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Document 52009PC0323

    Proposta di Regolamento (CE) N. …/… del Consiglio del / dell’ […] relativo all'introduzione dell'euro (Versione codificata)

    /* COM/2009/0323 def. - CNS 2009/0083 */

    52009PC0323

    Proposta di Regolamento (CE) N. …/… del Consiglio del / dell’ […] relativo all'introduzione dell'euro (Versione codificata) /* COM/2009/0323 def. - CNS 2009/0083 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 1.7.2009

    COM(2009) 323 definitivo

    2009/0083 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO (CE) N. …/… DEL CONSIGLIO

    del / dell’ […]

    relativo all'introduzione dell'euro

    (Versione codificata)

    RELAZIONE

    1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

    Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

    Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

    2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.

    3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

    La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

    Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

    4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 794/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro[3]; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

    5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 974/98 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato III del regolamento codificato.

    ê 974/98 (adattato)

    2009/0083 (CNS)

    Proposta di

    REGOLAMENTO (CE) N. …/… DEL CONSIGLIO

    del / dell’ […]

    relativo all'introduzione dell'euro (versione codificata)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 123, paragrafo 4, terza frase Õ ,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere della Banca centrale europea[5],

    visto il parere del Parlamento europeo[6],

    considerando quanto segue:

    ê

    (1) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro[7], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

    ê 974/98 considerando (1) (adattato)

    (2) Il presente regolamento Ö deve definire Õ le norme applicabili in materia monetaria negli Stati membri che hanno adottato l'euro. Il regolamento (CE) n. [1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997], relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro[9], ha già fissato le norme concernenti la continuità dei contratti, la sostituzione dei riferimenti all'ECU negli strumenti giuridici mediante riferimenti all'euro ed infine l'arrotondamento degli importi. L'introduzione dell'euro riguarda le operazioni quotidiane di tutta la popolazione degli Stati membri partecipanti.

    ê 974/98 considerando (2) (adattato)

    (3) Nella riunione del Consiglio europeo tenutasi a Madrid il 15 e il 16 dicembre 1995 è stato deciso che l'espressione «ECU» utilizzata nel trattato per indicare l'unità monetaria europea è un'espressione generica. I governi dei quindici Stati membri hanno convenuto che tale decisione costituisce l'interpretazione concordata e definitiva delle disposizioni pertinenti del trattato. La denominazione della moneta europea Ö è Õ «euro». L'euro in quanto moneta degli Stati membri partecipanti Ö è Õ diviso in cento unità divisionali denominate «cent». La scelta del nome «cent» non esclude l'utilizzo delle varianti linguistiche di tale termine in uso comune negli Stati membri. Il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che la denominazione della moneta unica deve essere la stessa in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, tenuto conto dell'esistenza di alfabeti diversi.

    ê 974/98 considerando (3) (adattato)

    (4) A norma dell'articolo Ö 123 Õ, paragrafo 4, terza frase del trattato, oltre all'adozione dei tassi di conversione, il Consiglio adotta anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro.

    ê 974/98 considerando (4) (adattato)

    (5) Ogniqualvolta uno Stato membro divenga, a norma dell'articolo Ö 122, paragrafo 2 Õ del trattato, uno Stato membro partecipante, il Consiglio, Ö agendo conformemente all’ Õ articolo Ö 123, paragrafo 5 Õ del trattato, adotta le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'euro come moneta unica nello Stato membro interessato.

    ê 974/98 considerando (5) (adattato)

    (6) Ö Conformemente alla prima frase Õ dell'articolo Ö 123, paragrafo 4 Õ del trattato, alla data di inizio della terza fase il Consiglio Ö ha adottato Õ i tassi di conversione ai quali le monete degli Stati membri partecipanti sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'euro viene a sostituirsi a tali valute.

    ê 974/98 considerando (6)

    (7) Le disposizioni normative vanno interpretate tenendo conto dell'assenza di rischi di cambio tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali o tra le varie unità monetarie nazionali.

    ê 974/98 considerando (7) (adattato)

    (8) Il termine «contratto» utilizzato nella definizione degli strumenti giuridici Ö deve comprendere Õ tutti i tipi di contratto, indipendentemente dalle modalità della loro stipulazione.

    ê 974/98 considerando (8) (adattato)

    (9) Al fine di preparare un'agevole transizione verso l'euro, occorre prevedere un periodo transitorio tra la sostituzione dell'euro alle monete degli Stati membri partecipanti e l'introduzione delle banconote e delle monete metalliche in euro. Durante tale periodo le unità monetarie nazionali Ö vanno Õ definite come suddivisioni dell'euro. Risulta pertanto stabilita un'equivalenza giuridica tra l'unità euro e le unità monetarie nazionali.

    ê 974/98 (adattato)

    (10) Durante il periodo transitorio, ciascuno Stato membro partecipante Ö deve aver la possibilità di Õ consentire l'impiego generalizzato dell'unità euro nel suo territorio.

    (11) Durante il periodo transitorio suddetto Ö occorre che Õ i contratti, le normative nazionali e gli altri strumenti giuridici Ö possano Õ essere validamente espressi in unità euro o nelle unità monetarie nazionali. Durante lo stesso periodo, nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe pregiudicare la validità di qualsiasi riferimento a unità monetarie nazionali in uno strumento giuridico.

    (12) Salvo patto contrario, nell'esecuzione di tutti gli atti sanciti da uno strumento giuridico gli operatori economici devono rispettare la denominazione ivi prevista.

    (13) L'unità euro e l'unità monetaria nazionale sono unità della stessa moneta. Dovrebbe essere garantita la possibilità, all'interno degli Stati membri partecipanti, di effettuare i pagamenti tramite accredito di un conto nell'unità euro ovvero nelle rispettive unità monetarie nazionali. Le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto dovrebbero applicarsi anche ai pagamenti transfrontalieri denominati nell'unità euro o nell'unità monetaria nazionale del conto del creditore. È necessario garantire il buon funzionamento dei sistemi di pagamento con disposizioni sull'accredito di conti tramite strumenti di pagamento accreditati mediante detti sistemi. Le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto non dovrebbero comportare per gli intermediari finanziari l'obbligo di rendere disponibili altre possibilità di pagamento ovvero prodotti denominati in qualsiasi particolare unità dell'euro. Le disposizioni relative ai pagamenti tramite accredito di un conto non impediscono agli intermediari finanziari di coordinare, durante il periodo transitorio, l'introduzione di possibilità di pagamento denominate in unità euro basate su un'infrastruttura tecnica comune.

    (14) In base alle conclusioni del Consiglio europeo di Madrid, a decorrere dal 1o gennaio 1999 il nuovo debito pubblico negoziabile Ö è stato Õ emesso dagli Stati membri partecipanti in unità euro. È opportuno consentire agli emittenti del debito di ridenominare il debito in essere in unità euro. Le disposizioni in materia di ridenominazione dovrebbero essere tali da poter essere applicate anche nelle giurisdizioni di paesi terzi. Gli emittenti dovrebbero essere in grado di ridenominare il debito in essere ove esso sia denominato nell'unità monetaria nazionale di uno Stato membro che ha ridenominato, in tutto o in parte, il debito in essere della sua pubblica amministrazione. Tali disposizioni non riguardano l'introduzione di misure supplementari intese a modificare i termini del debito in essere per alterarne, fra l'altro, l'importo nominale, essendo queste materie soggette alle pertinenti norme del diritto nazionale. È opportuno consentire agli Stati membri di adottare gli opportuni provvedimenti per modificare l'unità di calcolo utilizzata per le procedure operative dei mercati organizzati.

    ê 974/98

    (15) Potrebbero inoltre essere necessarie ulteriori iniziative a livello comunitario per chiarire l'effetto dell'introduzione dell'euro sull'applicazione delle disposizioni comunitarie vigenti, con particolare riguardo al netting, alla compensazione e all'utilizzo di tecniche aventi effetti simili.

    ê 974/98 (adattato)

    (16) L'obbligo d'impiego dell'unità euro può essere imposto soltanto in base alla normativa comunitaria. Per le operazioni con il settore pubblico gli Stati membri partecipanti Ö devono Õ consentire l'utilizzazione dell'unità euro. Conformemente allo scenario di riferimento deciso dal Consiglio europeo di Madrid, la normativa comunitaria che stabilisce il calendario per la generalizzazione dell'impiego dell'unità euro potrebbe lasciare un margine di manovra ai singoli Stati membri.

    (17) A norma dell'articolo Ö 106, paragrafo 2 Õ del trattato, il Consiglio può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche.

    ê 974/98

    (18) Occorre tutelare adeguatamente le banconote e le monete metalliche contro la contraffazione.

    ê 974/98 (adattato)

    (19) Le banconote e le monete metalliche denominate nelle unità monetarie nazionali Ö dovrebbero cessare Õ di avere corso legale al più tardi sei mesi dopo Ö la rispettiva data di sostituzione del denaro liquido Õ. Le eventuali limitazioni di pagamento in banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivi d'interesse pubblico, non Ö dovrebbero essere Õ incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monete metalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari.

    ê 974/98

    (20) Dopo la fine del periodo transitorio, i riferimenti presenti negli strumenti giuridici in vigore alla fine di tale periodo devono intendersi come riferimenti all'unità euro sulla base dei rispettivi tassi di conversione. Pertanto non è necessaria, per ottenere tale risultato, una ridenominazione materiale degli strumenti giuridici in vigore. Le regole di arrotondamento stabilite dal regolamento (CE) n. [1103/97] si applicano anche alle conversioni effettuate alla fine del periodo transitorio o successivamente ad esso. Comunque per motivi di chiarezza può essere opportuno procedere alla ridenominazione materiale il più presto possibile.

    ê 974/98 (adattato)

    (21) Il protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord Ö, allegato al trattato, Õ stabilisce al punto 2 che, inter alia, il punto 5 del protocollo stesso produce effetto se il Regno Unito notifica al Consiglio che non intende passare alla terza fase. Il 30 ottobre 1997 il Regno Unito ha comunicato al Consiglio che non intende passare alla terza fase. Il punto 5 stabilisce, inter alia, che l'articolo Ö 123, paragrafo 4 Õ del trattato non si applica al Regno Unito.

    (22) Nel riferirsi al punto 1 del protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca Ö , allegato al trattato, Õ questa ha comunicato, nell'ambito della decisione di Edimburgo del 12 dicembre 1992, che non parteciperà alla terza fase. Pertanto, ai sensi del punto 2 del suddetto protocollo, alla Danimarca si applicano tutti gli articoli e tutte le disposizioni del trattato e dello Statuto del SEBC che fanno riferimento ad una deroga.

    (23) A norma dell'articolo Ö 123, paragrafo 4 Õ del trattato, la moneta unica Ö viene Õ introdotta esclusivamente negli Stati membri che non sono oggetto di una deroga.

    (24) Pertanto, il presente regolamento si applica a norma dell'articolo Ö 249 Õ del trattato, fatti salvi il protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca e l'articolo Ö 122, paragrafo 1 del trattato Õ ,

    ê 974/98

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DEFINIZIONI

    ê 2169/2005 art. 1, pt. 1 (adattato)

    Articolo 1

    Ö 1. Õ Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

    a) «Stati membri partecipanti»: gli Stati membri elencati nella tabella in allegato I;

    b) «strumenti giuridici»: disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche e altri strumenti aventi efficacia giuridica;

    c) «tasso di conversione»: il tasso di conversione irrevocabilmente fissato, adottato dal Consiglio per la moneta di ciascuno Stato membro partecipante, a norma dell’articolo 123, paragrafo 4, prima frase oppure del medesimo articolo 123, paragrafo 5 del trattato;

    d) «data di adozione dell’euro»: la data alla quale il rispettivo Stato membro entra nella terza fase a norma dell’articolo 121, paragrafo 3 del trattato o, se del caso, la data alla quale l’abrogazione della deroga per il rispettivo Stato membro entra in vigore ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2 del trattato;

    e) «data di sostituzione del denaro liquido»: la data alla quale le banconote e le monete metalliche in euro entrano in corso legale in un determinato Stato membro partecipante;

    f) «unità euro»: l’unità monetaria di cui all’articolo 3, seconda frase;

    g) «unità monetaria nazionale»: l’unità della moneta nazionale di uno Stato membro partecipante, quale è il giorno precedente alla data alla quale tale Stato membro adotta l’euro;

    h) «periodo di transizione»: il lasso di tempo, di tre anni al massimo, avente inizio all’ora zero della data di adozione dell’euro e avente fine all’ora zero della data di sostituzione del denaro liquido;

    i) «periodo di abbandono graduale»: il lasso di tempo di un anno al massimo avente inizio alla data di adozione dell’euro, che può essere applicato solo agli Stati membri in cui la data di adozione dell’euro coincide con quella di sostituzione del denaro liquido;

    j) «ridenominare»: modificare l’unità nella quale è espresso l’importo di un debito in essere, da un’unità monetaria nazionale all’unità euro; l’atto della ridenominazione lascia tuttavia inalterato ogni altro termine del debito, essendo questa una materia soggetta alle pertinenti norme del diritto nazionale.

    k) «enti creditizi»: gli enti creditizi definiti nell’articolo Ö 4, punto 1 Õ della direttiva Ö 2006/48/CE Õ del Parlamento europeo e del Consiglio[10].

    Ö 2. Õ Ai fini del presente regolamento non sono considerati enti creditizi Ö nel senso del paragrafo 1, lettera k) Õ gli enti elencati nell’articolo 2 Ö della Õ direttiva Ö 2006/48/CE Õ, ad eccezione degli uffici dei conti correnti postali.

    ê 2169/2005 art. 1, pt. 2

    Articolo 2

    Per ogni Stato membro partecipante, la data di adozione dell’euro, la data di sostituzione del denaro liquido e l’eventuale periodo di abbandono graduale sono stabiliti all’allegato I.

    ê 974/98

    CAPO II

    SOSTITUZIONE DELL'EURO ALLE MONETE DEGLI STATI MEMBRI PARTECIPANTI

    ê 2169/2005 art. 1, pt. 3

    Articolo 3

    Con effetto dalla rispettiva data di adozione dell’euro, la moneta degli Stati membri partecipanti è l’euro. L’unità monetaria è un euro. Un euro è diviso in cento cent .

    ê 974/98 (adattato)

    Articolo 4

    L'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno Stato membro partecipante.

    Articolo 5

    L'euro è l'unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle Banche centrali degli Stati membri partecipanti.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    Articolo 6

    Gli articoli da 7 a 10 si applicano durante il periodo transitorio.

    Articolo 7

    1. L'euro è diviso nelle unità monetarie nazionali in base ai tassi di conversione. Ogni divisione delle monete nazionali in unità divisionali viene mantenuta. Subordinatamente alle disposizioni del presente regolamento, continua ad applicarsi la normativa degli Stati membri in materia monetaria.

    2. Ove uno strumento giuridico faccia riferimento ad un'unità monetaria nazionale, tale riferimento ha il medesimo valore di un riferimento all'unità euro in base ai tassi di conversione.

    Articolo 8

    La sostituzione dell'euro alla moneta di ciascuno Stato membro partecipante non ha di per sé l'effetto di alterare la denominazione degli strumenti giuridici in vigore alla data di tale sostituzione.

    Articolo 9

    1. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego di un'unità monetaria nazionale o che siano in essa denominati sono compiuti in tale unità monetaria nazionale. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l'impiego dell'unità euro o che siano in essa denominati vengono compiuti in unità euro.

    2. Ö Il Õ paragrafo 1 si applica salvo accordo diverso tra le parti.

    3. In deroga Ö al Õ paragrafo 1, qualsiasi importo denominato in unità euro o nell'unità monetaria nazionale di un dato Stato membro partecipante e pagabile in detto Stato membro mediante accredito sul conto del creditore può essere versato dal debitore indifferentemente in unità euro o nell'unità monetaria nazionale in questione. Detto importo deve essere accreditato sul conto del creditore nell'unità monetaria in cui è denominato il conto medesimo; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

    4. In deroga Ö al Õ paragrafo 1, ciascuno Stato membro partecipante può adottare i provvedimenti necessari al fine di:

    a) ridenominare in unità euro il debito in essere emesso dalla sua pubblica amministrazione, come definito nel sistema europeo di conti integrati, denominato in unità monetaria nazionale ed emesso a norma del diritto nazionale. Qualora uno Stato membro adotti una siffatta misura, gli emittenti possono ridenominare in unità euro il debito denominato nell'unità monetaria nazionale dello Stato membro in questione, salvo ove la ridenominazione sia espressamente esclusa dai termini del contratto; la presente disposizione si applica al debito emesso dall'amministrazione pubblica di uno Stato membro nonché alle obbligazioni e alle altre forme di debito mobiliarizzato negoziabile sui mercati finanziari ed agli strumenti del mercato monetario emessi da altri debitori;

    b) consentire:

    i) ai mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione Ö C Õ dell'allegato Ö I Õ della direttiva Ö 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Õ[11], nonché delle merci, e

    ii) ai sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti

    di cambiare l'unità di conto utilizzata per le loro procedure operative da un'unità monetaria nazionale all'unità euro.

    5. Gli Stati membri partecipanti possono adottare disposizioni diverse da quelle del precedente paragrafo 4, che impongano l'impiego di unità euro, solo secondo un calendario stabilito dalla normativa comunitaria.

    6. Le norme nazionali degli Stati membri partecipanti che consentono o impongono il netting, la compensazione o l'utilizzo di tecniche aventi effetti simili si applicano alle obbligazioni pecuniarie indipendentemente dal fatto che siano denominate in unità euro o in unità monetarie nazionali; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

    ê 2169/2005 art. 1, pt. 4

    Articolo 10

    Le banconote e le monete metalliche denominate in un’unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale, entro i loro limiti territoriali, come il giorno precedente l’adozione dell’euro nel rispettivo Stato membro partecipante.

    ê 2169/2005 art. 1, pt. 5

    Articolo 11

    Quanto segue si applica agli Stati membri che beneficiano di un periodo di abbandono graduale. Negli strumenti giuridici posti in essere durante il periodo di abbandono graduale e applicabili in tali Stati membri si può continuare a far riferimento all’unità monetaria nazionale. Tali riferimenti sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Fatto salvo l’articolo 17 gli atti compiuti in forza di tali strumenti giuridici sono effettuati soltanto nell’unità euro. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. [1103/97].

    Lo Stato membro in questione limita la possibilità di cui al comma precedente a determinati tipi di strumenti giuridici, oppure agli strumenti giuridici adottati in determinati settori.

    Lo Stato membro in questione può abbreviare il periodo di cui trattasi.

    ê 974/98

    CAPO IV

    BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO

    ê 2169/2005 art. 1, pt. 6 (adattato)

    Articolo 12

    Con effetto dalle rispettive date di sostituzione del denaro liquido la BCE e le banche centrali degli Stati membri partecipanti immettono in circolazione banconote denominate in euro negli Stati membri partecipanti.

    Fatto salvo l’articolo 17, le banconote denominate in euro sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti.

    Articolo 13

    Con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido, gli Stati membri partecipanti coniano monete metalliche denominate in euro o in cent, conformi alle denominazioni e alle specificazioni tecniche che il Consiglio può stabilire a norma di quanto contenuto nella seconda frase dell’articolo 106, paragrafo 2 del t rattato. Fatti salvi l’articolo 17 Ö del presente regolamento Õ e le disposizioni di eventuali accordi monetari, di cui all’articolo 111, paragrafo 3, del trattato, tali monete metalliche sono le uniche aventi corso legale negli Stati membri partecipanti. Ad eccezione dell’autorità emittente e delle persone specificamente designate dalla normativa nazionale dello Stato membro emittente, nessuno è obbligato ad accettare più di cinquanta monete metalliche in un singolo pagamento.

    ê 974/98

    Articolo 14

    Gli Stati membri partecipanti assicurano sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    ê 2169/2005 art. 1, pt. 7

    Articolo 15

    Gli articoli 12, 13, 16, 17 e 18 si applicano in ciascuno Stato membro partecipante con effetto dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido.

    Articolo 16

    Nel caso che, in strumenti giuridici esistenti il giorno precedente la data di sostituzione del denaro liquido, vi siano riferimenti a un’unità monetaria nazionale, questi sono intesi come riferimenti all’unità euro, secondo il rispettivo tasso di conversione. Si applicano le norme relative all’arrotondamento previste nel regolamento (CE) n. [1103/97].

    ê 974/98

    è1 2169/2005 art. 1, pt. 8, lett. a)

    Articolo 17

    1. Le banconote e le monete metalliche denominate in un'unità monetaria nazionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali per sei mesi al massimo è1 con decorrenza dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido ç; tale lasso di tempo può essere abbreviato da una norma nazionale.

    2. Per un periodo non superiore a sei mesi è1 con decorrenza dalla rispettiva data di sostituzione del denaro liquido ç, ogni Stato membro partecipante può stabilire norme per l'impiego delle banconote e delle monete metalliche denominate nella propria unità monetaria nazionale, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e adottare qualsiasi misura necessaria ad agevolare il loro ritiro.

    ê 2169/2005 art. 1, pt. 8, lett. b)

    3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, negli Stati membri partecipanti che adottano l’euro dopo il 1o gennaio 2002 gli enti creditizi cambiano le banconote e le monete metalliche dei loro clienti denominate nell’unità monetaria nazionale dello Stato membro in banconote e in monete metalliche in euro senza oneri sino al massimale eventualmente stabilito dalla legge nazionale. Gli enti creditizi possono chiedere di essere ufficialmente avvertiti nel caso che l’importo da cambiare sia superiore al massimale stabilito dalla legge nazionale o, in assenza di tali disposizioni, da loro stessi e corrispondente a un determinato importo per ogni nucleo familiare.

    Gli enti creditizi di cui al primo comma cambiano gratuitamente le banconote e le monete metalliche denominate nell’unità monetaria nazionale dello Stato membro presentate loro da persone diverse dai loro clienti, sino al massimale stabilito dalla legge nazionale, o in assenza di disposizioni in tal senso, da loro stessi.

    La legge nazionale può limitare l’obbligo di cui al primo e al secondo comma a determinati tipi di enti creditizi. La legge nazionale può altresì estendere tale obbligo ad altre persone.

    ê 974/98

    Articolo 18

    Conformemente alla normativa o agli usi degli Stati membri partecipanti, i rispettivi organismi responsabili dell'emissione di banconote e del conio di monete continuano a scambiare contro euro, al tasso di conversione, le banconote e le monete precedentemente emesse e coniate.

    ê

    Articolo 19

    Il regolamento (CE) n. 974/98 è abrogato.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

    ê 974/98 (adattato)

    CAPO VI

    ENTRATA IN VIGORE

    Articolo 20

    Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Õ.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma Ö dell'articolo 249 Õ del trattato e fatti salvi il protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca e l'articolo Ö 122, paragrafo 1 del trattato Õ .

    ê 974/98

    Fatto a Bruxelles, il […]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    […]

    ê 2169/2005 art. 1, pt. 9 e allegato

    ALLEGATO I

    Stato membro | Data di adozione dell’euro | Data di sostituzione del denaro liquido | Adozione di un periodo di «abbandono graduale» |

    Belgio | 1o gennaio 1999 | 1o gennaio 2002 | non applicabile (n.a.) |

    Germania | 1o gennaio 1999 | 1o gennaio 2002 | n/a |

    Irlanda | 1o gennaio 1999 | 1o gennaio 2002 | n/a |

    Grecia | 1o gennaio 2001 | 1o gennaio 2002 | n/a |

    Spagna | 1o gennaio 1999 | 1o gennaio 2002 | n/a |

    Francia | 1o gennaio 1999 | 1o gennaio 2002 | n/a |

    Italia | 1o gennaio 1999 | 1o gennaio 2002 | n/a |

    ê 835/2007 art. 1 e allegato

    Cipro | 1o gennaio 2008 | 1o gennaio 2008 | No |

    ê 2169/2005 art. 1, pt. 9 e allegato

    Lussemburgo | 1o gennaio 1999 | 1o gennaio 2002 | n.a. |

    ê 836/2007 art. 1 e allegato

    Malta | 1o gennaio 2008 | 1o gennaio 2008 | No |

    ê 2169/2005 art. 1, pt. 9 e allegato

    Paesi Bassi | 1o gennaio 1999 | 1o gennaio 2002 | n.a. |

    Austria | 1o gennaio 1999 | 1o gennaio 2002 | n.a. |

    Portogallo | 1o gennaio 1999 | 1o gennaio 2002 | n.a. |

    ê 1647/2006 art. 1 e allegato

    Slovenia | 1o gennaio 2007 | 1o gennaio 2007 | No |

    ê 693/2008 art. 1 e allegato

    Slovacchia | 1o gennaio 2009 | 1o gennaio 2009 | No |

    ê 2169/2005 art. 1, pt. 9 e allegato

    Finlandia | 1o gennaio 1999 | 1o gennaio 2002 | n.a. |

    _____________

    é

    ALLEGATO II

    Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

    Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio | (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1) |

    Regolamento (CE) n. 2596/2000 del Consiglio | (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2) |

    Regolamento (CE) n. 2169/2005 del Consiglio | (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1) |

    Regolamento (CE) n. 1647/2006 del Consiglio | (GU L 309 del 9.11.2006, pag. 2) |

    Regolamento (CE) n. 835/2007 del Consiglio | (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 1) |

    Regolamento (CE) n. 836/2007 del Consiglio | (GU L 186 del 18.7.2007, pag. 3) |

    Regolamento (CE) n. 693/2008 del Consiglio | (GU L 195 del 24.7.2008, pag. 1) |

    _____________

    ALLEGATO III

    Tavola di concordanza

    Regolamento (CE) n. 974/98 | Presente regolamento |

    Articolo 1, lettere da a) a k), prima frase | Articolo 1, lettere da a) a k) |

    Articolo 1, lettera k), seconda frase | Articolo 1, paragrafo 2 |

    Articolo 1 bis | Articolo 2 |

    Articolo 2 | Articolo 3 |

    Articolo 3 | Articolo 4 |

    Articolo 4 | Articolo 5 |

    Articolo 5 | Articolo 6 |

    Articolo 6 | Articolo 7 |

    Articolo 7 | Articolo 8 |

    Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3 | Articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3 |

    Articolo 8, paragrafo 4, alinea | Articolo 9, paragrafo 4, alinea |

    Articolo 8, paragrafo 4, primo trattino | Articolo 9, paragrafo 4, lettera a) |

    Articolo 8, paragrafo 4, secondo trattino, alinea | Articolo 9, paragrafo 4, lettera b), alinea |

    Articolo 8, paragrafo 4, secondo trattino, lettera a) | Articolo 9, paragrafo 4, lettera b), punto i) |

    Articolo 8, paragrafo 4, secondo trattino, lettera b) | Articolo 9, paragrafo 4, lettera b), punto ii) |

    Articolo 8, paragrafi 5 e 6 | Articolo 9, paragrafi 5 e 6 |

    Articolo 9 | Articolo 10 |

    Articolo 9 bis | Articolo 11 |

    Articolo 10 | Articolo 12 |

    Articolo 11 | Articolo 13 |

    Articolo 12 | Articolo 14 |

    Articolo 13 | Articolo 15 |

    Articolo 14 | Articolo 16 |

    Articolo 15 | Articolo 17 |

    Articolo 16 | Articolo 18 |

    __ | Articolo 19 |

    Articolo 17 | Articolo 20 |

    Allegato | Allegato I |

    __ | Allegato II |

    __ | Allegato III |

    _____________

    [1] COM(87) 868 PV.

    [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

    [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

    [4] V. allegato II della presente proposta.

    [5] GU C […] del […], pag. […].

    [6] GU C […] del […], pag. […].

    [7] GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1.

    [8] V. allegato II.

    [9] [GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.]

    [10] GU L Ö 177 del 30.6.2006, pag. 1 Õ.

    [11] GU L Ö 145 del 30.4.2004, pag. 1 Õ.

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