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Document 52009IP0040

Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile Raccomandazione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (2008/2144(INI))

GU C 67E del 18.3.2010, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 67/38


Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile

P6_TA(2009)0040

Raccomandazione del Parlamento europeo del 3 febbraio 2009 al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (2008/2144(INI))

(2010/C 67 E/06)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di raccomandazione al Consiglio presentata da Roberta Angelilli, a nome del gruppo UEN, sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (B6-0216/2008),

visto l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il diritto dei bambini alla protezione e alle cure,

visto l'articolo 34 della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti dell'infanzia e il relativo protocollo opzionale del 25 maggio 2000 sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini (il «protocollo opzionale»),

vista la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (1) (la «decisione quadro»),

vista la relazione della Commissione del 16 novembre 2007 ai sensi dell'articolo 12 della decisione quadro del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (COM(2007)0716) (la «relazione della Commissione»),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 13 luglio 2007 sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali (la «Convenzione del Consiglio d'Europa»),

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori» (2),

viste le conclusioni del Patto di Rio de Janeiro per prevenire e fermare lo sfruttamento sessuale dei bambini adottato in occasione del III Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti del 25-28 novembre 2008,

visto l'articolo 114, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0012/2009),

A.

considerando che la Convenzione del Consiglio d'Europa, firmata da venti Stati membri dell'Unione europea, costituisce il primo strumento giuridico internazionale per classificare come reati le varie forme di abuso sessuale sui bambini, compresi tali abusi, perpetrati tra l'altro con l'uso della forza, la coercizione o le minacce, anche all'interno della famiglia,

B.

considerando che sette Stati membri non hanno ancora sottoscritto la Convenzione del Consiglio d'Europa e che otto Stati membri non hanno ancora ratificato il protocollo opzionale,

C.

considerando la costante crescita dell'impiego, da parte dei bambini, delle nuove tecnologie e considerando che una parte sempre più significativa della vita sociale dei bambini e dei giovani avviene online, dove vengono utilizzate tecnologie avanzate e strumenti di comunicazione in continua evoluzione; considerando che, di conseguenza, gli autori potenziali ed effettivi di reati a sfondo sessuale utilizzano Internet in misura sempre crescente per preparare l'abuso sessuale dei bambini, in particolare attraverso l'adescamento online e la pornografia infantile,

1.

rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

a)

incoraggiare gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a sottoscrivere, ratificare e attuare tutte le convenzioni internazionali pertinenti, prima fra tutte la Convenzione del Consiglio d'Europa, in quanto essa prevede ulteriori tutele dei diritti dei bambini rispetto alla decisione quadro, ma anche il protocollo opzionale;

b)

aiutare gli Stati membri a migliorare la loro legislazione, così come la cooperazione extraterritoriale nel settore tra gli Stati membri; chiedere che i reati a sfondo sessuale nei confronti delle persone di età inferiore a 18 anni siano sempre classificati in tutta l'Unione europea come abuso di minori, in conformità della summenzionata risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008;

c)

autorizzare gli Stati membri a escludere esplicitamente il requisito della doppia incriminazione per stabilire la competenza per i reati constatati in conformità della decisione quadro;

d)

esortare gli Stati membri a penalizzare tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori;

Attuazione della decisione quadro

e)

assistere gli Stati membri che non hanno ancora completamente attuato la decisione quadro a farlo nel più breve tempo possibile; sarebbe, segnatamente, opportuno porre l'accento sull'adozione di testi legislativi relativi alla definizione di pornografia infantile di cui all'articolo 1, lettera b), della decisione quadro, prevedendo meccanismi per la protezione delle vittime e applicando l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro relativo alla giurisdizione extraterritoriale (turismo sessuale);

f)

chiedere che i bambini siano tutelati efficacemente dallo sfruttamento sessuale classificando come reato in tutti gli Stati membri il turismo sessuale infantile; chiedere che tutti i cittadini dell'Unione europea che perpetrano un reato a sfondo sessuale nei confronti dei bambini in uno Stato membro o in un paese terzo siano assoggettati a un diritto penale extraterritoriale uniforme, applicabile in tutta l'Unione europea;

g)

migliorare, in collaborazione con la Commissione e gli Stati membri, il monitoraggio dell'attuazione della decisione quadro, al fine di ottenere la tempestiva e completa informazione attraverso la creazione di meccanismi che consentano agli Stati membri di elencare le informazioni pertinenti, comprese le definizioni dei crimini, in determinati settori tematici, in modo tale da semplificare il raffronto tra i sistemi giudiziari degli Stati membri;

h)

incoraggiare gli Stati membri a elaborare una relazione dettagliata sullo stato della cooperazione transfrontaliera, in particolare nel caso in cui la collaborazione con le ONG sia prevista per legge o avvenga nella prassi;

i)

incoraggiare gli Stati membri a riferire sulla destinazione dei beni confiscati nell'ambito di un caso comprovato di prostituzione o pornografia infantile;

Revisione della decisione quadro

j)

rivedere la decisione quadro sulla base della proposta presentata dalla Presidenza del Consiglio, da qualsiasi altro Stato membro o, in alternativa, dalla Commissione, in modo da elevare il livello di protezione almeno sino a quello previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa e da restringere il campo sugli abusi connessi a Internet e ad altre tecnologie della comunicazione; raccomanda che la proposta comprenda i seguenti elementi:

la creazione di sistemi nazionali di gestione per gli autori di reati a sfondo sessuale che comprendano la valutazione del rischio, nonché programmi di intervento per prevenire o ridurre al minimo il rischio di recidiva, e la disponibilità di terapie per gli autori di reati a sfondo sessuale. I suddetti programmi di intervento e le terapie volontarie potrebbero essere finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione europea al fine di garantire che il benessere dei bambini sia posto al centro dell'interesse in tutta l'Unione europea;

il potenziamento di un'impostazione basata sui diritti dell'uomo e incentrata sulle vittime;

la penalizzazione del «grooming» (adescamento online dei minori a scopo sessuale) e l'impiego di una definizione di grooming sulla base dell'articolo 23 della Convenzione del Consiglio d'Europa;

la penalizzazione della partecipazione ad attività sessuali con una persona di età inferiore a 18 anni, anche se superiore all'età del consenso, nel caso in cui sia fatto uso di coercizione, forza o minaccia, o si abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza, anche all'interno della famiglia, o di una situazione particolarmente vulnerabile del minore, in particolare a causa di una disabilità mentale o fisica o una situazione di dipendenza, o dove si dia in pagamento denaro o si ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali;

la penalizzazione del matrimonio forzato di un bambino;

la penalizzazione della partecipazione intenzionale a esibizioni di carattere pornografico che coinvolgano bambini e li costringano intenzionalmente ad assistere ad abusi o attività sessuali;

la penalizzazione dei gestori di chat room pedofile o di forum di pedofili su Internet;

l'adozione di misure volte ad assicurare che gli Stati membri, nel quadro di una strategia globale in materia di cooperazione diplomatica, amministrativa e giuridica a livello internazionale, si adoperino per ritirare da Internet alla fonte qualsiasi materiale illegale legato allo sfruttamento dei bambini, garantendo in tal modo alle vittime il massimo livello di protezione, e agiscano di concerto con i gestori di Internet per disattivare i siti web che sono utilizzati per commettere, o per pubblicizzare la possibilità di commettere, i reati di cui alla decisione quadro;

l'autorizzazione degli organismi nazionali preposti all'applicazione della legge a obbligare i gestori di Internet a bloccare l'accesso a siti web che sono utilizzati per commettere, o per pubblicizzare la possibilità di commettere, i reati di cui alla decisione quadro e, in caso di inadempienza, a esigere la cancellazione dei nomi di dominio registrati utilizzati a tali scopi;

l'incoraggiamento degli Stati membri a fornire ai genitori programmi di facile gestione che consentano loro di bloccare l'accesso a siti pornografici da parte dei bambini;

l'adozione di misure volte a incoraggiare le vittime di abusi sessuali a sporgere denuncia presso i tribunali nazionali affinché siano avviate azioni civili e penali contro gli autori di reati a sfondo sessuale;

la revisione dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro che prevede soltanto una base minima per impedire ai condannati per reati a sfondo sessuale di avere accesso a bambini attraverso un lavoro o attività di volontariato che comportino un contatto regolare con i bambini, tra l'altro esaminando l'eventualità di istituire un obbligo per gli Stati membri di garantire che i candidati a determinate attività professionali attinenti alla cura dei bambini siano soggetti a controlli del casellario giudiziario, compresa la creazione di regole chiare od orientamenti per i datori di lavoro quanto ai loro obblighi in tal senso;

la facilitazione della cooperazione internazionale grazie all'uso degli strumenti di cui all'articolo 38 della Convenzione del Consiglio d'Europa;

l'obbligo per le persone che operano regolarmente a contatto con i bambini di segnalare situazioni in cui vi sono fondati motivi per sospettare un abuso;

il miglioramento dell'identificazione dei bambini maltrattati attraverso la formazione del personale che ha contatti regolari con loro, nonché del personale delle forze dell'ordine che potrebbe avere contatti con i bambini maltrattati;

la garanzia della maggiore tutela possibile dei bambini nel corso dei procedimenti giudiziari e delle indagini al fine di evitare traumi, prevedendo un regime specifico per la raccolta, attraverso colloqui, di elementi di prova da bambini vittime;

il divieto della pubblicità che incoraggia a commettere i reati di cui alla decisione quadro;

la penalizzazione dell'istigazione, del favoreggiamento, della complicità e del tentativo di commissione di tutti i reati previsti dalla decisione quadro;

l'incoraggiamento degli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie volte a scongiurare la discriminazione e la stigmatizzazione delle vittime di abusi minorili;

l'ampliamento del catalogo di circostanze aggravanti nel determinare le sanzioni in relazione ai reati previsti dalla decisione quadro con un elenco di circostanze aggravanti di cui all'articolo 28 della Convenzione del Consiglio d'Europa;

la classificazione dello sfruttamento di una posizione dominante da parte di chi commette un reato (in un contesto familiare, educativo, professionale) come circostanza aggravante;

k)

incoraggiare gli Stati membri a istituire un sistema di allerta per i minori scomparsi al fine di migliorare la cooperazione a livello europeo;

l)

istituire, insieme agli Stati membri e alla Commissione, un programma d'azione volto a fornire ai bambini che sono stati identificati come vittime di abusi sessuali in immagini pornografiche un livello di protezione e di sostegno adeguato;

*

* *

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e agli Stati membri.


(1)  GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0012.


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