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Document 52012PC0124

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell’Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di beni e servizi dell’Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi

    /* COM/2012/0124 final - 2012/0060 (COD) */

    52012PC0124

    Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell’Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di beni e servizi dell’Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi /* COM/2012/0124 final - 2012/0060 (COD) */


    RELAZIONE

    1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

    Motivazione e obiettivi della proposta

    Viene presentata qui una nuova proposta nel quadro della politica internazionale dell’Unione europea in materia di appalti pubblici. Principale obiettivo della presente iniziativa è migliorare le condizioni di partecipazione delle imprese dell’UE agli appalti pubblici nei paesi terzi. Attualmente molti dei principali partner commerciali dell’UE applicano nei confronti dei fornitori dell’UE tutta una serie di pratiche restrittive nel settore degli appalti. La presente iniziativa conferma inoltre lo status giuridico degli offerenti, dei beni e dei servizi provenienti dai paesi che hanno concluso un accordo internazionale con l’UE in materia di appalti pubblici e chiarisce le norme applicabili agli offerenti, ai beni e ai servizi non contemplati da detti accordi.

    Contesto generale

    Nei negoziati sulla revisione dell’accordo sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement – GPA) nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nei negoziati bilaterali con i paesi terzi, l’UE sostiene da tempo un’apertura ambiziosa dei mercati internazionali degli appalti pubblici. Nell’UE sono aperti alla partecipazione di offerenti provenienti dai paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC appalti pubblici per un valore di circa 352 miliardi di euro.

    Tuttavia, molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti pubblici alla concorrenza internazionale o a prevedere un maggior grado di apertura rispetto a quanto fatto finora. Il valore degli appalti pubblici aperti agli offerenti esteri ammonta attualmente a 178 miliardi di euro negli Stati Uniti e a 27 miliardi di euro in Giappone, mentre solo una quota minima del mercato cinese è aperta alle imprese straniere. Molti paesi hanno inoltre adottato misure protezionistiche, soprattutto a seguito della crisi economica. Nel complesso, più della metà del mercato mondiale degli appalti pubblici è attualmente chiuso alla concorrenza estera a causa di misure protezionistiche, e la tendenza è in crescita. Di conseguenza, solo 10 miliardi di euro in esportazioni provenienti dall’UE (pari allo 0,08% del PIL dell’UE) trovano sbocco sui mercati mondiali degli appalti pubblici, mentre secondo le stime le esportazioni mancate dell’UE a causa delle restrizioni ammontano ad altri 12 miliardi di euro.

    Al contrario, il mercato UE degli appalti pubblici è rimasto per lo più aperto alla concorrenza internazionale nonostante le crescenti pressioni sul mercato interno in alcuni settori chiave (ferrovie, edilizia, servizi informatici), in particolare da parte delle economie emergenti. Ad eccezione di talune disposizioni, limitate però agli appalti di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici[1], l’UE non si è valsa del potere di disciplinare l’accesso di imprese, beni e servizi stranieri al suo mercato degli appalti pubblici.

    Dato il crescente peso delle economie emergenti, l’assenza di condizioni di parità è causa di molti problemi. Il principale problema dell’UE è la mancanza di sufficienti strumenti di pressione nei negoziati internazionali con i partner commerciali per correggere gli squilibri e ottenere impegni sostanziali per quanto riguarda l’accesso delle imprese dell’UE ai mercati degli appalti pubblici. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non dispongono di un quadro chiaro che consenta loro di attuare gli impegni internazionali dell’UE.

    La presente iniziativa mira a risolvere questi problemi: in primo luogo, rafforzando la posizione dell’Unione europea nei negoziati volti a ottenere dai partner commerciali l’apertura dei mercati degli appalti pubblici alle imprese dell’UE; in secondo luogo, chiarendo, a tal fine, le regole che disciplinano l’accesso di imprese, beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici dell’UE. In ultima analisi, l’obiettivo è quello di accrescere, in linea con la strategia Europa 2020, le opportunità commerciali delle imprese dell’UE a livello mondiale, creando in tal modo nuovi posti di lavoro e promuovendo l’innovazione.

    Disposizioni vigenti nel settore della proposta

    Le due direttive di base dell’Unione europea in materia di appalti pubblici[2] non prevedono un quadro generale di disciplina delle offerte contenenti beni e servizi esteri sul mercato degli appalti pubblici dell’UE. Le uniche norme specifiche sono quelle previste dagli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE. Tuttavia, tali disposizioni si applicano unicamente agli appalti delle imprese di servizi pubblici e hanno un ambito di applicazione troppo limitato per avere un impatto rilevante sui negoziati in materia di accesso al mercato. Infatti, gli appalti delle imprese di servizi pubblici nell’UE rappresentano solo il 20% circa del totale del mercato degli appalti pubblici dell’UE.

    Nella proposta di modernizzazione delle norme UE in materia di appalti pubblici[3], la Commissione ha deciso di non riprendere gli articoli 58 e 59 della direttiva sulle imprese di servizi pubblici in considerazione della presente iniziativa.

    Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

    La presente iniziativa attua la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva [COM(2010) 2020] e l’iniziativa faro della strategia Europa 2020 per una politica industriale integrata per l’era della globalizzazione [COM(2010) 614]. Essa attua anche l’Atto per il mercato unico [COM(2011) 206] e la comunicazione su commercio, crescita e affari mondiali [COM(2010) 612]. Si tratta di un’iniziativa strategica del programma di lavoro della Commissione per il 2011 [COM(2010) 623].

    La presente proposta è inoltre in linea con le politiche e gli obiettivi dell’Unione in materia di sviluppo, in particolare perché esclude, in linea generale, dall’ambito di applicazione del presente strumento i beni e servizi dei paesi meno sviluppati.

    2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

    Consultazione delle parti interessate

    Per raccogliere le opinioni delle parti in causa, la Commissione ha organizzato, oltre a singole riunioni, una serie di consultazioni e azioni di informazione.

    Una consultazione pubblica su internet si è svolta tra il 7 giugno e 2 agosto 2011. Tre questionari dettagliati sono stati indirizzati: i) alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori e agli Stati membri, ii) alle imprese e/o ai loro rappresentanti, e iii) alle altre parti potenzialmente interessate (cittadini, ONG, sindacati). La Commissione ha ricevuto un totale di 215 contributi[4]. Una relazione di sintesi dei contributi figura nell’allegato I della relazione sulla valutazione d’impatto. Nell’ambito di questo processo di consultazione la Commissione ha organizzato anche un’audizione pubblica l’8 luglio 2011 a Bruxelles. Le parti sociali hanno inoltre avuto la possibilità di esprimere il loro parere nel forum di collegamento organizzato dalla direzione generale Occupazione e affari sociali il 7 febbraio 2011. Consultazioni specifiche sono state organizzate anche con le delegazioni dell’UE nei paesi terzi e con gli Stati membri in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici. Temi specifici (ossia l’articolo 58 della direttiva sulle imprese di servizi pubblici e il trattamento delle offerte anormalmente basse) sono stati affrontati anche nel corso della consultazione sulla modernizzazione delle politiche nel settore degli appalti pubblici. Le norme minime della Commissione in materia di consultazione sono state pertanto pienamente rispettate.

    Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

    In generale l’iniziativa della Commissione è stata accolta con favore. Un’ampia maggioranza dei partecipanti alla consultazione ha espresso il proprio accordo con la descrizione fornita dalla Commissione dell’attuale livello di accesso al mercato degli appalti pubblici dell’UE per i beni, i servizi e le imprese dei paesi terzi e ha sostenuto gli obiettivi individuati per l’iniziativa.

    Per quanto riguarda le opzioni politiche delineate è importante notare che le opinioni espresse sono divergenti: nel complesso, una maggioranza significativa delle parti in causa sembra sostenere un’iniziativa legislativa (circa il 65%), mentre una consistente minoranza, prossima al 35%, preferisce l’opzione dello status quo. Tuttavia, anche all’interno dei diversi gruppi di parti interessate le opinioni divergono per quanto riguarda l’opzione da preferire. Ad esempio, due terzi delle autorità pubbliche e delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (anche dei paesi terzi) sono a favore dell’opzione dello status quo o di un’opzione non legislativa, mentre circa il 75% delle imprese e delle altre parti interessate è a favore di un’iniziativa legislativa. Le opinioni divergono anche in merito all’opzione legislativa stessa: sebbene quasi la metà delle risposte sia favorevole all’opzione legislativa basata sull’approccio A[5], un numero significativo è favorevole invece ad approcci alternativi. Si rilevi che, sebbene abbia raccolto il minor numero di preferenze, l’opzione legislativa basata sull’approccio B[6] è stata comunque sostenuta da un numero considerevole di risposte.

    Tra i principali argomenti avanzati dalle parti in causa pro o contro l’una o l’altra opzione rientrano: l’importanza del rapporto qualità/prezzo, il timore che talune opzioni possano compromettere la competitività e la produttività, il rischio di misure di ritorsione dei nostri partner commerciali, l’onere amministrativo che potrebbe derivare da una tale iniziativa e il fatto che l’iniziativa potrebbe mettere a repentaglio il ruolo dell’UE in quanto sostenitrice dell’apertura del mercato. I sindacati e le organizzazioni non governative (ONG) sono rimasti relativamente neutri sulla scelta delle opzioni; nei loro contributi hanno dato piuttosto risalto alla necessità che i paesi terzi rispettino le convenzioni dell’OIL quando partecipano ad appalti nell’UE o che l’UE apra le frontiere in modo da favorire un commercio equo con i paesi meno sviluppati.

    Ricorso al parere di esperti

    Il ricorso a esperti esterni non è stato ritenuto necessario in aggiunta alle consultazioni di cui sopra. La Commissione possiede tradizionalmente significative competenze nel settore degli appalti pubblici.

    Valutazione d’impatto

    La Commissione ha preso in considerazione diverse opzioni al fine di individuare la più adeguata.

    La prima opzione consiste nell’astenersi dall’intraprendere qualsiasi ulteriore azione in questo settore, proseguendo i negoziati internazionali sull’accesso al mercato con i partner commerciali (eventualmente rafforzando la posizione dell’UE). Tuttavia, a giudicare dall’esperienza passata, è improbabile che una simile opzione consenta di accrescere sostanzialmente le possibilità per beni, servizi e fornitori dell’UE di partecipare alle procedure di appalto nei paesi terzi. Il risultato inevitabile sarebbe che si continuerebbe a perdere su vasta scala opportunità di partecipare ad appalti.

    Un secondo tipo di opzione consisterebbe nel migliorare l’applicazione degli strumenti attualmente previsti dalla direttiva 2004/17/CE (articoli 58 e 59), sulla base di un migliore orientamento o di un’estensione di questi strumenti all’intero ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Basato esclusivamente sull’uso facoltativo da parte delle singole amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, chiaramente questo scenario non migliorerebbe in modo significativo gli strumenti di pressione dell’UE nei negoziati internazionali.

    Una terza opzione consisterebbe nel prevedere una chiusura generalizzata o per settore del mercato degli appalti pubblici dell’UE ai beni, ai servizi e ai fornitori di paesi terzi, fatti salvi gli obblighi internazionali dell’UE in questo campo. Tuttavia, una tale opzione suscita serie preoccupazioni per quanto riguarda le misure di ritorsione che potrebbe suscitare, i costi che potrebbe generare per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e l’impatto sulla competitività dell’UE.

    Pertanto, la Commissione sostiene una quarta opzione, ossia creare uno strumento autonomo che consenta di trovare il giusto equilibrio tra, da un lato, la necessità di rafforzare la posizione dell’Unione nei negoziati sull’accesso al mercato e, dall’altro, quella di preservare la competitività nel regime degli appalti pubblici nell’Unione europea.

    A tal fine, la proposta crea un meccanismo duplice. Le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori sarebbero autorizzati, sotto la supervisione della Commissione, a escludere le offerte il cui valore sia costituito per oltre il 50% da beni e/o servizi non contemplati dagli impegni assunti a livello internazionale in materia di accesso al mercato. Inoltre, la Commissione sarebbe autorizzata a reagire limitando temporaneamente l’accesso al mercato per i paesi che manifestamente escludono o discriminano i fornitori, i beni e i servizi dell’Unione nelle procedure nazionali di appalto e rifiutando nei negoziati di accordare migliori condizioni di accesso al mercato. Le eventuali restrizioni all’accesso al mercato degli appalti pubblici dell’UE che la Commissione adotterà conformemente al presente regolamento saranno misurate e attentamente mirate.

    Il comitato per la valutazione d’impatto della Commissione ha formulato due pareri sulla relazione sulla valutazione d’impatto. A seguito del primo parere, la relazione sulla valutazione d’impatto è stata modificata come segue: la definizione del problema è stata rimaneggiata per porre l’accento sul problema principale individuato nella valutazione d’impatto, ossia la necessità di un’ulteriore apertura dei mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi e i problemi legati al rispetto degli impegni internazionali dell’UE. La gamma delle opzioni da considerare è stata ampliata. Oltre ad una politica negoziale più attiva, la valutazione d’impatto tiene conto dell’estensione del vigente regime degli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE a tutti gli appalti rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive UE e la possibilità di un’accettazione selettiva degli appalti non contemplati. Infine, l’analisi dell’impatto è stata affinata in modo da migliorare la misurazione delle misure di ritorsione e dei dati relativi all’occupazione. L’allegato 10 della relazione sulla valutazione d’impatto fornisce un quadro più approfondito del modo in cui il primo parere formulato dal comitato per la valutazione d’impatto è stato incorporato nella relazione riveduta, ripresentata l’8 febbraio 2012.

    Nel parere sulla relazione riveduta, pur riconoscendo i miglioramenti apportati alla relazione e l’inclusione delle raccomandazioni formulate nel suo primo parere, il comitato per la valutazione d’impatto ha tuttavia indicato di non poter emettere un parere positivo. Il comitato ritiene che vi siano ancora una serie di aspetti sui quali la valutazione possa essere rafforzata e individua una serie di azioni per migliorare ulteriormente la relazione (ossia, affinare la presentazione delle opzioni, migliorare la presentazione del modello utilizzato per stimare l’impatto, giustificare meglio la proporzionalità dell’opzione prescelta, ecc.). La relazione finale sulla valutazione d’impatto ha integrato tali raccomandazioni nella misura del possibile.

    3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

    Sintesi delle misure proposte

    I principali obiettivi della presente proposta sono rafforzare la posizione dell’Unione europea nei negoziati sulle condizioni di accesso di beni, servizi e fornitori dell’UE ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi e chiarire la situazione giuridica per offerenti, beni e servizi esteri che partecipano al mercato degli appalti pubblici dell’UE. Di conseguenza, la presente proposta prevede di dotare l’UE di una politica esterna complessiva in materia di appalti pubblici che disciplini l’accesso di beni e servizi esteri al mercato degli appalti pubblici dell’UE e comprenda meccanismi per incoraggiare i partner commerciali dell’UE ad avviare discussioni sull’accesso al mercato.

    In primo luogo, la proposta recepisce nella normativa UE il principio secondo il quale sul mercato interno degli appalti dell’UE i beni e i servizi contemplati da impegni in materia di accesso al mercato sono trattati allo stesso modo dei beni e servizi dell’UE, ed estende tale trattamento ai beni e ai servizi originari dei paesi meno sviluppati.

    Per quanto riguarda il trattamento dei beni e servizi non contemplati da impegni in materia di accesso al mercato, è previsto un approccio in tre fasi.

    La Commissione può autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori a escludere le offerte nelle quali il valore dei beni e servizi non contemplati sia superiore al 50% del valore complessivo dei beni e dei servizi inclusi nell’offerta. Dopo aver informato nel bando di gara i potenziali offerenti dell’intenzione di escludere tali offerte, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore deve comunicare alla Commissione le offerte ricevute che rientrano in tale categoria. La Commissione autorizzerà l’esclusione in mancanza di sostanziale reciprocità nell’apertura del mercato tra l’Unione europea e il paese di cui i beni e/o servizi sono originari. La Commissione approverà l’esclusione quando i beni e i servizi in questione rientrano nel campo di applicazione di una riserva in materia di accesso al mercato concessa dall’Unione europea nel quadro di un accordo internazionale.

    Inoltre, la presente proposta istituisce un meccanismo dell’UE per migliorare la posizione negoziale dell’UE nei negoziati internazionali in materia di accesso al mercato, basato sulle indagini della Commissione, la consultazione con i paesi terzi e, se del caso, l’imposizione di misure restrittive temporanee da parte della Commissione.

    Su richiesta delle parti in causa o di propria iniziativa, la Commissione può condurre indagini volte a verificare l’esistenza di pratiche restrittive nel settore degli appalti. Qualora l’esistenza di tali pratiche venga confermata, la Commissione inviterà il paese interessato ad avviare consultazioni al fine di risolvere il problema, migliorando in tal modo l’accesso al mercato per le imprese dell’UE.

    Se il paese in questione non è disposto ad avviare consultazioni o a proporre soluzioni soddisfacenti per porre fine alle misure restrittive in materia di appalti, l’Unione europea può adottare una decisione intesa a limitare temporaneamente l’accesso dei beni e/o dei servizi originari di tale paese al mercato degli appalti pubblici dell’UE.

    Infine, a integrazione delle disposizioni in materia di offerte anormalmente basse contenute nella proposta di riforma delle direttive sugli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori saranno tenuti a informare gli altri offerenti quando intendono accettare offerte anormalmente basse, se il valore dei beni e dei servizi non contemplati supera il 50% del valore complessivo dei beni e dei servizi inclusi nell’offerta. Dato che la proposta di riforma delle direttive sugli appalti pubblici tiene già conto della necessità che i paesi terzi rispettino le norme fondamentali dell’OIL in materia di lavoro, non è necessario disciplinare questo aspetto nel presente testo.

    L’obiettivo dell’iniziativa, concepita come strumento politico per stimolare i negoziati, non è, occorre sottolinearlo, chiudere il mercato degli appalti pubblici dell’Unione europea, bensì ottenere un migliore accesso ai mercati degli appalti pubblici dei nostri partner commerciali. È fondamentale preservare condizioni di concorrenza sul mercato interno degli appalti pubblici, che apportano benefici tangibili per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e la società nel suo complesso.

    Base giuridica

    Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Principio di sussidiarietà

    La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

    Principio di proporzionalità

    La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

    La presente proposta costituisce un giusto equilibrio tra gli interessi di tutte le parti in causa, e la forma e la sostanza dell’azione dell’UE non vanno al di là di quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi del trattato.

    In primo luogo, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori potranno escludere le offerte consistenti per oltre il 50% di beni e servizi non contemplati, sotto la supervisione della Commissione. Ciò garantisce che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori siano liberi di decidere se accettare beni e servizi, indipendentemente dalla loro origine, o se limitare l’accesso di beni e servizi non contemplati da accordi internazionali conclusi dall’Unione europea, nella misura in cui tali restrizioni siano in linea con la politica commerciale comune, che è materia di competenza esclusiva dell’UE. La supervisione della Commissione è stata attentamente concepita per garantire uniformità e di proporzionalità. In secondo luogo, lo strumento messo a disposizione della Commissione dal presente regolamento consentirà di garantire che l’UE disponga di un meccanismo per condurre indagini sulle pratiche restrittive nel settore degli appalti e per avviare consultazioni in materia con i paesi terzi in questione. Soltanto in mancanza di ogni altra soluzione la Commissione adotterà misure restrittive temporanee.

    I costi amministrativi sono mantenuti quanto più possibile bassi, ma occorre prendere provvedimenti per preservare la coerenza della politica commerciale comune. I meccanismi di supervisione e di indagine dovranno essere attuati dai servizi della Commissione che si occupano attualmente della politica esterna in materia di appalti pubblici e del controllo dell’accesso al mercato, il che dovrebbe limitare l’impatto sulle risorse umane della Commissione. L’onere amministrativo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori sarà circoscritto alle situazioni in cui la Commissione adotti misure restrittive o ai casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori scelgano essi stessi di utilizzare il meccanismo e sarà basato sull’utilizzazione di formulari tipo o sul ricorso all’autocertificazione, in modo da limitare le indagini che le singole amministrazioni/i singoli enti dovrebbero effettuare per verificare l’origine dei beni o servizi.

    Scelta dello strumento

    Lo strumento proposto è il regolamento.

    Altri strumenti non sarebbero adeguati, perché soltanto il regolamento può garantire in misura sufficiente l’uniformità delle azioni intraprese dall’Unione europea in materia di politica commerciale comune. Inoltre, questo strumento conferisce poteri alla Commissione europea, il che significa che il recepimento non sarebbe utile.

    4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

    La proposta in sé non incide sul bilancio. I compiti aggiuntivi assegnati alla Commissione possono essere assolti con le risorse esistenti.

    5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

    Clausola di riesame/revisione/cessazione dell’efficacia

    La proposta comprende una clausola di riesame.

    Spazio economico europeo

    L’atto proposto riguarda un settore contemplato dall’accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

    Illustrazione dettagliata della proposta

    L’articolo 1 definisce l’oggetto e il campo di applicazione del presente regolamento, sulla base delle direttive dell’UE 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici e della proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione presentata dalla Commissione[7].

    L’articolo 2 contiene le pertinenti definizioni, la maggior parte delle quali sono state riprese dalle direttive dell’UE in materia di appalti pubblici. Il testo definisce anche i “beni e servizi contemplati” e i “beni e servizi non contemplati”, due concetti fondamentali per l’applicazione del presente regolamento.

    L’articolo 3 stabilisce, ai fini del presente regolamento, le norme in materia di origine applicabili ai beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori. Conformemente agli impegni internazionali assunti dall’UE, per i beni le norme in materia di origine sono in linea con le norme sull’origine non preferenziale di cui al codice doganale comunitario (regolamento (CEE) n. 2913/92). Per i servizi l’origine è definita sulla base delle pertinenti norme del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di diritto di stabilimento e sulle definizioni contenute nell’accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services - GATS) (articolo XXVIII).

    L’articolo 4 stabilisce le norme sull’accesso al mercato degli appalti pubblici dell’UE applicabili ai beni e ai servizi esteri contemplati da impegni in materia di accesso al mercato dell’UE (denominati “beni e servizi contemplati”) e ai beni e ai servizi originari dei paesi meno sviluppati. Entrambe le categorie devono essere trattate alla stregua dei beni e dei servizi dell’UE.

    L’articolo 5 definisce le regole di accesso applicabili ai beni e servizi originari di paesi terzi non contemplati da impegni in materia di accesso al mercato dell’UE (denominati “beni e servizi non contemplati”). L’accesso di tali beni e servizi può essere soggetto a misure restrittive adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o dalla Commissione conformemente ai meccanismi istituiti dal presente regolamento.

    L’articolo 6 fissa le condizioni alle quali la Commissione può autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori a escludere dalle gare di appalto le offerte nelle quali il valore dei beni e dei servizi non contemplati superi il 50% del valore complessivo dei beni o servizi compresi nell’offerta, per contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR.

    Quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore ha comunicato nel bando di gara l’intenzione di escludere i beni e i servizi non contemplati e riceve offerte che rientrano in questa categoria, deve informarne la Commissione e indicare le caratteristiche delle offerte in questione. Secondo i bandi pubblicati sul TED - tenders electronic daily, supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, solo il 7% degli appalti pubblicati nella Gazzetta ufficiale ha un valore superiore a 5 milioni di euro. Tuttavia, detti contratti rappresentano il 61% di tutto il mercato UE degli appalti pubblici. La Commissione stima che riceverà ogni anno un massimo di 35-45 bandi.

    Per contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR la Commissione dovrà adottare una decisione relativa all’esclusione. Per tutti gli appalti la Commissione dovrà approvare la prevista esclusione quando i beni e i servizi in questione siano oggetto di una riserva in materia di accesso al mercato ai sensi degli accordi internazionali conclusi dall’UE in materia di appalti pubblici. In mancanza di tale accordo, la Commissione approva l’esclusione se il paese terzo in questione applica misure restrittive nel settore degli appalti con conseguente mancanza di sostanziale reciprocità in termini di apertura del mercato tra l’Unione e il paese terzo in questione. Per valutare se esiste mancanza di sostanziale reciprocità, la Commissione esamina in che misura la legislazione nazionale in materia di appalti pubblici del paese in questione garantisca trasparenza in linea con le norme internazionali in materia di appalti pubblici ed eviti qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell’Unione. Inoltre essa esamina in che misura le autorità pubbliche e/o i singoli enti aggiudicatori applichino o adottino pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell’Unione.

    L’articolo 7 impone alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori l’obbligo specifico di informare gli altri offerenti in una gara d’appalto della decisione di accettare un’offerta anormalmente bassa se il valore dei beni e dei servizi non contemplati supera il 50% del valore complessivo dei beni o dei servizi inclusi nell’offerta.

    L’articolo 8 fissa le condizioni alle quali la Commissione può avviare, di propria iniziativa o su richiesta degli Stati membri o delle parti interessate, un’indagine esterna mirante ad accertare se un paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti pubblici e le modalità di svolgimento dell’indagine.

    L’articolo 9 istituisce un meccanismo di consultazione con i paesi terzi nel caso in cui, dopo aver condotto un’indagine esterna nel settore degli appalti pubblici, la Commissione ritenga che il paese in questione abbia adottato o applichi pratiche restrittive. Secondo tale meccanismo, la Commissione inviterà il paese in questione ad avviare discussioni al fine di eliminare le pratiche restrittive e assicurare la trasparenza e la parità di trattamento per i fornitori, i beni e i servizi dell’UE. Il regime di consultazione tiene conto delle diverse situazioni che potrebbero presentarsi: esistenza di un meccanismo di risoluzione delle controversie per le pratiche restrittive nel settore degli appalti che incidono su appalti contemplati, adozione di misure correttive unilaterali o conclusione di un accordo internazionale che preveda la parità di trattamento per i fornitori, i beni e i servizi dell’UE in precedenza oggetto di pratiche restrittive. La Commissione è autorizzata ad adottare un atto esecutivo per vietare l’esclusione delle offerte comprendenti beni e servizi non contemplati originari di paesi con i quali siano stati avviati negoziati sostanziali sull’accesso al mercato che presentino una ragionevole probabilità di eliminare le pratiche restrittive nell’immediato futuro.

    L’articolo 10 autorizza la Commissione ad adottare un atto esecutivo concernente le “misure restrittive”, purché l’indagine abbia confermato l’esistenza nel paese terzo di misure restrittive nel settore degli appalti e che la Commissione abbia tentato di avviare discussioni sull’accesso al mercato nell’ambito del meccanismo di consultazione. In linea di principio tra tali misure possono rientrare: i) l’esclusione delle offerte costituite per oltre il 50% da beni o servizi originari del paese in questione e/o ii) una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo dei beni o servizi appaltati originari del paese in questione.

    L’articolo 11 stabilisce le norme per la revoca o la sospensione delle misure restrittive adottate, nonché per l’adozione della decisione della Commissione che vieta il ricorso all’articolo 6 da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori.

    L’articolo 12 definisce le norme in materia di comunicazione agli offerenti dell’applicazione di misure restrittive adottate dalla Commissione nell’ambito delle singole procedure di appalto pubblico.

    L’articolo 13 stabilisce i casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori sono autorizzati a sospendere le misure adottate a norma del presente regolamento. Tale disposizione mira a dare alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori il grado di flessibilità necessaria per soddisfare le loro esigenze di acquisto e a garantire allo stesso tempo, mediante l’obbligo di comunicazione, un adeguato controllo da parte della Commissione.

    Gli articoli 14 e 15 conferiscono alla Commissione la delega di poteri per adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 14 intesi a modificare l’allegato a seguito della conclusione da parte dell’Unione di nuovi accordi internazionali nel settore degli appalti pubblici.

    L’articolo 16 prevede i rimedi giuridici in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento.

    L’articolo 17 prevede la pertinente procedura di comitato per l’adozione degli atti di esecuzione. Inoltre, conferisce alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per l’adozione dei formulari tipo.

    L’articolo 18 contiene norme sulla riservatezza delle informazioni ricevute a norma del presente regolamento.

    L’articolo 19 impone alla Commissione di riferire sull’attuazione del presente regolamento almeno ogni tre anni dopo la sua entrata in vigore.

    L’articolo 20 prevede l’abrogazione degli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE.

    L’articolo 21 fissa la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2012/0060 (COD)

    Proposta di

    REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    relativo all’accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell’Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di beni e servizi dell’Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

    visto il parere del Comitato delle regioni[9],

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)(1)   L’articolo 21 del trattato sull’Unione europea sancisce che l’Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l’altro, di incoraggiare l’integrazione di tutti i paesi nell’economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali.

    (2)(2)   Ai sensi dell’articolo 206 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione, tramite l’istituzione di un’unione doganale, contribuisce nell’interesse comune allo sviluppo armonioso del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali e agli investimenti esteri diretti, e alla riduzione delle barriere doganali e di altro tipo.

    (3)(3)   Conformemente all’articolo 26 del TFUE, l’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati.

    (4)(4)   L’articolo III, paragrafo 8, dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (General Agreement on Tariffs and Trade - GATT) del 1994 e l’articolo XIII dell’accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services - GATS) escludono gli appalti pubblici dall’ambito di applicazione dalle principali discipline multilaterali dell’OMC.

    (5)(5)   In seno all’Organizzazione mondiale del commercio e nel quadro delle sue relazioni bilaterali, l’Unione sostiene un’ambiziosa apertura internazionale dei mercati internazionali degli appalti pubblici dell’Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.

    (6)(6)   Molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti alla concorrenza internazionale o a prevedere un maggior grado di apertura rispetto a quanto fatto finora. Di conseguenza gli operatori economici dell’Unione devono far fronte a pratiche restrittive nel settore degli appalti in molti dei partner commerciali dell’Unione. Queste pratiche restrittive sono causa di una sostanziale perdita di opportunità commerciali.

    (7)(7)   La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali[10] e la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[11] contengono soltanto poche disposizioni relative alla dimensione esterna della politica dell’Unione europea in materia di appalti pubblici, in particolare gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE. Tuttavia, tali disposizioni hanno un ambito di applicazione limitato e, a causa della mancanza di orientamenti in materia, non sono applicate frequentemente dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori.

    (8)(8)   Conformemente all’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la politica commerciale comune in materia di appalti pubblici deve essere basata su principi uniformi.

    (9)(9)   Nell’interesse della certezza del diritto per gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dell’Unione e dei paesi terzi, occorre che gli impegni internazionali assunti dall’Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici siano recepiti nell’ordinamento giuridico dell’UE in modo da garantirne l’effettiva applicazione. È opportuno che la Commissione formuli orientamenti sull’applicazione degli impegni internazionali già assunti dall’Unione europea in materia di accesso al mercato. Occorre che tali orientamenti siano aggiornati regolarmente e forniscano informazioni di facile uso.

    (10)(10)           Gli obiettivi di migliorare l’accesso degli operatori economici dell’UE ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi protetti da misure restrittive e di preservare pari condizioni di concorrenza all’interno del mercato unico europeo richiedono che il trattamento dei beni e servizi originari di paesi terzi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall’Unione sia armonizzato in tutta l’Unione europea.

    (11)(11)           A tal fine, è opportuno stabilire norme in materia di origine, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori sappiano se i beni e i servizi sono contemplati da impegni internazionali assunti dall’Unione europea. Occorre che l’origine di un bene sia determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[12]. Conformemente al predetto regolamento occorre considerare beni dell’Unione i beni ottenuti o prodotti interamente nell’Unione. Occorre che un bene alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi sia considerato originario del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. È opportuno che l’origine di un servizio sia determinata sulla base dell’origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Occorre che gli orientamenti di cui al considerando 9 disciplinino l’applicazione pratica delle norme in materia di origine.

    (12)(12)           È necessario che la Commissione valuti se autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, ai sensi delle direttive [2004/17/CE, 2004/18/CE e della direttiva […] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [….], sull’aggiudicazione di contratti di concessione[13]], a escludere dalla procedura, per gli appalti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR, i beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall’Unione europea.

    (13)(13)           Per motivi di trasparenza, occorre che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono avvalersi della facoltà loro concessa dal presente regolamento di escludere dalla procedura d’appalto le offerte contenenti beni e/o servizi originari di paesi terzi, nelle quali il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50% del valore complessivo dei beni o dei servizi, ne informino gli operatori economici nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (14)(14)           Al fine di consentire alla Commissione di decidere sull’esclusione dei beni e servizi originari di paesi terzi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall’Unione, occorre che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori informino la Commissione della loro intenzione di escludere tali beni e servizi utilizzando un formulario tipo contenente informazioni sufficienti.

    (15)(15)           Per appalti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR è opportuno che la Commissione approvi la prevista esclusione se l’accordo internazionale in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici tra l’Unione e il paese di origine dei beni e/o dei servizi prevede per i beni e/o i servizi per i quali viene proposta l’esclusione una riserva esplicita dell’Unione in materia di accesso al mercato. In mancanza di tale accordo, è opportuno che la Commissione approvi l’esclusione se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti, con conseguente mancanza di sostanziale reciprocità in termini di apertura del mercato tra l’Unione e il paese terzo in questione. La mancanza di sostanziale reciprocità è presunta laddove le misure restrittive nel settore degli appalti comportino una discriminazione grave e ricorrente degli operatori economici, dei beni e dei servizi dell’UE.

    (16)(16)           Per valutare se esiste mancanza di sostanziale reciprocità, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione nazionale in materia di appalti pubblici del paese in questione garantisca trasparenza in linea con le norme internazionali in materia di appalti pubblici ed eviti qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell’Unione. Inoltre, occorre che essa esamini in che misura le autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori mantengano o adottino pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell’Unione.

    (17)(17)           Occorre che la Commissione possa impedire un eventuale impatto negativo della prevista esclusione sui negoziati commerciali in corso con il paese in questione. Pertanto, nei casi in cui un paese ha avviato negoziati sostanziali con l’Unione in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici e la Commissione ritiene che vi siano ragionevoli prospettive di eliminare le pratiche restrittive nell’immediato futuro, occorre che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione in base al quale per un periodo di un anno i beni e i servizi originari del paese in questione non siano esclusi dalle procedure d’appalto.

    (18)(18)           Alla luce del fatto che l’accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici dell’Unione europea rientra nell’ambito di applicazione della politica commerciale comune, occorre che gli Stati membri o le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possano limitare l’accesso di beni e servizi dei paesi terzi alle loro procedure d’appalto mediante misure diverse da quelle previste dal presente regolamento.

    (19)(19)           Data la maggiore difficoltà che, nel contesto di offerte comprendenti beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o servizi non contemplati supera il 50% del valore complessivo di tali beni o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno a valutare le spiegazioni fornite dagli offerenti, è opportuno prevedere una maggiore trasparenza nel trattamento delle offerte anormalmente basse. Occorre che, oltre a rispettare le norme di cui all’articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici e all’articolo 79 della direttiva sugli appalti di enti erogatori di acqua e di energia e di enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che intende accettare un’offerta anormalmente bassa informi per iscritto gli altri offerenti, indicando anche le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati. In tal modo gli altri offerenti potranno contribuire a una valutazione più precisa della possibilità che l’aggiudicatario sia in grado di dare piena esecuzione al contratto alle condizioni precisate nel bando di gara. Pertanto, tale informazione aggiuntiva permetterebbe di creare condizioni di maggiore parità sul mercato degli appalti pubblici dell’UE.

    (20)     Occorre che la Commissione possa, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, avviare in qualsiasi momento un’indagine esterna nel settore degli appalti pubblici avente a oggetto presunte pratiche restrittive applicate da un paese terzo. Al riguardo occorrerà in particolare considerare se la Commissione avrà approvato una serie di proposte di esclusione in relazione a un paese terzo conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale procedura di indagine fa salvo il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio[14].

    (21)     Occorre che la Commissione possa avviare un’indagine qualora, sulla base delle informazioni a sua disposizione, abbia motivo di ritenere che un paese terzo abbia adottato o applichi pratiche restrittive nel settore degli appalti pubblici. Se l’esistenza di pratiche restrittive nel settore degli appalti nel paese terzo è confermata, è opportuno che la Commissione inviti il paese interessato ad avviare consultazioni al fine di migliorare in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto pubblico per gli operatori economici, i beni e i servizi dell’UE.

    (22)(22)           Se le consultazioni con il paese in questione non consentono un sufficiente miglioramento delle opportunità di partecipazione alle gare d’appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell’UE, occorre che la Commissione adotti misure restrittive appropriate.

    (23)(23)           Le misure in questione possono comportare l’esclusione obbligatoria di taluni beni e servizi del paese terzo dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nell’Unione europea, o l’assoggettamento delle offerte che prevedono beni o servizi originari del paese ad una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo. Per evitare l’elusione di tali misure, può essere inoltre necessario escludere talune persone giuridiche, controllate o possedute da soggetti esteri ma stabilite nell’Unione europea, che non svolgono attività commerciali sostanziali tali da avere un legame diretto ed effettivo con l’economia di uno Stato membro interessato. Occorre che le misure appropriate non siano sproporzionate rispetto alle pratiche restrittive nel settore degli appalti a cui si vuole porre rimedio.

    (24)(24)           È imperativo che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori abbiano accesso ad una gamma di prodotti di elevata qualità in grado di soddisfare le loro esigenze di acquisto ad un prezzo competitivo. Pertanto, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possano sospendere le misure che limitano l’accesso di beni e servizi non contemplati qualora non siano disponibili beni o servizi dell’Unione oppure beni o servizi contemplati che soddisfino i loro requisiti per soddisfare determinati bisogni pubblici essenziali, ad esempio la salute e la sicurezza pubblica, o qualora l’applicazione delle misure possa comportare un aumento sproporzionato dei prezzi o dei costi dell’appalto.

    (25)(25)           In caso di applicazione non corretta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori delle deroghe alle misure che limitano l’accesso di beni e servizi non contemplati, occorre che la Commissione possa applicare il meccanismo correttore di cui all’articolo 3 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori[15] o all’articolo 8 della direttiva 92/13/CEE del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni[16]. Allo stesso scopo, occorre che i contratti conclusi con un operatore economico in violazione di decisioni della Commissione relative a proposte di esclusione comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o in violazione di misure che limitano l’accesso dei beni e servizi non contemplati siano dichiarati privi di effetti a norma della direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[17].

    (26)(26)           Alla luce della politica generale dell’Unione per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, come prevista, tra l’altro, dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1°gennaio 2009, è opportuno assimilare i beni e servizi provenienti da tali paesi ai beni e servizi dell’Unione.

    (27)(27)           Al fine di recepire nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea gli impegni internazionali assunti in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici dopo l’adozione del presente regolamento, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica dell’elenco di accordi internazionali allegato al presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (28)(28)           Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

    (29)     Per l’adozione degli atti di esecuzione al fine di elaborare i formulari tipo per la pubblicazione di bandi e avvisi, è opportuno che per la trasmissione delle comunicazioni alla Commissione e per l’origine dei beni o dei servizi si faccia ricorso alla procedura consultiva. Le decisioni in materia non hanno alcuna incidenza né da un punto di vista finanziario né sulla natura e l’ambito di applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento. Al contrario, questi atti hanno carattere puramente amministrativo e sono intesi ad agevolare l’applicazione delle norme stabilite dal presente regolamento.

    (30)     È opportuno che la Commissione riferisca almeno ogni tre anni in merito all’applicazione del presente regolamento.

    (31)     Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire l’obiettivo fondamentale di creare una politica esterna comune nel settore degli appalti pubblici, fissare norme sul trattamento dei beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali assunti dall’Unione europea. Il presente regolamento sull’accesso di operatori economici, beni e servizi dei paesi terzi si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Capo I Disposizioni generali Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

    1.           Il presente regolamento fissa disposizioni per l’accesso di beni e servizi dei paesi terzi all’aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori dell’Unione, di appalti per l’esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e la prestazione di servizi e stabilisce procedure a sostegno dei negoziati sull’accesso di beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi.

    2.           Il presente regolamento si applica agli appalti rientranti nel campo di applicazione dei seguenti atti:

    (a) direttiva [2004/17/CE];

    (b) direttiva [2004/18/CE];

    (c) direttiva [201./… sull’aggiudicazione dei contratti di concessione].

    Il presente regolamento si applica all’aggiudicazione degli appalti di beni o servizi acquistati a scopi pubblici e non a fini di rivendita commerciale né per essere utilizzati nella produzione di beni o nella prestazione di servizi destinati alla vendita commerciale.

    Articolo 2 Definizioni

    1.           Ai fini del presente regolamento si intende per:

    (a) “fornitore”: persona fisica o giuridica che offre beni sul mercato;

    (b) “prestatore di servizi”: persona fisica o giuridica che offre sul mercato l’esecuzione di lavori e/o opere o la prestazione di servizi;

    (c) “amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore”: amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’[articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE], ente aggiudicatore ai sensi dell’[articolo 2 della direttiva 2004/17/CE e degli articoli 3 e 4 della direttiva 20.. sull’aggiudicazione dei contratti di concessione];

    (d) “beni o servizi contemplati”: beni o servizi originari di un paese con cui l’Unione europea ha concluso un accordo internazionale in materia di appalti pubblici, comprensivo di impegni sull’accesso al mercato, che contempla detti beni e servizi. L’allegato I del presente regolamento contiene l’elenco degli accordi pertinenti;

    (e) “beni o servizi non contemplati”: beni o servizi originari di un paese con cui l’Unione europea non ha concluso un accordo internazionale in materia di appalti pubblici comprensivo di impegni sull’accesso al mercato, o beni o servizi originari di un paese con cui l’Unione ha concluso un siffatto accordo che non contempla tuttavia detti beni e servizi;

    (f) “misura”: provvedimento legislativo o regolamentare oppure prassi o una combinazione degli stessi;

    (g) “parte interessata”: società costituita conformemente al diritto di uno Stato membro avente la sede legale, la sede amministrativa centrale o lo stabilimento principale nell’Unione, direttamente partecipante alla produzione dei beni o alla prestazione dei servizi oggetto delle misure restrittive del paese terzo nel settore degli appalti.

    2.           Ai fini del presente regolamento

    (a) il termine “paese” può riferirsi ad uno Stato o ad un territorio doganale a sé stante, senza considerazioni di sovranità;

    (b) il termine “operatore economico” comprende entrambi i concetti di fornitore e di prestatore di servizi;

    (c) l’operatore economico che ha presentato un’offerta è designato con il termine di “offerente”;

    (d) ai fini del presente regolamento l’esecuzione di lavori e/o opere ai sensi delle direttive [2004/17/CE, 2004/18/CE e 201./.. sull’aggiudicazione dei contratti di concessione] è considerata prestazione di servizio;

    (e) per “penalità obbligatoria applicabile sul prezzo” si intende l’obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori di aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo di servizi e/o beni originari di taluni paesi terzi offerti nelle procedure di appalto.

    Articolo 3 Norme in materia di origine

    1.           L’origine di un bene è determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario[18].

    2.           L’origine di un servizio è determinata sulla base dell’origine della persona fisica o giuridica che lo presta. Si ritiene che l’origine del prestatore del servizio sia:

    (a) per le persone fisiche, il paese del quale la persona è cittadino o in cui gode del diritto di residenza permanente;

    (b) per le persone giuridiche:

    (1) se il servizio non è prestato mediante una presenza commerciale nell’Unione, il paese in cui la persona giuridica è costituita o altrimenti organizzata ai sensi della legislazione di tale paese e nel cui territorio la persona giuridica svolge un’attività commerciale sostanziale;

    (2) se il servizio è prestato mediante una presenza commerciale nell’Unione, lo Stato membro in cui la persona giuridica è stabilita e nel cui territorio svolge un’attività commerciale sostanziale tale da avere un legame diretto ed effettivo con l’economia dello Stato membro in questione.

    Ai fini del punto 2, se la persona giuridica non svolge un’attività commerciale sostanziale tale da avere un legame diretto ed effettivo con l’economia dello Stato membro in questione, l’origine è l’origine delle persone fisiche o giuridiche che possiedono o controllano la persona giuridica che presta il servizio.

    La persona giuridica che presta il servizio è considerata:

    “posseduta” da persone di un determinato paese se più del 50% del capitale proprio è di proprietà di persone di tale paese e “controllata” da persone di un determinato paese se tali persone hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque dirigerne legalmente l’operato.

    3.           Ai fini del presente regolamento, i beni o servizi originari dei paesi dello Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri sono trattati come quelli originari degli Stati membri.

    Capo II Trattamento di beni e servizi contemplati e di beni e servizi non contemplati. Offerte anormalmente basse Articolo 4 Trattamento dei beni e servizi contemplati

    Al momento dell’aggiudicazione degli appalti per l’esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trattano i beni e i servizi contemplati come beni e servizi originari dell’Unione europea.

    I beni o servizi originari dei paesi meno sviluppati elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 732/2008 sono considerati beni e servizi contemplati.

    Articolo 5 Disposizioni in materia di accesso dei beni e servizi non contemplati

    I beni e servizi non contemplati possono essere soggetti a misure restrittive adottate dalla Commissione:

    a)           su richiesta di singole amministrazioni aggiudicatrici/di singoli enti aggiudicatori conformemente all’articolo 6;

    b)           in conformità agli articoli 10 e 11.

    Articolo 6 Autorizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori a escludere offerte comprendenti beni e servizi non contemplati

    1.           Per contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la Commissione valuta, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, se approvare l’esclusione delle offerte comprendenti beni o servizi originari di paesi terzi dalle procedure di aggiudicazione dei contratti, se il valore dei beni o servizi non contemplati è superiore al 50% del valore complessivo dei beni o servizi che costituiscono l’offerta, alle condizioni indicate di seguito.

    2.           Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono chiedere, sulla base del paragrafo 1, l’esclusione dalle procedure di aggiudicazione dei contratti indicano tale intenzione nel bando di gara pubblicato a norma dell’articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell’articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell’articolo 26 della direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori impongono agli offerenti di fornire informazioni sull’origine dei beni e/o dei servizi contenuti nell’offerta e il loro valore. Esse accettano l’autocertificazione come dimostrazione preliminare del fatto che le offerte non possono essere escluse in virtù del paragrafo 1. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere all’offerente in qualsiasi momento nel corso della procedura di presentare tutta la documentazione richiesta o parte di essa se ciò appare necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo per le dichiarazioni relative all’origine dei beni e dei servizi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

    Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che ricevono offerte rispondenti alle condizioni del paragrafo 1, per le quali intendono chiedere l’esclusione per questo motivo, ne informano la Commissione. Mentre è in corso la procedura di comunicazione l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può proseguire l’analisi delle offerte.

    La comunicazione è inviata per via elettronica mediante un formulario tipo. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 17, paragrafo 3. Il formulario tipo contiene le seguenti informazioni:

    (a) denominazione e recapito dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore;

    (b) descrizione dell’oggetto dell’appalto;

    (c) denominazione e recapito dell’operatore economico la cui offerta sarebbe esclusa;

    (d) informazioni sull’origine dell’operatore economico, dei beni e/o dei servizi e loro valore.

    La Commissione può chiedere all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore di fornire informazioni aggiuntive.

    Tali informazioni sono fornite entro otto giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta di informazioni aggiuntive. Se la Commissione non riceve informazioni entro detto termine, il termine di cui al paragrafo 3 è sospeso fino al momento in cui la Commissione riceve le informazioni richieste.

    3.           Per i contratti di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta un atto di esecuzione che autorizza la prevista esclusione entro il termine di due mesi a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2. Nei casi debitamente giustificati, il termine può essere prorogato una volta per un massimo di due mesi, in particolare se le informazioni a corredo della comunicazione o i documenti ad essa allegati sono incompleti o inesatti o se i fatti riportati hanno subito modifiche sostanziali. Se, scaduto il termine di due mesi o il periodo di proroga, la Commissione non ha adottato una decisione con cui approva o respinge l’esclusione, l’esclusione si considera respinta dalla Commissione.

    4.           Quando adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 3, la Commissione approva la prevista esclusione nei seguenti casi:

    (a) se l’accordo internazionale in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici tra l’Unione e il paese di origine dei beni e/o dei servizi contiene, per i beni e/o i servizi per i quali è proposta l’esclusione, riserve esplicite dell’Unione sull’accesso al mercato;

    (b) in mancanza di un accordo ai sensi della lettera a) e se il paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti che determinino la mancanza di sostanziale reciprocità nell’apertura del mercato tra l’Unione e il paese terzo in questione.

    Ai fini della lettera b), la mancanza di sostanziale reciprocità è presunta se le misure restrittive nel settore degli appalti comportano discriminazioni gravi e ricorrenti nei confronti di operatori economici, beni e servizi dell’Unione.

    Quando adotta atti di esecuzione ai sensi del paragrafo 3, la Commissione respinge la prevista esclusione se questa viola gli impegni in materia di accesso al mercato assunti dall’Unione con gli accordi internazionali da essa conclusi.

    5.           Nel valutare se esiste mancanza di sostanziale reciprocità, la Commissione esamina i seguenti aspetti:

    (a) in che misura la legislazione in materia di appalti pubblici del paese in questione garantisce trasparenza in linea con le norme internazionali nel settore degli appalti pubblici ed evita qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell’Unione;

    (b) in che misura le autorità pubbliche e/o le singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori applicano o adottano pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell’Unione.

    6.           Prima di adottare una decisione ai sensi del paragrafo 3, la Commissione procede all’audizione dell’offerente o degli offerenti in questione.

    7.           Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che hanno escluso offerte conformemente al paragrafo 1 ne fanno menzione nell’avviso di aggiudicazione dell’appalto pubblicato a norma dell’articolo 35 della direttiva 2004/18/CE, dell’articolo 42 della direttiva 2004/17/CE o dell’articolo 27 della direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo degli avvisi di aggiudicazione dell’appalto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

    8.           Il paragrafo 1 non si applica se la Commissione ha adottato l’atto di esecuzione in materia di accesso temporaneo dei beni e servizi originari di un paese che ha avviato negoziati sostanziali con l’Unione europea ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4.

    Capo III Disposizioni in materia di offerte anormalmente basse Articolo 7 Offerte anormalmente basse

    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che intende accettare, ai sensi dell’articolo 69 della direttiva sugli appalti pubblici o dell’articolo 79 della direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, dopo aver verificato le spiegazioni dell’offerente, un’offerta anormalmente bassa comprendente beni e/o servizi originari di paesi terzi in cui il valore dei beni o dei servizi non contemplati sia superiore al 50% del valore complessivo dei beni o dei servizi che costituiscono l’offerta, ne informa per iscritto gli altri offerenti indicando le ragioni del carattere anormalmente basso del prezzo o dei costi applicati.

    L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può astenersi dal comunicare le informazioni qualora la comunicazione possa ostacolare il controllo dell’applicazione della normativa, sia altrimenti contraria all’interesse pubblico, leda i legittimi interessi commerciali degli operatori economici pubblici o privati o possa pregiudicare la parità di concorrenza tra di essi.

    Capo IV Indagini della Commissione, consultazioni e misure intese a limitare temporaneamente l’accesso di beni e servizi non contemplati al mercato degli appalti pubblici dell’Unione Articolo 8 Indagini relative all’accesso di operatori economici, beni e servizi dell’Unione ai mercati degli appalti pubblici di paesi terzi

    1.           Se lo giudica nell’interesse dell’Unione, la Commissione può avviare in ogni momento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, un’indagine esterna su presunte misure restrittive applicate nel settore degli appalti.

    In particolare, la Commissione considera se sono state approvate esclusioni conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento.

    Se avvia un’indagine, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con il quale invita le parti interessate e gli Stati membri a fornirle tutte le informazioni pertinenti entro un termine prestabilito.

    2.           L’indagine di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 6.

    3.           La Commissione valuta se il paese terzo in questione applica misure restrittive nel settore degli appalti sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e dagli Stati membri e/o dei dati da essa raccolti durante l’indagine, e conclude la valutazione entro nove mesi dall’avvio dell’indagine. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di tre mesi.

    4.           La Commissione, qualora in esito all’indagine concluda che il paese terzo in questione non applica misure restrittive nel settore degli appalti, adotta una decisione di chiusura dell’indagine. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

    Articolo 9 Consultazione del paese terzo

    1.           La Commissione, qualora in esito ad un’indagine accerti che un paese terzo applica misure restrittive nel settore degli appalti, invita il paese terzo in questione, se lo ritiene giustificato nell’interesse dell’Unione, ad avviare consultazioni volte a garantire che gli operatori economici, i beni e i servizi dell’Unione possano partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalti pubblici nel paese terzo a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse agli operatori economici, ai beni e ai servizi nazionali del paese terzo, nonché ad assicurare l’applicazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.

    Se il paese in questione rifiuta di avviare consultazioni, la Commissione, quando adotta atti di esecuzione a norma dell’articolo 10 per limitare l’accesso dei beni e dei servizi originari di tale paese terzo, decide sulla base dei fatti accertati.

    2.           Se il paese in questione è parte dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC o ha concluso con l’Unione un accordo commerciale che comprende disposizioni in materia di appalti pubblici, la Commissione applica i meccanismi di consultazione e/o le procedure di risoluzione delle controversie di cui all’accordo quando le pratiche restrittive si riferiscono agli appalti contemplati da impegni in materia di accesso al mercato assunti dal paese in questione nei confronti dell’Unione.

    3.           Se, dopo l’avvio delle consultazioni, il paese terzo in questione adotta misure di riparazione/correttive soddisfacenti senza assumere tuttavia nuovi impegni in materia di accesso al mercato, la Commissione può sospendere le consultazioni o porvi fine.

    La Commissione sorveglia l’applicazione delle misure di riparazione/correttive, se del caso sulla base di informazioni periodiche che può richiedere al paese terzo in questione.

    Se le misure di riparazione/correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione può:

    i) riprendere le consultazioni con il paese terzo in questione o avviare nuove consultazioni e/o

    ii) adottare, a norma dell’articolo 10, atti di esecuzione per limitare l’accesso dei beni e servizi originari del paese terzo.

    Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

    4.           Se dopo l’avvio delle consultazioni risulta che il mezzo più idoneo per porre fine a pratiche restrittive nel settore degli appalti è la conclusione di un accordo internazionale, i relativi negoziati sono condotti conformemente agli articoli 207 e 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Se il paese ha avviato negoziati sostanziali con l’Unione europea in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici, la Commissione può adottare un atto di esecuzione in base al quale i beni e i servizi originari del paese in questione non possono essere esclusi dalle procedure di appalto ai sensi dell’articolo 6.

    5.           La Commissione può porre fine alle consultazioni se il paese in questione assume impegni internazionali concordati con l’Unione in uno dei seguenti ambiti:

    (a) adesione all’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici,

    (b) conclusione con l’Unione di un accordo bilaterale che comprende impegni relativi all’accesso al mercato degli appalti pubblici,

    (c) ampliamento degli impegni in materia di accesso al mercato assunti nel quadro dell’accordo dell’OMC sugli appalti pubblici o nel quadro di un accordo bilaterale concluso con l’Unione in tale ambito.

    La Commissione può porre fine alle consultazioni anche se le misure restrittive nel settore degli appalti sono ancora in vigore nel momento in cui gli impegni sono assunti, purché questi comprendano disposizioni dettagliate relative alla loro graduale eliminazione.

    6.           Se le consultazioni con il paese terzo non consentono di giungere a risultati soddisfacenti entro 15 mesi dalla data di avvio, la Commissione vi pone fine e valuta l’eventualità di adottare, ai sensi dell’articolo 10, atti di esecuzione per limitare l’accesso dei beni e servizi originari del paese terzo.

    Articolo 10 Adozione di misure intese a limitare l’accesso di beni e servizi non contemplati al mercato degli appalti pubblici dell’UE

    1.           Se, in esito ad un’indagine ai sensi dell’articolo 8 e dopo aver seguito la procedura di cui all’articolo 9, è accertato che le misure restrittive nel settore degli appalti adottate o applicate dal paese terzo determinano la mancanza di sostanziale reciprocità nell’apertura del mercato tra l’Unione e il paese terzo, di cui all’articolo 6, la Commissione può adottare atti di esecuzione per limitare temporaneamente l’accesso dei beni e servizi non contemplati originari del paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

    2.           Le misure adottate ai sensi del paragrafo 1 possono assumere una delle seguenti forme:

    (a) l’esclusione delle offerte in cui più del 50% del valore complessivo è costituito da beni o servizi non contemplati originari del paese che ha adottato o applica pratiche restrittive nel settore degli appalti e/o

    (b) una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo relativamente alla parte dell’offerta consistente in beni o servizi non contemplati originari del paese che ha adottato o applica pratiche restrittive nel settore degli appalti.

    3.           Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono in particolare limitarsi a:

    (a) appalti pubblici di alcune categorie predefinite di amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori;

    (b) appalti pubblici per alcune categorie predefinite di beni o servizi;

    (c) appalti pubblici di importo fino ad una soglia predefinita o superiore alla soglia.

    Articolo 11 Revoca o sospensione delle misure

    1.           Se ritiene che non si applichino più le ragioni che giustificavano le misure adottate a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, e dell’articolo 10, la Commissione può adottare un atto esecutivo:

    (a) per abrogare le misure o

    (b) per sospendere l’applicazione delle misure per un periodo massimo di un anno.

    Ai fini della lettera b), la Commissione può in ogni momento ripristinare l’applicazione delle misure mediante un atto di esecuzione.

    2.           Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 17, paragrafo 2.

    Articolo 12 Informazioni agli offerenti

    1.           Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che avviano una procedura di appalto soggetta a misure restrittive, adottate a norma dell’articolo 10 o ripristinate a norma dell’articolo 11, ne fanno menzione nel bando di gara pubblicato a norma dell’articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell’articolo 42 della direttiva 2004/17/CE. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formulari tipo secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 17, paragrafo 3. Se l’esclusione di un’offerta si basa sull’applicazione di misure adottate a norma dell’articolo 10 o ripristinate a norma dell’articolo 11, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori ne informano gli offerenti non aggiudicatari.

    Articolo 13 Deroghe

    1.           Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere di non applicare alla procedura di aggiudicazione le misure adottate ai sensi dell’articolo 10 se:

    (a) non esistono beni o servizi dell’Unione e/o beni o servizi contemplati che soddisfano i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore o

    (b) l’applicazione delle misure comporterebbe un aumento sproporzionato del prezzo o dei costi del contratto.

    2.           L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che non intende applicare le misure adottate ai sensi dell’articolo 10 o ripristinate ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento, menziona tale intenzione nel bando di gara pubblicato ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell’articolo 42 della direttiva 2004/17/CE. Ne dà comunicazione alla Commissione entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del bando di gara.

    La comunicazione è inviata per via elettronica mediante un formulario tipo. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formulario tipo per il bando di gara e per la comunicazione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 17, paragrafo 3.

    La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

    (a) denominazione e recapito dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore;

    (b) descrizione dell’oggetto dell’appalto;

    (c) informazioni sull’origine degli operatori economici, dei beni e/o dei servizi da ammettere;

    (d) ragioni alla base della decisione di non applicare le misure restrittive e motivazione dettagliata del ricorso alla deroga;

    (e) se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.

    La Commissione può chiedere all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore in questione di fornire informazioni aggiuntive.

    3.           L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che procede all’aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara conformemente all’articolo 31 della direttiva 2004/18/CE o all’articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE e decide di non applicare una misura adottata ai sensi dell’articolo 10 o ripristinata ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento, ne fa menzione nell’avviso di aggiudicazione dell’appalto pubblicato ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2004/18/CE o dell’articolo 43 della direttiva 2004/17/CE e ne dà comunicazione alla Commissione entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione dell’appalto.

    La comunicazione è inviata per via elettronica mediante un formulario tipo. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formulario tipo dei bandi di gara e delle comunicazioni secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 17, paragrafo 3. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

    (a) denominazione e recapito dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore;

    (b) descrizione dell’oggetto dell’appalto;

    (c) informazioni sull’origine degli operatori economici, dei beni e/o dei servizi ammessi;

    (d) ragioni alla base della decisione di non applicare le misure restrittive e motivazione dettagliata del ricorso alla deroga;

    (e) se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore.

    Capo V Delega di poteri e competenze di esecuzione, relazioni e disposizioni finali Articolo 14

    Modifica dell’allegato

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 riguardo alla modifica dell’allegato per tener conto della conclusione, da parte dell’Unione europea, di nuovi accordi internazionali in materia di appalti pubblici.

    Articolo 15 Esercizio della delega

    1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.           Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

    3.           La delega di potere di cui all’articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    5.           L’atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 16 Attuazione

    1.           In caso di applicazione non corretta delle deroghe di cui all’articolo 13 da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, la Commissione può applicare il meccanismo correttore di cui all’articolo 3 della direttiva 89/665/CEE o all’articolo 8 della direttiva 92/13/CEE.

    2.           I contratti conclusi con un operatore economico in violazione di atti di esecuzione della Commissione adottati ai sensi dell’articolo 6 sulla prevista esclusione comunicata dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o in violazione di misure adottate ai sensi dell’articolo 10 o ripristinate ai sensi dell’articolo 11 sono dichiarati privi di effetti ai sensi della direttiva 2007/66/CE.

    Articolo 17 Procedura di comitato

    1.           La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti di lavori pubblici istituito dalla decisione 71/306/CEE[19] del Consiglio e dal comitato istituito a norma dell’articolo 7 del regolamento sugli ostacoli agli scambi[20]. I predetti comitati sono comitati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 e il comitato competente è il comitato istituito dal regolamento sugli ostacoli agli scambi.

    3.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 e il comitato competente è il comitato istituito dalla decisione 71/306/CEE del Consiglio.

    Articolo 18 Riservatezza

    1.           Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono usate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.

    2.           Né la Commissione né il Consiglio né il Parlamento europeo né gli Stati membri né i loro funzionari divulgano le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite.

    3.           La parte che ha fornito le informazioni può chiedere che le informazioni presentate siano trattate come riservate e che siano accompagnate da un riassunto non riservato delle stesse o dall’indicazione dei motivi per i quali non possono essere riassunte.

    4.           Quando una domanda intesa a ottenere un trattamento riservato non risulta giustificata e quando la parte che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione integrale o sotto forma di riassunto, può non essere tenuto conto di tali informazioni.

    5.           I paragrafi da 1 a 4 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali da parte delle autorità dell’Unione. Tale divulgazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti interessate a che i loro segreti commerciali non siano divulgati.

    Articolo 19 Relazioni

    Entro il 1° gennaio 2017 e almeno ogni tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l’accesso per gli operatori economici dell’Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie.

    Articolo 20 Abrogazione

    Gli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 21 Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21.3.2012

    Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

    Il Presidente                                                   Il Presidente

    ALLEGATO

    Elenco degli accordi internazionali conclusi dall’Unione in materia di appalti pubblici che comprendono impegni in materia di accesso al mercato

    Accordo multilaterale:

    - accordo sugli appalti pubblici (GU L 336 del 23.12.1994).

    Accordi bilaterali:

    - accordo di libero scambio tra la Comunità europea e il Messico (GU L 276 del 28.10.2000 e GU L 157 del 30.6.2000);

    - accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (GU L 114 del 30.4.2002);

    - accordo di libero scambio tra la Comunità europea e il Cile (GU L 352 del 30.12.2002);

    - accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra (GU L 87 del 20.3.2004);

    - accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra (GU L 26 del 28.1.2005);

    - accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (GU L 345 del 28.12.2007);

    - accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (GU L 107 del 28.4.2009);

    - accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 127 del 14.5.2011).

    [1]                      Articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17/CE sulle procedure in materia di appalti nei servizi pubblici.

    [2]               Direttiva 2004/18/CE per gli enti dei cosiddetti settori tradizionali e direttiva 2004/17/CE per gli enti erogatori di acqua e di energia e per gli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, rispettivamente pag. 1 e pag. 114).

    [3]               COM(2011) 895 definitivo e COM(2011) 896 definitivo.

    [4]               Oltre alle risposte online sono stati inviati anche contributi scritti.

    [5]               Approccio A: le autorità aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dell’UE sarebbero tenuti, in linea di massima, ad escludere i beni, i servizi e le imprese di paesi terzi non contemplati da impegni internazionali dell’UE.

    [6]               Approccio B: le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dell’UE godrebbero della facoltà di decidere, previa comunicazione alla Commissione, l’esclusione di beni, servizi e imprese di paesi terzi non contemplati da impegni internazionali dell’UE. Inoltre, la Commissione sarebbe dotata di uno strumento specifico che le permetterebbe di condurre indagini sulla situazione di accesso al mercato per i beni, i servizi e le imprese dell’UE e d’imporre misure restrittive sui beni e servizi originari dei paesi terzi in cui i beni, i servizi e le imprese dell’UE non godono di sufficiente accesso al mercato degli appalti pubblici.

    [7]               COM(2011) 897 definitivo.

    [8]               GU C [...] del [...], pag.

    [9]               GU C [...] del [...], pag.

    [10]             GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

    [11]             GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

    [12]             GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    [13]             GU L [...] del [...], pag.

    [14]             GU L 349 del 31.12.1994.

    [15]             GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

    [16]             GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.

    [17]             GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31.

    [18]             GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    [19]             GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15.

    [20]             GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

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