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Document 52011XC0225(04)

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

GU C 60 del 25.2.2011, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 60/15


Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

2011/C 60/09

Aiuto n.: XA 68/10.

Stato membro: Spagna.

Regione: Comunità autonoma delle Canarie.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por el temporal en el Archipiélago los días 15 a 18 de febrero de 2010, previstas en el artículo 6, del Decreto no 21/2010, a excepción de las relativas a la reparación de daños en infraestructuras de industrialización y comercialización de productos agrícolas de las entidades comercializadoras (apartado 4 del artículo 6) que se acogen al Reglamento (CE) no 1998/2006, de «mínimis».

Base giuridica:

artículo 6 del Decreto Territorial no 21/2010, de 25 de febrero, de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por el temporal en el Archipiélago los días 15 a 18 de febrero de 2010 (B.O.C. no 43 de 3 de marzo de 2010), a excepción de las destinadas a la reparación de daños en infraestructuras de industrialización y comercialización de productos agrícolas de las entidades comercializadoras que se acogen como ya se ha señalado al Reglamento (CE) no 1998/2006, de «mínimis».

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Cinquecentomila euro (500 000 EUR).

Intensità massima di aiuti: Ai sensi dell'articolo 6 del predetto Decreto n. 21/2010, del 25 febbraio 2010, l'intensità degli aiuti potrà essere pari al 90 % dei danni subiti.

Nel caso delle perdite di produzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Decreto n. 21/2010, del 25 febbraio 2010, l'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80 % [90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005], della riduzione degli introiti derivati dalla vendita del prodotto, a causa delle avversità atmosferiche, e sarà calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafi 2, 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Nel caso di danni a strumenti di produzione e infrastrutture nel settore agricolo, di cui all'articolo 6, comma 4, del Decreto n. 21/2010, del 4 febbraio 2010, l'ammontare del danno sarà calcolato applicando la prescrizione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione. L'ammontare del danno sarà calcolato applicando la percentuale del danno valutato al costo approvato dalla DG Agricoltura in base alle modalità predisposte in tal senso. Tale percentuale sarà definita mediante una relazione dei danni subiti dal servizio corrispondente del Consiglio insulare competente in materia, purché in ogni caso non superi la differenza tra l'ammontare del danno causato e l'importo di altri aiuti o indennizzi dichiarati compatibili o complementari che, per le stesse ragioni, potranno essere concessi da altre amministrazioni, enti pubblici, nazionali o internazionali, o da qualsiasi ente finanziato con fondi pubblici o privati, o che siano versati in base a polizze di assicurazione.

Tale compensazione sarà tuttavia ridotta al 50 % nel caso in cui l'agricoltore o l'imprenditore agricolo non abbia sottoscritto una polizza assicurativa per assicurare almeno il 50 % della produzione media annuale, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

La percentuale del finanziamento degli aiuti potrà quindi essere ridotta per tutti i richiedenti fino all'esaurimento dei finanziamenti disponibili, qualora l'aiuto dovesse rivelarsi insufficiente per soddisfare tutte le richieste.

Data di applicazione: A partire dal ricevimento della ricevuta di ritorno e del numero identificativo della misura e successivamente alla relativa pubblicazione sul portale internet della Commissione in applicazione dell'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, conformemente alla nona disposizione integrativa del decreto n. 21/2010, del 25 febbraio 2010, che definisce una condizione sospensiva degli aiuti disciplinati dall'articolo 6 del predetto decreto, fatti salvi quelli destinati a compensare i danni alle infrastrutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli delle imprese di commercializzazione (articolo 6, paragrafo 5, del decreto n. 167/2009) ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010 o fino all'esaurimento dei fondi destinati a finanziare l'aiuto in oggetto (500 000 EUR).

Obiettivo dell'aiuto: Gli obiettivi previsti sono quelli fissati dal Decreto n. 21/2010 e conformi al disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

L'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80 %, e il 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, della riduzione del reddito proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche. La riduzione di reddito è calcolata sottraendo:

Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti a norma del paragrafo 1 devono essere dedotti:

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto n. 21/2010, del 25 febbraio 2010, si sovvenziona quanto segue:

a)

le perdite registrate nelle produzioni agricole e zootecniche per le quali, alla data del sinistro, non ha ancora avuto inizio il periodo d'applicazione dell'assicurazione corrispondente, a condizione che tale assicurazione sia stata sottoscritta nella campagna precedente;

b)

i danni non coperti dal piano di assicurazioni agricole combinate per le produzioni agricole e zootecniche che, alla data del sinistro, erano coperte da una polizza assicurativa nell'ambito di detto piano;

c)

i danni subiti dalle produzioni agricole e zootecniche che non rientrano nel piano di assicurazioni agricole combinate in vigore, salvo se garantite da un'altra modalità assicurativa.

L'importo dell'indennizzo da corrispondere per le produzioni agricole è calcolato sulla base di una stima delle perdite in relazione alla produzione prevista per la campagna in corso. A tal fine si tiene conto per quanto possibile delle condizioni e procedure stabilite dal sistema di assicurazioni agricole.

Gli aiuti previsti per le produzioni agricole e zootecniche sono destinati ai titolari delle aziende agricole che hanno subito perdite pari o superiori al 30 % della produzione;

Settore economico:

Per la produzione zootecnica: caprini, avicunicoli e apicoltura,

Per la produzione vegetale: frutta di clima temperato, frutta subtropicale (banana, papaya, avocado …), prodotti della vite, ortaggi (patate) e piante ornamentali.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Dirección General de Agricultura)

Avda. José Manuel Guimerá, 10

Edificio de Servicios Múltiples II, Planta 3a

38071 Santa Cruz de Tenerife

ESPAÑA

Sito web: http://www.gobcan.es/agricultura/otros/reglamento_CE_pynes.htm

Altre informazioni: —

Aiuto n.: XA 131/10.

Stato membro: Regno di Spagna.

Regione: Comunidad Autónoma de Canarias.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones destinadas al fomento de la lucha integrada contra plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas.

Base giuridica: Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas al fomento de la lucha integrada contra plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1 000 000,00 EUR.

Intensità massima di aiuti: Conformemente a quanto disposto dall'articolo 5 del predetto Proyecto de Orden, l'ammontare della sovvenzione nel bilancio approvato dalla Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación non sarà superiore al 100 % e non inferiore al 35 % delle retribuzioni salariali del personale tecnico impiegato, con un massimale pari a 15 000 EUR per ciascun tecnico.

Data di applicazione: A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1857/2006 sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le spese sostenute per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizoozie o infestazioni parassitarie, delle spese per controlli sanitari, test e altre analisi, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini e medicinali e prodotti fitosanitari, delle spese per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture. Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006:

Sono considerate spese ammissibili le retribuzioni corrisposte al personale tecnico addetto all'esecuzione dei programmi di lotta integrata ai parassiti nel corso dell'anno solare della misura;

I programmi di lotta integrata consisteranno nella realizzazione di analisi e di eradicazione, nonché nell'applicazione di prodotti fitosanitari adeguati e la distruzione delle colture, se del caso.

Settore economico: Conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del proyecto de Orden, beneficiari del pagamento diretto delle sovvenzioni saranno le Agrupaciones de Defensa Vegetal riconosciute dalla Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación e iscritte nel Registro de Agrupaciones de Defensa Vegetal anteriormente alla presentazione della domanda, ai sensi del decreto n. 221/2008, del 18 novembre 2008 (B.O.C no 239, de 28 de noviembre de 2008).

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente (Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural)

Avda. José Manuel Guimerá, 8

Edificio Usos Múltiples II, Planta 3a

38071 Santa Cruz de Tenerife

ESPAÑA

Sito web: http://www.gobcan.es/agricultura/doc/otros/Reglamento_CE_1857_2006/modificacion_orden_30_junio.pdf

Altre informazioni: Las Palmas de Gran Canaria, 2010.

Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea

Aiuto n.: XA 170/10.

Stato membro: Francia.

Regione: Dipartimenti francesi d’oltremare (DOM).

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides en faveur du secteur de l’élevage dans les départements d’Outre-mer (DOM).

Base giuridica:

Articles L 621-1 à L 621-11, articles R 621-1 à R 621-43 et articles R 684-1 à R 684-12 du code rural,

Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione,

Projet de décision du directeur de l’Odeadom.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 380 000 EUR,

Intensità massima di aiuti:

fino al 100 % per gli aiuti alle spese amministrative connesse all’adozione e alla tenuta dei libri genealogici,

fino al 70 % per gli aiuti a copertura dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame,

fino al 40 % per gli aiuti agli investimenti relativi all’introduzione nelle aziende di tecniche o metodi di selezione innovativi.

Data di applicazione: Dall’arrivo dell’avviso di ricevimento della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013 e fino al 31 dicembre 2011 per gli aiuti agli investimenti concernenti l’introduzione nelle aziende di tecniche o metodi di selezione innovativi.

Obiettivo dell'aiuto: Si tratta di aiuti a favore del settore dell’allevamento nei dipartimenti d’Oltremare, finanziati tramite il bilancio dell’Office de développement de l’économie agricole des départements d’Outre-mer (Odeadom). L’aiuto non può essere cumulato con eventuali aiuti dello stesso tipo finanziati dal programma POSEI France.

L’obiettivo degli aiuti sarà:

il miglioramento genetico del bestiame mediante l’utilizzazione di tecniche riproduttive innovative (trasferimento di embrioni, introduzione nelle aziende di tecniche o di metodi di selezione innovativi),

la costituzione, lo sviluppo e la tenuta dei libri genealogici di razze locali,

i test effettuati per determinare la qualità genetica o la resa del bestiame (controllo della resa, test di resistenza alla dermatofilosi …).

L’aiuto riguarderà le azioni di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Conformemente all’articolo 16, punto 3, non sarà erogato alcun aiuto agli allevatori.

Settore economico: Settore dei ruminanti e della produzione intensiva.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

ODEADOM

12 rue Henri Rol-Tanguy

TSA 60006

93555 Montreuil Cedex

FRANCE

Sito web: http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/09/100817-elevage-bis.pdf

Altre informazioni: Il regime proposto permetterà di proseguire il regime XA 109/08 con un bilancio annuale più adatto alle esigenze dei produttori dei dipartimenti francesi d’oltremare.

Aiuto n.: XA 172/10.

Stato membro: Francia.

Regione: Départements d'Outre-mer (DOM).

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aides aux investissements dans les exploitations agricoles des départements d'Outre-mer (DOM).

Base giuridica:

articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et articles R684-1 à R684-12 du code rural,

articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione,

projet de décision du directeur de l’Odeadom.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 1 650 000 EUR.

Intensità massima di aiuti: Fino al 75 % degli investimenti ammissibili.

Data di applicazione: Dall'arrivo dell'avviso di ricevimento della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013.

Obiettivo dell'aiuto: Si tratta di aiuti agli investimenti nel settore agricolo a favore dei dipartimenti d'oltremare, finanziati tramite il bilancio dell'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (Odeadom). Gli aiuti non possono essere cumulati con eventuali aiuti dello stesso tipo finanziati dal programma POSEI France.

L’obiettivo dell'aiuto nel settore degli ortofrutticoli dei DOM è assicurare il regolare approvvigionamento del mercato locale grazie allo sviluppo di produzioni adeguate per quantità e qualità nonché diversificare le colture fuori stagione. Si intende altresì migliorare la competitività dei prodotti destinati all’esportazione per il settore delle piante utilizzate in profumeria e delle piante aromatiche.

Nel settore delle filiere animali, tra gli obiettivi degli aiuti figurano l'aumento delle risorse foraggere, lo sviluppo delle produzioni, la fornitura degli impianti delle aziende nonché la costruzione e il miglioramento dei mezzi di produzione, il miglioramento delle condizioni igieniche e delle norme in materia di benessere degli animali, la riduzione dei costi di produzione.

Tra le spese ammissibili figurano segnatamente:

L'importo massimo dell'aiuto accordato a una singola impresa non può superare 500 000 EUR.

Settore economico: Il complesso delle produzioni agricole.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

ODEADOM

12 rue Henri Rol-Tanguy

TSA 60006

93555 Montreuil Cedex

FRANCE

Sito web: http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/09/100924-investissement.pdf

Altre informazioni: Il regime proposto permetterà di proseguire il regime XA 112/08 con uno stanziamento annuale più adatto alle esigenze dei produttori dei dipartimenti d'oltremare.

Aiuto n.: XA 180/10.

Stato membro: Spagna.

Regione: Illes Balears.

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas para fomentar la producción de productos agrícolas de calidad.

Base giuridica: Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca, de 10 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en el sector agrario y pesquero (BOIB no 43, de 17 de marzo de 2005).

Proyecto de Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por la que se convocan las ayudas para fomentar la producción de productos agrícolas de calidad, correspondientes al año 2010.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: Inizialmente è prevista una spesa annua di 169 386,73 EUR, con la possibilità di aumentare l'importo in questione.

Intensità massima di aiuti: L’importo degli aiuti è pari al 70 % delle spese sostenute per le azioni ammissibili. Il massimale della sovvenzione per ciascun beneficiario è stabilito a 50 000,00 EUR.

Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: L'attuazione delle misure interessate dal regime di aiuti è prevista fino al 31 ottobre 2011.

Obiettivo dell'aiuto: La misura è basata sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ed è intesa ad aumentare e consolidare nelle isole Baleari l'elaborazione di prodotti di qualità, al fine di aumentare la competitività e la qualità della produzione agricola primaria.

Settore economico: Agricoltura.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)

C/ Foners, 10

07006 Palma

Illes Balears

ESPAÑA

Sito web: https://intranet.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST469ZI79747&id=79747

Altre informazioni: —


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