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Document 52009XC0812(04)
Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 1857/2006 on the application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No 70/2001
Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
GU C 189 del 12.8.2009, p. 18–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 189/18 |
Informazioni sintetiche comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
2009/C 189/08
Aiuto n.: XA 156/09
Stato membro: Regno di Spagna
Regione: Comunitat Valenciana
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Ayudas compensatorias por los costes de prevención y erradicación de Salmonelosis en avicultura
Base giuridica: Borrador de Orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, che stabilisce aiuti compensativi per le spese legate alla prevenzione e alla lotta contro la salmonellosi in avicoltura
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 800 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: 80 % della spesa ammissibile
Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Conformità con l'articolo 10 «Aiuti relativi alle fitopatie ed epizoozie e alle infestazioni parassitarie» del regolamento (CE) n. 1857/2006
Settore economico: Le piccole e medie imprese iscritte al registro delle aziende zootecniche di volatili della Comunitat Valenciana
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación |
C/ Amadeo de Saboya, 2 |
46010 Valencia |
ESPAÑA |
Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/salmonelosis2009.pdf
Altre informazioni: —
Aiuto n.: XA 157/09
Stato membro: Spagna
Regione: Comunitat Valenciana
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Universidad Politécnica de Valencia
Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 24 000 EUR per l’anno 2009
Intensità massima dell’aiuto: 100 % della spesa ammissibile
Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della Direzione generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione
Durata del regime o dell’aiuto individuale: Per tutta la durata del 2009 e fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell’aiuto: Promozione dell’allevamento attraverso la formazione, la consulenza e l’assistenza tecnica agli allevatori (articolo 5 del regolamento (CE) n. 1857/2006).
Nell’aiuto rientreranno i costi ammissibili per la formazione degli allevatori (spese inerenti all’organizzazione del programma di formazione, spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti), i servizi di consulenza forniti da terzi (che non siano quelli abitualmente utilizzati dall’impresa), l’organizzazione di forum per lo scambio di conoscenze, le spese per le pubblicazioni, quali i cataloghi e i siti web
Settore economico: Settore zootecnico
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación |
C/ Amadeo de Saboya, 2 |
46010 Valencia |
ESPAÑA |
Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/upv09.pdf
Aiuto n.: XA 158/09
Stato membro: Spagna
Regione: —
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG en lo sucesivo)
Base giuridica: Progetto di decreto reale /2009 che pone le basi giuridiche per le sovvenzioni a favore delle associazioni per la tutela sanitaria nel settore dell’allevamento (in corso di pubblicazione nel Boletín oficial del Estado).
Vengono precisate le condizioni e i programmi sanitari da adottarsi, vengono stabiliti i criteri di ripartizione tra le diverse Comunidades Autónomas e si informa la normativa, leggermente modificata di conseguenza, al nuovo Reglamento de la Ley de Subvenciones approvato con regio decreto 887/2006 del 21 luglio 2006
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: Il totale dei fondi pubblici previsti per l’insieme dei beneficiari ammonta, per il 2009, a 8 milioni di EUR e aumenterà gradatamente fino a raggiungere, nel 2013, i 16,5 milioni di EUR, per un ammontare totale che non supererà i 57,15 milioni di EUR
Intensità massima dell’aiuto: Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, l’intensità dell’aiuto non supererà il 100 % dell’attività ammissibile
Data di applicazione: La concessione degli aiuti di cui al regio decreto è subordinata alla pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea e non possono essere concessi prima di tale data
Durata del regime o dell’aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013. Gli inviti a presentare domande di aiuto saranno banditi ogni anno
Obiettivo dell'aiuto: Aiuti trasparenti alle ADSG perché prestino i servizi per la messa in atto dei programmi e degli interventi sanitari comuni presso gli allevamenti di bestiame composti esclusivamente da piccole e medie imprese di produttori agricoli. Sono inoltre comprese, per quel che riguarda le malattie riprese nell’elenco delle malattie degli animali dell’Organizzazione mondiale per la salute degli animali e di cui all’allegato della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, le spese inerenti a:
Gli aiuti, concessi per attività realizzate successivamente alla presentazione della domanda,
verranno erogati in natura, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006
Settore economico: ADSG formate unicamente da piccole e medie imprese specializzate nella produzione primaria
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l'aiuto:
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino |
C/ Alfonso XII, 62 |
28014 Madrid |
ESPAÑA |
Indirizzo web: Il testo integrale dei criteri e delle condizioni del regime di aiuti è consultabile all’indirizzo internet:
http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/proyecto_RD_ayudas.pdf
Una volta approvato il progetto di aiuti, il testo integrale sarà inoltre disponibile presso la banca dati legislativa del Boletín Oficial del Estado, all’indirizzo:
http://www.boe.es/g/es/iberlex/
Altre informazioni: Le sovvenzioni sono compatibili con qualsiasi altro aiuto eventualmente concesso da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici facenti parte o dipendenti dalle stesse, sia nazionali che internazionali, e da altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato. L’importo della sovvenzione, considerata singolarmente o cumulativamente con altri aiuti e sovvenzioni eventualmente concessi da altre amministrazioni o enti pubblici o altre persone fisiche e giuridiche, non può tuttavia superare i tetti massimi previsti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.
Agli indirizzi internet di cui sopra è possibile reperire maggiori informazioni sulle norme e sui criteri per poter usufruire del regime di aiuti
Aiuto n.: XA 160/09
Stato membro: Spagna
Regione: Comunitat Valenciana
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Asociación de Criadores de cordero del Maestrat
Base giuridica: Resolución de la Consellera de Agricultura Pesca y Alimentación, que concede la subvención basada en una línea nominativa descrita en la ley 17/2008 de presupuestos de la Generalitat
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 12 000 EUR per il 2009
Intensità massima dell’aiuto: 100 % della spesa ammissibile
Data di applicazione: A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito web della Direzione generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione
Durata del regime o dell’aiuto individuale: Per tutta la durata del 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell’aiuto: Piano strategico e di redditività per il settore dell’agnello del Maestrat, che prevede in particolare la creazione di un marchio di qualità (articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006).
Rientreranno nell’aiuto le spese derivanti dall’assunzione del personale tecnico per la messa in atto del piano strategico e di redditività, quelle derivanti dai servizi prestati da terzi e necessari a condurre gli esperimenti, le prove e gli studi previsti nell’ambito del piano, nonché le spese inerenti alla divulgazione del piano, comprese quelle legate alla formazione degli allevatori. In generale, l’aiuto comprenderà le spese dirette per la consulenza agli allevatori al fine di mettere in atto il piano di redditività, ad eccezione in ogni caso dei costi di investimento
Settore economico: Settore dell’agnello del Maestrazgo, titolari di allevamenti della comarca «EL MAESTRAT»
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación |
C/ Amadeo de Saboya, 2 |
46010 Valencia |
ESPAÑA |
Indirizzo web: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/accm09.pdf
Valencia, 12 maggio 2009.
La direttrice generale della Direzione «Producción Agraria»
Laura PEÑARROYA FABREGAT
Aiuto n.: XA 191/09
Stato membro: Regno Unito
Regione: Scozia
Titolo del regime di aiuto o nome dell’impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Bluetongue Vaccination Campaign — 2a fase
Base giuridica: Section 4 (3) of the Small Landholders Act 1911
Spesa annua prevista nell’ambito del regime o importo annuo totale concesso all’impresa: 1 200 000 GBP
Intensità massima dell’aiuto: 50 %
Data di applicazione: Il regime inizia a decorrere dal 1 luglio 2009
Durata del regime o dell’aiuto individuale: Il regime inizia a decorrere dal 1o luglio e termina il 31 dicembre 2009
Obiettivo dell’aiuto: Aiuti alle PMI
Settore economico: Il regime si applica alle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto:
Scottish Government |
Pentland House |
47 Robbs Loan |
Edinburgh |
EH14 1TY |
UNITED KINGDOM |
Indirizzo web: http://www.scotland.gov.uk/Topics/Agriculture/animal-welfare/Diseases/SpecificDisease/bluetongue/BTVaccination/BTVaccinationStateAidInfo
Altre informazioni: Lo scopo della campagna è di preservare il patrimonio zootecnico scozzese dal sierotipo 8 del virus della febbre catarrale degli ovini (BTV8). È obbligatoria la vaccinazione dei bovini e degli ovini, mentre la vaccinazione di tutti gli altri animali domestici sensibili è facoltativa (ma caldamente consigliata). Gli aiuti erogati dal governo scozzese ridurranno il costo del vaccino pagato dai produttori e dagli allevatori del 50 % rispetto al costo di fabbricazione. I produttori e gli allevatori provvederanno al pagamento del saldo dei costi di fabbricazione e di spedizione.
All’inizio della campagna nel 2008 il governo scozzese ha riservato 12 milioni di dosi di vaccino ai produttori e agli allevatori di bestiame che rispondevano alla definizione di PMI. Di questi 12 milioni, sono ancora disponibili 5,5 milioni di dosi inutilizzate corrispondenti ad un valore di 1 200 000 GBP. Questa seconda fase continuerà ad aiutare i produttori e gli allevatori a sostenere i costi della vaccinazione contro la febbre catarrale. Il vaccino è distribuito in base al principio «primo arrivato, primo servito». In caso di esaurimento delle scorte, gli allevatori di bestiame dovranno pagare il prezzo commerciale del vaccino per intero.
Il regime è conforme al capo 1, articolo 10, del regolamento 1857/2006 poiché prevede un sostegno fino al 50 % del costo di fabbricazione del vaccino contro la febbre catarrale degli ovini per le PMI. Il sostegno è stato erogato direttamente alle aziende produttrici dei vaccini. I produttori riceveranno pertanto il vaccino al prezzo sovvenzionato qualora venga acquistato presso le strutture veterinarie in quanto l'aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati e non comporta pagamenti diretti in denaro ai produttori.
Gli agricoltori stessi possono somministrare il vaccino, fatto salvo il caso in cui vengano richiesti specificatamente l'intervento e la certificazione da parte di un veterinario.
Durante il presente regime si prevede l’utilizzo di tutti i vaccini