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Document 52010DC0701

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE Quadro di valutazione degli aiuti di Stato Relazione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'UE - Aggiornamento autunno 2010 -

/* COM/2010/0701 def. */

52010DC0701




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 1.12.2010

COM(2010) 701 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

Quadro di valutazione degli aiuti di StatoRelazione sugli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri dell'UE- Aggiornamento autunno 2010 -

SEC(2010) 1462 definitivo

INDICE

Introduzione 1

Gli aiuti di Stato in un contesto di crisi economica 1

1. Aiuti di Stato nel 2009 1

2. Tendenze e modelli di spesa per gli aiuti di Stato negli Stati membri 1

2.1. Andamento dei livelli di aiuti di Stato erogati all'industria e ai servizi 1

2.2. Aiuti di Stato concessi per obiettivi orizzontali di interesse comune 1

3. Gli aiuti di Stato nel contesto della crisi finanziaria ed economica 1

3.1. Gli orientamenti della Commissione in caso di crisi 1

3.2. Volume totale degli aiuti di Stato autorizzati per il settore finanziario 1

3.3. Ricorso effettivo agli aiuti di Stato e tasso di utilizzazione 1

3.4. Aiuti concessi nel nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo 1

4. Semplificazione delle norme in materia di aiuti di Stato 1

4.1. Una nuova struttura per il controllo degli aiuti di Stato 1

4.2. Valutazione dei singoli casi incentrata su un numero limitato di aiuti di notevole entità che potrebbero provocare distorsioni 1

4.3. Quasi il 19% degli aiuti all'industria e ai servizi è oggetto di un'esenzione per categoria 1

5. Applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato 1

Introduzione

Il presente aggiornamento dell’autunno 2010 del quadro di valutazione degli aiuti di Stato (di seguito “il quadro di valutazione”) illustra l’andamento degli aiuti di Stato nei ventisette Stati membri nel 2009 e presenta una sintesi dei livelli di aiuto e degli obiettivi perseguiti dagli aiuti concessi dagli Stati membri. La relazione comprende un capitolo specifico sugli aiuti di Stato concessi alle istituzioni finanziarie per far fronte alla crisi finanziaria ed economica.

Il quadro di valutazione riassume inoltre i progressi compiuti verso l'attuazione del pacchetto globale e coerente di riforme in materia di aiuti di Stato varato nel 2005 con il piano d’azione nel settore degli aiuti di Stato (in appresso “il piano d'azione”) e illustra i risultati ottenuti dal punto di vista dell’applicazione delle norme in materia.

Il quadro di valutazione si compone di due parti: innanzitutto la relazione sintetica, adottata dal collegio dei commissari, che espone i fatti, le conclusioni, le tendenze e le caratteristiche principali relative agli aiuti di Stato concessi dagli Stati membri e mette in rilievo gli sviluppi politici più salienti dal punto di vista del controllo degli aiuti di Stato; segue il documento di lavoro della Commissione "Fatti e cifre sugli aiuti di Stato negli Stati membri dell'UE", allegato alla relazione, che fornisce una descrizione ulteriore dei fatti.

L’autorità di vigilanza EFTA pubblica un quadro di valutazione annuale[1] sul volume degli aiuti di Stato concessi in Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Gli aiuti di Stato in un contesto di crisi economica

Nel periodo antecedente la crisi finanziaria l'UE ha registrato annualmente una crescita economica sostenuta. Tra il 2002 e il 2007 il livello degli aiuti di Stato all’industria e ai servizi è diminuito in media del 2% l’anno, arrivando a 65 miliardi di euro (meno dello 0,5% del PIL) nel 2007. Parallelamente, i deficit di bilancio sono scesi ad una media dello 0,8% del PIL nel 2007, il miglior risultato degli ultimi trent’anni[2]. Durante questo periodo la disoccupazione è calata, raggiungendo nel 2008 un minimo storico del 7% in tutto il territorio dell’UE.

La crisi finanziaria ha bruscamente posto fine a questa fase, iniziata nel 2000, caratterizzata da una crescita sostenuta del PIL, bassi livelli di aiuti di Stato e riduzione dei deficit di bilancio. Il livello globale degli aiuti di Stato ha continuato ad aumentare nel 2009 rispetto al 2008, arrivando al 3,6% del PIL, soprattutto a seguito degli aiuti anticrisi concessi soprattutto al settore finanziario. Gli aiuti immessi nell'economia reale attraverso il quadro di riferimento temporaneo[3], che gli Stati membri hanno iniziato ad attuare nel 2009, hanno contribuito solo in piccola parte all'aumento del volume globale degli aiuti.

Essendo venuti meno i prestiti interbancari nel settembre 2008, gli Stati membri hanno iniziato ad erogare cospicui aiuti al settore bancario per garantire la continuità dei prestiti all'economia. Conformemente alle indicazioni del quadro di riferimento temporaneo, gli Stati membri hanno inoltre iniziato ad allentare i vincoli di finanziamento delle imprese. La politica di aiuti di Stato della Commissione europea è stata uno degli elementi chiave che hanno consentito di attuare questo processo di salvataggio in modo coordinato e con esiti globalmente positivi. Oltre a consentire la rapida attuazione di misure di aiuto senza precedenti, questa politica ha mantenuto intatto il mercato interno.

1. Aiuti di Stato nel 2009

Nel 2009 gli aiuti di Stato complessivi[4] concessi dagli Stati membri hanno raggiunto 427,2 miliardi di euro o, in termini relativi, il 3,6% del PIL nei paesi dell’UE-27[5]. 353,9 miliardi di euro di questo importo, pari al 3% del PIL nei paesi UE-27, fanno riferimento alle misure anticrisi comunicate dagli Stati membri. Nel 2009 ventidue Stati membri hanno concesso aiuti anticrisi a favore del settore finanziario (2,98% del PIL UE-27). Il 1° ottobre 2010[6] la Commissione aveva approvato le misure connesse alla crisi finanziaria di tutti gli Stati membri dell'UE-15[7] nonché di Cipro, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia e tutti gli Stati membri, ad eccezione di Cipro, avevano concesso gli aiuti nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo.

Se si escludono le misure anticrisi, nel 2009 gli aiuti di Stato complessivi hanno raggiunto i 73,2 miliardi di euro nel 2009 (0,62% del PIL dell’UE-27). Gli aiuti all'industria e ai servizi, che rappresentano il 79,3% degli aiuti di Stato complessivi, hanno raggiunto la quota di 58,1 miliardi di euro (0,49% del PIL dell’UE-27[8]). La restante parte degli aiuti è stata erogata all'agricoltura (11,6 miliardi di euro o il 15,9% degli aiuti complessivi), alla pesca (0,2 miliardi di euro o lo 0,3% degli aiuti complessivi) e ai trasporti[9] (3,3 miliardi di euro o il 4,5% degli aiuti complessivi).

Gli Stati membri hanno dichiarato aiuti alle ferrovie[10] pari a 33,1 miliardi di euro, o allo 0,3% del PIL UE-27[11].

In termini assoluti, i cinque paesi che hanno concesso gli aiuti di maggiore entità totalizzano 39,8 miliardi di euro, pari al 68,2% degli aiuti complessivi[12]. La Germania ha erogato aiuti per 15,3 miliardi di euro (26,3% degli aiuti complessivi), seguita dalla Francia (11,7 miliardi di euro, 20,1%), dalla Spagna (4,9 miliardi di euro, 8,4%), dall'Italia (4,6 miliardi di euro, 7,9%) e dal Regno Unito (3,3 miliardi di euro, 5,5%). Se si considerano gli aiuti in termini percentuali rispetto al PIL, emerge un quadro completamente diverso: Malta ha concesso aiuti pari all'1,7% del PIL, seguita da Ungheria (1,0%), Portogallo e Danimarca (0,9% ciascuno) e Svezia (0,8%).

2. Tendenze e modelli di spesa per gli aiuti di Stato negli Stati membri

Se si esamina la tendenza in una prospettiva a lungo termine, il livello globale degli aiuti di Stato negli anni ‘80 è stato all’incirca del 2% del PIL, è sceso appena sotto l'1% negli anni ’90 ed è arrivato allo 0,5%- 0,6% del PIL negli anni 2003-2007. In risposta alla crisi economica e finanziaria il livello globale degli aiuti nell'UE-27 è sensibilmente aumentato fino a raggiungere, come già rilevato, il 3,6% del PIL nel 2009.

Figura 1[13]: Aiuti complessivi in % del PIL (UE-27; dati a partire dal 1992)

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La diminuzione della spesa per gli aiuti di Stato dal 2000 al 2007 può essere attribuita a tre fattori principali: innanzitutto, grazie a un periodo di crescita economica iniziato nel 2000, gli Stati membri hanno concesso un quantitativo notevolmente inferiore di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione alle imprese in difficoltà. In secondo luogo, gli aiuti di Stato al settore del carbone hanno mantenuto una tendenza al ribasso, principalmente in Polonia, Francia, Germania e Spagna. In terzo luogo, gli impegni di preadesione e gli sforzi costanti compiuti dopo l'adesione hanno contribuito a questa tendenza al ribasso, dal momento che gli Stati membri dell'UE-12[14] hanno continuato ad adeguare le loro politiche e prassi in materia di aiuti di Stato alle esigenze previste dalla normativa e dalle politiche dell'UE in questo ambito.

Questi sforzi derivano dalla consapevolezza generale che l'elevato volume di aiuti di Stato non ha soltanto ostacolato l'assegnazione efficace delle risorse, ma ha anche reso l'economia globalmente meno competitiva. Gli sforzi in questa direzione sono già iniziati a metà degli anni '80, quando il controllo degli aiuti di Stato è diventato una componente chiave del programma del mercato unico. La disciplina degli aiuti di Stato è stata quindi ampliata e rafforzata negli anni '90 nel quadro dell'unione economica e monetaria e ha ricevuto nuovo slancio con il Consiglio di Lisbona del 2000 e il piano d'azione del 2005. Ne è scaturito un pacchetto di riforme degli aiuti di Stato finalizzato, in particolare, a far sì che gli aiuti fossero più mirati[15] e le distorsioni fossero mantenute al minimo onde assicurare il buon funzionamento del mercato unico.

Se si escludono le misure eccezionali anticrisi, nel 2009 gli aiuti complessivi si sono assestati allo 0,62% del PIL (73,2 miliardi di euro). Nonostante l'ulteriore aumento registrato quest'anno rispetto all'anno precedente, gli aiuti si mantengono nella media degli ultimi dieci anni. Ciò indicherebbe, innanzitutto, che gli Stati membri hanno continuato a rispettare la disciplina degli aiuti di Stato[16]. In secondo luogo, si può ritenere che la rigorosa disciplina applicata negli anni precedenti in questo settore abbia decisamente consentito di reagire in modo rapido, sostanziale e mirato alla crisi, senza peraltro pregiudicare il consenso generale sul fatto che gli aiuti di Stato dovrebbero essere utilizzati in modo prudente e ponderato, nei casi in cui risultino necessari per conseguire un obiettivo comunemente accettato e commisurato al problema da risolvere.

Alla luce delle specificità che contraddistinguono gli aiuti all’agricoltura, alla pesca e ai trasporti, le seguenti sezioni sul livello e l'orientamento degli aiuti (2.1 e 2.2) si soffermano unicamente sugli aiuti all'industria e ai servizi.

2.1. Andamento dei livelli di aiuti di Stato erogati all'industria e ai servizi

Per analizzare correttamente la tendenza degli aiuti di Stato concessi all'industria e ai servizi, le misure anticrisi non sono prese in considerazione nella presente sezione e saranno trattate separatamente al capitolo 3.

A livello globale dell'UE, la tendenza del livello di aiuti concessi all'industria e ai servizi dell'UE è rimasta relativamente stabile in termini percentuali rispetto al PIL nei due trienni consecutivi 2003-2004 e 2006-2009. In media, la spesa per gli aiuti ha raggiunto 55,1 miliardi di euro (0,45% del PIL) nel 2007-2009, mentre nel 2004-2006 la media è ammontata a 53 miliardi di euro (0,45% del PIL). Ciò dimostra che, a prescindere dalla specifica reazione alla crisi finanziaria ed economica, molti Stati membri hanno continuato a impegnarsi per tenere sotto controllo i livelli complessivi degli aiuti.

Undici Stati membri hanno potuto mantenere o perfino ridurre i livelli di aiuti concessi nel periodo 2007-2009 rispetto al 2004-2006. Molti paesi dell'UE-12 hanno raggiunto una significativa riduzione dell'0,5% o più del PIL. Di conseguenza, la spesa media dei paesi dell'UE-12 si è ridotta dello 0,12%, passando dallo 0,69% del PIL nel 2004-2006 allo 0,57% nel 2007-2009. Alcuni paesi dell'UE-15 hanno addirittura potuto ridurre i livelli di aiuti, che nel periodo 2007-2009 hanno raggiunto all'incirca lo 0,44% del PIL, ossia una percentuale pari a quella del periodo 2004-2006.

Nonostante la positiva tendenza al ribasso, nel 2007-2009 altri Stati membri hanno aumentato i livelli della spesa per gli aiuti rispetto al 2004-2006[17]. Gli incrementi sono in buona parte attribuibili agli aiuti a favore degli obiettivi orizzontali, soprattutto per lo sviluppo regionale, la ricerca e lo sviluppo. Detto ciò, l'aumento del volume di aiuto registrato nel 2008 e nel 2009 non consente tuttavia di concludere che nell'UE-27 si sia affermata un'inversione della globale tendenza al ribasso nel lungo termine; i dati si riferiscono solo a un biennio e rimangono nella media del periodo 2000-2007.

L'andamento a breve termine tra il 2008 e il 2009 mostra una lieve tendenza all'aumento. La spesa per gli aiuti di Stato destinati all'industria e ai servizi è aumentata di circa lo 0,03% del PIL. Ad esempio, mentre la Francia ha erogato più aiuti allo sviluppo regionale nonché a ricerca e sviluppo, la Germania ha aumentato gli aiuti regionali e gli aiuti alle PMI. Da questa tendenza al rialzo a breve termine si evince che grazie all'attuale sistema di controllo degli aiuti di Stato gli Stati membri sono ancora capaci di reagire rapidamente a un cambiamento delle esigenze economiche, senza dover ricorrere a ulteriori notifiche individuali presso la Commissione. Al riguardo, gli strumenti principali di cui gli Stati membri dispongono sono le misure di esenzione per categoria e i regimi di aiuti notificati approvati, nell'ambito dei quali si possono concedere aiuti singoli a un gran numero di imprese (per maggiori particolari si veda il capitolo 4).

2.2. Aiuti di Stato concessi per obiettivi orizzontali di interesse comune

Va notato che, solitamente, si ritiene che gli aiuti di Stato concessi per obiettivi orizzontali, ossia non destinati a settori specifici, siano più adatti a correggere carenze del mercato e quindi provochino meno distorsioni rispetto agli aiuti settoriali e ad hoc. Tra gli obiettivi orizzontali più rilevanti perseguiti con aiuti di Stato figurano la ricerca e lo sviluppo e l'innovazione ("RSI"), la salvaguardia ambientale (compresi il risparmio energetico e le energie rinnovabili), il sostegno alle piccole e medie imprese ("PMI"), la creazione di posti di lavoro, la promozione della formazione e gli aiuti allo sviluppo economico regionale.

La presente analisi esamina la tendenza alla base degli sforzi compiuti dagli Stati membri per riorientare gli aiuti non destinati alla crisi verso obiettivi orizzontali di interesse comune senza tener conto dei casi connessi alla crisi[18].

Secondo questo metodo, l'aiuto stanziato per gli obiettivi orizzontali è ammontato nel 2009 a 48,7 miliardi di euro ed ha rappresentato approssimativamente l'84% dell'aiuto totale all'industria e ai servizi, a fronte di percentuali assai inferiori nel 2004 (74%) e a metà degli anni '90 (50%). I tre obiettivi principali perseguiti dagli Stati membri nel 2009 sono stati aiuti regionali (24%), aiuti valutati nell'ambito degli orientamenti sugli aiuti ambientali (23%)[19] e aiuti alla RSI (18%). La tendenza di base conferma l’aumento degli aiuti orientati ad obiettivi orizzontali. Se si considera il numero degli Stati membri che erogano il 90% o più dei loro aiuti all'industria e ai servizi a favore di obiettivi orizzontali d'interesse comune, si rileva però una flessione. Nel 2009, 15 Stati membri erogavano il 90% o più dei loro aiuti a obiettivi orizzontali, a fronte di 17 Stati membri nel 2008[20] e nel 2007[21]. Non è stata individuata un'unica ragione preponderante che spieghi questo andamento.

Per l'UE nel suo insieme, nel 2009 gli aiuti allo sviluppo settoriale, compresi gli aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione[22], sono stati superiori a quelli del 2008, attestandosi intorno ai 9,4 miliardi di euro (16% degli aiuti complessivi all'industria e ai servizi)[23].Escludendo le misure erogate nel contesto della crisi economica e finanziaria, gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione conformi agli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione[24] sono ammontati nel 2009 a 398 milioni di euro, a fronte di una media annuale di 872 milioni di euro nel periodo 2006-2008.

In generale, la tendenza a lungo termine mostra che gli Stati membri continuano a erogare un livello elevato di aiuti a favore di obiettivi orizzontali. In particolare, sebbene alcuni Stati membri UE-15 abbiano erogato più aiuti settoriali nel 2009 rispetto al 2008, tutti gli Stati membri EU-12 stanno progressivamente riorientando gli aiuti verso obiettivi orizzontali.

3. Gli aiuti di Stato nel contesto della crisi finanziaria ed economica

3.1. Gli orientamenti della Commissione in caso di crisi

Gli aiuti di Stato hanno costituito uno dei principali strumenti a disposizione degli Stati membri nella lotta contro la peggior crisi finanziaria della storia recente. Poiché gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione non erano adeguati per far fronte a una situazione in rapido deterioramento, poco dopo il manifestarsi della crisi la Commissione ha pubblicato diverse comunicazioni sulla base giuridica dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE[25]. Con queste comunicazioni la Commissione ha inteso mantenere condizioni di parità nonché garantire la stabilità finanziaria e la certezza del diritto e ha definito la propria posizione in merito alle modalità di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato relativamente all'azione dei governi nel campo degli aiuti di Stato[26]. Le comunicazioni riguardanti il settore finanziario sono state integrate da orientamenti per la valutazione alle misure di sostegno anticrisi in relazione all'economia reale (il cosiddetto "quadro di riferimento temporaneo" di cui oltre).

Le misure eccezionali attuate dagli Stati membri e coordinate dalla Commissione hanno contribuito a contenere la crisi finanziaria nel 2009. Grazie anche agli aiuti di Stato le condizioni del settore finanziario si sono stabilizzate e le banche maggiori hanno visto il loro capitale Tier-1 attestarsi su valori superiori al 10%. Inoltre, nel 2009 il settore finanziario ha registrato un buon andamento per quanto riguarda le remunerazioni e i profitti e una graduale ripresa del prezzo delle attività finanziarie. Benché questi miglioramenti non si siano manifestati in modo omogeneo in tutta Europa[27], essi danno un segnale positivo ai mercati, agli Stati membri e alla stessa Commissione.

Il 2 dicembre 2009[28] il Consiglio Ecofin ha sottolineato la necessità di disimpegnarsi da varie forme di sostegno temporaneo destinate al settore finanziario ed è giunto alla conclusione che la graduale soppressione degli aiuti di Stato dovrebbe aver inizio con i regimi di garanzia. Al riguardo la Commissione ha presentato un'analisi che giustifica l'introduzione di condizioni specifiche per le misure di garanzia accordate dopo il 30 giugno 2010[29]. L'elemento centrale di queste modifiche è la condizione che fa dipendere le commissioni per i regimi di garanzia dal merito di credito della banca. Si tratta del primo passo verso l'abbandono dei regimi di garanzia nel contesto di un quadro coerente e come parte di un approccio coordinato fra tutti gli Stati membri, tale da tutelare i risultati raggiunti nel rafforzamento della stabilità finanziaria. Il Consiglio Ecofin del 18 maggio 2010 ha accolto favorevolmente l'analisi della Commissione[30] e i lavori avviati per incoraggiare le istituzioni finanziarie sane a non ricorrere più alle garanzie statali, inducendo contestualmente le altre a valutare la loro redditività a lungo termine. Alla luce di tale dibattito, la Commissione ha in seguito approvato o rinnovato i regimi di 14 Stati membri, mentre Cipro, la Finlandia e la Slovacchia hanno deciso di sopprimere i loro regimi di garanzia.

3.2. Volume totale degli aiuti di Stato autorizzati per il settore finanziario

Tra il 1° ottobre 2008 e il 1° ottobre 2010[31], la Commissione ha complessivamente adottato circa 200 decisioni relative ad aiuti di Stato in favore del settore finanziario ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE. Onde reagire a un grave turbamento dell'economia degli Stati membri, queste decisioni autorizzano, modificano o prorogano 41 regimi e prevedono inoltre misure singole adottate per far fronte alla situazione di oltre 40 istituzioni finanziarie. La crisi finanziaria ha reso necessaria un'azione ad ampio spettro nel cui ambito la Commissione ha autorizzato aiuti di Stato per misure anticrisi a favore del settore finanziario in 22 Stati membri; solo un numero limitatissimo di Stati membri (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Malta e Romania) non ha erogato aiuti alle istituzioni finanziarie.

Il volume massimo delle misure che la Commissione ha approvato dall'inizio della crisi fino al 1° ottobre 2010 (inclusi i regimi e gli interventi ad hoc) ammonta a 4 588,90 miliardi di euro. Il volume totale approvato per i regimi (3 478,96 miliardi di euro) è stato nettamente superiore a quello destinato a singole istituzioni finanziarie (1 109,94 miliardi di euro). Gli elevati importi di aiuto autorizzati a titolo dei regimi può essere spiegato col fatto che alcuni Stati membri[32] hanno adottato ampi regimi di garanzia globale che coprono la totalità del loro debito bancario.

La maggior parte degli strumenti di aiuto relativi al periodo di riferimento in oggetto è stata autorizzata a titolo di garanzia sotto forma sia di regimi che di interventi ad hoc per un importo di 3 485,25 miliardi di euro, pari al 76% del volume massimo. L'importo approvato per le misure di ricapitalizzazione è di 546,08 miliardi, seguito da interventi a fronte di attività che hanno subito una riduzione di valore per un volume totale approvato di 401,79 miliardi di euro. Il volume massimo di aiuto autorizzato per gli strumenti di liquidità è di 155,77 miliardi di euro. Questi dati indicano che gli Stati membri hanno fatto ricorso soprattutto a misure di garanzia, che hanno avuto un effetto stabilizzante sul settore finanziario senza gravare pesantemente sulle finanze pubbliche, piuttosto che a strumenti più invasivi, quali la ricapitalizzazione o il risanamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore. Inoltre, quasi il 70% del volume massimo fa riferimento a solo cinque Stati membri (Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Germania e Francia[33]) e i volumi autorizzati variano considerevolmente a seconda dello Stato membro[34].

3.3. Ricorso effettivo agli aiuti di Stato e tasso di utilizzazione

Nel 2009 il totale degli aiuti concessi al settore finanziario nel contesto della crisi finanziaria si eleva a 351,7 miliardi di euro, pari al 2,98% del PIL dell'UE-27.

Non tutti gli aiuti approvati dall'inizio della crisi alla fine del 2009 sono stati di fatto utilizzati dagli Stati membri interessati[35]. Nel 2009 l'importo nominale degli aiuti notificati alla Commissione dagli Stati membri ha raggiunto 1 106,56 miliardi di euro pari al 9,3% del PIL EU-27 (di cui 727,38 miliardi di euro per i regimi e 379,18 miliardi di euro per gli interventi ad hoc) a fronte di 1 236 miliardi di euro notificati nel 2008[36]. Il tasso di utilizzo per il 2008 e per il 2009 si attesta al 65% per le garanzie e al 62% per le misure di ricapitalizzazione. Per gli interventi a sostegno della liquidità si registra un andamento analogo (67%), mentre il tasso di utilizzo per le attività che hanno subito una riduzione di valore è stato del 32%[37].

Secondo le relazioni annuali sulla spesa per gli aiuti di Stato nel 2009[38], gli Stati membri hanno comunicato che l'elemento di aiuto (o l'equivalente sovvenzione lordo[39]) dell'importo suddetto si è elevato a 351,7 miliardi di euro, pari al 2,89% del PIL dell'UE-27[40]. La metà circa della spesa totale a favore degli aiuti di Stato nel contesto della crisi finanziaria è stata erogata sotto forma di misure di ricapitalizzazione (139,43 miliardi di euro), seguite da interventi sotto forma di garanzie (128,15 miliardi di euro), interventi a fronte di attività che hanno subito una riduzione di valore (75,27 miliardi di euro) e interventi relativi alla liquidità (8,8 miliardi di euro).

I dati aggregati indicano che gli Stati membri hanno concesso più aiuti di Stato mediante interventi ad hoc (240,4 miliardi di euro) che mediante regimi (174,41 miliardi di euro).

Per una visione d'insieme particolareggiata delle misure di crisi autorizzate dalla Commissione nel periodo 2008-2010 e degli aiuti concessi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato, si veda il capitolo 3 del documento di lavoro della Commissione riprodotto in allegato.

3.4. Aiuti concessi nel nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo

Contesto e campo di applicazione

In risposta alle restrizioni dell'accesso al credito cui hanno dovuto far fronte le imprese a seguito della crisi finanziaria, il 17 dicembre 2008 la Commissione ha adottato il quadro di riferimento temporaneo[41]. Il quadro intende innanzitutto garantire la continuità di accesso al finanziamento per le imprese e, in secondo luogo, creare le condizioni per una crescita sostenibile a lungo termine incoraggiando gli investimenti. Sono state inoltre semplificate le norme relative agli orientamenti esistenti e sono stati fissati anche massimali più elevati per gli investimenti in capitale di rischio. Il quadro di riferimento temporaneo autorizza aiuti a tutti i settori dell'economia, ma esclude gli aiuti che compenserebbero problemi strutturali preesistenti e non si applica quindi a imprese che erano in difficoltà prima della crisi.

Il quadro di riferimento temporaneo è parte del "Piano europeo di ripresa economica"[42], una strategia più ampia elaborata dalla Commissione in risposta alla crisi economica.

Misure approvate nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo

Tra il 17 dicembre 2008 e il 1° ottobre 2010 la Commissione ha approvato 73 regimi[43] nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo e 4 misure ad hoc per un volume totale approvato di aiuti di 82,5 miliardi di euro (0,7% del PIL dell'EU-27). Nella maggior parte dei casi si tratta di regimi d'aiuto fino a un massimo di 500 000 euro per imprese (23 regimi in 23 Stati membri), cui fanno seguito 18 misure riguardanti garanzie sovvenzionate (14 Stati membri), 8 regimi relativi a tassi d'interesse agevolati (7 Stati membri), 5 regimi che prevedono una riduzione del tasso di interesse per le imprese che investono nella fabbricazione di prodotti rispettosi dell'ambiente (5 Stati membri) e 6 regimi di aiuti al capitale di rischio (5 Stati membri). Inoltre, 12 Stati membri hanno facilitato le attività di esportazione mediante 13 regimi di crediti all'esportazione[44].

Aiuti concessi nel 2009

Nel 2009 la Commissione ha approvato misure nell'ambito del quadro di riferimento temporaneo per un importo totale di circa 81,3 miliardi di euro. Stando alle relazioni annuali presentate dagli Stati membri e alle risposte da essi fornite al questionario della Commissione sul quadro di riferimento temporaneo, l'elemento d'aiuto aggregato stimato di tutte le misure attuate dagli Stati membri nel 2009 è di 2,2 miliardi di euro, pari allo 0,018% del PIL dell'UE-27. Gli Stati membri sembrano aver agito con grande prudenza nel determinare la dotazione, e ciò a causa delle incertezze circa l'ampiezza e la durata della crisi e vista la necessità di inviare ai mercati un segnale chiaro in merito alla disponibilità delle autorità pubbliche a soddisfare la richiesta potenziale di aiuto, che si è poi rivelata molto inferiore alle aspettative. Sembra inoltre che, soprattutto a causa dei vincoli di bilancio, gli Stati membri abbiano applicato in modo rigoroso le condizioni per la concessione degli aiuti, il che potrebbe a sua volta aver limitato il numero dei beneficiari.

Tra le possibilità offerte dal quadro di riferimento temporaneo, la maggior parte degli Stati membri ha privilegiato lo strumento dell'importo di aiuto limitato, seguito dalla garanzia sovvenzionata e dai tassi d'interesse agevolati.

Per maggiori ragguagli si veda il capitolo 3.4 del documento di lavoro della Commissione riprodotto in allegato.

4. Semplificazione delle norme in materia di aiuti di Stato

4.1. Una nuova struttura per il controllo degli aiuti di Stato

La Commissione ha competenza esclusiva per valutare la compatibilità delle misure di aiuto di Stato con il TFUE. Di conseguenza, gli Stati membri sono tenuti a notificare tutte le misure alla Commissione prima di darvi esecuzione[45].

Nel giugno 2005 il piano d'azione nel settore degli aiuti di Stato ha reso noto che la Commissione intendeva promuovere la politica degli aiuti di Stato quale strumento strategico efficace per la crescita e l'occupazione. Il piano ha avviato un riesame di quasi tutte le norme e procedure in materia di aiuti di Stato[46]. Il programma di riforma era imperniato su quattro principi di base:

- aiuti di Stato meno numerosi e più mirati;

- un approccio economico più preciso;

- procedure più efficaci, una migliore attuazione, una maggiore prevedibilità e un’accresciuta trasparenza;

- la ripartizione delle responsabilità tra Commissione e Stati membri.

In alcuni casi, si sono individuate intere categorie di aiuti che non dovrebbero avere conseguenze negative di rilievo sulla concorrenza a livello dell'Unione e che contribuirebbero invece a realizzare un obiettivo di interesse comune. Di conseguenza si sono adottate cosiddette "esenzioni per categoria" e le misure che soddisfano i criteri di questo strumento specifico possono essere accordate senza notifica preliminare alla Commissione[47]. Se uno Stato membro ha notificato e autorizzato un regime di aiuto, può in linea di massima accordare gli aiuti individuali senza doverli notificare alla Commissione. Vanno notificate singolarmente solo le richieste individuali di regimi di aiuti di notevole entità che superano determinate soglie e gli aiuti individuali concessi al di fuori di un regime[48].

Un sistema composto da tre elementi: esenzione per categoria, valutazione standard e valutazione approfondita

Nel 2008 la Commissione ha notevolmente modificato la struttura del suo controllo degli aiuti di Stato onde assicurare che le procedure e il processo decisionale siano rapidi ed efficienti. A tal fine, le diverse misure di aiuto sono state assoggettate a un livello di controllo che ne rispecchia gli effetti potenziali su scambi e concorrenza. La nuova struttura si basa su un sistema composto da 3 elementi: esenzione per categoria (e "de minimis"), valutazione standard e valutazione approfondita. A fronte di un aumento significativo delle misure di esenzione per categoria nell'arco degli ultimi dieci anni, la maggior parte dei singoli casi o dei regimi che sono ancora notificabili è oggetto di una valutazione standard, il che semplifica considerevolmente il processo. Nel 2009 si è proceduto a un'analisi dettagliata di 4 casi relativi al capitale di rischio su 16 e di 9 casi relativi alla RSI sul 30. Non sono state realizzate analisi dettagliate di casi relativi alla protezione ambientale e per gli aiuti regionali si è proceduto a 1 sola analisi dettagliata su 59 casi. I casi che rientrano in uno qualsiasi degli altri obiettivi orizzontali non sono stati oggetto di una valutazione approfondita.

La nuova procedura semplificata e il codice delle migliori pratiche

Onde snellire ulteriormente il processo di notifica per i casi a priori compatibili, nel settembre 2009 la Commissione ha introdotto una procedura semplificata[49] grazie a cui gli aiuti chiaramente compatibili dovrebbero essere approvati in tempi più brevi (un mese) sulla base di una notifica completa dello Stato membro.

La seconda parte del pacchetto di semplificazione è costituita dal codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato[50]. Il codice si basa su un impegno congiunto della Commissione e degli Stati membri per applicare procedure più snelle e prevedibili in ogni fase degli accertamenti relativi agli aiuti di Stato, il che dovrebbe consentire alla Commissione di adottare più rapidamente le proprie decisioni in materia di aiuti di Stato nell'ambito del quadro giuridico procedurale.

4.2. Valutazione dei singoli casi incentrata su un numero limitato di aiuti di notevole entità che potrebbero provocare distorsioni

Gli Stati membri si avvalgono sempre più spesso della possibilità di concedere aiuti nell'ambito dell'esenzione per categoria e, in particolare, applicano regimi che permettono di concedere aiuti a singole imprese senza ulteriori comunicazioni alla Commissione. Nel 2009, 964 misure di recente introduzione (76%)[51] sono rientrate fra gli aiuti oggetto di esenzione per categoria. Nello stesso anno 225 regimi (18%) e 86 misure di aiuto individuale (6%) sono stati oggetto di una decisione della Commissione. Ciò significa che il 94% degli aiuti all'industria e ai servizi, pur essendo soggetto alla disciplina degli aiuti di Stato, è stato concesso dagli Stati membri senza bisogno di una valutazione individuale da parte della Commissione a livello del beneficiario. In termini di volumi di aiuti comunicati[52], gli aiuti individuali hanno rappresentato solo il 12% degli aiuti complessivi all'industria e ai servizi (6,9 miliardi di euro), mentre gli aiuti concessi nell'ambito di regimi sono ammontati al 69% (40,4 miliardi di euro) e gli aiuti oggetto di esenzione per categoria al 19% (10,8 miliardi di euro).

4.3. Quasi il 19% degli aiuti all'industria e ai servizi è oggetto di un'esenzione per categoria

Nel 2009 gli aiuti oggetto di esenzione per categoria sono aumentati di circa 2 miliardi di euro e si sono attestati a 10,8 miliardi di euro (19% degli aiuti complessivi all'industria e ai servizi) a fronte di 8,9 miliardi di euro (19%) nel 2008 e di 6,1 miliardi di euro (13%) nel 2007. La maggior parte degli aiuti è stata erogata allo sviluppo regionale[53], seguito dagli aiuti alle PMI, alla formazione e all'occupazione. Alcuni Stati membri hanno progressivamente eliminato le misure di aiuto precedentemente accordate a norma dei regolamenti di esenzione per categoria e le hanno sostituite con misure analoghe conformi al regolamento generale di esenzione per categoria, ampliando spesso la portata delle misure adesso consentite in forza di quest'ultimo regolamento.

5. Applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

Aiuti concessi illegalmente

L'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE impone agli Stati membri non solo di notificare le misure di aiuto di Stato alla Commissione prima di darvi esecuzione, ma anche di attendere l'esito degli accertamenti della Commissione prima di attuare le misure notificate. In caso di mancato rispetto dell'uno o dell'altro obbligo, la misura di aiuto notificata è considerata illegale.

Nel periodo 2000-2009 la Commissione ha adottato 910 decisioni relative ad aiuti concessi illegalmente. In circa il 22% dei casi[54], la Commissione è intervenuta adottando una decisione negativa su una misura di aiuto incompatibile. Di norma, in caso di decisione negativa lo Stato membro interessato è tenuto a recuperare l'aiuto concesso illegalmente. Nel 2% dei casi di aiuti illegali[55], la Commissione ha adottato una decisione soggetta a condizioni. Il tasso di intervento in caso di aiuti illegali (± 24%) è circa dieci volte superiore al tasso di decisioni negative e soggette a condizioni su casi debitamente notificati. Oltre metà degli interventi hanno riguardato l'industria e i servizi, poco meno di un quarto l'agricoltura e gli altri i trasporti, il carbone e la pesca.

Recupero degli aiuti

Sono stati compiuti ulteriori progressi verso l'esecuzione delle decisioni di recupero pendenti. Il numero complessivo di casi di recuperi pendenti si è attestato a 54[56] (contro i 94 casi registrati alla fine del 2004). L'importo degli aiuti illegali e incompatibili recuperati dal 2000 è ulteriormente aumentato e il 30 giugno 2010 ammontava a 12 miliardi di euro[57]. Ciò significa che la percentuale di aiuti illegali e incompatibili non ancora recuperati è scesa dal 75% alla fine del 2004 a circa l'11% il 30 giugno 2010.

La Commissione ha inoltre adottato alcune decisioni di recupero in materia di agricoltura, pesca e trasporti.

Applicazione della normativa sugli aiuti di Stato: cooperazione con i giudici nazionali

Nell'ambito del seguito dato alla comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali[58], sono stati intensificati gli sforzi di sensibilizzazione, che hanno portato, ad esempio, alla pubblicazione di una serie di informazioni sul sito internet della DG Concorrenza[59] e di un opuscolo[60] che riunisce gli strumenti UE più utili ai giudici che devono quotidianamente far rispettare le norme in materia di aiuti di Stato.

Verifiche a posteriori

Con l'entrata in vigore del regolamento generale di esenzione per categoria aumenta ulteriormente il numero delle misure di aiuto che non sono più soggette all'obbligo di notifica. L'articolo 10 del regolamento costituisce la base per le verifiche a posteriori a campione. I risultati dimostrano che, nel complesso, la parte dell'attuale struttura degli aiuti di Stato che consente l'approvazione dei regimi di aiuti e permette agli Stati membri di attuare misure di aiuto a norma del suddetto regolamento funziona in modo soddisfacente.

ALLEGATO

Documento di lavoro della Commissione “Fatti e cifre sugli aiuti di Stato negli Stati membri dell’UE”

[1] http://www.eftasurv.int/information/sascoreboard/.

[2] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche per un’economia in ripresa, COM(2009) 545 del 14.10.2009 (http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article15994_en.htm).

[3] Quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica; versione consolidata, GU C 83 del 7.4.2009, come ulteriormente modificata dalla GU C 261del 31.10.2009, pag. 2 e dalla GU C 303 del 15.12.2009, pag. 6.

[4] Questa cifra comprende gli aiuti concessi ai settori manifatturiero, terziario e carboniero, all'agricoltura, alla pesca e a parte del settore dei trasporti ma esclude, a causa della mancanza di dati comparabili, gli aiuti al settore ferroviario e le compensazioni per i servizi di interesse economico generale. Salvo diversamente specificato, gli importi si riferiscono all'elemento di aiuto di Stato (o all'equivalente sovvenzione lordo in caso di garanzie o di prestiti) contenuto in una misura d'aiuto di Stato (vedi le osservazioni metodologiche contenute nel documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla presente relazione).

[5] Per UE-27 si intendono tutti gli Stati membri dell'UE.

[6] Per offrire una visione d'insieme degli aiuti di Stato, la presente parte della relazione ha come periodo di riferimento l'intero arco di tempo che va dall'adozione delle misure anticrisi della Commissione alla data limite del 1° ottobre 2010.

[7] L'UE-15 comprende gli Stati membri che hanno aderito all'UE prima del 2004.

[8] Il settore carboniero, che fa parte degli aiuti settoriali, ha raggiunto la quota di 2,7 miliardi di euro, pari al 3,7% degli aiuti complessivi.

[9] Escluse le ferrovie.

[10] Non essendo disponibili dati comparabili, il settore non è compreso negli importi totali.

[11] Vedi anche il punto 2.3.5 del documento di lavoro della Commissione "Fatti e cifre sugli aiuti di Stato negli Stati membri dell’UE".

[12] Escluse le misure anticrisi.

[13] Fonte: DG Concorrenza; dati PIL: Eurostat.

[14] Per UE-12 si intendono gli Stati membri la cui adesione è avvenuta nel 2004 o dopo questa data.

[15] Ad esempio promuovendo gli aiuti orizzontali rispetto a quelli settoriali.

[16] Se si escludono gli aiuti anticrisi.

[17] Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Irlanda, Grecia, Francia, Lituania, Ungheria, Portogallo e Slovacchia.

[18] Se si includessero le misure anticrisi, la quota degli aiuti orizzontali scenderebbe al 13%.

[19] Due gruppi diversi di casi rientrano nella categoria "aiuti ambientali e risparmio energetico": il primo gruppo di casi punta a un beneficio diretto per l'ambiente; il secondo gruppo comprende riduzioni o esenzioni dalle tasse ambientali. Per questo secondo gruppo di casi, non ci si può basare sulla spesa per gli aiuti per misurare il beneficio ambientale, perché questo beneficio viene perseguito dalla tassa ma non dalle relative esenzioni. Per maggiori particolari, si veda il quadro di valutazione della primavera 2008, COM (2008) 304 del 21.5.2008.

[20] Si veda il quadro di valutazione del 2009, COM (2009) 661 del 07.12.2009, pag. 5.

[21] Si veda il quadro di valutazione del 2008, COM (2008) 751 del 17.11.2008, pag. 30.

[22] Gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione sono diminuiti e non hanno quindi contribuito all'aumento globale degli aiuti settoriali.

[23] In queste percentuali non rientrano le misure con un obiettivo orizzontale che vengono tuttavia destinate ai settori manifatturiero e terziario.

[24] Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, GU C 244 dell'1.10.2004, pagg. 2-17, prorogati da GU C 156 del 9.7.2009, pag. 3.

[25] A partire dall'ottobre 2008 la Commissione ha adottato quattro comunicazioni: 1) Comunicazione della Commissione - L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pagg. 8-14); 2) Comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (GU C 10 del 15.1.2009, pagg. 2-10); 3) Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pagg. 1-22); 4) Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato, (GU C 195 del 19.8.2009, pagg. 9-20). Quest'ultima comunicazione è applicabile fino a tutto il 2010.

[26] Per un'analisi più dettagliata delle principali nozioni trattate nelle suddette comunicazioni anche per un'analisi più approfondita del contesto di crisi si rimanda alle precedenti versioni del quadro di valutazione, in particolare il quadro di valutazione dell'autunno 2008, l'edizione speciale della primavera 2009, il quadro di valutazione dell'autunno 2009 e l'edizione speciale della primavera 2010. Si veda anche la relazione sulla politica di concorrenza 2009, COM(2010) 282 del 3.6.2010, pagg.4-11.

[27] Alcune banche continuano a destare preoccupazione per quanto riguarda la loro liquidità nel contesto di una ristrutturazione ancora in atto e date le incertezze del mercato.

[28] Cfr. la 2981ª sessione del Consiglio Economia e finanza, Bruxelles, 2 dicembre 2009, 16838/09 (Presse 352): http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/111706.pdf.

[29] Documento di lavoro sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato ai regimi di garanzie pubbliche a favore del debito bancario da emettere dopo il 30 giugno 2010, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/phase_out_bank_guarantees.pdf

[30] Cfr. la 3015ª sessione del Consiglio Economia e finanza, Bruxelles, 18 maggio 2010, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/114495.pdf.

[31] Per tenere conto degli sviluppi più recenti, il periodo di riferimento utilizzato nel presente quadro di valutazione relativamente agli importi autorizzati e alle decisioni adottate nel contesto della crisi finanziaria va dal 1° ottobre 2008 al 1° ottobre 2010. Le eventuali differenze rispetto ad altri documenti della Commissione che analizzano il volume di aiuti concessi sotto forma di garanzie possono essere dovute a una data di riferimento diversa.

[32] La Danimarca e l'Irlanda hanno adottato regimi di garanzia globale.

[33] Alcuni di questi Stati membri attestano il livello più alto del PIL dell'UE-27.

[34] Ad esempio, il volume massimo approvato dalla Commissione per il Regno Unito è di 850 miliardi di euro contro 1,74 miliardi di euro per la Lituania.

[35] Per maggiori informazioni sulla distinzione operata tra volumi approvati, importi effettivamente utilizzati ed elementi di aiuto si rimanda al capitolo 3 e alle note metodologiche del documento di lavoro in allegato alla presente relazione.

[36] Si noti che le cifre relative all'utilizzo effettivo e all'elemento di aiuto per il 2008 differiscono da quelle annunciate nel quadro di valutazione dell'autunno 2010 a causa degli adeguamenti dei dati effettuati dagli Stati membri (o proposti dalla Commissione); è questo il caso della Danimarca che aveva incluso nell'esercizio 2008 i dati relativi al regime NN51/2008.

[37] Con "tasso di utilizzo" si intende l'utilizzazione effettiva degli aiuti di Stato dall'inizio della crisi finanziaria nel 2008 fino al 31 dicembre 2009 rispetto all'importo totale autorizzato per tale periodo. Al momento attuale non è possibile calcolare il tasso di utilizzo per il 2010 poiché la Commissione non è in possesso delle cifre relative all'utilizzazione effettiva per il 2010 che saranno notificate dagli Stati membri nel corso della procedura di valutazione annuale 2011.

[38] In mancanza di dati relativi alla spesa effettiva e/o di stime degli Stati membri, in alcuni casi è stato chiesto a questi ultimi di confermare le stime fatte dai servizi della Commissione. Per conoscere i metodi di stima specifici si rimanda alle note metodologiche.

[39] Il vantaggio monetario qualora l'aiuto sia stato ad esempio concesso sotto forma di garanzia o di prestito.

[40] I dati relativi all'elemento di aiuto sono tratti dalle relazioni annuali sugli aiuti di Stato presentate dagli Stati membri. Per maggiori informazioni sulla distinzione operata tra "utilizzo effettivo" ed "elemento di aiuto" e per la definizione specifica dell'elemento di aiuto in relazione a ciascuno strumento di aiuto (garanzie, ricapitalizzazioni e attività che hanno subito una riduzione di valore) per quanto riguarda i casi connessi alla crisi finanziaria si rimanda alle note metodologiche del quadro di valutazione.

[41] Versione consolidata della comunicazione della Commissione – Quadro di riferimento temporaneo, GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1, come ulteriormente modificata dalla GU C 261 del 31.10.2009, pag. 1 e dalla GU C 303 del 15.12.2009, pag. 6.

[42] Adottato nel novembre 2008.

[43] La cifra si riferisce solo alle misure che rientrano negli aiuti erogati all'industria e ai servizi.

[44] 12 regimi hanno concesso aiuti fino a un massimo di 15 000 euro a favore di produttori agricoli.

[45] Articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; disposizioni dettagliate nel regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, GU L 83 del 27/03/1999, pagg. 1-9.

[46] Si veda la tabella 2 dell'allegato “Fatti e cifre sugli aiuti di Stato negli Stati membri dell’UE”.

[47] Ai fini della presente relazione, gli aiuti oggetto di esenzione per categoria comprendono gli aiuti concessi ai sensi di regolamenti di esenzione giunti a scadenza e che sono stati sostituiti da testi consolidati, il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag.3). Sono inoltre esentate dall'obbligo di notifica le misure conformi alla decisione della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67) e al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

[48] Detti anche aiuti "ad hoc".

[49] Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato, GU C 136 del 16.6.2009, pagg. 3-12.

[50] Comunicazione della Commissione relativa al codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato della Commissione (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 13).

[51] Escluse le misure anticrisi.

[52] Escluse le misure anticrisi.

[53] Dal 2007, quando l'obiettivo strategico in oggetto è entrato a far parte dell'esenzione per categoria.

[54] 197 casi.

[55] 19 casi.

[56] Il periodo include il primo semestre del 2010.

[57] La Commissione rende conto in merito al recupero degli aiuti su base cumulativa semestrale.

[58] Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali, GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1.

[59] http://ec.europa.eu/competition/court/state_aid.html.

[60] http://ec.europa.eu/competition/publications/state_aid/national_courts_booklet_en.pdf .

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