ai dati e ai beni appositamente progettati o modificati per i programmi europei GNSS. Tali misure devono esprimere un livello di controllo delle esportazioni e di non proliferazione equivalente a quello dell'Unione europea.

2. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado equivalente di controllo delle esportazioni e di non proliferazione, si applica la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 11

Sviluppo del commercio e dei mercati

1. Le parti incoraggiano il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e svizzere, nelle relative attrezzature, negli elementi locali e nelle applicazioni pertinenti ai programmi europei GNSS.

2. A tale fine le parti promuovono la sensibilizzazione del pubblico alle attività di navigazione satellitare Galileo, individuano gli ostacoli che potenzialmente si frappongono all'espansione delle applicazioni GNSS e adottano i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.

3. Per individuare e rispondere efficacemente alle esigenze degli utenti, i soggetti giuridici delle parti contraenti potranno utilizzare il futuro forum degli utenti GNSS.

4. Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi che derivano alle parti dall'accordo che istituisce l'OMC.

Articolo 12

Norme, certificazioni e misure regolatrici

1. Riconoscendo il valore di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione in materia di servizi di navigazione satellitare globale, le parti convengono in particolare di sostenere congiuntamente lo sviluppo di norme Galileo e EGNOS e di promuovere la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri sistemi GNSS.

Uno degli obiettivi del coordinamento consiste nel promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi Galileo per scopi aperti, commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la temporizzazione. Le parti convengono di creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle applicazioni Galileo.

2. Di conseguenza, allo scopo di promuovere e realizzare gli obiettivi del presente accordo, le parti cooperano, se necessario, in tutte le questioni attinenti il GNSS che possano presentarsi in particolare nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, dell'Organizzazione marittima internazionale e dell'UIT.

3. Le parti provvedono affinché le misure relative alle norme tecniche, ai requisiti e alle procedure per la certificazione e la concessione di licenze in materia di GNSS europeo non costituiscano ostacoli inutili per il commercio. Le prescrizioni delle normative nazionali devono basarsi su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti.

4. Le parti adottano le necessarie misure regolamentari per consentire un utilizzo completo dei ricevitori Galileo e dei segmenti terrestri e spaziali Galileo nei territori soggetti alla loro giurisdizione. A tale scopo, la Svizzera accorderà a Galileo, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad altri sistemi di servizi di radionavigazione via satellite.

Articolo 13

Sicurezza

1. Al fine di proteggere i programmi europei GNSS da abusi, interferenze, disturbi ed atti ostili, le parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2.

2. In questo contesto la Svizzera adotta e applica tempestivamente, nell'ambito della sua giurisdizione e in conformità alla legislazione e alle procedure nazionali, misure che garantiscano un grado di sicurezza e di protezione equivalente a quello dell'Unione europea in tema di tutela, controllo e gestione di beni, informazioni e tecnologie sensibili dei programmi europei GNSS nei confronti di minacce e divulgazione indesiderata.

3. Qualora si verifichi un evento per effetto del quale non possa essere ottenuto un grado di sicurezza equivalente, si applica la procedura di cui all'articolo 22.

Articolo 14

Scambio di informazioni classificate

1. Lo scambio e la tutela di informazioni classificate dell'Unione europea avvengono in conformità all'accordo di sicurezza e alle relative modalità di attuazione.

2. La Svizzera può scambiare informazioni classificate, recanti contrassegno di classificazione nazionale, relative ai programmi europei GNSS con gli Stati membri dell'Unione europea con i quali ha concluso accordi bilaterali a questo fine.

3. Le parti si preoccupano di istituire un quadro giuridico ampio e coerente che permetta a ciascuna di esse di scambiare informazioni classificate concernenti il programma Galileo.

Articolo 15

Accesso ai servizi

La Svizzera ha accesso a tutti i servizi del GNSS europeo oggetto del presente accordo e al PRS oggetto di un accordo separato sul PRS.

La Svizzera ha manifestato interesse per il PRS considerandolo un elemento importante della sua partecipazione ai programmi europei GNSS. Le parti si adoperano per concludere un accordo sul PRS che garantisca la partecipazione svizzera non appena sia presentata una richiesta al riguardo da parte della Svizzera e sia stata completata la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 16

Partecipazione all'Agenzia del GNSS europeo

La Svizzera ha diritto di partecipare all'Agenzia del GNSS europeo alle condizioni che dovranno essere stabilite da un accordo tra l'Unione europea e la Svizzera. I negoziati saranno avviati non appena la Svizzera avrà presentato una richiesta in tal senso e l'Unione europea avrà completato le procedure necessarie che le competono.

Articolo 17

Partecipazione ai comitati

I rappresentanti della Svizzera sono invitati a partecipare in qualità di osservatori ai comitati di gestione, sviluppo e attuazione delle attività nell'ambito dei programmi europei GNSS in conformità alle norme e alle procedure in materia e senza diritto di voto. Ciò include in particolare la partecipazione al comitato del programma del GNSS e al consiglio di sicurezza GNSS, compresi i relativi gruppi di lavoro e le relative task force.

III. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 18

Finanziamenti

La Svizzera contribuisce al finanziamento dei programmi europei GNSS. Il contributo svizzero si determina in base al fattore proporzionale che si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea.

Per il periodo 2008-2013, la partecipazione finanziaria della Svizzera ai programmi europei GNSS ammonta a 80 050 870 euro.

Tale importo sarà pagato come segue:

2012: 20 000 000 euro

2013: 40 000 000 euro

2014: 20 050 870 euro

Per il periodo a partire dal 2014, il contributo svizzero sarà pagato annualmente.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Responsabilità

Dato che non sarà proprietaria del GNSS europeo, la Svizzera non avrà responsabilità derivanti dalla proprietà.

Articolo 20

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto denominato "Comitato GNSS Unione europea/Svizzera"; si compone di rappresentanti delle parti ed è responsabile della gestione e della corretta applicazione del presente accordo. A tale fine, esso formula raccomandazioni e prende decisioni nei casi previsti dall'accordo stesso. Tali decisioni sono attuate dalle parti conformemente alle rispettive norme. Il comitato misto si pronuncia di comune accordo.

2. Il comitato misto elabora il proprio regolamento interno, che contiene, tra le altre disposizioni, le modalità di convocazione delle riunioni, di designazione del presidente e di definizione del suo mandato.

3. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. Sia l'Unione europea che la Svizzera possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2.

4. Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti per essere assistito nello svolgimento dei propri compiti.

5. Il comitato misto può decidere di modificare l'allegato.

Articolo 21

Consultazioni

1. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente accordo, le parti contraenti si scambiano regolarmente informazioni e, su richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

2. Le parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, in merito a qualsiasi questione derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo.

Articolo 22

Misure di salvaguardia

1. Previe consultazioni in sede di comitato misto, ciascuna parte può prendere opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione, se ritiene che non sia più garantito un grado equivalente di controlli sulle esportazioni o di sicurezza tra le parti. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere il buon funzionamento del GNSS, possono essere prese misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché dopo l'adozione di dette misure siano immediatamente avviate consultazioni.

2. La portata e la durata delle misure citate dovranno essere limitate a quanto necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo. L'altra parte contraente può chiedere al comitato misto di procedere a consultazioni in merito alla proporzionalità di tali misure. Qualora non fosse possibile risolverla entro 6 mesi, la controversia può essere sottoposta da una delle parti ad arbitrato vincolante conformemente alla procedura illustrata nell'allegato. In tale sede non si possono dirimere questioni di interpretazione delle disposizioni del presente accordo che siano identiche alle corrispondenti disposizioni del diritto dell'Unione europea.

Articolo 23

Risoluzione delle controversie

Fatto salvo l'articolo 22, eventuali controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte mediante consultazioni in sede di comitato misto.

Articolo 24

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 25

Revisione

Il presente accordo può essere modificato e ampliato dalle parti di comune accordo in qualunque momento.

Articolo 26

Denuncia

1. L'Unione europea o la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando tale decisione all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo il ricevimento della notifica.

2. La cessazione del presente accordo non pregiudica la validità o la durata dei contratti stipulati in base ad esso, né i diritti e gli obblighi specifici che ne sono derivati in materia di proprietà intellettuale.

3. In caso di denuncia del presente accordo, il comitato misto formula una proposta che consenta alle parti di risolvere le questioni in sospeso, comprese quelle relative alle conseguenze finanziarie, tenendo conto del principio del pro rata temporis.

Articolo 27

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione.

2. In deroga al paragrafo 1, la Svizzera e l'Unione europea, quest'ultima per quanto concerne le materie di sua competenza, convengono di applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data della seconda notifica di conferma dell'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato.

4. Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

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ALLEGATO I

PROCEDURA DI ARBITRATO

(1) Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, sono designati tre arbitri, salvo decisione contraria delle parti.

(2) Ciascuna delle parti designa un arbitro entro 30 giorni.

(3) I due arbitri così designati nominano di comune accordo un super-arbitro che non abbia la nazionalità di una delle parti. Nel caso in cui gli arbitri non riescano a mettersi d'accordo nei due mesi che seguono la loro designazione, scelgono il super-arbitro in un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno.

(4) Salvo decisione contraria delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce in modo autonomo le proprie norme procedurali. Le decisioni sono adottate a maggioranza.

ALLEGATO II

Contributo finanziario della Svizzera ai programmi europei GNSS.

1. Per il periodo 2008-2013, il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare ai programmi europei GNSS è il seguente (in €):

2012 || 2013 || 2014

20 000 000 || 40 000 000 || 20 050 870

Per il periodo a partire dal 2014, il contributo svizzero sarà pagato annualmente.

2. Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[1] e le relative norme di attuazione[2] si applicheranno, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione e legate all'attuazione dei programmi saranno rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per gli esperti degli Stati membri dell'Unione.

4. Dopo l'entrata in vigore a titolo provvisorio del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi per un importo pari al suo contributo al bilancio dei programmi, in conformità al presente accordo.

Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione denominato in euro.

5. La Svizzera è tenuta a versare il contributo entro l'1 aprile se la relativa richiesta è inviata dalla Commissione entro l'1 marzo, altrimenti entro 30 giorni dalla richiesta dei fondi se la Commissione la invia più tardi.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo daranno luogo a un pagamento di interessi, da parte della Svizzera, sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza. Il tasso di interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza dalla Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

sulla partecipazione della Svizzera ai comitati

Le parti contraenti dichiarano che la partecipazione della Svizzera ai comitati istituiti all'interno della UE per la gestione, lo sviluppo e l'attuazione delle attività connesse ai programmi europei GNSS a norma dell'articolo 17 non è da considerare come un precedente per altri accordi tra l'Unione europea e la Svizzera.

[1]               Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento n. 1525/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

[2]               Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di attuazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007 (GU L 111 del 28.04.2007, pag. 13).

RELAZIONE

1.1.        Motivazione e obiettivi della proposta Per motivi tecnologici, geografici e finanziari, la Svizzera riveste un ruolo importante nell'ambito dei programmi europei GNSS (Global Navigation Satellite Systems). Essa fornisce infatti tecnologia fondamentale per il programma Galileo. Il presente accordo è diretto a stabilire i principi alla base della cooperazione in generale e i diritti e gli obblighi della Svizzera in settori quali la sicurezza e il controllo delle esportazioni. L'accordo è stato negoziato sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 29 giugno 2010. L'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo), concedono ai paesi terzi la possibilità di fornire finanziamenti aggiuntivi ai programmi europei GNSS a norma delle condizioni previste dagli accordi di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'accordo è limitato agli aspetti necessari a permettere una stretta collaborazione con la Svizzera. La costruzione e la gestione di Galileo ed EGNOS, in quanto programmi estesi a tutta l'Unione europea, evidenziano la necessità di adottare impostazioni e metodi di lavoro comuni tra tutti gli Stati membri e alcuni paesi terzi come la Norvegia e la Svizzera. Le regole relative a queste aree devono essere stabilite dai governi e applicate in modo coerente in tutta Europa. La Commissione, in quanto gestore del programma per conto dell'Unione, proprietaria del sistema, deve adottare tutte le misure possibili al fine di garantire la suddetta coerenza. Non farlo significherebbe accrescere i rischi sotto il profilo della sicurezza.

1.2.        Contesto generale Fra i paesi terzi, la Svizzera è sin dagli inizi uno dei partner dell'UE con i quali la cooperazione nell'ambito del programma Galileo è più stretta. Essa ha fornito un contribuito politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi del programma Galileo in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e, da anni a livello informale, delle strutture gestionali UE specifiche di Galileo. Il presente accordo intende formalizzare e approfondire tale stretta integrazione della Svizzera nei programmi europei GNSS. Senza questo accordo vi sarebbe incertezza circa la natura della collaborazione in settori quali la sicurezza, il controllo delle esportazioni, la standardizzazione, la certificazione e lo spettro radio. L'accordo consente inoltre alla UE di fissare dei principi generali, fra cui misure di salvaguardia, in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni.

1.3.        Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta L'accordo allegato regolerà la cooperazione della Svizzera nel quadro del programma Galileo in modo da disciplinare i principi di futura collaborazione e le disposizioni complementari nel campo della sicurezza, della standardizzazione e della certificazione.

1.4.        Coerenza con le altre politiche e gli altri obiettivi dell'Unione La proposta è in linea con la politica di integrazione nei programmi europei GNSS di alcuni paesi terzi membri dell'ESA, che come tali hanno partecipato ai programmi Galileo ed EGNOS sin dal principio. Essa concorre inoltre a conseguire gli obiettivi della Commissione diretti a tutelare gli interessi della UE nelle politiche attinenti alla non proliferazione.

2.          

2.1.        Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Il comitato speciale del Consiglio, le autorità degli Stati membri e la Svizzera sono stati consultati nell'ambito di riunioni bilaterali sia nella fase delle direttive di negoziato che durante i negoziati. Fra quanti hanno risposto figurano esperti in tecnologia, sicurezza e trasporti degli Stati membri e delle autorità svizzere, dei ministeri degli esteri, della difesa e dell'interno, dell'ESA e delle agenzie spaziali nazionali.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione I suddetti interessati si sono espressi a favore di una piena integrazione della Svizzera nella cooperazione sui programmi europei GNSS e hanno sottolineato l'importanza di includere nel testo dell'accordo aspetti quali la sicurezza e il controllo delle esportazioni.

2.2.        Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati Tecnologia spaziale/installazioni a terra, sicurezza industriale e pubblica, sicurezza delle informazioni e diritto internazionale/privilegi e immunità.

Metodologia applicata Riunioni e scambio di informazioni.

Principali organizzazioni/esperti consultati Ministeri e agenzie spaziali degli Stati membri della UE, ESA, industria spaziale.

Sintesi dei pareri pervenuti e utilizzati Non è emersa l'esistenza di rischi potenziali gravi con conseguenze irreversibili.

È stato registrato un ampio consenso sui principi di cooperazione previsti nell'accordo e sull'obiettivo di una maggiore integrazione della Svizzera nel programma anche per quanto riguarda diritti e obblighi corrispondenti.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Le conclusioni degli esperti non sono state rese pubbliche.

2.3.        Valutazione dell'impatto L'azione è diretta ad assicurare un ampio coinvolgimento della Svizzera nelle fasi di costruzione e di operatività dei programmi Galileo ed EGNOS. Queste due iniziative contengono importanti componenti industriali, economiche e strategiche. La gestione dei programmi europei GNSS è stata modificata con il regolamento (CE) n. 683/2008, che prevede il passaggio da un partenariato pubblico-privato a programmi gestiti e sistemi di proprietà dell'Unione. Questa evoluzione e i contenuti della cooperazione con le relative implicazioni a livello di sicurezza richiedono l'adozione di misure di regolamentazione formali. Di conseguenza, sono state prese in considerazione tre possibilità per raggiungere questo obiettivo. La prima possibilità consisteva nell'associare la Svizzera al programma attraverso un organismo specifico di cooperazione internazionale (Galileo International Board) che avrebbe riunito tutti i paesi terzi interessati al programma Galileo. Dopo lunghe discussioni su tale organismo con la Svizzera e altri paesi terzi, fra cui la Norvegia, questa opzione è stata abbandonata. La Svizzera riteneva ingiusto ricevere lo stesso trattamento di paesi terzi non europei notevolmente meno integrati e che non contribuiscono finanziariamente al programma. La seconda possibilità consisteva nella conclusione dell'accordo allegato. Ciò avrebbe consentito di rafforzare le disposizioni in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni, per spianare la strada ad un rapporto di cooperazione a lungo termine reciprocamente proficuo, nonché di ottenere ulteriori finanziamenti. La terza opzione consisteva nel non intraprendere nessuna iniziativa. Ciò avrebbe reso incerte le relazioni con la Svizzera nel campo dei GNSS.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Sintesi delle iniziative proposte La Commissione propone al Consiglio di autorizzare la firma e l'applicazione provvisoria di un accordo di cooperazione concernente i programmi europei di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Svizzera. Per gli elementi dell'accordo che rientrano nelle competenze della UE, l'applicazione provvisoria è una misura necessaria per accelerare l'applicazione dell'accordo e per ricevere il contributo finanziario della Svizzera ai programmi.

3.2.        Base giuridica Articolo 172, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3.3.        Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non rientra nella competenza esclusiva dell'Unione.

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per i motivi di seguito illustrati.

Il programma Galileo, i cui costi sono stimati a diversi miliardi di euro, è un'iniziativa europea che nessuno Stato è disposto a finanziare da solo. Il contenuto dell'accordo proposto non si limita a un singolo Stato membro o a un gruppo di Stati membri ma riguarda l'Unione europea nel suo insieme e per alcuni aspetti ha perfino un impatto mondiale.

Le conoscenze industriali e tecniche nel settore spaziale sono ripartite tra vari Stati europei, come la Svizzera, senza che nessuno Stato le padroneggi tutte. Con un impegno coordinato e condividendo le informazioni, diminuisce il rischio di concordare con la Svizzera soluzioni non ottimali. Eventuali errori in tema di sicurezza possono compromettere la continuità della fornitura ai programmi europei GNSS di componenti controllate per l'esportazione. Ciò causerebbe un deciso aumento del costo dei programmi.

Le dimensioni e la complessità dei programmi europei GNSS, inoltre, richiedono strutture di gestione semplici e centralizzate e interfacce chiare tra l'Unione e i paesi terzi. Una rete troppo ampia di relazioni bilaterali con la Svizzera comporterebbe un rischio elevato di inefficienze, ritardi e contraddizioni che in un progetto industriale si tradurrebbero rapidamente in maggiori costi a carico del bilancio dell'Unione. Inoltre, agendo a livello individuale, gli Stati membri avrebbero minori possibilità di imporre principi e condizioni nei confronti della Svizzera rispetto a quanto si potrebbe ottenere attraverso la cooperazione.

L'accordo si limita ai principi e agli impegni comuni in materia di cooperazione e agli aspetti specifici che costituiscono parte dei programmi europei GNSS di proprietà dell'Unione. L'accordo si basa sulle attuali capacità degli Stati membri (ad esempio in tema di controllo delle esportazioni e di scambio di informazioni sensibili) di applicarne la maggior parte delle disposizioni.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

3.4.        Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito.

L'accordo costituisce uno strumento classico ben noto nelle relazioni internazionali, definito in collaborazione con gruppi di esperti, che deve essere approvato dalle strutture decisionali. Esso non istituisce nuove strutture amministrative.

3.5.        Scelta dello strumento

Un accordo internazionale è il solo strumento che garantisce una coerenza nell'insieme dell'Unione nelle relazioni con la Svizzera in materia di navigazione satellitare. L'uniformità nelle applicazioni è particolarmente importante per la sicurezza, che rappresenta un aspetto importante dell'accordo. Al tempo stesso l'accordo permette una certa flessibilità per quanto riguarda le misure di attuazione, in particolare nelle aree della standardizzazione e della certificazione, in cui gli Stati membri svolgono un ruolo fondamentale nelle organizzazioni internazionali. I trattati non prevedono altre opzioni praticabili per regolamentare le relazioni con un paese terzo.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta incide in maniera esclusivamente positiva sul bilancio dell'Unione. La Svizzera contribuirà infatti al finanziamento dei programmi europei GNSS secondo la stessa formula utilizzata per calcolare la partecipazione svizzera ai settimi programmi quadro di R&S della UE (7° PQ). Il contributo svizzero sarà determinato in base al fattore di proporzionalità che si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta include una clausola di riesame.

2012/0230 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Con decisione del 29 giugno 2010, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Svizzera per un accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare.

(2)       L'accordo di cooperazione consente la partecipazione svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare. Come contropartita, la Svizzera contribuisce finanziariamente ai programmi.

(3)       I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo è stato siglato il [xx 2012].

(4)       È opportuno pertanto che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione europea, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(5)       Al fine di garantire l'attuazione immediata e l'adeguata partecipazione della Svizzera ai programmi, è opportuno che gli aspetti che rientrano nelle competenze dell'Unione europea siano attuati in via provvisoria conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente, viene approvata a nome dell'Unione la firma dell'accordo di cooperazione nel campo della navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Svizzera; essa è subordinata alla conclusione di detto accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio conferisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, subordinata alla sua conclusione, alla/e persona/e indicata/e dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio in conformità al suo articolo 27, paragrafo 2, in attesa che vengano espletate le procedure relative alla sua conclusione. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea che informa del periodo di applicazione a titolo provvisorio dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1.           DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SUI PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE.

2.           LINEE DI BILANCIO

Capitolo: 66

Articolo: 660

Voce: 6600

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: p.m.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

(in €)

|| ||

Linea di bilancio || Entrate || Periodo di 12 mesi, a decorrere dal || 2012

Articolo 660; voce 6600 || Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica – Entrate con destinazione specifica || 01/01/2012 || 20 000 000

Situazione a seguito dell'azione

|| 2013 || 2014 || 2015 || 2016 || …

Articolo 660; voce 6600 || 40 000 000 || 20 050 870 || Da calcolare in seguito || Da calcolare in seguito || Da calcolare in seguito

4.           MISURE ANTIFRODE

5.           ALTRE OSSERVAZIONI

(a) Il presente accordo di cooperazione UE-Svizzera sui GNSS ha durata indeterminata. Il contributo finanziario della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare ammonta a 60 000 000 euro per il periodo 2008-2013 ed a 20 050 870 euro per il 2014.

(b) Il contributo della Svizzera è calcolato in base al fattore di proporzionalità enunciato all'articolo 18 dell'accordo. Per il periodo 2008-2013, tale fattore di proporzionalità è applicato all'importo di 3 005 milioni di euro. Dal 2014 in avanti, il medesimo fattore di proporzionalità sarà applicato agli stanziamenti annuali di bilancio dei programmi europei di navigazione satellitare.

DICHIARAZIONE della Commissione europea

La Commissione ricorda il suo obiettivo politico generale di negoziare accordi per l'Unione solo in caso di necessità.

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