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Document 52008SA0003

Relazione speciale n. 3/2008 — Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea: in che misura il suo intervento è rapido, efficiente e flessibile? corredata delle risposte della Commissione

GU C 153 del 18.6.2008, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 153/1


RELAZIONE SPECIALE N. 3/2008

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea: in che misura il suo intervento è rapido, efficiente e flessibile? corredata delle risposte della Commissione

(presentata in virtù dell'articolo 248, paragrafo 4, secondo comma, CE)

(2008/C 153/01)

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INDICE

I-VI

SINTESI

1-5

INTRODUZIONE

6-8

ESTENSIONE ED APPROCCIO DELL'AUDIT

9-41

OSSERVAZIONI

9-26

Rapidità

9-19

Quanto tempo è intercorso tra la catastrofe ed il pagamento dell'aiuto?

20-22

Quali fattori determinano variazioni nel tempo necessario per ottenere l'aiuto dal Fondo?

23-26

Il tempo effettivamente intercorso permette di affermare che il Fondo ha fornito una risposta rapida ai richiedenti?

27-31

Efficienza

32-40

Flessibilità

34-38

Come vengono trattate dal Fondo le catastrofi regionali?

39-40

Il principio su cui si basa il calcolo delle sovvenzioni pregiudica un trattamento equo delle domande d'intervento per le catastrofi regionali?

41

I richiedenti sono soddisfatti del Fondo?

42-47

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

Allegato — Domande presentate al Fondo di solidarietà dell'UE dal 2002

Risposte della Commissione

SINTESI

I.

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito nel 2002 a seguito delle gravi alluvioni in Germania, Austria, Repubblica ceca e Francia, per esprimere concretamente la solidarietà con gli Stati membri colpiti da calamità naturali. Sino alla fine del 2006, esso ha fornito aiuti per oltre 1 miliardo di euro in occasione di 23 catastrofi.

II.

Il Consiglio voleva che l'FSUE fosse rapido, efficiente e flessibile nel fornire assistenza. La presente relazione esamina se il Fondo abbia raggiunto tali obiettivi e se gli Stati beneficiari ne siano soddisfatti.

III.

La Corte ha esaminato tutte le domande trasmesse al Fondo sino alla fine del 2006, constatando che esso non ha fornito una risposta rapida; lo conferma anche un sondaggio svolto dalla Corte. Il tempo intercorso tra la catastrofe ed il pagamento è pari, di norma, a circa un anno.

IV.

I costi diretti relativi alla gestione del Fondo da parte della Commissione sono modesti e la Corte ritiene pertanto che il Fondo operi in maniera efficiente. Per quanto riguarda la flessibilità, la Corte non ha riscontrato casi che denotino una mancanza di flessibilità da parte dei gestori del Fondo nel trattamento delle domande di aiuto.

V.

Tuttavia, nonostante la lunghezza della procedura necessaria per ottenere gli aiuti a titolo del Fondo, gli Stati che hanno ricevuto le sovvenzioni si sono dichiarati soddisfatti di quest'ultimo. Pertanto, per quanto riguarda gli Stati che hanno beneficiato degli aiuti, il Fondo ha realizzato il proprio obiettivo essenziale, che consiste nel dimostrare la solidarietà dell'Unione con gli Stati membri colpiti da calamità.

VI.

La Corte raccomanda che la Commissione, al fine di evitare ritardi nel trattamento delle domande, fornisca ai richiedenti orientamenti dettagliati e consigli sulle modalità da seguire per presentare tempestivamente le informazioni.

INTRODUZIONE

1.

Nell'estate del 2002 vi furono gravi alluvioni in Germania, Austria, Repubblica ceca e Francia. Le alluvioni furono di una intensità tale da causare un blocco temporaneo nelle economie delle regioni colpite. La Comunità europea reagì prontamente creando, nel novembre 2002, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, denominato in appresso «il Fondo» (1).

2.

Il Fondo è stato istituito per consentire alla Comunità di fornire un aiuto finanziario rapido, efficiente e flessibile in situazioni d'emergenza dovute a catastrofi naturali. Esso non è stato concepito per sostenere immediatamente la totalità dei costi legati ad una catastrofe, ma soprattutto per rimborsare una parte delle spese per il ripristino di servizi d'importanza vitale e per la sistemazione in alloggi provvisori. L'obiettivo principale del Fondo è di esprimere la solidarietà con gli Stati colpiti da calamità naturali. Con un bilancio annuale di un miliardo di euro, il Fondo interviene nei seguenti casi (2):

a)

se in uno Stato membro o in un paese in fase di adesione si verifica una catastrofe naturale grave, che provoca danni superiori allo 0,6 % del reddito nazionale lordo o superiori ai 3 miliardi di euro nel caso in cui il reddito nazionale lordo del paese colpito dalla calamità sia superiore a 500 miliardi di euro (a prezzi 2002);

b)

in via eccezionale, se uno Stato membro o uno Stato con cui sono in corso i negoziati di adesione, soffre per una catastrofe avvenuta in un paese limitrofo, cioè una calamità naturale che ha colpito anche uno Stato membro limitrofo o uno Stato in fase di adesione, causando danni a livello di grave catastrofe, quali sopra definiti; e

c)

in circostanze eccezionali, se uno Stato membro o uno Stato con cui sono in corso i negoziati di adesione è colpito da una catastrofe regionale, cioè una catastrofe che abbia colpito la maggior parte della popolazione di una regione e che abbia profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita e sulla stabilità economica della regione stessa.

3.

Per tutte le catastrofi, il tasso di sovvenzione è calcolato in rapporto ai danni totali diretti subiti dallo Stato. Per le catastrofi gravi, l'aiuto prevede due tassi: un tasso di aiuto del 2,5 % per i danni inferiori a 3 miliardi di euro, ed un tasso del 6 % per i danni che superano tale importo. Per le catastrofi regionali e quelle dei paesi limitrofi si applica un tasso unico pari al 2,5 % dei danni totali diretti.

4.

Il Fondo è gestito dalla direzione generale della Politica regionale (DG Politica regionale), la quale, dalla data di avvio del Fondo alla fine del 2006, ha ricevuto 41 domande di aiuto. Di queste, quasi la metà si riferiscono ad alluvioni. Si veda la tabella 1 per informazioni più dettagliate sui diversi tipi di catastrofe cui si riferiscono complessivamente le domande.

Tabella 1

Numero di catastrofi per ciascun tipo (quali risultano dalle domande di aiuto)

Tipo di catastrofe

Nell'anno

Totale

2002

2003

2004

2005

2006

Alluvioni

4

3

3

7

2

19

Incendi boschivi

0

3

7

0

1

11

Tempeste

0

0

0

5

0

5

Terremoti

0

1

1

0

0

2

Maree nere

0

1

0

0

0

1

Intemperie

0

1

0

0

0

1

Eruzioni vulcaniche

0

1

0

0

0

1

Esplosioni

0

0

0

0

1

1

Totale

4

10

11

12

4

41

Fonte: Domande di aiuto registrate dalla DG Politica regionale.

5.

Complessivamente, come indicato nella tabella 2, per le 23 domande che sono state accolte nel corso di tale periodo, sono stati erogati aiuti per 1 084 milioni di euro (per un elenco dettagliato dei casi cfr. l'allegato I).

Tabella 2

Numero di domande ed importo degli aiuti concessi negli anni 2002-2006 per categoria di emergenza

Categoria di emergenza

Domande ricevute

Domande accolte

Domande respinte

Importo dell'aiuto erogato

(milioni di euro)

Grave catastrofe naturale

15

14

1

961,3

Paese limitrofo

2

2

0

1,6

Catastrofe regionale

24

7

17 (3)

121,1

Totale

41

23

18

1 084

Fonte: Domande di aiuto registrate dalla DG Politica regionale.

ESTENSIONE ED APPROCCIO DELL'AUDIT

6.

L'audit mirava a valutare la rapidità, l'efficienza e la flessibilità dell'attivazione del Fondo da parte della Commissione sin dal momento della sua creazione. A tale fine, sono state esaminate tutte le 41 domande di aiuto ricevute dalla DG Politica regionale tra la data di avvio del Fondo (2002) e la fine del 2006.

7.

La Corte ha cercato di rispondere ai seguenti quesiti:

a)

il Fondo ha fornito una risposta rapida ai richiedenti, e cioè agli Stati o alle regioni colpite da una calamità?

b)

L'aiuto è stato erogato in maniera efficiente?

c)

La risposta del Fondo ai richiedenti è stata flessibile, senza tuttavia pregiudicare il principio del trattamento equo?

d)

I richiedenti sono soddisfatti del Fondo?

8.

L'audit è stato effettuato principalmente mediante interviste, l'esame dei fascicoli presso la Commissione e l'analisi dei dati raccolti. La Corte ha inoltre effettuato un sondaggio per via elettronica inviando dei questionari, in 17 Stati, a 37 dei 41 richiedenti di un aiuto a titolo del Fondo (cfr. allegato I). La Corte ha ricevuto risposte da 33 richiedenti di 15 Stati membri (corrispondenti a un tasso di risposta dell'89 %).

OSSERVAZIONI

Rapidità

Quanto tempo è intercorso tra la catastrofe ed il pagamento dell'aiuto?

9.

Per le 23 domande accolte, l'erogazione dell'aiuto ha richiesto, in media, 375 giorni.

10.

La Corte ha esaminato il tempo necessario per ottenere l'aiuto dal Fondo dividendo in più fasi il trattamento delle domande. La procedura amministrativa che va dalla data della catastrofe a quella del pagamento si articola in cinque fasi (cfr. figura 1).

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11.

La tabella 3 qui di seguito illustra la durata media di ciascuna fase della procedura. Per le prime due fasi la durata media si riferisce a tutte le 41 domande, mentre per le ultime tre essa riguarda solo le 23 domande che sono state accolte.

Tabella 3

Durata media (in giorni) di ciascuna fase del trattamento delle domande di aiuto a titolo del Fondo

Fase

Tempo medio in giorni di calendario

Domanda

66

Valutazione

148

Definizione del contributo

65

Decisione di sovvenzione

94

Pagamento

24

Fonte: Domande di aiuto registrate dalla DG Politica regionale.

In media, la trasmissione della domanda da parte di uno Stato richiede circa due mesi

12.

Come indicato nella tabella 3, la durata media della fase di presentazione della domanda è di 66 giorni. Il regolamento relativo all'aiuto del Fondo richiede che le domande siano presentate alla Commissione «non appena possibile, e comunque non oltre dieci settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno dovuto alla catastrofe» (4). Tuttavia, in sette casi (pari a quasi il 17 %) la domanda è stata presentata dopo oltre dieci settimane dalla catastrofe, e quindi dopo la scadenza dei termini. Evidentemente, ai richiedenti occorrono almeno due mesi per preparare la domanda. La presentazione della domanda richiede tutto questo tempo in quanto è necessario raccogliere elementi probatori a sostegno della stessa, comprese le informazioni sulla percentuale della popolazione colpita dalla catastrofe.

Alla Commissione occorrono mediamente quasi cinque mesi per ottenere le informazioni mancanti e valutare l'ammissibilità della domanda

13.

Come indicato nella tabella 3, nel trattamento delle domande di aiuto a titolo del Fondo, la fase della valutazione è quella più lunga. Essa rappresenta oltre un terzo del tempo intercorrente tra la data della catastrofe e quella del pagamento. Dopo il ricevimento di una domanda, la Commissione ne verifica l'ammissibilità, il che comporta, nella quasi totalità dei casi, la richiesta di ulteriori informazioni allo Stato richiedente in questione (cfr. riquadro n. 1). Tale fase si conclude con una decisione di principio sulla prestazione o meno dell'assistenza da parte del Fondo.

Riquadro n. 1Trasmissione alla Commissione delle informazioni necessarieIl tempo che occorre alla Commissione per esaminare una domanda e chiedere ulteriori informazioni varia in maniera significativa. Nel 2005, nel caso di un'alluvione, una gran quantità d'informazioni — e di dati informatici in particolare — è stata trasmessa immediatamente dopo la catastrofe ed ancor prima che fosse presentata una domanda ufficiale. Il risultato è stato che la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni 1,6 mesi prima di ricevere la domanda stessa e la fase della valutazione è stata più breve della media. Nel 2003, nel caso di un incendio boschivo, le autorità hanno trasmesso alla Commissione le informazioni richieste il giorno successivo alla richiesta stessa. Di conseguenza, il tempo complessivamente necessario per la valutazione è stato di soli 1,5 mesi. All'estremo opposto, in un caso nel 2003, la valutazione ha richiesto 12,5 mesi; le autorità nazionali avevano infatti trasmesso una copiosa documentazione di sostegno, che era però incompleta e nella lingua nazionale.

14.

La Corte ha esaminato in che modo venga considerata dai richiedenti la durata della fase di valutazione (cfr. tabella 4). In base ai dati del sondaggio, oltre la metà dei richiedenti selezionati, nonché due terzi di quelli non selezionati, ritiene che il tempo impiegato dalla Commissione per valutare le rispettive domande sia stato ragionevole. I richiedenti selezionati sono quelli le cui domande sono state accolte, mentre i non selezionati sono quelli le cui domande sono state respinte.

Tabella 4

Percentuale di richiedenti che ritiene che la durata della fase di valutazione sia stata ragionevole o troppo lunga o che esprimono un parere diverso

Parere sulla durata della fase di valutazione

Richiedenti

la cui domanda è stata accolta

la cui domanda è stata respinta

Ragionevole

50 %

67 %

Troppo lunga

39 %

11 %

Altro

11 %

11 %

Nessuna risposta

0 %

11 %

Totale

100 %

100 %

Fonte: Dati ricavati dal sondaggio svolto dalla Corte presso coloro che hanno richiesto l'aiuto.

15.

Nella tabella 5 vengono inoltre indicate le durate medie della fase di valutazione che i richiedenti ritengono ragionevoli oppure eccessive. È interessante notare come i richiedenti le cui domande non sono state accolte appaiano essere più «pazienti» di coloro le cui domande sono state accolte. Si rileva che solo un richiedente la cui domanda non è stata accolta ha considerato «troppo lungo» il tempo impiegato dalla Commissione.

Tabella 5

Rapporto tra accoglimento della domanda, durata della fase di valutazione e parere dei richiedenti

Domande accolte

Domande respinte

Durata media di attesa dei richiedenti secondo i quali il tempo intercorso è stato ragionevole

Durata media di attesa dei richiedenti secondo i quali il tempo intercorso è stato troppo lungo

Durata media di attesa dei richiedenti secondo i quali il tempo intercorso è stato ragionevole

Durata media di attesa dei richiedenti secondo i quali il tempo intercorso è stato troppo lungo

101 giorni

171 giorni

129 giorni

181 giorni

Fonte: Dati ricavati dal sondaggio svolto dalla Corte presso coloro che hanno richiesto l'aiuto.

Occorrono mediamente più di due mesi perché le risorse finanziarie siano disponibili nel bilancio dell'UE

16.

A seguito della decisione di principio della Commissione, inizia la fase della definizione del contributo. La linea di bilancio per l'FSUE è solo «per memoria». La Commissione prepara una «richiesta di bilancio» che viene presentata all'autorità di bilancio (Consiglio e Parlamento). Questa procedura di rettifica del bilancio richiede in media oltre due mesi, che possono tuttavia diventare quattro nei periodi delle vacanze (cfr. riquadro n. 2).

Riquadro n. 2Durata della procedura di rettifica del bilancioNel caso di due domande riguardanti alluvioni nel 2005, la decisione di principio è stata presa nel dicembre 2005 ma la rettifica di bilancio è stata approvata solo nell'aprile 2006, quattro mesi più tardi. Nel caso di un'alluvione, nel 2004, la decisione di principio è stata adottata nel giugno 2005, ma la rettifica di bilancio è stata approvata solo nel settembre 2005, tre mesi dopo.

Occorrono in media tre mesi per la firma di tutti i documenti

17.

Una volta che le risorse finanziarie necessarie sono state rese disponibili in bilancio, la Commissione adotta una decisione di sovvenzione e conclude una convenzione con il richiedente. Tale convenzione descrive la natura e la localizzazione degli interventi che saranno finanziati dal Fondo. Come indicato nella tabella 3, la durata media di questa fase è di tre mesi. In sette casi, si sono tuttavia constatati ritardi anomali dovuti al fatto che i richiedenti hanno tardato troppo nel presentare la documentazione richiesta, che talvolta non va al di là della semplice richiesta del numero del conto bancario per l'accredito dei pagamenti. I ritardi possono anche essere causati dal mezzo utilizzato per trasmettere i documenti alla Commissione. Ad esempio, alcuni richiedenti che hanno rispedito la convenzione di sovvenzione debitamente firmata per corriere diplomatico alla loro rappresentanza permanente, che l'ha poi trasmessa alla Commissione, hanno constatato che tale procedura è stata, di fatto, più lenta della spedizione postale ordinaria.

18.

La durata media della fase di definizione del contributo e di quella della decisione di sovvenzione sommate rappresentano quasi la metà del tempo mediamente intercorrente tra la data della catastrofe e quella dell'ottenimento dell'aiuto a titolo del Fondo. La messa a disposizione delle risorse finanziarie e la firma di tutti i documenti richiedono pertanto lo stesso tempo che occorre per la valutazione di una domanda.

Occorre attendere mediamente quasi un mese per il pagamento dell'aiuto

19.

Come indicato nella tabella 3, la durata media della fase di pagamento è di 24 giorni. Una volta che la convenzione sia stata firmata da entrambe le parti, il pagamento stesso richiede di solito meno di un mese, ma può anche richiedere un tempo maggiore. Questo avviene quando la Commissione riceve la convenzione firmata solo all'inizio dell'esercizio di bilancio. In tale caso — a causa delle procedure contabili di fine ed inizio esercizio — il pagamento non verrà effettuato prima del mese di marzo.

Quali fattori determinano variazioni nel tempo necessario per ottenere l'aiuto dal Fondo?

20.

La presente relazione ha sinora presentato la durata media di ciascuna delle cinque fasi della procedura per ottenere il contributo del Fondo. Vi sono tuttavia ampie variazioni rispetto a tale durata. La Corte ha cercato di individuare i fattori che ne sono all'origine, esaminando in che misura tali variazioni possano essere giustificate dalla categoria e dal tipo di catastrofe nonché dal paese in cui questa ha avuto luogo. Sono state definite tre categorie di catastrofi: gravi, avvenute in un paese limitrofo e regionali. Per quel che riguarda il tipo, le catastrofi sono state classificate come alluvioni, incendi boschivi, tempeste, terremoti, maree nere, condizioni meteorologiche avverse, eruzioni vulcaniche ed esplosioni. Non è stato individuato alcun nesso significativo tra la categoria della catastrofe ed il tempo necessario per ottenere l'aiuto dal Fondo. Lo stesso dicasi per il tipo di catastrofe ed il paese in cui la stessa ha avuto luogo.

21.

Un esempio di analisi delle variazioni nel tempo necessario per ottenere l'aiuto dal Fondo è fornito nella tabella 6, che illustra il rapporto tra il tipo di catastrofe e la durata della fase di presentazione della domanda. Come si può vedere, il tipo di catastrofe non influisce in maniera significativa sul tempo necessario per la presentazione del caso alla Commissione da parte del richiedente.

Tabella 6

Durata della fase di presentazione della domanda in rapporto al tipo di catastrofe

Tipo di catastrofe

Numero di domande

Numero di giorni in media

Numero di giorni minimo

Numero di giorni massimo

Deviazione standard

Alluvioni

19

67

12

106

17

Incendi boschivi

11

58

24

70

17

Tempeste

5

64

61

67

2

Terremoti

2

72

70

74

2

Maree nere

1

55

55

55

0

Condizioni meteorologiche avverse

1

79

79

79

0

Eruzioni vulcaniche

1

79

79

79

0

Esplosioni

1

68

68

68

0

Totalità delle catastrofi

41

66

12

106

15

Fonte: Domande di aiuto registrate dalla DG Politica regionale.

22.

L'analisi della Corte suggerisce che il tempo necessario per mobilitare i fondi dipende principalmente dai seguenti fattori:

a)

le norme amministrative applicabili;

b)

la rapidità della Commissione, inclusa la necessità di provvedere alla traduzione;

c)

la tempestività delle risposte delle autorità nazionali; e

d)

la qualità delle informazioni fornite dal richiedente.

Il tempo effettivamente intercorso permette di affermare che il Fondo ha fornito una risposta rapida ai richiedenti?

23.

Si è cercato di effettuare una valutazione comparata della rapidità del Fondo confrontandolo con Fondi o attività simili. Sono stati presi in esame diversi Fondi ed attività. Tra questi, il Fondo per gli aiuti di urgenza della direzione generale per gli Aiuti umanitari (ECHO) della Commissione è stato ritenuto quello più simile. Tuttavia, benché presentino analogie, essi non sono sufficientemente simili ai fini di un confronto comparativo per valutare la rapidità del Fondo di solidarietà. Il Fondo per gli aiuti d'urgenza dispone di un quadro normativo e procedurale specifico, affinché possa fornire un soccorso immediato (la durata della fase di valutazione, ad esempio, è inferiore ad una settimana ed è prevista una linea di bilancio fissa). Il Fondo di solidarietà non dispone di un quadro normativo equivalente.

24.

Nell'esaminare i dati, la Corte ha tuttavia notato che le prime quattro domande sono state pagate nell'arco di 100-150 giorni dalla data della catastrofe (in media 131 giorni). La Commissione ha iniziato a trattare le prime quattro domande prima che il Fondo fosse completamente istituito. Il tempo richiesto per il trattamento di tali domande fornisce un termine di riferimento rispetto al quale è possibile valutare la durata della procedura di trattamento per le domande successive. Se per una domanda ricevuta nel 2003 o successivamente, dopo che il Fondo era divenuto pienamente operativo, tra la data della catastrofe e quella dell'ottenimento dell'aiuto a titolo del Fondo trascorrono più di 150 giorni, significa che la fase di trattamento è troppo lunga. Il tempo mediamente richiesto per il trattamento delle 19 domande accolte dopo le prime quattro è stato di 415 giorni, e quindi superiore al termine di paragone appena definito. La Corte non ritiene pertanto che il Fondo sia stato rapido nel fornire gli aiuti negli anni successivi al 2002. Nel trattare le prime quattro domande, il Fondo è stato molto più rapido rispetto ai casi successivi.

25.

I quattro casi di riferimento possono servire ad identificare le modalità per accelerare le procedure nei nuovi casi. In questi quattro casi:

a)

la valutazione è durata mediamente solo nove giorni in quanto nelle fasi preliminari (prima della domanda formale) era stata fornita alla Commissione una documentazione significativa;

b)

la fase di definizione del contributo è durata in media solo otto giorni, avendo la Commissione trasmesso la proposta al Parlamento il giorno stesso in cui è stata presa la decisione di principio; e

c)

nella fase della decisione di sovvenzione, si è risparmiato molto tempo grazie al fatto che entrambe le parti hanno firmato la convenzione nello stesso giorno.

26.

La Corte ha voluto appurare se, a parere dei richiedenti, la durata della procedura abbia inciso sull'attuazione delle misure di ripristino. Dal sondaggio è emerso che, secondo la maggior parte dei richiedenti, la durata della procedura non ha avuto alcun effetto sull'attuazione di queste misure. Tale parere è probabilmente dovuto al fatto che il Fondo viene soprattutto usato per rimborsare una piccola parte dei costi provocati dalla catastrofe (cfr. grafico 1).

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Efficienza

27.

Il Fondo deve essere efficiente. Il regolamento stabilisce che «le procedure amministrative dovrebbero essere conseguentemente adattate ed essere ridotte allo stretto necessario» senza tuttavia definire ulteriormente il concetto (5).

28.

La Corte ha esaminato le procedure che gli Stati beneficiari devono rispettare in materia di gara e di aggiudicazione dei contratti, di attuazione, di presentazione delle informazioni e di audit delle sovvenzioni e ha concluso che le disposizioni per gli Stati beneficiari dell'FSUE sono meno gravose di quelle previste per altri fondi dell'UE. Si può pertanto ritenere che le procedure amministrative sono state ridotte ad un livello tale da garantirne l'efficienza per gli Stati beneficiari.

29.

La Corte ha esaminato le procedure amministrative applicate alla Commissione per valutare se siano state ridotte allo stretto necessario. La Corte ha concluso che, nell'ambito del quadro attuale del Fondo (che è uno strumento di solidarietà e non di emergenza), le cinque fasi delle procedure amministrative sono tutte necessarie e nessuna di esse è superflua.

30.

Nonostante la Commissione non disponga di un sistema contabile in grado di fornire i dati per calcolare i costi del Fondo, il costo diretto medio della gestione di quest'ultimo, come indicato nella tabella 7, può essere stimato a circa lo 0,06 % (ovvero meno dello 0,1 %) delle sovvenzioni concesse. Sin dalla sua istituzione nel 2002, la gestione dei servizi del Fondo è stata affidata in maniera permanente a due persone, le quali gestiscono tutte le procedure, dalla ricezione delle domande alla chiusura dell'aiuto.

31.

Per calcolare il costo totale della gestione del Fondo da parte della Commissione, sono state richieste maggiori informazioni alle direzioni delle Risorse umane e dell'Audit in merito all'altro personale assegnato a tale compito, alla frequenza delle missioni, ai costi per le unità operative e di audit ed agli altri costi amministrativi, di monitoraggio e di controllo in loco. Le informazioni ottenute sono limitate. Pertanto, per disporre di un «criterio di riferimento» ai fini della valutazione, la Corte ha proceduto ad una stima, su base annua, di tutti i costi sopra menzionati. L'importo totale annuo ammonta, in media, a 170 000 euro. Nella tabella 7 si può notare come i costi amministrativi siano minimi rispetto all'importo gestito. A titolo indicativo, nel 2002, un anno in cui i casi da gestire erano solo quattro, i costi amministrativi hanno rappresentato lo 0,02 % degli aiuti erogati. Le constatazioni della Corte indicano che la Commissione gestisce il Fondo in maniera efficiente.

Tabella 7

Costi amministrativi e carico di lavoro del Fondo per anno

 

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

Costi amministrativi annuali della DG REGIO

(milioni di euro)

0,15

0,16

0,17

0,18

0,19

Numero di domande

4

10

11

12

4

Aiuti erogati

(milioni di euro)

728

107

20

205

24

Fonte: Stime dei costi calcolate dalla Corte e della DG Politica regionale.

Flessibilità

32.

Nel contesto della presente analisi, per flessibilità si intende la facilità con cui un sistema può essere adattato per rispondere a richieste o a situazioni diverse da quelle per cui era stato espressamente concepito. Il Fondo è stato concepito per fronteggiare gravi catastrofi. Può dunque dar prova di flessibilità nel rispondere a domande relative a catastrofi regionali.

33.

Il Fondo dovrebbe permettere alla Comunità di affrontare in maniera flessibile le situazioni di emergenza, ma i casi eccezionali devono essere trattati con il massimo rigore (6). La flessibilità del Fondo non deve pregiudicare il principio del trattamento equo.

Come vengono trattate dal Fondo le catastrofi regionali?

34.

La Corte ha esaminato il trattamento accordato dal Fondo alle catastrofi regionali ed a quelle gravi. L'analisi si è concentrata sulla «flessibilità», ma sempre nell'ottica del trattamento equo delle domande: in altri termini, una valutazione equa delle domande presentate dai richiedenti e l'utilizzo di criteri coerenti ed uniformi da parte della Commissione nell'accogliere o respingere le domande.

35.

Delle 18 domande che sono state respinte (7), 15 (pari all'83 %) riguardavano catastrofi regionali. La ragione di un livello così elevato di rigetti è che la definizione di catastrofe regionale è piuttosto vaga e che l'ammissibilità al Fondo è più complessa da valutare. Ogni rigetto da parte della Commissione è giustificato da una serie di motivazioni. Di queste, le principali sono state le seguenti:

a)

le domande erano state presentate in ritardo e/o non erano complete;

b)

il danno dichiarato nella domanda non riguardava la maggior parte della popolazione e non erano classificabile come catastrofe regionale;

c)

gli Stati membri avevano fornito informazioni erronee sulla data della catastrofe.

36.

La Corte, pur non pretendendo che le domande respinte avrebbero dovuto essere accolte, rileva tuttavia, in due casi, una mancanza di chiarezza nei criteri applicati o nella giustificazione presentata allo Stato membro (cfr. riquadro n. 3). In un caso, le condizioni di ammissibilità, per quanto riguarda il livello della popolazione colpita, non sono state applicate come in casi analoghi.

Riquadro n. 3Alcuni criteri di ammissibilità applicati per le catastrofi regionaliNel caso di un incendio boschivo, la cui domanda è stata respinta nel 2005, la Commissione ha addotto, fra le altre motivazioni, il fatto che tale incendio non aveva colpito una parte rilevante della popolazione (cfr. le condizioni nel paragrafo 2). Non è stato tuttavia utilizzato lo stesso argomento per respingere un caso analogo nel 2003. Al contrario, la Commissione stessa spiegava nella sua relazione annuale sull'FSUE per il 2002-2003 perché tale condizione non fosse applicabile in questo caso particolare, anche se la stessa sembra essere poco rilevante per entrambe le domande respinte relative ad incendi boschivi.Una delle ragioni addotte dalla Commissione per respingere una domanda relativa a un caso di alluvione nel 2004, è stata la mancata attivazione del meccanismo comunitario di coordinamento della protezione civile, da cui si desumeva il carattere limitato dell'alluvione. L'attivazione di tale meccanismo non costituisce tuttavia un requisito obbligatorio previsto dal regolamento. Tale caso è stato confrontato con un altro, ugualmente respinto, riguardante un'alluvione nel 2005, in cui la Commissione, pur facendo riferimento al meccanismo della protezione civile, sosteneva che, nella fattispecie, esso non costituisse un elemento pertinente.

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37.

La Corte ha esaminato, per tutte le categorie di catastrofi, se i richiedenti le cui domande non sono state accolte condividessero le motivazioni del rigetto da parte della Commissione. Tale analisi può contribuire a stabilire in che misura le norme per l'ammissibilità siano coerenti e ben comprese. Come illustrato nel grafico 2, i dati del sondaggio indicano che il 45 % dei richiedenti ha accettato le motivazioni addotte dalla Commissione nel respingere la domanda. Gli altri richiedenti, le cui domande sono state respinte, non concordavano con le motivazioni della Commissione per le seguenti ragioni:

a)

è impossibile, per le regioni interessate, fornire i dati richiesti dalla Commissione rispettando il livello di accuratezza e i tempi brevi prescritti — in un contesto di emergenza in cui viene data priorità ai bisogni immediati;

b)

è talvolta difficile quantificare in termini esclusivamente economici l'incidenza dei danni sulla popolazione; ad esempio, nelle piccole comunità rurali, i danni non riguardano soltanto il patrimonio ma anche il modo e le condizioni di vita in generale. Gli interessati ritengono inoltre che tutti questi piccoli incidenti, sommandosi gli uni agli altri, possano creare un grande problema;

c)

in alcuni casi, le autorità ritengono che, in passato, in circostanze analoghe, la Commissione abbia accolto le domande e finanziato le azioni.

38.

I pareri espressi indicano che i richiedenti incontrano difficoltà per quel che riguarda il tempo a loro disposizione per presentare la domanda, la valutazione dei danni relativi agli elementi difficilmente quantificabili ed i criteri usati dalla Commissione per valutare la domanda. Quest'ultimo elemento critico può indicare che, in alcuni casi, i richiedenti nutrono preoccupazioni sull'equità del trattamento.

Il principio su cui si basa il calcolo delle sovvenzioni pregiudica un trattamento equo delle domande d'intervento per le catastrofi regionali?

39.

In base al metodo utilizzato dalla Commissione (8), tutte le catastrofi regionali ricevono la stessa percentuale dell'importo dei danni totali diretti, e cioè un tasso forfetario del 2,5 %, senza tener conto della «prosperità» dello Stato o della regione richiedente. Per le catastrofi gravi, invece, il calcolo della sovvenzione si basa sul reddito nazionale lordo del paese richiedente, il che assicura un trattamento più equo dei paesi in funzione del loro grado di prosperità.

40.

La mobilitazione del Fondo in base a «un criterio di carattere eccezionale» (livello regionale) costituisce la norma e non l'eccezione (il 58 % delle catastrofi avevano una dimensione regionale). Inoltre, le condizioni per l'accoglimento di una richiesta basata sul criterio della catastrofe regionale straordinaria, che devono essere esaminate col massimo rigore, sono estremamente difficili da soddisfare. Pertanto, l'83 % delle richieste d'intervento per catastrofi regionali sono state respinte dopo una fase di valutazione particolarmente lunga. I rigetti non sono stati motivati dalla non disponibilità di fondi, in quanto, dalla sua creazione nell'ottobre 2002 sino alla fine del 2006, il Fondo ha erogato sovvenzioni per un importo complessivo non molto superiore alla sua dotazione annua.

I richiedenti sono soddisfatti del Fondo?

41.

Tutti i richiedenti che hanno risposto al sondaggio erano soddisfatti del Fondo. Il Fondo viene considerato come una manifestazione di solidarietà, con un impatto positivo sull'opinione pubblica, specialmente nei nuovi Stati membri. In base alle risposte fornite al sondaggio (cfr. grafico 3), le principali ragioni di tale soddisfazione sono le seguenti:

a)

tenuto conto dell'ampiezza delle catastrofi, il contributo del Fondo è stato un segno della solidarietà dell'UE con la popolazione delle regioni colpite;

b)

l'aiuto ha contribuito ad alleggerire le enormi spese legate alle catastrofi (estensione degli interventi secondari d'urgenza, accelerazione delle procedure, ecc.);

c)

anche se talvolta di portata limitata rispetto alla gravità della catastrofe, l'aiuto ha ridotto gli oneri per i bilanci pubblici;

d)

nei paesi candidati, il contributo ha avuto un impatto positivo sull'opinione pubblica per quanto concerne l'adesione all'UE.

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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

42.

Dall'esame svolto dalla Corte sul funzionamento del Fondo nel periodo 2002-2006 risulta che tale strumento non fornisce una risposta rapida. In media, i richiedenti hanno dovuto attendere 12 mesi, dopo la catastrofe, prima di ricevere il pagamento dell'aiuto. I ritardi non dipendono dalla categoria o dalla natura della catastrofe, né dall'origine della domanda. Il tempo necessario per mobilitare i fondi dipende principalmente dal volume della regolamentazione amministrativa applicabile in materia, dalla rapidità della Commissione, dalla tempestività delle risposte delle autorità nazionali e dalla qualità delle informazioni fornite in ciascun caso dai richiedenti (cfr. paragrafi 10-26).

43.

Con l'organico di cui dispone, l'equipe incaricata della gestione del Fondo a livello della Commissione si è dimostrata efficiente. Inoltre, l'importo complessivo dei costi di gestione del Fondo è stato considerato molto basso rispetto all'aiuto erogato (cfr. paragrafi 27-31).

44.

Non vi sono casi che denotino una mancanza di flessibilità da parte dei gestori del Fondo nel trattamento delle domande di aiuto. Senza porre in dubbio il rifiuto di talune domande, si rileva che in alcuni casi concernenti catastrofi regionali la giustificazione fornita nel respingere le domande non era sufficientemente chiara. Il metodo utilizzato per il calcolo dell'importo della sovvenzione per le catastrofi regionali riconosciute come tali non tiene conto della prosperità dello Stato, e può pertanto non rispettare il principio di equità (cfr. paragrafi 32-40).

45.

Si osserva infine che, nonostante gli aspetti sopra rilevati, tutti i richiedenti che hanno risposto al sondaggio sono soddisfatti del Fondo. In tal senso, il Fondo ha raggiunto il suo obiettivo essenziale, che è quello di dimostrare solidarietà con gli Stati membri colpiti da catastrofi (cfr. paragrafo 41).

46.

Al fine di accelerare il pagamento dell'aiuto, la Commissione dovrebbe instaurare, prima della fine del 2008, delle procedure atte a garantire che gli Stati richiedenti ricevano il più rapidamente possibile orientamenti dettagliati sulle informazioni da fornire, possibilmente entro una settimana dal momento in cui lo Stato o la regione in questione hanno informato la Commissione della loro intenzione di richiedere l'aiuto del Fondo.

47.

La Commissione dovrebbe inoltre stabilire contatti diretti con gli organismi incaricati di redigere la domanda negli Stati membri o candidati all'adesione, al fine di informarli delle carenze comunemente constatate nelle domande ricevute e per sottolineare l'importanza di rispedire rapidamente tutta la documentazione richiesta dalla Commissione, compreso la convenzione definitiva.

La presente relazione è stata adottata dalla Corte dei conti a Lussemburgo, nella riunione del 13 marzo 2008.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

(2)  Articolo 2 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(3)  Compresi due casi in cui le domande sono state ritirate senza essere state respinte.

Fonte: Domande di aiuto registrate dalla DG Politica regionale.

(4)  Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(5)  Considerando 8 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(6)  Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(7)  Comprese due domande che sono state ritirate.

(8)  Relazione annuale della Commissione sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il 2002-2003, pag. 24.


ALLEGATO

DOMANDE PRESENTATE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UE DAL 2002 (ULTIMO AGGIORNAMENTO 31.12.2007/DG POLITICA REGIONALE)

Anno

Paese

Natura della catastrofe

Danni

(milioni di euro)

Categoria

Aiuto concesso

(milioni di euro)

Data di ricevimento dell'aiuto FSUE a livello nazionale  (1)

2002

1

AT

alluvione

2 900,0

grave

134,0

27.12.2002

2

CZ

alluvione

2 300,0

grave

129,0

13.1.2003

3

FR

alluvione (Le Gard)

835,0

regionale

21,0

27.12.2002

4

DE

alluvione

9 100,0

grave

444,0

29.12.2002

Aiuti complessivi 2002

728,0

 

2003

1

ES

marea nera (Prestige)

436,0

regionale

8,6

29.3.2004

2

IT

terremoto (Molise/Puglia)

1 558,0

regionale

30,8

11.3.2004

3

IT

eruzione vulcanica (Etna)

849,0

regionale

16,8

11.3.2004

4

IT

alluvione (Italia settentrionale)

1 900,0

regionale

respinta

n/a

5

EL

condizioni meteorologiche avverse invernali

n/a

grave

respinta

n/a

6

PT

incendi boschivi

1 227,9

grave

48,5

2.12.2003

7

FR

incendi boschivi (Francia meridionale)

531,1

regionale

respinta

n/a

8

ES

incendi boschivi (confine col Portogallo)

53,2

paese limitrofo

1,3

6.9.2004 (data pagamento)

9

MT

alluvione

30,2

grave

1,0

12.11.2004 (data pagamento)

10

IT

alluvione (Friuli-Venezia Giulia)

525,1

regionale

respinta

n/a

Aiuti complessivi 2003

107,0

 

2004

1

FR

alluvione (delta del Rodano)

785,0

regionale

19,6

7.7.2004

2

ES

alluvione (Malaga)

72,9

regionale

respinta

n/a

3-9

ES

incendi boschivi (7 domande)

479,8

regionale

tutte 7 respinte

n/a

10

SK

alluvione

29,1

regionale

respinta

n/a

11

SI

terremoto

12,5

regionale

ritirata

n/a

Aiuti complessivi 2004

19,6

 

2005

1

SK

tempesta (Tatra)

202,7

grave

5,7

7.11.2005

2

IT

alluvione (Sardegna)

223,0

regionale

respinta

n/a

3

EE

tempesta

47,9

grave

1,3

non disponibile

4

LV

tempesta

192,6

grave

9,5

non disponibile

5

SE

tempesta

2 297,3

grave

81,7

18.4.2006

6

LT

tempesta

15,2

paese limitrofo

0,4

12.4.2006

7

EL

alluvione (Evros)

135,0

regionale

respinta

n/a

8

RO

alluvione (primavera)

489,5

grave

18,8

17.8.2006

9

BG

alluvione (primavera)

222,3

grave

9,7

7.7.2006

10

BG

alluvione (estate)

237,4

grave

10,6

7.7.2006

11

RO

alluvione (estate)

1 049,7

grave

52,4

17.8.2006

12

AT

alluvione (Tyrol/Vorarlberg)

591,9

regionale

14,8

24.10.2006

Aiuti complessivi 2005

204,9

 

2006

1

UK

esplosione

730,0

(regionale)

ritirata

n/a

2

EL

alluvione

372,3

regionale

9,3

17.12.2007

3

HU

alluvione

519,1

grave

15,1

19.10.2007

4

ES

incendi boschivi

91,0

regionale

respinta

n/a

Aiuti complessivi 2006

24,4

 

Totale generale aiuti concessi dal 2002

1 083,9 milioni di euro  (2)


(1)  La sovvenzione dell'FSUE deve essere utilizzata entro un anno dalla data di ricezione dell'aiuto da parte del paese beneficiario. Entro sei mesi dalla scadenza di un anno, il paese beneficiario deve presentare una relazione di esecuzione accompagnata da un giustificativo delle spese.

(2)  Compresi gli importi in attesa di essere pagati nel 2006 per domande del 2005.


RISPOSTE DELLA COMMISSIONE

SINTESI

III.

La rapidità con cui i fondi sono messi a disposizione dei beneficiari dipende direttamente dalla procedura prevista nel regolamento dell’FSUE, che si è dimostrato, in pratica, non uno strumento di risposta rapida ma uno strumento di rifinanziamento per spese già sostenute dalle autorità nazionali.

IV.

La Commissione conviene che le condizioni per l’accoglimento di domande riguardanti «catastrofi regionali» sono più difficili da soddisfare rispetto a quelle per le «gravi catastrofi». Così ha voluto il legislatore, il quale chiede alla Commissione, nell’articolo 2 del regolamento, di esaminare «col massimo rigore» le richieste relative a catastrofi regionali.

V.

Il Fondo di solidarietà ha contribuito ad alleviare l’onere finanziario a carico degli Stati colpiti da catastrofi ed ha aumentato il prestigio dell’Unione agli occhi dei suoi cittadini, offrendo aiuto e risorse supplementari in momenti di particolare difficoltà.

VI.

La Commissione concorda con le raccomandazioni della Corte. Poco dopo l’adozione del regolamento sono stati elaborati un modulo standard e una guida dettagliata per le domande (entrambi disponibili sul sito Internet di InfoRegio). La Commissione intende prendere direttamente contatto con gli organismi incaricati di redigere le domande, a condizione che gli Stati richiedenti siano d’accordo, ed ampliare le sue linee guida allo scopo di avvertire tali organismi delle possibili fonti di ritardo.

OSSERVAZIONI

10-13.

Alcune delle cinque fasi identificate dalla Corte possono sovrapporsi. Ad esempio, nella prima presentazione della domanda mancano spesso informazioni essenziali e la Commissione non può completare la sua valutazione finché non riceve i dati mancanti.

Per le domande ricevute nel 2005 (l’anno che presenta il più alto numero di domande nel periodo valutato dalla Corte) il periodo medio intercorso prima che la Commissione ricevesse le informazioni mancanti è stato di 93 giorni.

Nei casi in cui la domanda è stata presentata dopo la scadenza del termine di 10 settimane previsto dal regolamento, la Commissione ha respinto le domande.

16.

La Commissione chiede stanziamenti supplementari tramite un progetto preliminare di bilancio rettificativo (PPBR) in merito al quale decidono i due rami dell’autorità di bilancio (Consiglio e Parlamento) (1).

24-25.

Le prime quattro richieste presentate nel 2002 per l’FSUE costituiscono casi a parte e non vanno considerate come termini di paragone, poiché sono state trattate in circostanze molto insolite. Sono state ricevute in tempi molto brevi domande complete redatte nelle lingue di lavoro della Commissione, che sono state trattate in un periodo in cui il regolamento era in via di sviluppo e le procedure interne dovevano ancora essere fissate. Poiché le norme di ammissibilità previste dal regolamento sono state elaborate nel contesto di queste prime catastrofi, il tempo richiesto per la valutazione è stato estremamente breve. L’importo molto alto degli aiuti (728 milioni di euro), mai superato da allora, ha permesso di ricorrere a un bilancio rettificativo distinto nella procedura di bilancio. Anche il fatto che gli accordi di attuazione fossero firmati in occasione di una riunione del Consiglio europeo (Copenaghen) dimostra la presenza di una forte volontà politica e il carattere eccezionale di questi primi casi.

L’attuale regolamento dell’FSUE non istituisce uno strumento di risposta rapida, ma soltanto uno strumento di rifinanziamento per spese di emergenza già sostenute dalle autorità nazionali.

36.

La Commissione ritiene che i criteri previsti dal regolamento siano stati applicati nel modo più chiaro possibile (cfr. i commenti dettagliati nel riquadro n. 3). Tuttavia, la definizione di catastrofe regionale contenuta nel regolamento è piuttosto vaga e le condizioni per l’accoglimento delle domande sono difficili da soddisfare. Gli Stati membri e la Commissione investono considerevole tempo ed impegno rispettivamente per preparare e valutare le domande relative a catastrofi regionali di entità inferiore che regolarmente vengono respinte.

In tutti i casi citati nei quali la Commissione ha proposto di mobilitare l’FSUE, la proposta è stata approvata dal Consiglio e dal Parlamento.

Riquadro n. 3. Una delle motivazioni addotte per respingere le domande riguardanti gli «incendi boschivi» nel 2005 era il fatto che tali catastrofi non colpissero una parte rilevante della popolazione. Un’altra ragione era che non vi erano state «profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa».

Il caso dell’incidente della petroliera Prestige, a cui allude la Corte, non è paragonabile con nessun’altra domanda trattata dalla Commissione, poiché la catastrofe si è verificata in mare, dove non era ragionevolmente possibile applicare il criterio della popolazione.

Come indica la Corte, l’attivazione del meccanismo di coordinamento della protezione civile non costituisce un requisito secondo il regolamento. Di conseguenza, in entrambi i casi la questione se tale meccanismo fosse stato attivato o meno non avrebbe influito sulla decisione.

39.

Il metodo per calcolare la sovvenzione è stato oggetto di una discussione approfondita con il Consiglio e in nessun caso ha suscitato critiche da parte dei paesi beneficiari.

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

42.

Le questioni sollevate riguardo alla rapidità dipendono dalle condizioni e dalle procedure previste dal regolamento sul Fondo di solidarietà. Poiché l’esperienza finora acquisita dimostra che vi sono margini (e, secondo la Commissione, esigenze) di miglioramento, la Commissione ha presentato nel 2005 una proposta di revisione del regolamento che prevede criteri più semplici e chiari, allo scopo di attivare il Fondo più rapidamente. La proposta è stata accolta molto favorevolmente dal Parlamento europeo, ma finora non è avanzata nell’ambito nel Consiglio.

44.

La Commissione ritiene che i criteri previsti dal regolamento siano stati applicati nel modo più chiaro possibile (cfr. i commenti dettagliati nel riquadro n. 3). Tuttavia, la definizione di catastrofe regionale contenuta nel regolamento è piuttosto vaga e le condizioni per l’accoglimento delle domande sono difficili da soddisfare. Gli Stati membri e la Commissione investono considerevole tempo ed impegno rispettivamente per preparare e valutare le domande relative a catastrofi regionali di entità inferiore che regolarmente vengono respinte. Di conseguenza, uno dei principali cambiamenti previsti dal nuovo regolamento proposto è il ricorso esclusivo a soglie quantitative per fissare il livello di danni che consente l’utilizzo del Fondo, in modo da aumentare la trasparenza. Con la revisione proposta del regolamento sul Fondo di solidarietà, le autorità nazionali avrebbero un’idea più chiara di quando è probabile che il Fondo possa aiutarli a riprendersi dalle conseguenze di una catastrofe.

Per quanto riguarda il principio di equità, la prosperità del paese è presa in considerazione soprattutto nella definizione della soglia fissata per le «catastrofi gravi». Il metodo per calcolare la sovvenzione è stato oggetto di una discussione approfondita con il Consiglio e in nessun caso ha suscitato critiche da parte dei paesi beneficiari.

46.

La Commissione concorda con le raccomandazioni della Corte. Rammenta tuttavia che, poco dopo l’adozione del regolamento, ha pubblicato linee guida per i paesi richiedenti e ha spiegato dettagliatamente il modo in cui applica le disposizioni del regolamento. Per semplificare la procedura e contribuire ad evitare ritardi nella presentazione delle informazioni, la Commissione ha elaborato un modulo standard e una guida dettagliata per la presentazione delle domande, disponibili anche sul sito web InfoRegio. In molti casi, tuttavia, le domande sono state presentate «ad hoc», senza che gli Stati richiedenti prendessero precedentemente contatto con la Commissione.

47.

La Commissione concorda con la raccomandazione della Corte di stabilire contatti diretti con gli organismi incaricati di redigere la domanda. Nel modulo di domanda standard, la Commissione chiede allo Stato interessato di indicare l’organismo incaricato di presentare la domanda e un contatto amministrativo. In alcuni casi, finora, gli Stati richiedenti hanno preferito che la Commissione comunicasse con loro tramite la rappresentanza permanente. La Commissione intende ampliare le sue linee guida per la presentazione delle domande allo scopo di avvertire gli organismi richiedenti delle possibili fonti di ritardo nella procedura e sottolineare l’importanza di rinviare rapidamente la domanda e tutti gli altri documenti richiesti dalla Commissione.


(1)  Punto 26 dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.


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