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Document 52010XG1120(01)

Avviso all'attenzione della Babbar Khalsa, della Gama'a al-Islamiyya, (anche nota come Al-Gama'a al-Islamiyya) (Gruppo islamico — IG), di Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem), del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK e come KONGRA-GEL), delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) e della Jihad islamica palestinese (PIJ), che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [cfr. allegato del regolamento (UE) n. 610/2010 del Consiglio]

GU C 316 del 20.11.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 316/11


Avviso all'attenzione della Babbar Khalsa, della Gama'a al-Islamiyya, (anche nota come Al-Gama'a al-Islamiyya) (Gruppo islamico — IG), di Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem), del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK e come KONGRA-GEL), delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) e della Jihad islamica palestinese (PIJ), che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

[cfr. allegato del regolamento (UE) n. 610/2010 del Consiglio]

2010/C 316/06

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione della Babbar Khalsa, della Gama'a al-Islamiyya, (anche nota come Al-Gama'a al-Islamiyya) (Gruppo islamico — IG), di Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem), del Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) (anche noto come KADEK e come KONGRA-GEL), delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE) e della Jihad islamica palestinese (PIJ), elencati nel regolamento (UE) n. 610/2010 del Consiglio (1).

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2), prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni relativamente all'inserimento dei summenzionati gruppi ed entità nell'elenco. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato le sue motivazioni di conseguenza.

I gruppi ed entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione aggiornata del Consiglio alla base del loro mantenimento nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

(all'attenzione di: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro due settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I gruppi ed entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesaminare la decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l'attenzione dei gruppi ed entità interessati sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC (3). Perché possano essere riesaminate in occasione della prossima revisione, le richieste dovrebbero essere presentate entro due settimane dalla data della comunicazione della motivazione.

Si attira l'attenzione dei gruppi ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri interessati, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 di tale regolamento). Un elenco aggiornato delle autorità competenti figura nel sito web al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm


(1)  GU L 178 del 13.7.2010, pag. 1.

(2)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.


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