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Document 52011AG0013

Posizione (UE) n. 13/2011 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo Adottata dal Consiglio il 20 ottobre 2011

GU C 345E del 25.11.2011, p. 1–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 345/1


POSIZIONE (UE) N. 13/2011 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo

Adottata dal Consiglio il 20 ottobre 2011

2011/C 345 E/01

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità europea ha aderito all'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («accordo CGPM»), ai sensi della decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (3) («CGPM»).

(2)

L'accordo CGPM garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo delle risorse marine viventi nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.

(3)

L'Unione europea, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell'accordo CGPM.

(4)

Le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono vincolanti per le sue parti contraenti. Poiché l'Unione è parte contraente dell'accordo CGPM, tali raccomandazioni sono vincolanti per l'Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto dell'Unione, a meno che il loro contenuto sia già contemplato dallo stesso.

(5)

Nelle sessioni annuali del 2005, 2006, 2007 e 2008 la CGPM ha adottato una serie di raccomandazioni e risoluzioni relative ad alcuni tipi di pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM che sono state temporaneamente attuate nel diritto dell'Unione mediante i regolamenti annuali sulle possibilità di pesca o, nel caso delle raccomandazioni CGPM 2005/1 e 2005/2, dall'articolo 4, paragrafo 3, e dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (4).

(6)

Per ragioni di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto, e poiché il carattere permanente delle raccomandazioni richiede uno strumento legale stabile per la loro attuazione nel diritto dell'Unione, è opportuno attuare le raccomandazioni in oggetto mediante un unico atto legislativo, cui future raccomandazioni possono essere aggiunte mediante modifiche dello stesso.

(7)

Le raccomandazioni della CGPM si applicano all'intera zona coperta dall'accordo CGPM, ovvero il Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, quali definiti nel preambolo dell'accordo CGPM, e, pertanto, per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto dovrebbero essere attuate mediante un regolamento distinto anziché mediante modifiche del regolamento (CE) n. 1967/2006, che si riferisce al solo Mare Mediterraneo.

(8)

Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1967/2006 dovrebbero applicarsi non solo al Mare Mediterraneo ma all'intera zona dell'accordo CGPM. È quindi opportuno sopprimere tali disposizioni dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ed includerle nel presente regolamento. Inoltre, alcune disposizioni riguardo alla dimensione minima delle maglie stabilita in detto regolamento dovrebbero essere ulteriormente precisate.

(9)

Le «zone di restrizione della pesca» cui fanno riferimento le raccomandazioni della CGPM per le misure di gestione dello spazio sono equivalenti alle «zone di pesca protette» nell'accezione del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(10)

Nella sessione annuale del 23-27 marzo 2009, la CGPM ha adottato, sulla base del parere scientifico del comitato scientifico consultivo («CSC»), contenuto nella relazione della sua undicesima sessione (relazione FAO n. 890), una raccomandazione sull'istituzione di una zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone.. È opportuno applicare la presente misura mediante un sistema di gestione dello sforzo di pesca.

(11)

Per le attività di pesca miste del Mediterraneo, la selettività di alcuni attrezzi di pesca non è consentita oltre un certo livello. Oltre al controllo globale e alla limitazione dello sforzo di pesca, è fondamentale limitare lo sforzo di pesca nelle zone in cui si concentrano gli esemplari adulti di importanti stock, allo scopo di garantire che il rischio di ostacolare la riproduzione sia sufficientemente basso da consentire il loro sfruttamento sostenibile. È pertanto consigliabile, riguardo alle zone esaminate dal CSC, in primo luogo limitare lo sforzo di pesca ai livelli precedenti e in secondo luogo non consentire alcun aumento di tale livello.

(12)

Il parere su cui si basano le misure di gestione dovrebbe fondarsi sull'uso scientifico dei pertinenti dati sulla capacità e attività della flotta, sullo stato biologico delle risorse sfruttate e sulla situazione socioeconomica delle attività di pesca. Tali dati dovrebbero essere raccolti e trasmessi in tempo per consentire agli organi ausiliari della CGPM di redigere i loro pareri.

(13)

Nella sessione annuale del 2008 la CGPM ha adottato una raccomandazione relativa a un regime di misure sullo Stato di approdo per contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona CGPM. Se, da un lato, il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (5), comprende in termini generali il contenuto di tale raccomandazione e si applica dal 1o gennaio 2010, vi sono, dall'altro lato, alcune parti quali la frequenza, la copertura e le procedure delle ispezioni in porto, che è opportuno indicare nel presente regolamento allo scopo di adattarle alle particolari caratteristiche della zona dell'accordo CGPM.

(14)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato e la trasmissione della relazione sulle attività di pesca svolte nelle zone di restrizione, delle domande di riporto dei giorni persi a causa delle avverse condizioni atmosferiche durante il fermo stagionale per la pesca della lampuga, e della relazione su tale riporto, della relazione nell'ambito della raccolta di dati sulla pesca della lampuga, le informazioni relative all'uso della dimensione minima delle maglie per attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero e i dati sulle matrici statistiche, nonché,per quanto riguarda la cooperazione e lo scambio di informazioni con il Segretario esecutivo della CGPM. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (6).

(15)

Al fine di garantire che l'Unione continui ad ottemperare ai suoi obblighi a titolo dell'accordo CGPM, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda l'attuazione nel diritto dell'Unione di modifiche, che siano divenute vincolanti per l'Unione, di misure CGPM vigenti già attuate nel diritto dell'Unione, per la trasmissione al Segretario esecutivo della CGPM di informazioni sulla dimensione minima delle maglie nel Mar Nero, la trasmissione al Segretario esecutivo della CGPM dell'elenco delle navi autorizzate ai fini del registro CGPM, le misure relative allo stato di approdo, la cooperazione, l'informazione e la rendicontazione, la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle sottozone geografiche CGPM, le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo e le matrici statistiche della CGPM. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione da parte dell'Unione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione e esecuzione per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura effettuate da navi UE e da cittadini degli Stati membri nella zona coperta dall'accordo CGPM.

Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1967/2006.

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l'egida dello Stato membro di bandiera, e di cui la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (7) e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006, si applicano le seguenti definizioni:

a)   «zona coperta dall'accordo CGPM»: il Mare Mediterraneo, il Mar Nero e le acque intermedie, definite all'accordo CGPM;

b)   «sforzo di pesca»: il prodotto che si ottiene moltiplicando la capacità di un peschereccio, espresso sia in kW sia in GT (stazza lorda), per l'attività espressa in numero di giorni in mare;

c)   «giorni in mare»: ciascun giorno di calendario in cui la nave è fuori dal porto, a prescindere dalla porzione di tempo durante tale giorno in cui la nave è presente nella zona;

d)   «numero di registro della flotta UE»: il numero del registro della flotta comunitaria definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (8).

TITOLO II

MISURE TECNICHE

CAPO I

Zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca

Sezione I

Zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca nel golfo del leone

Articolo 4

Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell'attività di pesca

È istituita una zona soggetta a restrizioni dell'attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

42° 40′ N, 4° 20 ′E;

42° 40′ N, 5° 00′ E;

43° 00′ N, 4° 20′ E;

43° 00′ N, 5° 00′ E.

Articolo 5

Sforzo di pesca

Per gli stock demersali, lo sforzo di pesca da parte delle navi che utilizzano reti da traino, palangari per la pesca di fondo e a medie profondità, e reti da fondo nella zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 4, non supera il livello dello sforzo di pesca applicato nel 2008 da ciascuno Stato membro in tale zona.

Articolo 6

Attività di pesca comprovate

Entro … (9) gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico l'elenco delle navi battenti la loro bandiera e che presentano per il 2008 un'attività comprovata di pesca nella zona di cui all'articolo 4 e nella sottozona geografica 7 della CGPM, quale definita nell'allegato I. Tale elenco riporta il nome della nave, il numero di registro della flotta UE, il periodo in cui la nave è stata autorizzata a svolgere attività di pesca nella zona di cui all'articolo 4 e il numero di giorni trascorsi da ciascuna nave nel 2008 nella sottozona geografica 7 e, più specificamente, nella zona di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Navi autorizzate

1.   Alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di cui all'articolo 4 gli Stati membri di bandiera rilasciano un'autorizzazione di pesca in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (10).

2.   Le navi che non hanno comprovato un'attività di pesca nella zona di cui all'articolo 4 anteriormente al 31 dicembre 2008 non sono autorizzate ad avviare attività di pesca in tale zona.

3.   Entro il … (11) gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:

a)

al numero massimo di ore per giorno per cui una nave è autorizzata a esercitare l'attività di pesca;

b)

al numero massimo di giorni per settimana che una nave è autorizzata a trascorrere in mare e ad essere assente dal porto, e

c)

ai termini obbligatori entro cui le navi battenti la loro bandiera devono uscire dalla zona e fare ritorno al porto di registrazione.

Articolo 8

Protezione degli habitat vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che la zona di cui all'articolo 4 sia protetta dall'impatto di ogni altra attività umana che metta a repentaglio la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tale zona come area di aggregazione dei riproduttori.

Articolo 9

Informazioni

Entro il 1o febbraio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione in formato elettronico una relazione sulle attività di pesca svolte nella zona di cui all'articolo 4.

La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione della relazione su tali attività di pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Sezione II

Zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca al fine di proteggere gli habitat vulnerabili di acque profonde

Articolo 10

Istituzione di zone soggette a restrizioni dell'attività di pesca

La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche seguenti:

a)

zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E

39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E

39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E

39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E;

b)

zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

31° 30,00′ N, 33° 10,00′ E

31° 30,00′ N, 34° 00,00′ E

32° 00,00′ N, 34° 00,00′ E

32° 00,00′ N, 33° 10,00′ E;

c)

zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

33° 00,00′ N, 32° 00,00′ E

33° 00,00′ N, 33° 00,00′ E

34° 00,00′ N, 33° 00,00′ E

34° 00,00′ N, 32° 00,00′ E.

Articolo 11

Protezione degli habitat vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti siano chiamate a proteggere gli habitat vulnerabili in acque profonde nelle zone di cui all'articolo 10, in particolare dall'impatto di ogni altra attività che minacci la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tali habitat.

CAPO II

Istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce

Articolo 12

Fermo stagionale

1.   La pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») è vietata dal 1o gennaio al 14 agosto di ogni anno.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che siano in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i giorni di pesca normalmente a loro disposizione, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con l'uso di FAD fino al 31 gennaio dell'anno successivo. In questo caso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro fine anno una domanda indicante il numero di giorni da riportare.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla zona di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

4.   La domanda di cui al paragrafo 2 contiene le seguenti informazioni:

a)

una relazione che illustri i particolari della cessazione dell'attività di pesca in questione, incluse le pertinenti informazioni giustificative di tipo meteorologico;

b)

il nome della nave e il numero di registro della flotta UE.

5.   La Commissione decide in merito alle domande di cui al paragrafo 2 entro sei settimane dalla data di ricevimento della domanda e informa per iscritto gli Stati membri della sua decisione.

6.   La Commissione comunica al Segretario esecutivo della CGPM le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 5. Entro il 1o novembre di ciascun anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sul riporto dei giorni persi nel corso dell'anno precedente come indicato al paragrafo 2.

7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione delle domande di cui al paragrafo 4 e della relazione sul riporto di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 13

Autorizzazioni di pesca

Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un'autorizzazione di pesca conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sono incluse in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato indicante il nome della nave e il numero di registro della flotta dell’UE. Le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un'autorizzazione di pesca.

Il presente requisito si applica anche alla zona di gestione di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 14

Raccolta dei dati

1.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (12), gli Stati membri mettono a punto un adeguato sistema di raccolta e trattamento dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno il numero delle navi impegnate nelle attività di pesca, così come il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel corso dell'anno precedente dalle navi battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall'accordo CGPM, come indicato nell'allegato I.

La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione di tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

3.   La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al Segretario esecutivo della CGPM.

CAPO III

Attrezzi da pesca

Articolo 15

Dimensione minima di maglia delle reti nel Mar Nero

1.   La dimensione minima delle maglie usate per attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero è pari a 40 mm. Non possono essere utilizzati o tenuti a bordo pannelli di reti aventi maglie di apertura inferiore a 40 mm.

2.   Entro il 1o febbraio 2012, le reti di cui al paragrafo 1 sono sostituite da reti a maglia quadrata da 40 mm nel sacco o, su richiesta debitamente giustificata dell'armatore, da reti con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia quadrata da 40 mm nel sacco.

3.   Gli Stati membri le cui navi effettuano attività di pesca a strascico degli stock demersali nel Mar Nero trasmettono alla Commissione per la prima volta entro … (13), e successivamente ogni sei mesi, l'elenco delle navi che conducono tali attività nel Mar Nero e che sono equipaggiate con reti con maglia quadrata da 40 mm nel sacco o con reti con maglie a losanga di almeno 50 mm, così come la percentuale che tali navi rappresentano sull'insieme della flotta nazionale demersale.

La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

4.   La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 2 al Segretario esecutivo della CGPM.

Articolo 16

Pesca con draghe trainate e reti da traino

È proibito l'uso di draghe trainate e reti da traino a più di 1 000 metri di profondità.

TITOLO III

MISURE DI CONTROLLO

CAPO I

Registro delle navi

Articolo 17

Registro delle navi autorizzate

1.   Entro il 1o dicembre di ogni anno, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, battenti la sua bandiera e registrate nel suo territorio, autorizzate a pescare nella zona dell'accordo CGPM tramite il rilascio di una autorizzazione di pesca.

2.   L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni:

a)

il numero di registro della flotta UE e la sua marcatura esterna, quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 del Consiglio;

b)

il periodo durante il quale la pesca e/o il trasbordo sono autorizzati;

c)

gli attrezzi da pesca utilizzati.

3.   La Commissione trasmette l'elenco aggiornato al Segretario esecutivo della CGPM entro il 1o gennaio di ogni anno, affinché tali navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona di applicazione dall'accordo CGPM («registro CGPM»).

4.   Qualsiasi modifica da apportare all'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione, per trasmissione al Segretario esecutivo della CGPM, tramite il supporto informatico abituale, almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui la nave inizia le attività di pesca nella zona dell'accordo CGPM.

5.   Ai pescherecci UE di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri non figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi tipo di pesce o di mollusco all'interno della zona dell'accordo CGPM.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

a)

solo alle navi battenti la loro bandiera, che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che detengono a bordo un'autorizzazione di pesca da essi rilasciata, sia permesso, alle condizioni indicate nella stessa, svolgere attività di pesca nella zona dell'accordo CGPM;

b)

nessuna autorizzazione di pesca venga concessa alle navi che hanno svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN») nella zona dell'accordo CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentarie adeguate che dimostrino che gli armatori e operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso con le navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN;

c)

nella misura possibile, la loro legislazione nazionale proibisca agli armatori e operatori di navi battenti la loro bandiera, incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1, di partecipare o essere associate ad attività di pesca esercitate nella zona coperta dall'accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM;

d)

nella misura possibile, la loro legislazione nazionale preveda che gli armatori di navi battenti la loro bandiera incluse nell'elenco di cui al paragrafo 1 siano cittadini o soggetti giuridici dello Stato membro di bandiera;

e)

le loro navi siano conformi all'insieme delle norme pertinenti della CGPM in materia di conservazione e di gestione.

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona dell'accordo CGPM da navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM.

8.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione ogni informazione che induca il sospetto fondato che navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM svolgono attività di pesca e/o di trasbordo di pesci e molluschi nella zona coperta dall'accordo CGPM.

CAPO II

Misure relative allo Stato di approdo

Articolo 18

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica ai pescherecci di paesi terzi.

Articolo 19

Notifica preliminare

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preliminare perviene almeno 72 ore prima dell'orario di arrivo previsto in porto.

Articolo 20

Ispezioni in porto

1.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri sottopongono a ispezione nei loro porti designati almeno il 15% delle operazioni di sbarco e di trasbordo effettuate ogni anno.

2.   In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci che entrano in un porto degli Stati membri senza notifica preventiva sono sempre soggette a ispezione.

Articolo 21

Procedura di ispezione

Oltre alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le ispezioni nei porti sono conformi alle disposizioni dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 22

Rifiuto dell'autorizzazione a utilizzare il porto

1.   Gli Stati membri non consentono a una nave di paesi terzi di utilizzare i loro porti a fini di sbarco, trasbordo o trasformazione di prodotti della pesca catturati nella zona dell'accordo CGPM, e le rifiutano l'accesso ai servizi portuali, quali tra l'altro i servizi di rifornimento carburante, se la nave:

a)

non è conforme alle disposizioni del presente regolamento;

b)

è compresa in un elenco di navi che hanno praticato o coadiuvato attività di pesca INN, adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca; oppure

c)

non dispone di un'autorizzazione valida a praticare la pesca o attività inerenti alla pesca nella zona dell'accordo CGPM.

In deroga al primo comma, nulla osta a che gli Stati membri consentano a una nave di un paese terzo, in situazioni di forza maggiore o pericolo ai sensi dell'articolo 18 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (14), di utilizzare i loro porti limitatamente ai servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni.

2.   Il paragrafo 1 si applica in aggiunta alle disposizioni relative al rifiuto dell'autorizzazione a utilizzare il porto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

3.   Uno Stato membro che abbia rifiutato a una nave di un paese terzo l'utilizzo dei propri porti in conformità dei paragrafi 1 o 2, ne informa tempestivamente il comandante della nave, lo Stato di bandiera, la Commissione e il Segretario esecutivo della CGPM.

4.   Ove i motivi del rifiuto di cui ai paragrafi 1 o 2 non siano più applicabili, lo Stato membro revoca il rifiuto e informa della revoca tutti i destinatari di cui al paragrafo 3.

TITOLO IV

COOPERAZIONE, INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE

Articolo 23

Cooperazione e informazione

1.   La Commissione e gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con il Segretario esecutivo della CGPM, in particolare:

a)

chiedendo e fornendo informazioni alle banche dati pertinenti;

b)

chiedendo cooperazione e cooperando per promuovere un'efficace attuazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi nazionali di informazione sulla pesca consentano lo scambio diretto per via elettronica, fra gli stessi e il Segretario esecutivo della CGPM, di dati sulle ispezioni da parte dello Stato di approdo di cui al titolo III, tenendo in debito conto gli obblighi in materia di riservatezza.

3.   Gli Stati membri adottano misure al fine di promuovere lo scambio elettronico delle informazioni fra gli organismi nazionali pertinenti e di coordinare le attività dei suddetti organismi nell'attuazione delle misure stabilite nel capo II del titolo III.

4.   Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri redigono un elenco di punti di contatto che viene trasmesso sollecitamente per via elettronica alla Commissione, al Segretario esecutivo della CGPM e alle parti contraenti della CGPM.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Articolo 24

Trasmissione delle matrici statistiche

1.   Gli Stati membri trasmettono al Segretario esecutivo della CGPM, entro il 1o maggio di ogni anno, i dati relativi ai compiti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 della matrice statistica CGPM figurante nell'allegato III, sezione C).

2.   Per la trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il sistema di inserimento dati della CGPM o qualsiasi altro standard adeguato per la trasmissione di dati e il protocollo definito dal Segretario esecutivo della CGPM e disponibile sul sito internet di quest'ultima.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione dei dati inviati sulla base del presente articolo.

La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione dei dati di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 26

Delega di poteri

Nella misura in cui è necessario al fine di attuare nel diritto dell'Unione le modifiche, che diventano obbligatorie per l'Unione, a vigenti misure CGPM che sono già state attuate nel diritto dell'Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 27, allo scopo di modificare le disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda:

a)

la trasmissione al Segretario esecutivo della CGPM delle informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4,

b)

la trasmissione al Segretario esecutivo della CGPM dell'elenco delle navi autorizzate di cui all'articolo 17,

c)

le misure relative allo stato di approdo di cui agli articoli da 18 a 22,

d)

la cooperazione, l'informazione e la rendicontazione di cui agli articoli 23 e 24,

e)

la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle sottozone geografiche CGPM («GSA») di cui all'allegato I,

f)

le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo di cui all'allegato II e

g)

le matrici statistiche della CGPM di cui all'allegato III.

Articolo 27

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal … (15). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di poteri di cui all’articolo 26 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 28

Modifiche al regolamento (CE) n. 1967/2006

Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:

1)

all'articolo 4, il paragrafo 3 è soppresso;

2)

all'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:

a)

una maglia quadrata da 40 mm nel sacco; o

b)

a richiesta debitamente motivata dell'armatore, una rete con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia di cui alla lettera a).

I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull’attuazione del presente paragrafo, e in base alla stessa e alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, le dovute modifiche.»;

3)

l'articolo 24 è soppresso;

4)

all'articolo 27, i paragrafi 1 e 4 sono soppressi.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU L 354 del 28.12.2010, pag. 71.

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 20 ottobre 2011.

(3)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34.

(4)  GU L 409 del 30.12.2006, come sostituita dalla rettifica (GU L 36 dell'8.2.2007, pag. 6).

(5)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(6)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(7)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(8)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25.

(9)  GU: inserire la data: 20 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(10)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(11)  GU: inserire la data: 20 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(12)  GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

(13)  GU: inserire la data: 20 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(14)  GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

(15)  GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.


ALLEGATO I

A)   Tabella delle CGPM (GSA)

SOTTOZONA FAO

DIVISIONI STATISTICHE FAO

GSA

OCCIDENTALE

1.1

BALEARI

1

Mare di Alboran settentrionale

2

Isola di Alboran

3

Mare di Alboran meridionale

4

Algeria

5

Isole Baleari

6

Spagna settentrionale

11.1

Sardegna (occidentale)

1.2

GOLFO DEL LEONE

7

Golfo del Leone

1.3

SARDEGNA

8

Corsica

9

Mare Ligure e Mare Tirreno settentrionale

10

Mare Tirreno meridionale

11.2

Sardegna (orientale)

12

Tunisia settentrionale

CENTRALE

2.1

ADRIATICO

17

Adriatico settentrionale

18

Adriatico meridionale (parte)

2.2

IONIO

13

Golfo di Hammamet

14

Golfo di Gabes

15

Isola di Malta

16

Sicilia meridionale

18

Adriatico meridionale (parte)

19

Mare Ionio occidentale

20

Mare Ionio orientale

21

Mare Ionio meridionale

ORIENTALE

3.1

EGEO

22

Mar Egeo

23

Isola di Creta

3.2

LEVANTE

24

Levante settentrionale

25

Isola di Cipro

26

Levante meridionale

27

Levante

MAR NERO

4.1

MARMARA

28

Mar di Marmara

4.2

MAR NERO

29

Mar Nero

4.3

MAR D'AZOV

30

Mar d'Azov

B)   Mappa delle CGPM GSA (CGPM, 2009)

Image

C)   Coordinate geografiche delle CGPM GSA (CGPM, 2009)

GSA

LIMITI

1

Linea costiera

36° N 5° 36′ O

36° N 3° 20′ O

36° 05′ N 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

36° N 2° 40′ O

36° N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° O

37° 36′ N 1° O

2

36° 05′ N 3° 20′ O

36° 05′ N 2° 40′ O

35° 45′ N 3° 20′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

3

Linea costiera

36° N 5° 36′ O

35° 49′ N 5° 36′ O

36° N 3° 20′ O

35° 45′ N 3° 20′ O

35° 45′ N 2° 40′ O

36° N 2° 40′ O

36° N 1° 13′ O

Confine Marocco - Algeria

4

Linea costiera

36° N 2° 13′ O

36° N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° 30′ O

36° 30′ N 1° O

37° N 1° O

37° N 0° 30′ E

38° N 0° 30′ E

38° N 8° 35′ E

Confine Algeria - Tunisia

Confine Marocco - Algeria

5

38° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ O

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

38° N 6° E

6

Linea costiera

37° 36′ N 1° O

37° N 1° O

37° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ O

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

41° 47′ N 6° E

42° 26′ N 3° 09′ E

7

Linea costiera

42° 26′ N 3° 09′ E

41° 20′ N 8° E

Confine Francia - Italia

8

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 20′ N 8° E

41° 18′ N 8° E

9

Linea costiera

Confine Francia - Italia

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 13° E

10

Linea costiera (compresa la Sicilia settentrionale)

41° 18′ N 13° E

41° 18′ N 11° E

38° N 11° E

38° N 12° 30′ E

11

41° 47′ N 6° E

41° 18′ N 6° E

41° 18′ N 11° E

38° 30′ N 11° E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° N 8° 30′ E

38° N 6° E

12

Linea costiera

Confine Algeria - Tunisia

38° N 8° 30′ E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° 30′ N 11° E

38° N 11° E

37° N 12° E

37° N 11° 04′ E

13

Linea costiera

37° N 11° 04′ E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

35° N 11° E

14

Linea costiera

35° N 11° E

35° N 15° 18′ E

Confine Tunisia - Libia

15

36° 30′ N 13° 30′ E

35° N 13° 30′ E

35° N 15° 18′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

16

Linea costiera

38° N 12° 30′ E

38° N 11° E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

36° 30′ N 13° 30′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

37° N 15° 18′ E

17

Linea costiera

41° 55′ N 15° 08′ E

Confine Croazia - Montenegro

18

Coste (entrambi i lati)

41° 55′ N 15° 08′ E

40° 04′ N 18° 29′ E

Confine Croazia - Montenegro

Confine Albania - Grecia

19

Linea costiera (compresa la Sicilia orientale)

40° 04′ N 18° 29′ E

37° N 15° 18′ E

35° N 15° 18′ E

35° N 19° 10′ E

39° 58′ N 19° 10′ E

20

Linea costiera

Confine Albania - Grecia

39° 58′ N 19° 10′ E

35° N 19° 10′ E

35° N 23° E

36° 30′ N 23° E

21

Linea costiera

Confine Tunisia - Libia

35° N 15° 18′ E

35° N 23° E

34° N 23° E

34° N 25° 09′ E

Confine Libia - Egitto

22

Linea costiera

36° 30′ N 23° E

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 29° E

36° 43′ N 29° E

23

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 23° E

24

Linea costiera

36° 43′ N 29° E

34° N 29° E

34° N 32° E

35° 47′ N 32° E

35° 47′ N 35° E

Confine Turchia - Siria

25

35° 47′ N 32° E

34° N 32° E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

26

Linea costiera

Confine Libia - Egitto

34° N 25° 09′ E

34° N 34° 13′ E

Confine Egitto - Striscia di Gaza

27

Linea costiera

Confine Egitto - Striscia di Gaza

34° N 34° 13′ E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

Confine Turchia - Siria

28

 

29

 

30

 


ALLEGATO II

Procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo

1)   Identificazione della nave

Gli ispettori del porto:

a)

verificano la validità della documentazione ufficiale presente a bordo, se necessario stabilendo opportuni contatti con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi;

b)

se necessario, provvedono affinché venga effettuata una traduzione ufficiale della documentazione;

c)

verificano che il nome della nave, la bandiera, il numero e le marcature esterne di identificazione (nonché il numero di identificazione della nave dell'organizzazione marittima internazionale («IMO»), se disponibile) e l'indicativo internazionale di chiamata siano corretti;

d)

per quanto possibile, verificano se la nave ha cambiato nome e/o bandiera e, in caso affermativo, annotano il(i) nome(i) e la(e) bandiera(e) precedenti;

e)

annotano il porto di immatricolazione, il nome e l'indirizzo dell'armatore (nonché dell'operatore e del beneficiario effettivo, se diversi dall'armatore), dell'agente e del comandante della nave, nonché, se disponibile, l'identificativo unico della società e dell'armatore registrato; e

f)

annotano nomi e indirizzi degli eventuali armatori precedenti nel corso degli ultimi cinque anni.

2)   Autorizzazioni

Gli ispettori del porto verificano che le autorizzazioni a catturare o trasportare pesci e prodotti della pesca siano compatibili con le informazioni di cui al punto 1 e controllano la durata di validità delle autorizzazioni nonché le zone, le specie e gli attrezzi da pesca a cui si applicano.

3)   Altra documentazione

Gli ispettori del porto esaminano tutta la documentazione pertinente, compresi i documenti in formato elettronico. Tale documentazione può comprendere i giornali di bordo, con particolare riguardo al giornale di pesca, nonché il ruolo dell'equipaggio, i piani di stivaggio e gli schemi grafici o le descrizioni delle stive, se disponibili. Le stive o zone di stivaggio possono essere sottoposte ad ispezione al fine di verificare se la loro dimensione e composizione corrispondano agli schemi grafici o alle descrizioni ed accertare che lo stivaggio sia effettuato in conformità dei piani corrispondenti. Se del caso, la documentazione comprende inoltre i documenti di cattura o i documenti commerciali rilasciati da organizzazioni regionali di gestione della pesca.

4)   Attrezzi da pesca

a)

Gli ispettori del porto verificano che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano conformi alle condizioni previste dalle autorizzazioni. Gli attrezzi possono inoltre essere controllati al fine di verificare che le loro caratteristiche, quali, tra le altre, le dimensioni di maglia (ed eventuali dispositivi),la lunghezza delle reti e le dimensioni degli ami, siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni di identificazione degli attrezzi corrispondano a quelli autorizzati per la nave.

b)

Gli ispettori del porto possono inoltre ispezionare la nave alla ricerca di eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili o di eventuali attrezzi illegali.

5)   Pesce e prodotti della pesca

a)

Gli ispettori del porto verificano, per quanto possibile, che il pesce e i prodotti della pesca presenti a bordo siano stati prelevati in conformità delle condizioni previste dalle autorizzazioni applicabili. A tal fine essi esaminano il giornale di pesca e i rapporti presentati, compresi quelli eventualmente trasmessi da un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).

b)

Al fine di determinare i quantitativi e le specie presenti a bordo, gli ispettori del porto possono esaminare il pescato nella stiva o durante lo sbarco. A tal fine essi possono aprire le casse in cui il pesce è stato preimballato e spostare le catture o le casse per verificare l'integrità delle stive.

c)

Se la nave sta procedendo allo scarico, gli ispettori del porto possono verificare le specie e i quantitativi sbarcati. Tale verifica può vertere sul tipo di prodotto, sul peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo) e sul fattore di conversione utilizzato per convertire il peso trasformato in peso vivo. Gli ispettori del porto possono inoltre esaminare eventuali quantitativi conservati a bordo.

d)

Gli ispettori del porto possono verificare il quantitativo e la composizione di tutte le catture presenti a bordo, anche mediante campionamento.

6)   Controllo delle attività di pesca INN

Si applica l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

7)   Rendicontazione

Al termine dell'ispezione l'ispettore compila e firma un rapporto scritto che è trasmesso in copia al comandante della nave.

8)   Risultati delle ispezioni dello Stato di approdo

I risultati delle ispezioni dello Stato di approdo comprendono almeno le seguenti informazioni.

1.

Dati relativi all'ispezione

autorità di ispezione (nome dell'autorità di ispezione o dell'organismo da questa designato);

nome dell'ispettore;

data e ora dell'ispezione;

porto di ispezione (luogo in cui la nave è sottoposta ad ispezione), e

data (data di compilazione del rapporto).

2.

Identificazione della nave

nome della nave;

tipo di nave;

tipo di attrezzo;

numero di identificazione esterno (numero riportato sulla fiancata della nave) e numero IMO (se disponibile) o eventuale altro numero;

indicativo internazionale di chiamata;

numero MMS I (Maritime Mobile Service Identity number – identificativo del servizio mobile marittimo), se disponibile;

Stato di bandiera (lo Stato in cui la nave è immatricolata);

nomi e Stati di bandiera precedenti, se esistenti;

porto di origine (il porto di immatricolazione della nave) e porti di origine precedenti;

armatore della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto);

beneficiario effettivo della nave, se diverso dall'armatore (nome, indirizzo, coordinate di contatto);

operatore responsabile dell'utilizzo della nave, se diverso dall'armatore (nome, indirizzo, coordinate di contatto);

agente della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto);

nomi e indirizzi degli eventuali armatori precedenti;

nome, nazionalità e qualifiche marittime del comandante e del capopesca; e

ruolo dell'equipaggio.

3.

Autorizzazione di pesca (licenze/permessi)

autorizzazioni della nave a catturare o trasportare pesce e prodotti della pesca;

Stati che rilasciano le autorizzazioni;

condizioni delle autorizzazioni, comprese le zone e la durata;

organizzazione regionale competente di gestione della pesca;

zone, campo di applicazione e durata delle autorizzazioni;

dati relativi all'assegnazione autorizzata — contingente, sforzo di pesca o altro;

specie, catture accessorie e attrezzi da pesca autorizzati, e

registri e documenti di trasbordo (se del caso).

4.

Informazioni relative alla bordata di pesca

data, ora, zona e luogo in cui ha avuto inizio la bordata di pesca considerata;

zone visitate (entrata e uscita da diverse zone);

attività di trasbordo in mare (data, specie, luogo, quantitativo di pesce trasbordato);

ultimo porto visitato,

data e ora in cui si è conclusa la bordata di pesca considerata; e

prossimo porto di scalo previsto, se del caso.

5.

Risultati dell'ispezione delle catture

inizio e conclusione dell'operazione di scarico (ore e data);

specie ittiche;

tipo di prodotto;

peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo);

fattore di conversione applicabile;

peso lavorato (quantitativi sbarcati per specie e presentazione);

equivalente peso vivo (quantitativi sbarcati in equivalente peso vivo, espressi in «peso del prodotto moltiplicato per il fattore di conversione»),

destinazione prevista del pesce e dei prodotti della pesca sottoposti ad ispezione; e

quantitativi e specie ittiche tenuti a bordo, se del caso.

6.

Risultati dell'ispezione degli attrezzi

dati relativi ai tipi di attrezzi.

7.

Conclusioni

conclusioni dell'ispezione, in particolare individuazione delle infrazioni presunte e riferimento alle norme e alle misure pertinenti. Gli elementi di prova devono essere allegati al rapporto di ispezione.


ALLEGATO III

A)   Segmentazione della flotta CGPM/CSC

Gruppi

< 6 metri

6-12 metri

12-24 metri

Superiori a 24 metri

1.

Piccoli pescherecci polivalenti senza motore

A

 

 

2.

Piccoli pescherecci polivalenti a motore

B

C

 

 

3.

Pescherecci da traino

 

D

E

F

4.

Pescherecci con reti a circuizione

 

G

H

5.

Pescherecci con palangari

 

I

6.

Pescherecci da traino pelagici

 

J

7.

Tonniere con reti a circuizione

 

 

K

8.

Draghe

 

L

 

9.

Navi polivalenti

 

 

M

Descrizione dei segmenti

A   Piccoli pescherecci polivalenti senza motore- Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 12 metri sprovvisti di motore (a vela o a propulsione).

B   Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza inferiore a 6 metri- Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 6 metri.

C   Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri- Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 6 e 12 metri che nel corso dell'anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.

D   Pescherecci da traino di lunghezza inferiore a 12 metri- Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) inferiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

E   Pescherecci da traino di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri- Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 12 e 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

F   Pescherecci da traino di lunghezza superiore a 24 metri- Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

G   Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri- Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) compresa tra 6 e 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione.

H   Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 12 metri- Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione, ad eccezione di quelli che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell'anno.

I   Pescherecci con palangari di lunghezza superiore a 6 metri- Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando palangari.

J   Pescherecci da traino pelagici di lunghezza superiore a 6 metri- Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti da traino pelagiche.

K   Tonniere con reti a circuizione- Tutti i pescherecci che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell'anno.

L   Draghe di lunghezza superiore a 6 metri- Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando una draga.

M   Pescherecci polivalenti di lunghezza superiore a 12 metri- Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LFT) superiore a 12 metri che nel corso dell'anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.

Nota: Tutti i riquadri sono accessibili per consentire la raccolta di informazioni. Si ritiene che i riquadri lasciati in bianco nella tabella precedente possano essere indice di una popolazione poco significativa. Se necessario, tuttavia, si consiglia di accorpare le informazioni relative a un "riquadro lasciato in bianco" con quelle del "riquadro grigio" vicino più appropriato.

B)   Tabella per la misurazione dello sforzo di pesca nominale

Attrezzo

Numero e dimensioni

Capacità

Attività

Sforzo nominale (1)

Draghe (per la pesca dei molluschi)

Apertura, larghezza dell'apertura

GT

Tempo di pesca

Superficie di fondale dragata (2)

Reti da traino (incluse le draghe per i pleuronettiformi)

Tipo di rete da traino (pelagica, a strascico)

GT e/o TSL

Potenza del motore

Dimensione delle maglie

Dimensioni della rete (apertura)

Velocità

GT

Tempo di pesca

GT * giorni

GT * ore

KW * giorni

Reti a circuizione

Lunghezza e altezza della rete

GT

Illuminazione

Numero di piccoli pescherecci

GT

Lunghezza e altezza della rete

Tempo di ricerca

Cala

GT * cale di pesca

Durata della cale *

numero di cale

Reti

Tipo di rete (ad esempio, tramagli, reti da imbrocco, ecc.)

Lunghezza delle reti (regolamentare)

GT

Superficie netta

Dimensione delle maglie

Lunghezza e altezza delle reti

Tempo di pesca

Lunghezza della rete * giorni

Superficie * giorni

Palangari

Numero di ami

GT

Numero di palangari

Caratteristiche degli ami

Esche

Numero di ami

Numero di palangari

Tempo di pesca

Numero di ami * ore

Numero di ami * giorni

Numero di palangari giorni/ore

Trappole

GT

Numero di trappole

Tempo di pesca

Numero di trappole* giorni

Pescherecci con reti a circuizione /FAD

Numero di FAD

 

Numero di uscite in mare

Numero di FAD *

Numero di uscite in mare

C)   Compito 1 della CGPM – Unità operative

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(1)  Le misure dello sforzo che non corrispondono a un'attività circoscritta nel tempo dovrebbero fare riferimento a una durata (ad esempio, anno).

(2)  Dovrebbe riferirsi a una zona specifica (indicandone la superficie) per stimare l'intensità di pesca (sforzo/km2) e per mettere in relazione lo sforzo alle comunità oggetto di pesca.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 16 settembre 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la proposta è soggetta all'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE e si applica la procedura legislativa ordinaria.

2.

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il parere il 17 marzo 2011.

3.

Il Parlamento europeo ha adottato la posizione in prima lettura il 10 marzo 2011.

4.

Il Consiglio ha adottato la posizione in prima lettura il 20 ottobre 2011.

II.   OBIETTIVO

5.

Le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono vincolanti per le parti contraenti. Poiché l'Unione europea è parte contraente, le raccomandazioni della CGPM devono essere recepite nel diritto dell'UE se il loro contenuto non è già contemplato da disposizioni dello stesso.

6.

Fino a tempi recenti le raccomandazioni adottate dalla CGPM sono state recepite nel diritto dell'UE in via provvisoria mediante i regolamenti annuali sulle possibilità di pesca (TAC e contingenti) (1). Il carattere permanente di tali raccomandazioni richiederebbe tuttavia anche uno strumento giuridico più stabile per il loro recepimento nel diritto dell'UE; sembra pertanto opportuno recepire le raccomandazioni in oggetto mediante un atto legislativo unico, al quale le raccomandazioni future possono essere aggiunte mediante modifiche dello stesso. Ciò migliorerà, tra l'altro, la certezza del diritto costituendo al contempo un passo importante verso la semplificazione.

7.

Spesso, il contenuto e gli obblighi delle raccomandazioni adottate dalla CGPM sono contemplati interamente o parzialmente dalla normativa dell'UE adottata in precedenza; pertanto, devono essere recepiti soltanto gli aspetti non compresi in tale normativa come pure, se del caso, gli eventuali obblighi di rendicontazione.

8.

Ai fini della chiarezza della normativa dell'UE, le raccomandazioni della CGPM, poiché si applicano all'intera zona coperta dall'accordo CGPM -ovvero Mediterraneo, Mar Nero e acque intermedie secondo la definizione dell'allegato II della decisione 1998/416/CE del Consiglio del 16 giugno 1998 (2) - dovrebbero essere recepite in un regolamento distinto dal regolamento (CE) n. 1967/2006, che si riferisce al solo Mare Mediterraneo.

III.   ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

Considerazioni generali

9.

La proposta è stata esaminata in tre triloghi informali con il Parlamento europeo, l'11 maggio e il 25 ottobre 2010 e il 21 giugno 2011. Sebbene dopo i primi due triloghi le istituzioni fossero già giunte ad un accordo generale sul testo, rimanevano irrisolte le questioni relative all'ambito di applicazione degli atti delegati e alla durata della delega. I lavori si sono quindi concentrati sulla ricerca di un accordo su tali questioni senza ritornare sui punti già concordati nei primi due triloghi, stati fissati nella posizione del Parlamento del 10 marzo 2011. Le discussioni sono così proseguite muovendo dal presupposto dell'accettazione tacita degli emendamenti contenuti nella posizione del Parlamento, ad eccezione delle questioni inerenti alla delega di poteri e fatta salva la successiva messa a punto da parte dei giuristi-linguisti delle due istituzioni.

10.

Concretamente ciò significa che i seguenti emendamenti del PE sono stati considerati inclusi nella posizione del Consiglio in prima lettura: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52.

11.

Non sono stato accettati gli emendamenti 42, 43 e 44 relativi alla delega.

Poteri delegati

12.

Per quanto riguarda la questione trasversale della delega di poteri, inizialmente la posizione della Commissione e quella degli Stati membri erano diametralmente opposte; secondo gli Stati membri, infatti, molti aspetti delle raccomandazioni della CGPM costituivano elementi essenziali da non recepire nel diritto dell'UE mediante atti delegati. Poiché tali questioni non erano state risolte durante i primi due triloghi, il 10 marzo 2011 il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura una posizione che, relativamente agli atti delegati, si configurava come «via di mezzo» fra la Commissione e gli Stati membri.

13.

La scelta del Parlamento europeo, che è stata apprezzata come passo nella giusta direzione, ha aiutato la presidenza ungherese a riaprire le discussioni con le diverse delegazioni interessate, che hanno potuto esprimersi sugli elementi del recepimento che consideravano elementi essenziali. È stato così possibile raggiungere al COREPER del 1o giugno 2011 un accordo per conferire alla presidenza ungherese il mandato di negoziare una soluzione delle questioni in sospeso nel terzo trilogo informale del 21 giugno 2011, nel quale le tre istituzioni hanno infine concordato il testo ripreso nell'articolo 26 della posizione del Consiglio (doc. 12607/11 PECHE 199 CODEC 1173).

14.

È stato altresì convenuto (articolo 27, paragrafo 1 -ex articolo 28) che «il potere di cui all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento» e (paragrafo 5) che «l'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o […]».

Competenze di esecuzione

15.

Nel terzo trilogo la Commissione ha indicato concretamente quali siano le disposizioni della proposta per cui sarebbe opportuna l'adozione di atti di esecuzione, vale a dire: articolo 9 (informazioni - relazione sulle attività di pesca), articolo 12, paragrafi 4 e 6 (fermi stagionali), articolo 14 (raccolta dei dati), articolo 15, paragrafo 3 (dimensione minima di maglia delle reti nel Mar Nero), articolo 23 (cooperazione e informazione) e articolo 24, paragrafo 4 (matrici statistiche). Poiché nel terzo trilogo informale non sono state sollevate obiezioni al riguardo, di tale elenco si è tenuto conto nella stesura del progetto di posizione del Consiglio in prima lettura.

Altre modifiche incluse nella posizione del Consiglio in prima lettura

16.

Il testo messo a punto dai giuristi-linguisti è stato adattato in funzione delle modifiche resesi necessarie con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, delle formule standard basate sul nuovo regolamento «comitatologia» e dell'Intesa comune sugli atti delegati. I considerando sono stati allineati al testo finale dell'articolato.

17.

La Commissione ha fatto presente di essere in grado di accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

IV.   CONCLUSIONI

18.

Nell'adottare la posizione riportata nel doc. 12607/11 PECHE 199 CODEC 1173, il Consiglio auspica che il Parlamento europeo possa confermare l'accordo raggiunto dalle istituzioni, consentendo così l'adozione del regolamento in tempi brevi.


(1)  Regolamenti 43/2009, 40/2008, 41/2007 e 51/2006.

(2)  GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34


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