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Document 52010XC0316(05)

Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 64 del 16.3.2010, p. 32–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 64/32


Pubblicazione di una domanda di modifica, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

2010/C 64/09

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 (1) del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

Domanda di modifica ai sensi dell’articolo 9

«PANCETTA PIACENTINA»

N. CE: IT-PDO-0117-1497-31.10.2001

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica:

Denominazione del prodotto

Image

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell'origine

Image

Metodo di ottenimento

Image

Legame

Image

Etichettatura

Condizioni nazionali

Image

Altro sistema d’ispezione

2.   Tipo di modifica:

Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

Image

Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

Modifica del disciplinare che non richiede modifiche del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 510/2006]

Modifica temporanea del disciplinare derivante dall’imposizione da parte delle autorità pubbliche di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006]

3.   Modifica (modifiche):

1.

All'articolo 2, comma 1, anziché:

«La Pancetta Piacentina è un prodotto ottenuto da allevamenti di suini situati nelle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna.»,

leggi:

«Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione della Pancetta Piacentina debbono essere situati nel territorio delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna». (1)

2.

All'articolo 2, comma 4, anziché:

«I suini debbono essere di peso non inferiore ai 160 kg, più o meno 10 %,»,

leggi:

«I suini debbono essere di peso di 160 kg, più o meno 10 %,». (2)

3.

All'articolo 2, comma 6, anziché:

«II certificato del macello,»,

leggi:

«Il documento del macello». (3)

4.

All'articolo 3, comma 1, anziché

«Per la fabbricazione …»,

leggi:

«Per la produzione …». (4)

5.

All'articolo 3, comma 3 e 4, anziché:

«Dopo la salagione le pancette devono sostare per almeno 24 ore in cella fino al raggiungimento di temperature interne comprese tra 0 °C e 2 °C.

L'eventuale trasferimento delle pancette allo stabilimento di trasformazione deve avvenire entro le 24 ore successive con mezzi refrigerati»,

leggi:

«II trasferimento delle pancette allo stabilimento di trasformazione, deve avvenire entro le 72 ore successive con mezzi refrigerati.

Le pancette squadrate e rifilate devono sostare in cella frigorifera fino al momento della salatura.». (5)

6.

All'articolo 4, comma 1, anziché:

«sale marino

:

dal 27 % al 30 %

nitrato di sodio

:

fino a 150 p.p.m.

pepe nero

:

40 gr/qle-50 gr/qle

chiodi di garofano

:

30 gr/qle-40 gr/qle

zuccheri

:

1,5 %

ascorbato E301

:

0,2 %.»,

leggi:

«Dosi per 100 Kg di carne fresca

—   cloruro di sodio: min 1,5 kg; max 3,5 kg,

—   nitrato di sodio e/o potassio: max 15 g,

—   pepe nero e/o bianco in grani e/o spezzato: min. 30; max 50 g,

—   chiodi di garofano: max 40 g,

—   zuccheri: max 1,5 kg,

—   sodio L-ascorbato (E301): max 200 g. »

(6)

7.

All'articolo 4, comma 3, anziché:

«umidità relativa del 70-80 % per un periodo di 15 gg circa.»,

leggi:

«umidità relativa del 70-90 % per un periodo non inferiore a 10 gg.» (7)

8.

All'articolo 4, comma 5, anziché:

«Dopo la salagione e la raschiatura, le pancette vengono arrotolate con eventuale aggiunta di carne magra avente i requisiti descritti all'articolo 2. Infine nelle parti non coperte dalla cotenna sono applicabili lembi di vescica di suino sulle parti esterne e carta vegetale sulla parte longitudinale, allo scopo di ottenere una protezione naturale durante la stagionatura.»,

leggi:

«Dopo la salagione e la raschiatura, le pancette vengono arrotolate con eventuale aggiunta di carne magra proveniente da suini con i requisiti descritti all'articolo 2. Infine alle estremità non coperte dalla cotenna sono applicabili lembi di vescica di suino, diaframma parietale suino o altro tipo di budello naturale di suino. Sulla cucitura laterale invece è applicabile diaframma parietale suino, budello naturale suino o carta vegetale, allo scopo di ottenere una protezione naturale durante la stagionatura. Successivamente le pancette sono legate.»

(8)

9.

All'articolo 4, comma 7, anziché:

«… alla temperatura di circa 20 °C …,»

leggi:

«… ad una temperatura compresa tra 15 e 25 °C …».(9)

10.

All'articolo 5, comma 1, anziché:

«Terminato l'asciugamento si passa alla fase di stagionatura che deve protrarsi per un periodo non inferiore a due mesi.»,

leggi:

«La fase di stagionatura deve protrarsi per un periodo non inferiore a tre mesi dalla data di salatura». (10)

11.

All'articolo 5, comma 2, anziché:

«… umidità relativa del 70-80 %.»,

leggi:

«… umidità relativa del 70-90 %.». (11)

12.

All'articolo 6, comma 1, anziché:

«La Pancetta Piacentina, all'atto della immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fìsiche e microbiologiche:»,

leggi:

«La Pancetta Piacentina, all'atto della immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche organolettiche e chimico-fìsiche:». (12)

13.

All'articolo 6, comma 1, primo capoverso, anziché:

«Peso

:

da 5 a 8 kg»,

leggi:

«Peso

:

da 4 a 8 kg».

(13)

14.

All’articolo 6, comma 1, è soppresso il seguente secondo capoverso:

«Caratteristiche microbiologiche

Carica microbica totale

= 9,3 107

Micrococcaceae

= 1,5 104

Stafilococchi coagulasi

 

Positivi

< 30

Batteri lattici

= 3,0 107

Enterobatteri

< 3.»

(14)

15.

All'articolo 6, comma 1, terzo capoverso, anziché:

«Umidità %

= 37,31

Proteine (N × 6,25)

= 15,81

Grasso %

= 41,42

Ceneri %

= 4,84

Colesterolo, mg/100 g

= 63

pH

= 5,60.»,

leggi:

 

«MIN

MAX

Umidità (%)

25

41

Proteine (%)

9

16,5

Grassi (%)

38

63

Ceneri (%)

2

5,5

pH

5

6.»

(15)

16.

All’articolo 7, leggi:

«I requisiti della “Pancetta Piacentina” dipendono dalle condizioni ambientali e da fattori naturali e umani. In particolare, la caratterizzazione della materia prima è strettamente legata alla zona geografica delimitata. Nell’area di approvvigionamento della materia prima, di cui all’art.2, l’evoluzione della zootecnia è legata alla larga presenza di coltivazioni cerealicole ed ai sistemi di lavorazione dell’industria casearia, particolarmente specializzata, che hanno determinato la vocazione produttiva della suinicoltura locale.

L’elaborazione localizzata della “Pancetta Piacentina” trae giustificazione dalle condizioni della microzona dell’area geografica. I fattori ambientali sono strettamente legati alle caratteristiche dell’area di produzione dove prevalgono vallate fresche e ricche di acqua, ed aree collinari a vegetazione boschiva che incidono in modo determinante sul clima e sulle caratteristiche del prodotto finito.

L’insieme “materia prima — prodotto — denominazione” si collega all’evoluzione socio-economica specifica dell’area interessata, con delle connotazioni altrove non riproducibili.»

(16)

17.

All'articolo 8, anziché:

«Fatte salve le competenze attribuite dalla legge al medico veterinario ufficiale (USL) dello stabilimento — il quale ai sensi del capitolo IV “Controllo della produzione” del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 537, accerta e mediante un'ispezione adeguata controlla che i prodotti a base di carne rispondano ai criteri di produzione stabiliti dal produttore e, in particolare che la composizione corrisponda realmente alle diciture dell'etichetta essendogli attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui sia usata ia disciplinare denominazione commerciale di cui al capitolo V punto 4 del sopracitato decreto legislativo (la denominazione commerciale seguita dal riferimento alla norma o legislazione nazionale che l'autorizza) — la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle norma o legislazione nazionale che l'autorizza) — la vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, il quale può avvalersi, ai fini della vigilanza e del controllo sulla produzione e sul commercio del Consorzio tra i produttori, o di altro Organismo a tal fine costituito dai produttori conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.»

leggi:

«Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006».

(17)

18.

All'articolo 9, comma 1, anziché:

«… Denominazione di Origine Controllata.»,

leggi:

«… Denominazione di Origine Protetta.». (18)

RICHIESTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA D.O.P. «PANCETTA PIACENTINA»

NOTE DI CHIARIMENTO ALLE MODIFICHE DESCRITTE NELLA SCHEDA RIEPILOGATIVA

(1)

Trattasi di una modifica di carattere puramente formale, con la quale è stato meglio chiarito il significato della frase, in merito all'ubicazione degli allevamenti dei suini, che in ogni caso rimane invariata.

(2)

Con tale modifica si apporta la dovuta correzione ad un errore del preesistente disciplinare riguardo al peso minimo dei suini, poiché tale peso minimo risultava contemporaneamente «non inferiore» a due valori; pertanto con la modifica in questione il peso dei suini viene compreso in un range, definito in funzione di un valore preciso (160 kg).

(3)

Trattasi di una semplice correzione del termine «certificato» del precedente disciplinare con il più appropriato termine «documento».

(4)

Trattasi di una modifica di carattere puramente formale con la quale si sostituisce il termine «fabbricazione» con il più appropriato termine «produzione».

(5)

Con tale modifica si cancella il termine «eventuale», in quanto il trasferimento delle pancette allo stabilimento di trasformazione non è eventuale, e si precisa che lo stesso trasferimento deve avvenire entro le 72 ore successive la macellazione con mezzi refrigeranti.

Inoltre è stata eliminata la prescrizione della sosta delle pancette in cella frigorifera per 24 ore fino al raggiungimento di temperature interne comprese tra 0 o e 2 oC, in quanto non è importante il tempo di sosta ma la temperatura raggiunta. Inoltre è importante che le pancette arrivino allo stabilimento di trasformazione, ad una temperatura adeguata come prima specificato.

(6)

Per la miscela di sali ed aromi naturali, sono state introdotte o meglio definite le quantità minime e/o massime dei singoli componenti, per permettere a ciascun produttore di personalizzare la ricetta, considerato che si tratta comunque di un prodotto di tradizione.

(7)

Con tale modifica è stato ampliato l'intervallo dell'umidità relativa (dal 70-80 % al 70-90 %) e ridotto il periodo minimo di permanenza, dopo la salagione, delle pancette accatastate in celle frigorifere, portandolo da 15 gg a 10 gg, in quanto nel rispetto dei parametri così ridefiniti viene comunque assicurato al prodotto derivato il raggiungimento delle sue caratteristiche peculiari.

(8)

Con tale modifica si corregge una imprecisione del preesistente disciplinare, in quanto il riferimento ai requisiti descritti all’articolo 2 (per la carne aggiunta) era improprio, poiché l’articolo 2 definisce la zona di produzione e non le caratteristiche della materia prima. Inoltre si precisa che non è necessario che si apponga soltanto i lembi di vescica di suino sulle estremità non coperte da cotenna, in quanto altri tipi di budello naturale, purché di suino, sono comunque adatti per proteggere il prodotto ed in tal senso viene aggiornato il disciplinare. Altresì sulla cucitura laterale non è necessario apporre carta vegetale, in quanto possono essere utilizzabili anche budelli naturali purché di suino. È stata, infine, aggiunta la legatura che era stata dimenticata nella stesura del precedente disciplinare.

(9)

E' stata meglio definita la temperatura del periodo di asciugamento sostituendo «circa 20 °C» con un più preciso range compreso tra 15 e 25 °C.

(10)

Con tale modifica si prevede un maggior periodo tempo di stagionatura (non inferiore a tre mesi dalla data di salatura), in quanto ciò porta ad un prodotto con migliori caratteristiche.

(11)

Tale modifica è conseguente alla precedente, in quanto avendo allungato il tempo di stagionatura risulta necessario aumentare il valore massimo di umidità (fino al 90 %), per permettere al prodotto di perdere acqua in modo costante e più lentamente.

(12)

Con tale modifica di carattere formale, è stata depennata la dicitura «caratteristiche microbiologiche» per i motivi riportati nella successiva nota n. 15, e la dicitura «caratteristiche chimiche» in quanto superfluo, poiché le stesse sono inglobate nelle «caratteristiche chimico-fisiche».

(13)

Con tale modifica si apporta un adeguamento al peso minimo delle pancette che viene ridotto a 4 kg, tenendo conto delle reali esigenze tecnico-produttive e tradizionali.

(14)

Sono state eliminate le caratteristiche microbiologiche, in quanto si ritiene superflua la descrizione, poiché i relativi parametri e limiti sono comunque imposti dalle vigenti norme sanitarie.

(15)

Tale modifica, relativa alle caratteristiche chimico-fisiche, si rende necessaria per correggere alcuni errori del preesistente disciplinare, quali taluni limiti minimi ed intervalli di determinati parametri; inoltre alcuni parametri sono stati tolti in quanto non indispensabili per identificare l'idoneità o meno del prodotto. Infine, alcuni intervalli che non rispecchiano le reali caratteristiche del prodotto stagionato (si veda analisi statistica condotta sulle analisi effettuate e allegata al presente documento) sono stati opportunamente riconsiderati e modificati.

(16)

La modifica proposta prevede l’inclusione nel disciplinare di produzione di un articolo dedicato al legame tra la denominazione e l’ambiente geografico di produzione. Tale modifica si è resa necessaria al fine di adattare il testo del disciplinare alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006.

(17)

Tale modifica, relativa ai controlli, si rende necessaria in quanto le disposizioni dell'articolo 7 del preesistente disciplinare di produzione erano in contrasto con l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 e con le relative norme nazionali di attuazione.

(18)

La preesistente dicitura «Denominazione di Origine Controllata» risulta errata, va pertanto sostituita con «Denominazione di Origine Protetta».

SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

«PANCETTA PIACENTINA»

N. CE: IT-PDO-0117-1497-31.10.2001

DOP ( X ) IGP ( )

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1.   Servizio competente dello Stato membro:

Nome:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Indirizzo:

Via XX Settembre 20

00187 Roma RM

ITALIA

Tel.

+39 0646655104

Fax

+39 0646655306

E-mail:

saco7@politicheagricole.gov.it

2.   Associazione:

Nome:

Consorzio della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino, della Pancetta Piacentina a Denominazione di Origine Protetta

Indirizzo:

Via Colombo 35

29100 Piacenza PC

ITALIA

Tel.

+39 0523591260

Fax

+39 0523608714

E-mail:

salumi.piacentini@libero.it

Composizione:

produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

3.   Tipo di prodotto:

Classe 1.2 —

Prodotti a base di carne

4.   Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1.   Nome:

«Pancetta Piacentina»

4.2.   Descrizione:

La «Pancetta Piacentina» appartiene ai prodotti salati, naturalmente stagionati, da conservare crudi. Per la produzione si utilizza la parte ventrale del grasso di copertura della mezzana,, che va dalla regione retrosternale a quella inguinale, ed i fasci muscolari del tronco.

Il prodotto finito è di forma cilindrica, di peso dai 4 kg agli 8 kg, di colore rosso vivo inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse. La carne è di profumo gradevole, dolce con sapore sapido.

La Pancetta Piacentina è derivata da suini nati, allevati e macellati in Emilia Romagna e Lombardia.

4.3.   Zona geografica:

La zona di elaborazione della Pancetta Piacentina comprende l'intero territorio della provincia di Piacenza, limitatamente alle aree ad altitudine inferiore ai 900 metri s.l.m., a motivo delle particolari condizioni climatiche.

4.4.   Prova dell’origine:

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l’iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo degli allevatori, macellatori, produttori e stagionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

4.5.   Metodo di ottenimento:

La produzione della «Pancetta Piacentina» comprende le seguenti fasi: rifilatura, salagione a secco; legatura; asciugatura e stagionatura.

La stagionatura decorre dall’inizio della salagione e non deve essere inferiore a 3 mesi.

4.6.   Legame:

I requisiti della «Pancetta Piacentina» dipendono dalle condizioni ambientali e da fattori naturali e umani. In particolare, la caratterizzazione della materia prima è strettamente legata alla zona geografica delimitata. Nell’area di approvvigionamento della materia prima, di cui al punto 4.2, l’evoluzione della zootecnia è legata alla larga presenza di coltivazioni cerealicole ed ai sistemi di lavorazione dell’industria casearia, particolarmente specializzata, che hanno determinato la vocazione produttiva della suinicoltura locale.

L’elaborazione localizzata della «Pancetta Piacentina» trae giustificazione dalle condizioni della microzona delimitata al punto 4.3. I fattori ambientali sono strettamente legati alle caratteristiche dell’area di produzione dove prevalgono vallate fresche e ricche di acqua, ed aree collinari a vegetazione boschiva che incidono in modo determinante sul clima e sulle caratteristiche del prodotto finito.

L’insieme «materia prima — prodotto — denominazione» si collega all’evoluzione socio-economica specifica dell’area interessata, con delle connotazioni altrove non riproducibili.

4.7.   Organismo di controllo:

Nome:

E.CE.PA. — Ente Certificazione Prodotti Agroalimentari

Indirizzo:

Strada dell’Anselma 5

29100 Piacenza PC

ITALIA

Tel.

+39 0523609662

Fax

+39 0523644447

E-mail:

amministrazione@ecepa.it

4.8.   Etichettatura:

Il prodotto immesso al consumo deve recare la dicitura «Pancetta Piacentina».

La denominazione «Pancetta Piacentina» deve essere riportata in etichetta con caratteri chiari e indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta e deve essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta».

È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

E’ tuttavia consentito l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché l’eventuale nome di aziende suinicole, dai cui allevamenti il prodotto deriva.


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.


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