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Document 52009XC0909(03)

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

GU C 215 del 9.9.2009, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 215/17


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

2009/C 215/05

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata da Jindal Poly Films Limited, un produttore esportatore dell'India («richiedente»).

La domanda riguarda l'esame delle sovvenzioni limitatamente a quanto concerne il richiedente.

2.   Prodotto

Il riesame riguarda i fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India («prodotto in esame»), classificati attualmente nei codici NC ex 3920 62 19 e ex 3920 62 90.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio (2), sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India.

4.   Motivazione del riesame

Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie da cui risulta che le circostanze in base alle quali sono state adottate le misure sono cambiate in modo significativo e che tali cambiamenti sono duraturi.

Il richiedente afferma che per eliminare le sovvenzioni compensabili non è più necessario mantenere le misure sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame al livello attuale. Il richiedente ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che l'importo delle sue sovvenzioni è diminuito ben al di sotto dell'aliquota del dazio ad esso applicabile attualmente. Tale riduzione del livello di sovvenzione è principalmente dovuta ad un calo significativo dei vantaggi previsti nell'ambito del regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme, in precedenza noto come regime di licenza preventiva Advance Licence Scheme). Nonostante i vantaggi provenienti da altri regimi quali il credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme DEPB) post-esportazione sembrino al momento più alti, il tasso di sovvenzione complessivo è calato in modo significativo.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che per quanto concerne Jindal Poly Films Limited sussistono elementi di prova sufficienti prima facie secondo cui le circostanze alla base delle sovvenzioni sono cambiate in modo significativo e i cambiamenti sono duraturi e, pertanto, le misure in vigore dovrebbero essere riesaminate.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 19 del regolamento di base al fine di accertare se le misure debbano essere abrogate o modificate in relazione al richiedente.

In tal caso può essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicata alle importazioni del prodotto in esame da parte dei produttori esportatori nel paese in oggetto non menzionati individualmente all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 367/2006, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 15/2009 del Consiglio, vale a dire l'aliquota specificata applicata a «tutte le altre società» in India.

a)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), del presente avviso.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 6, lettera a), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al punto 6, lettera b), del presente avviso.

6.   Termini

a)   Termini entro i quali le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazioni contrarie), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 4/92

1049 Bruxelles

BELGIO

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti di comunicare le informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in conformità all'articolo 28 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (4).

11.   Consigliere-auditore

Si ricorda che le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione; ove necessario offre mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su temi relativi all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto gli interessati possono consultare le pagine Web dedicate al consigliere-auditore nel sito Internet della direzione generale del Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15.

(3)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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