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Document 52008DC0095

Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995/96 al 2001/02 (a norma dell’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)

/* COM/2008/0095 def. */

52008DC0095




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 22.2.2008

COM(2008) 95 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa alla valutazione della situazione comunicata dall’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995/96 al 2001/02 (a norma dell’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa alla valutazione della situazione comunicata dall ’Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995/96 al 2001/02 (a norma dell’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)

La presente relazione di valutazione è presentata dalla Commissione a norma dell ’articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte[1].

A norma dell’articolo 1 della suddetta decisione l’aiuto concesso dalla Repubblica italiana sostituendosi ai produttori di latte nel pagamento degli importi da essi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti effettuati su vari anni senza interessi, è considerato in via eccezionale compatibile con il mercato comune a condizione che:

- l’importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale importo e

- il periodo di rimborso non superi i 14 anni a decorrere dal 1° gennaio 2004.

A norma dell’articolo 2 della citata decisione la concessione dell’aiuto è subordinata alla dichiarazione dell’Italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) dell’importo corrispondente alla totalità del prelievo supplementare per i periodi in esame e alla condizione che l’Italia detragga il debito in essere dalla spesa finanziata dal FEAOG in tre rate annuali di uguale importo, rispettivamente nel mese di novembre 2003, nel mese di novembre 2004 e nel mese di novembre 2005.

Con lettera in data 26 agosto 2003 l’Italia ha dichiarato il prelievo supplementare complessivo relativo ai periodi in esame.

Il debito residuo è stato detratto dalle spese finanziate dal FEAOG nei mesi di novembre 2003, 2004 e 2005.

A norma dell’articolo 3 della citata decisione le competenti autorità italiane sono tenute a riferire annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2001/02.

Le autorità italiane hanno presentato al Consiglio e alla Commissione la terza relazione in materia con lettera dell’AGEA in data 31 ottobre 2007, che riguarda i pagamenti delle rate effettuati nel 2006.

PAGAMENTO RATEALE DEL PRELIEVO

Dei 25 000 produttori che erano debitori del prelievo supplementare per i sette periodi annuali oggetto della decisione del Consiglio e nei cui confronti i tribunali nazionali avevano emesso un’ordinanza di sospensione del pagamento in attesa delle sentenze definitive, circa 15 200 hanno optato per la possibilità di pagare a rate. La scelta di questa possibilità comporta l’abbandono dei processi in corso. Inoltre, l’eventuale mancato pagamento delle rate annuali comporta l’esclusione dal regime di pagamento rateizzato e, di conseguenza, espone i produttori al procedimento di recupero dell’intero importo dovuto, maggiorato degli interessi maturati.

I 15 200 produttori partecipanti erano debitori di 345 mio EUR circa, che corrispondono a circa un terzo del debito residuo del prelievo sul latte a livello dei produttori. Ne deriva che ha optato per il meccanismo di pagamento a rate la maggior parte dei produttori che si erano resi responsabili dei superamenti più contenuti a livello individuale, mentre i produttori con i superamenti individuali delle quote latte più cospicui (10 000 produttori ai quali è stato imputato in totale un importo di 695 mio EUR per prelievi dovuti nei sette periodi annuali considerati) hanno preferito proseguire i procedimenti avviati dinanzi ai tribunali italiani.

La terza rata, per un totale di 25 110 128 EUR, doveva essere pagata entro il 31 dicembre 2006 da 12 426 produttori. Il lieve incremento dell’importo della terza rata rispetto agli importi stimati nelle relazioni precedenti è dovuto ad una maggiore partecipazione al regime di pagamento rateale nel 2006 in seguito alla riapertura dei termini di adesione al regime medesimo, subordinatamente al pagamento immediato delle prime tre rate e all’abbandono dei processi in corso. D’altro lato, la riduzione del numero di produttori che hanno versato la terza rata, rispetto ai 15 200 produttori che avevano aderito al regime inizialmente, è dovuta alla decisione presa da circa 2 500 produttori di estinguere interamente il loro debito col versamento delle prime due rate.

Per la terza rata il 99,4% dei produttori ha versato gli importi dovuti entro i termini nel 99,5% dei casi.

I pagamenti degli importi dovuti per la prima e la seconda rata erano stati effettuati entro i termini nel 99,6% e rispettivamente nel 97,9% dei casi. Il prelievo riscosso con le prime tre rate ammonta in totale a circa 78,6 mio EUR.

Mentre queste percentuali testimoniano senza dubbio l’impegno dei produttori partecipanti a soddisfare i loro obblighi, la Commissione ritiene che il monitoraggio riservato ai casi in cui il pagamento non è stato registrato entro i termini sia un eccellente indice dell’impegno con cui le autorità italiane garantiscono il rispetto del meccanismo di rimborso rateale e la riscossione definitiva dell’intero importo del prelievo dovuto.

In proposito, la Commissione osserva che la terza relazione non fornisce alcuna indicazione dell’importo del prelievo effettivamente riscosso a seguito dei controlli e dei procedimenti esecutivi realizzati nei primi due anni per le prime due rate nei confronti dei relativamente pochi produttori che non avevano pagato. Queste informazioni sono considerate necessarie ai fini della relazione annuale, dato che questi produttori sono in questo modo esclusi da ogni ulteriore partecipazione al regime dei 14 anni e che l’intero loro debito di prelievo supplementare oggetto della decisione del Consiglio diventa immediatamente esigibile, maggiorato degli interessi.

PRELIEVI PER I PERIODI DAL 1995/96 AL 2001/02 DOVUTI DAI PRODUTTORI CHE NON HANNO ADERITO AL REGIME DEI PAGAMENTI A RATE E TUTTORA CONTESTATI DINANZI AI TRIBUNALI ITALIANI

Si è fatto notare che l’adesione al regime del pagamento rateale è contenuta se si tiene conto dell’ammontare dei prelievi assorbito da tale facilitazione. Ciò significa che per circa 10 000 produttori, ai quali è imputato un prelievo che ammonta in totale a 695 mio EUR e che hanno deciso di portare avanti i procedimenti dinanzi ai tribunali, continua a operare l’impedimento alla riscossione immediata costituito dalle ordinanze di sospensione dei pagamenti emesse dai tribunali italiani in attesa della pronuncia definitiva. La possibilità di aderire al regime nel 2006 è stata sfruttata in misura relativamente scarsa, il che non ha cambiato molto la situazione.

Nella relazione di valutazione presentata al Consiglio nel febbraio 2006, la Commissione aveva sostenuto che le future relazioni annuali dell’Italia avrebbero dovuto dare conto specificatamente dei procedimenti giudiziari relativi ai sette periodi annuali in esame e confermare il pagamento del prelievo dovuto dai produttori risultati soccombenti. Senza queste informazioni la Commissione non è in grado di monitorare correttamente la situazione relativa alla riscossione della parte dei prelievi dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamento a rate.

In risposta alla richiesta suddetta, la relazione italiana fornisce un elenco degli importi contestati del prelievo relativo ai sette periodi considerati, sui quali i tribunali italiani si sono pronunciati a favore dell’amministrazione nel corso del 2005 e del 2006, per un totale di 1 681 000 EUR, di cui alla data della relazione risultano essere stati registrati pagamenti per soli 231 700 EUR. La relazione indica che per la maggior parte degli importi relativi alle sentenze del 2005 sono stati avviati procedimenti di recupero forzato.

La Commissione ritiene che le informazioni fornite siano troppo limitate per permetterle di valutare se vi sia un progresso ottimale nella riscossione della parte del prelievo dovuto dai produttori che non hanno aderito al regime dei pagamenti a rate e sulla quale la controversia è stata definita. Sembrerebbe anomala una situazione in cui nell’ottobre 2007 non si sia ancora proceduto al recupero della maggior parte del debito confermato da sentenze rese nel corso del 2005. Alla luce di tale considerazione, il richiamo generico all’avvio di procedimenti di recupero forzato dovrebbe essere maggiormente approfondito, con una descrizione più dettagliata dell’attuale situazione dei procedimenti di cui trattasi.

CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che i progressi compiuti dalle autorità italiane nel recupero degli importi dovuti dai produttori che hanno optato per il regime del pagamento rateale del prelievo supplementare dovuto per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 dimostrano una gestione adeguata del medesimo. La Commissione desidera comunque sottolineare che, in assenza di indicazioni sull’importo effettivamente riscosso presso i pochi produttori partecipanti che non hanno versato le rate e che pertanto sono stati esclusi da ogni ulteriore partecipazione a questo regime, non è in grado di valutare la diligenza applicata né i progressi compiuti nella riscossione dei prelievi corrispondenti.

Per gli importi del prelievo dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime del pagamento rateale e sui quali i processi sono sfociati in sentenze definitive favorevoli all’amministrazione, la Commissione ritiene che le informazioni fornite siano troppo limitate per permetterle di valutare se vi sia un progresso ottimale nel recupero del prelievo e invita l’Italia a fornire, nelle future relazioni annuali, tutte le necessarie informazioni dettagliate su tali casi.

[1] GU L 184 del 23.7.2003, pag. 15.

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