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Document 52007PC0016

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012

52007PC0016

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 25.01.2007

COM(2007)16 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Comunità e la Repubblica del Madagascar hanno negoziato e siglato, il 21 giugno 2006, un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce possibilità di pesca ai pescatori della Comunità nella zona di pesca malgascia. L’accordo di partenariato, accompagnato da un protocollo e dal relativo allegato, è stato concluso per un periodo di sei anni a decorrere dalla sua entrata in vigore ed è rinnovabile. Alla data della sua entrata in vigore, l'accordo abroga e sostituisce l’accordo di pesca fra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo delle coste malgasce entrato in vigore il 28 gennaio 1986.

Il protocollo e il relativo allegato, che fissano le condizioni tecniche e finanziarie delle attività di pesca delle navi della CE, sono stati conclusi per un periodo di sei anni a decorrere dal 1º gennaio 2007. In attesa dell’entrata in vigore del nuovo accordo, il protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Essi si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L’obiettivo principale del nuovo accordo di partenariato è rafforzare la cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar ai fini dell’instaurazione di un quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca malgascia, nell’interesse di entrambe le parti. Nel definire la propria posizione in sede negoziale, la Commissione si è basata, tra l’altro, sui risultati di una valutazione ex post ed ex-ante realizzata da esperti indipendenti.

Le due parti si impegnano ad avviare un dialogo politico su questioni di interesse reciproco nel settore della pesca. Nell’ambito dell’accordo di partenariato, alla luce delle attuali priorità della politica della pesca del Madagascar le due parti identificheranno, di comune accordo, gli obiettivi da realizzare e la conseguente programmazione annuale e pluriennale, al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore.

L’accordo di partenariato prevede inoltre che sia incoraggiata la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi.

Il corrispettivo finanziario è fissato a 990 000 EUR per anno per un quantitativo di riferimento di 11 000 tonnellate. Tale quantitativo potrà essere portato a 12 000 tonnellate fin dal 2007 e il corrispettivo aumentato a 1 080 000 EUR all'anno se il totale delle catture nel 2006 supera le 11 000 tonnellate. Una percentuale di tale corrispettivo, pari all’80%, è destinata allo sviluppo e all’attuazione della politica settoriale della pesca nel Madagascar, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile. Tale sostegno finanziario si baserà sulla suddetta programmazione annuale e pluriennale.

Le possibilità di pesca previste dall’accordo sono fissate in base a due categorie: 1) per la categoria di pesca “tonniere congelatrici con reti a circuizione”: 44 unità; 2) per la categoria di pesca “pescherecci con palangari di superficie”: 44 unità.

Inoltre 5 pescherecci potranno condurre campagne sperimentali con la lenza o con il palangaro di profondità per specie demersali e lungo due periodi di 6 mesi.

I canoni applicati agli armatori sono stati fissati per ogni categoria e potrebbero globalmente apportare al Madagascar un reddito annuo supplementare pari a circa 385 000 EUR (per un quantitativo di riferimento di 11 000 tonnellate) e a 420 000 EUR (se il quantitativo di riferimento passa a 12 000 tonnellate).

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti, mediante decisione, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del nuovo protocollo, in attesa della sua entrata in vigore definitiva.

Una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del nuovo accordo forma oggetto di una procedura distinta.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La Comunità e la Repubblica del Madagascar hanno negoziato e siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità della Repubblica del Madagascar.

(2) È nell’interesse della Comunità approvare il suddetto accordo.

(3) È necessario assicurare il proseguimento delle attività di pesca a partire dalla data di scadenza del protocollo[1] precedente, fino alla data di entrata in vigore del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti dall’accordo medesimo.

(4) Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012.

Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L’accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1º gennaio 2007

Articolo 3

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

Categoria di pesca | Tipo di peschereccio | Stato membro | Licenze o contingente |

Pesca del tonno | Tonniere congelatrici con reti a circuizione | Spagna | 23 |

Francia | 20 |

Italia | 1 |

Pesca del tonno | Pescherecci con palangari di superficie | Spagna | 21 |

Francia | 15 |

Portogallo | 6 |

Regno Unito | 2 |

Pesca demersale | Pesca sperimentale con la lenza o con palangari di profondità | Francia | 5 |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca malgascia secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare[2].

Articolo 5

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Allegato

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012

A. Lettera del governo della Repubblica del Madagascar:

Signor Presidente,

Esprimo la mia soddisfazione per il consenso raggiunto dai negoziatori della Repubblica del Madagascar e della Comunità europea su un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea, nonché su un protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario e sui relativi allegati.

L’esito di tali negoziati, che rappresenta un’evoluzione positiva del precedente accordo di cooperazione, consentirà di rafforzare le nostre relazioni in materia di pesca e di instaurare un valido quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e responsabile nelle acque malgasce, nonché una migliore integrazione economica degli operatori comunitari nel settore della pesca nel Madagascar. In tale contesto propongo che siano parallelamente avviate le procedure di approvazione e di ratifica dei testi dell’Accordo, del Protocollo, del relativo Allegato e delle Appendici, in conformità delle procedure vigenti nella Repubblica del Madagascar e nella Comunità europea, necessarie ai fini della loro entrata in vigore.

Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca della navi comunitarie nella acque malgasce e con riferimento all’accordo e al protocollo, siglati il 21 giugno 2006, che fissano le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2012, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica del Madagascar è disposto ad applicare l’accordo e il protocollo suddetti, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1º gennaio 2007, in attesa della loro entrata in vigore in conformità dell’articolo 17 dell’accordo, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, la prima rata del corrispettivo finanziario, fissata all'articolo 2 del protocollo, dovrà essere versata prima del 31 dicembre 2007.

Le sarò grato se vorrà confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica del Madagascar

B. Lettera della Comunità europea

Signor Ministro,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

« Signor Presidente,

Esprimo la mia soddisfazione per il consenso raggiunto dai negoziatori della Repubblica del Madagascar e della Comunità europea su un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea, nonché su un protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario e sui relativi allegati.

L’esito di tali negoziati, che rappresenta un’evoluzione positiva del precedente accordo di cooperazione, consentirà di rafforzare le nostre relazioni in materia di pesca e di instaurare un valido quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e responsabile nelle acque malgasce, nonché una migliore integrazione economica degli operatori comunitari nel settore della pesca nel Madagascar. In tale contesto propongo che siano parallelamente avviate le procedure di approvazione e di ratifica dei testi dell’Accordo, del Protocollo, del relativo Allegato e delle Appendici, in conformità delle procedure vigenti nella Repubblica del Madagascar e nella Comunità europea, necessarie ai fini della loro entrata in vigore.

Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca della navi comunitarie nella acque malgasce e con riferimento all’accordo e al protocollo, siglati il 21 giugno 2006, che fissano le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2012, mi pregio informarLa che il governo della Repubblica del Madagascar è disposto ad applicare l’accordo e il protocollo suddetti, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1º gennaio 2007, in attesa della loro entrata in vigore in conformità dell’articolo 17 dell’accordo, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, la prima rata del corrispettivo finanziario, fissata all'articolo 2 del protocollo, dovrà essere versata prima del 31 dicembre 2007.

Le sarò grato se vorrà confermarmi l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica del Madagascar ».

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Consiglio dell'Unione europea

PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E IL CORRISPETTIVO FINANZIARIO PREVISTI NELL'ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL MADAGASCAR SULLA PESCA AL LARGO DEL MADAGASCAR PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2007 AL 31 DICEMBRE 2012

ARTICOLO 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca di cui all'articolo 5 dell'accordo sono fissate come segue:

- Specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982)

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 44 unità,

- pescherecci con palangari di superficie: 44 unità,

- Specie demersali : 5 unità per la pesca sperimentale con la lenza o con palangari di profondità.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca malgascia soltanto se in possesso di una licenza di pesca valida rilasciata dal Madagascar nell'ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2 Corrispettivo finanziario – Modalità di pagamento

1. Il corrispettivo finanziario di cui all’articolo 7 dell’Accordo è composto da un lato, per il periodo di cui all’articolo 1, da un importo di 715 000 EUR all’anno, equivalente ad un quantitativo di riferimento di 11 000 t annue e dall’altro, da un importo specifico di 275 000 EUR all’anno, destinato al sostegno e all’attuazione di iniziative prese nell’ambito della politica settoriale della pesca del Madagascar. Tale importo specifico fa parte integrante del corrispettivo finanziario unico definito all’articolo 7 dell’Accordo[3].

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente protocollo.

3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1, vale a dire 990 000 EUR, è versata annualmente dalla Comunità per tutta la durata del periodo di applicazione del presente protocollo.

4. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi della Comunità nelle zone di pesca malgasce supera il quantitativo di riferimento, l'importo del corrispettivo finanziario annua sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 (1 980 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

5. Il pagamento del corrispettivo finanziario, di cui al paragrafo 1, è effettuato dalla Comunità entro il 31 dicembre 2007 per il primo anno ed entro il 28 febbraio 2008, 2009, 2010 2011 e 2012 per gli anni successivi.

6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, l’assegnazione del corrispettivo finanziario è di esclusiva competenza delle autorità del Madagascar.

7. Il corrispettivo finanziario è versato su un conto unico del Tesoro aperto presso la Banca Centrale del Madagascar. Le coordinate del conto sono : Agence Comptable Centrale du Trésor public domicilié à la banque Centrale de Madagascar Antaninarenina- Antananarivo- Madagascar- n° de compte : 213 101 000 125 TP EUR.

Articolo 3 Cooperazione per una pesca responsabile – Cooperazione scientifica

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque malgasce, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del protocollo, la Comunità e le autorità malgasce cooperano al fine di sorvegliare lo stato delle risorse nella zona di pesca del Madagascar.

3. Entrambe le parti si impegnano a promuovere la cooperazione a livello della sottoregione relativa alla pesca responsabile e in particolare nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI) e della Commissione dell'Oceano Indiano (COI).

4. In conformità dell'articolo 4 dell'Accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell'ambito della commissione mista prevista dall'articolo 9 dell'Accordo per adottare, se del caso a seguito di una riunione scientifica a livello della sottoregione, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessino le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4 Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica prevista all’articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse del Madagascar. In tal caso il corrispettivo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo del corrispettivo finanziario versato dalla Comunità europea e riguardante il quantitativo di riferimento non può tuttavia superare il doppio dell’importo del corrispettivo finanziario previsto all'articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati annualmente dalle navi comunitarie superino il doppio di 11 000 t (vale a dire ammontino a 22 000 t), l'importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l'anno successivo.

2. Invece, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1, il corrispettivo finanziario è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

3. Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4, in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l'adeguamento corrispondente del corrispettivo finanziario.

Articolo 5 Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1. Nel caso in cui i pescherecci comunitari siano interessati ad attività di pesca non contemplate all'articolo 1, la Comunità consulterà il Madagascar per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti possono condurre campagne di pesca sperimentale nelle acque di pesca malgasce, previo parere della riunione scientifica di cui all'articolo 3, paragrafo 4. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.

3. Entrambe le parti esercitano le attività di pesca sperimentale secondo i parametri scientifici e amministrativi adottati di comune accordo. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova, per non più di due campagne della durata di sei mesi, a decorrere dalla data decisa di comune accordo dalle parti.

4. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, ulteriori possibilità di pesca possono essere concesse alle navi comunitarie per il restante periodo d’applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 4 e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. In tal caso il corrispettivo finanziario viene conseguentemente aumentato.

Articolo 6 Sospensione e revisione del pagamento del corrispettivo finanziario nel caso di circostanze anomale

1. In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) del Madagascar, la Comunità europea può sospendere il pagamento del corrispettivo finanziario di cui all’articolo 2, paragrafo 1. La decisione di sospensione verrà presa in seguito a consultazioni fra le parti, entro un periodo di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento del corrispettivo finanziario viene ripreso non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento del corrispettivo finanziario, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7 Promozione di una pesca responsabile nelle acque malgasce

1. L'ottanta per cento (80%) dell’importo totale del corrispettivo finanziario stabilito all’articolo 2 e dei canoni versati dagli armatori è destinato annualmente al sostegno e all’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo malgascio.

La gestione da parte del Madagascar dell’importo corrispondente è basata sull’individuazione, da parte di entrambe le parti, di comune accordo e conformemente alle attuali priorità della politica della pesca del Madagascar, finalizzata ad assicurare una gestione sostenibile e responsabile del settore, degli obiettivi da realizzare e della relativa programmazione annuale e pluriennale, in conformità del paragrafo 2 in appresso.

2. Su proposta del Madagascar e ai fini dell'attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, all'entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, le parti concordano, nell'ambito della commissione mista prevista all'articolo 9 dell'Accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

1. gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la percentuale del corrispettivo finanziario di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente ;

2. gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell'introduzione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dal Madagascar nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

3. i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti, su base annuale.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell'ambito della commissione mista.

4. Il Madagascar decide ogni anno in merito all'assegnazione della percentuale del corrispettivo finanziario di cui al paragrafo 1, ai fini dell'attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del Protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell'approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo il Madagascar notifica alla Comunità l'assegnazione prevista entro il 1° settembre dell'anno precedente.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà chiedere una correzione dell'importo destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale di pesca del Madagascar, che rientra nel corrispettivo finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l'ammontare effettivo dei fondi destinati all'attuazione del programma.

Articolo 8 Controversie – sospensione dell’applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista, prevista all’articolo 9 dell’Accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell'ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo del corrispettivo finanziario è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9 Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, in caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui all'articolo 2, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa alle seguenti condizioni:

a) Le autorità competenti del Madagascar notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.

b) In assenza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità competenti del Madagascar possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.

c) L’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10 Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque malgasce sono disciplinate dalla normativa applicabile nel Madagascar, salvo diversa disposizione dell'accordo e del presente protocollo, compresi l'allegato e le relative appendici.

Articolo 11 Abrogazione

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 12 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

2. Essi si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2007.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA MALGASCIA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

CAPITOLO I - FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

Sezione 1Rilascio delle licenze

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca del Madagascar soltanto le navi che ne hanno diritto.

2. L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca nel Madagascar. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione malgascia, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca nel Madagascar nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3. Le autorità competenti della Comunità presentano (per via informatica) alle autorità malgasce competenti una domanda per ogni nave che intende esercitare o sostenere l'attività di pesca in virtù dell'Accordo, almeno 15 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.

4. Le domande sono presentate al ministero competente per la pesca conformemente ai formulari il cui modello figura all'appendice I. Le autorità malgasce adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i dati ricevuti nell'ambito della domanda di licenza siano trattati in modo riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di pesca.

5. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

- la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda;

- una copia, autenticata dallo Stato membro di bandiera, del certificato di stazza indicante la stazza della nave espressa in TSL;

- una fotografia a colori, recente e certificata conforme, della nave nel suo stato attuale, vista di profilo. La fotografia deve avere un formato minimo di 15x10 cm;

- una fotocopia a colori del contrassegno di immatricolazione e dell'indicativo radio[4].

6. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità malgasce in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7 del protocollo.

7. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

8. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dalle competenti autorità malgasce, agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la Delegazione della Commissione europea nel Madagascar, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 5.

9. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

10. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un'altra nave della stessa categoria della nave da sostituire secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento addizionale terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

11. L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al Ministero della pesca del Madagascar tramite la Delegazione della Commissione europea.

12. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al ministero competente del Madagascar. Ogni trasferimento di licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea nel Madagascar.

13. La licenza deve essere sempre tenuta a bordo della nave. La Comunità europea mantiene aggiornato un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità malgasce subito dopo essere stato redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità malgasce, la nave è iscritta dall’autorità competente del Madagascar in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso è inviata all’armatore una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima.

14. Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della licenza di carta attraverso un equivalente elettronico quale l'elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca del Madagascar.

15. Le licenze per le navi di appoggio non sono soggette a canone. Le navi d'appoggio dovranno battere bandiera comunitaria o appartenere ad una società comunitaria.

Sezione 2 Condizioni di licenza - canoni e anticipi

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca del Madagascar per le navi tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:

- 3920 EUR per tonniera con reti a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 112 tonnellate annue;

- 3500 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza superiore a 250 TSL, corrispondenti ai canoni dovuti per 100 tonnellate all'anno;

- 1680 EUR per peschereccio con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 250 TSL, corrispondenti ai canoni dovuti per 48 tonnellate all'anno;

- l'importo delle licenze per la pesca demersale sarà stabilito ulteriormente in commissione mista al termine della fase sperimentale. Durante la fase sperimentale, le licenze sono rilasciate a titolo gratuito.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi di catture relativi all’anno trascorso, confermati dagli Istituti scientifici di cui al punto 5 in appresso.

5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell'anno n+1, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l'IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), per il tramite della Delegazione della Commissione europea.

6. Detto computo è comunicato contemporaneamente al Ministero malgascio della pesca e agli armatori.

7. Ogni eventuale pagamento supplementare per i quantitativi catturati oltre 112 tonnellate per le navi tonniere congelatrici, 100 tonnellate per i pescherecci con palangari di stazza superiore a 250 tsl e 48 tonnellate per i pescherecci con palangari di stazza inferiore o pari a 250 tsl, verrà effettuato dagli armatori alle autorità competenti malgasce entro il 31 agosto dell'anno n+1, sul conto di cui al paragrafo 6 della Sezione 1 del presente capitolo, sulla base di 35 EUR per tonnellata.

8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

CAPITOLO II – ZONE DI PESCA

1. Le navi della Comunità potranno esercitare le loro attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base per le navi tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie. Deve essere rispettata una zona di protezione di 3 miglia attorno ai dispositivi di concentrazione di pesci non appartenenti alle navi comunitarie.

CAPITOLO III - REGIME DI DICHIARAZIONE DELLE CATTURE PER LE NAVI AUTORIZZATE A PESCARE NELLE ACQUE MALGASCE

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria nella zona di pesca malgascia è definita come segue:

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca del Madagascar e l’uscita dalla stessa, oppure

- il periodo compreso tra un'entrata nella zona di pesca del Madagascar e un trasbordo nel porto e/o uno sbarco nel Madagascar

2. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque malgasce nel quadro dell’Accordo devono comunicare le loro catture, affinché le autorità malgasce possano controllare i quantitativi pescati che vengono convalidati dagli istituti scientifici competenti, secondo la procedura di cui al capitolo I, sezione 2, punto 5 del presente allegato. Le navi di oltre 24 metri devono comunicarli ogni 15 giorni di calendario, al Centro di sorveglianza della pesca (CSP) malgascio, fintanto che restano nella zona di pesca del Madagascar. Le modalità di comunicazione delle catture sono le seguenti :

2.1 Per ciascun periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capitolo I, sezione 2, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni sono comunicati al CSP nei 45 giorni successivi alla fine dell’ultima bordata effettuata durante il suddetto periodo. Inoltre tali comunicazioni devono essere effettuate tramite fax (+ 261 20 22 490 14) o tramite posta elettronica (csp-mprh@blueline.mg).

2.2 Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al giornale di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si sono trovate nella zona di pesca del Madagascar, le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura “Fuori zona di pesca del Madagascar”.

2.3 I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.

3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolo il governo malgascio si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave interessata sino ad espletamento della formalità e di applicare all'armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente nel Madagascar. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.

4. Le parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di dichiarazione di catture basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della dichiarazione scritta (logbook) con uno schedario elettronico equivalente.

CAPITOLO IV – TRASBORDO E SBARCHI

Le parti cooperano al fine di migliorare le possibilità di trasbordo e di sbarco nei porti del Madagascar.

1. Sbarchi

Le tonniere comunitarie che decidono di sbarcare le loro catture in un porto del Madagascar beneficiano, per ogni tonnellata pescata nelle acque malgasce, di una riduzione di 5 EUR sull’importo del canone indicato al capitolo I, sezione 2, paragrafo 2 del presente allegato.

Un’ulteriore riduzione di 5 EUR è concessa in caso di vendita dei prodotti della pesca ad uno stabilimento di trasformazione malgascio.

Tale meccanismo si applica a tutte le navi comunitarie fino a concorrenza massima del 50% del computo definitivo delle catture (quale definito nel capitolo III dell’allegato) a decorrere dal primo anno di applicazione del presente protocollo .

2. Le modalità di applicazione del controllo dei quantitativi sbarcati o trasbordati verranno definite in occasione della prima riunione della commissione mista .

3. Valutazione

Il livello degli incentivi finanziari e la percentuale massima del computo finale delle catture vengono adeguati in sede di commissione mista in funzione dell’impatto socio-economico generato dagli sbarchi effettuati nell’anno in questione.

CAPITOLO V - IMBARCO DI MARITTIMI

1. Gli armatori di tonniere con reti da circuizione e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

- per la flotta delle tonniere con reti da circuizione, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca dei paesi terzi proviene dai paesi ACP[5] ,

- per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20% dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene dai paesi ACP.

2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi di paesi ACP.

3. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su pescherecci della Comunità. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. I contratti di lavoro dei marittimi dei paesi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi di beneficiare del regime di previdenza sociale a loro applicabile, compresa un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5. Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso è stabilito di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL.

6. I marittimi ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all'ora previste per l'imbarco, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di imbarcarlo.

CAPITOLO VI - MISURE TECNICHE

I pescherecci comunitari sono tenuti a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dalla CTOI per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPITOLO VII - OSSERVATORI

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque malgasce nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate.

1.1 Su richiesta delle autorità competenti, le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore designato da tali autorità per controllare le catture effettuate nelle acque del Madagascar.

1.2 L'autorità regionale competente redige l'elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l'elenco degli osservatori designati per l'imbarco. Essa provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. Essi vengono comunicati alla Commissione europea al momento della redazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3 L’autorità competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

2. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità competenti del Madagascar, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3. Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall'autorità competente.

4. L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore all’inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca del Madagascar successivamente alla notifica dell’elenco delle navi designate.

5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sottoregione previsti per l’imbarco degli osservatori.

6. In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della sottoregione le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7. Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo.

8. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque malgasce, egli svolge le seguenti funzioni:

8.1 osserva le attività di pesca delle navi;

8.2 verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3 procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;

8.4 prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5 verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca malgasce riportati nel giornale di bordo;

8.6 verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

8.7 comunica alla sua autorità competente con ogni mezzo appropriato i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10. L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all'espletamento dei compiti di sua competenza.

11. Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1 prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca,

11.2 rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.

13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell'armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

14. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell’autorità competente.

15. Le parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nelle zone di pesca malgasce nell’ambito dell’accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità competenti malgasce secondo le modalità di cui sopra.

CAPITOLO VIII - CONTROLLO

1. In conformità del punto 13 della sezione 1 del presente allegato, La Comunità europea mantiene aggiornato un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo Tale elenco è notificato alle autorità malgasce preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo (di cui al capitolo 1, sezione 2, punto 3 del presente allegato) inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese in questione, la nave è iscritta dall’autorità competente del Madagascar in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso è inviata all’armatore una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima.

3. Entrata e uscita dalla zona

3.1 Le navi comunitarie notificano alle autorità competenti malgasce preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca malgascia, comunicando inoltre i quantitativi globali e le specie presenti a bordo. Una dichiarazione di entrata non seguita da effetti deve essere annullata tramite fax o posta elettronica. Il Centro di sorveglianza della pesca deve inviare una conferma di ricevuta tramite posta elettronica ad ogni dichiarazione (entrata/uscita) direttamente al peschereccio e/o all'armatore.

3.2 Al momento della notifica dell’uscita, ogni nave comunica anche la propria posizione. Tali comunicazioni saranno effettuate prioritariamente tramite fax ( +261 20 22 490 14) o posta elettronica (csp-mprh@blueline.mg) o/e, se necessario, via radio (Codice di chiamata BLU) solo durante i giorni e le ore lavorativi nel Madagascar, frequenza 8754.00 Mhz. L'indicativo di chiamata del Centro di sorveglianza della pesca malgascio è "CHARLIE SIERRA PAPA"

3.3 Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità malgasce è considerata in infrazione.

3.4 Il numero di fax e di telefono, come pure l'indirizzo di posta elettronica, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

3.5 Al ricevimento dei messaggi di entrata e/o uscita dalla zona di pesca, le autorità malgasce si riservano il diritto di procedere ad una verifica delle catture della flotta dei pescherecci con palangari superiori a 250 tsl, su un campione di circa il 10% della flotta in questione. Tali controlli vengono effettuati nel porto più vicino o in un punto di controllo in mare.

4. Procedure di controllo

4.1 I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle zone di pesca malgasce permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario malgascio incaricato dell’ispezione e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni e nel controllo delle attività di pesca.

4.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

4.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

5. Controllo via satellite

Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell'ambito dell'accordo sono soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell'appendice 4.

6. Fermo

6.1 Entro un termine massimo di 24 ore le autorità competenti malgasce informano la Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca malgasce.

6.2 Alla Commissione europea e allo Stato di bandiera è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

7. Verbale di fermo

7.1 Dopo che l’autorità competente malgascia avrà proceduto alla redazione di un verbale di accertamento, il comandante della nave deve firmare il suddetto verbale.

7.2 Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. Se egli rifiuta di firmare il documento, deve precisare i motivi per iscritto e l'ispettore appone la menzione "rifiuto di firma".

7.3 Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità malgasce. In caso di infrazione lieve l'autorità competente malgascia può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l'attività di pesca.

8. Riunione di concertazione in caso di fermo

8.1 Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell'equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità malgasce, con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

8.2 Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

9. Risoluzione del fermo

9.1. Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nel quadro di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

9.2. In caso di procedura transattiva l'importo dell'ammenda applicata è determinato in conformità della normativa malgascia.

9.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l'armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità malgasce una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell'ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell'infrazione.

9.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un'ammenda inferiore alla cauzione depositata, l'importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità malgasce.

9.5. Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

- una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 è stata depositata e accettata dalle competenti autorità malgasce, in attesa dell’espletamento del procedimento giudiziario.

10. Trasbordi

10.1 Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque malgasce effettuano tale operazione nei porti o nella rada dei porti del Madagascar.

10.2. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità malgasce, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- nome delle navi che effettuano il trasbordo;

- nome, numero OMI e bandiera del cargo vettore;

- quantitativo di ogni specie da trasbordare;

- giorno e luogo del trasbordo;

10.3. Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca malgascia. Le navi devono pertanto trasmettere alle competenti autorità malgasce le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca del Madagascar.

10.4. Nella zona di pesca del Madagascar è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente nel Madagascar.

11. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto malgascio consentono agli ispettori del Madagascar di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

APPENDICI

1 - Formulario per la domanda di licenza

2 - Giornale di bordo CTOI

3 – Disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e coordinate della zona di pesca del Madagascar.

Appendice 1 MINISTERO DELLA PESCA DEL MADAGASCAR

DOMANDA DI LICENZA O RINNOVO[6] DI LICENZA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE

1. Nome dell'armatore:

2. Indirizzo dell'armatore:

3. Nome del rappresentante o dell'agente (eventualmente):

4. Indirizzo del rappresentante o dell’agente locale dell’armatore (eventualmente):

………………………………………………………………………………………..

5. Nome del comandante:

6. Nome dell'imbarcazione:

7. Numero di immatricolazione:

8. Numero di fax:

9. Indirizzo di posta elettronica:

10. Codice radio:

11. Data e luogo di costruzione:

12. Stato di bandiera:

13. Porto di immatricolazione:

14. Porto di armamento:

15. Lunghezza fuori tutto:

16. Larghezza:

17. Stazza lorda (TSL):

18. Capacità della stiva:

19. Capacità di refrigerazione e di congelazione:

20. Tipo e potenza del motore:

21. Attrezzi da pesca:

22. Numero di marinai:

23. Sistema di comunicazione:

24. Indicativo di chiamata:

25. Segnaletica utilizzata:

26. Operazioni di pesca praticate:

27. Porto di sbarco:

28. Zone di pesca:

29. Specie da catturare:

30. Periodo di validità:

31. Condizioni particolari:

Parere della direzione generale della pesca e dell'acquacoltura:

Osservazioni del Ministero della pesca:

Appendice 2

GIORNALE DI BORDO PER LA PESCA DEL TONNO |

Palangari Esche vive Ciancioli Reti da traino Altro |

Stato di bandiera: ……………………………………………………………………........................... | Capacità - (TM): ……………………………………………........ |

Numero di immatricolazione: ………………………………………………………………................................... | Comandante: ……………………………………………………….... |

Armatore: ………………………………………………………….......................... | Numero dei membri dell’equipaggio: ….…………………………………………………........................ |

Indirizzo: ………………………………………………………………………….... | Data del rapporto: ………………………………………………...... |

(Auteur du rapport): ………………………………………………................................. | Numero di giorni in mare: | Numero di giorni di pesca: Numero di cale: | Numero della bordata: |

Data | Settore | T° superficiale dell’acqua (ºC) | Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati | Catture | Esca utilizzata Esca utilizzata |

1 - Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. | 3 - Per “giorno” si intende il giorno di cala del palangaro. | 5 - L’ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. |

2 - Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all’ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Spagna. | 4 - Il settore di pesca è riferito alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. | 6 - Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate. |

Appendice 3

[pic]

Appendice 4

Zona di pesca del Madagascar

[pic]

Protocollo (VMS)

che stabilisce le disposizioni relative al controllo via satellite delle navi comunitarie che esercitano la pesca nella ZEE del Madagascar

1. Le disposizioni del presente protocollo completano il protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti dall’accordo di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2012; esse si applicano in conformità del paragrafo 5 del “Capitolo VIII – Controllo” del relativo allegato.

2. Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti in virtù dell’accordo di pesca CE/MADAGASCAR sono soggetti a sorveglianza satellitare durante la loro permanenza nella ZEE malgascia.

Ai fini del controllo via satellite, le autorità malgasce comunicano alla controparte comunitaria le coordinate (latitudine e longitudine) della ZEE del Madagascar.

Le autorità malgasce trasmettono tali informazioni su supporto informatico, espresse in gradi decimali (WGS 84).

3. Le parti procedono a uno scambio di informazioni in merito agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i rispettivi centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 5 e 7. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i Centri di controllo.

4. La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 metri e con un margine di affidabilità del 99%.

5. Ogniqualvolta una nave che pesca nell'ambito dell'Accordo e che è soggetta alla sorveglianza via satellite in forza della legislazione comunitaria entra nella ZEE malgascia, il Centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione al Centro di sorveglianza della pesca (CSP) malgascio, ad intervalli massimi di due ore (identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità). Tali messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

6. I messaggi di cui al punto 5 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25 o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella II.

7. In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di controllo permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile, via fax, le informazioni di cui al punto 5 al Centro di controllo dello Stato di bandiera e al CSP malgascio. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale alle ore 6.00, 12.00 e 18.00, ora del Madagascar. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 5.

Il Centro di controllo dello Stato di bandiera trasmette senza indugio tali messaggi al CSP del Madagascar. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave in questione dovrà uscire dalla ZEE malgascia.

8. I Centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque malgasce. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il CSP malgascio ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 7.

9. Se il CSP malgascio constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 5, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono immediatamente informati.

10. I dati relativi alla sorveglianza comunicati all'altra parte secondo le presenti disposizioni, sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità malgasce, della flotta comunitaria che pesca nell'ambito dell'accordo di pesca CE/Madagascar. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

11. I componenti hardware e software del sistema di controllo via satellite devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione.

Il sistema deve essere interamente automatico e pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il sistema di controllo satellitare o interferire con esso.

I comandanti delle navi provvedono affinché:

- i dati non siano modificati

- l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di localizzazione satellitare non siano ostruite

- l’alimentazione elettrica del dispositivo di localizzazione satellitare non sia interrotta

- il dispositivo di localizzazione satellitare non venga smontato.

12. Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il controllo via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

13. Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo.

14. Le parti convengono di riesaminare le presenti disposizioni, se necessario.

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS AL MADAGASCAR

RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato | Codice | Obbligatorio/facoltativo | Osservazioni |

Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione |

Destinatario | AD | O | Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Mittente | FR | O | Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese |

Stato di bandiera | FS | F |

Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio “POS” |

Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave |

Numero di riferimento interno della parte contraente | IR | F | Dato relativo alla nave – numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |

Numero di immatricolazione esterno | XR | O | Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave |

Latitudine | LA | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84) |

Longitudine | LO | O | Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGGMM (WGS-84) |

Rotta | CO | O | Rotta della nave su scala di 360º |

Velocità | SP | O | Velocità della nave in decine di nodi |

Data | DA | O | Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |

Ora | TI | O | Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |

Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione |

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

- una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione,

- un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

COORDINATE DEL CSP DEL MADAGASCAR

Nome del CSP: Centro di sorveglianza della pesca (CSP)

Tel. CSP: 00 261 20 22 404 10

Fax CSP: 00 261 20 22 490 14

E-mail CSP: csp-mprh@blueline.mg

Tel. e fax DPRA: Direzione della pesca e delle risorse alieutiche (DPRA) 00261 20 22 409 00

E-mail DPRA: mamy.andriantsoa@wanadoo.mg

Indirizzo X25 = 134 164 784 14 dal CSP- Francia

208 034 164 784 14 dal CSP Spagna, CSP Portogallo, CSP Italia

Modello di dichiarazione di entrata/uscita :

DICHIARAZIONE DI ENTRATA NELLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA DEL MADAGASCAR

ENTRY REPORT IN MADAGASCAR ECONOMIC EXCLUSIVE ZONE

INFORME DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ZEE DE MADAGASCAR

A: Centre de Surveillance des Pêches du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques – Madagascar

e-mail: csp-mprh@blueline.mg

Fax: 00 261 20 22 490 14

DA:

Nome della nave:

Indicativo di chiamata via radio:

Numero della licenza:

Nazionalità:

Tipo di imbarcazione:

Data di entrata:

Ora di entrata:

Posizione di entrata:

Catture a bordo prima dell'entrata nella zona:

Cattura | Numero | Peso |

Tonno rosso/Thunnus maccoyii |

Tonno albacora/Thunnus albacares |

Tonno obeso/Thunnus obesus |

Tonno bianco/Thunnus alalunga |

Pesce spada/ Xiphias gladius |

Marlin bianco/Tetrapturus audax |

Marlin nero/Makaira indica |

Pesci vela/Istiophorus spp. |

Tonnetto striato/Katsuwonus pelamis |

Altro |

TOTALE |

DICHIARAZIONE DI USCITA DALLA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA DEL MADAGASCAR

DEPARTURE REPORT OF MADAGASCAR ECONOMIC EXCLUSIVE ZONE

INFORME DE SALIDA DE LA ZEE DE MADAGASCAR

A: Centre de Surveillance des Pêches du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques – Madagascar

e-mail: csp-mprh@blueline.mg

Fax: 00 261 20 22 490 14

DA:

Nome della nave:

Indicativo di chiamata via radio:

Numero della licenza:

Nazionalità:

Tipo di imbarcazione:

Data di uscita:

Ora di uscita:

Posizione di uscita:

Catture a bordo al momento dell'uscita dalla zona:

Cattura | Numero | Peso |

Tonno rosso/Thunnus maccoyii |

Tonno albacora/Thunnus albacares |

Tonno obeso/Thunnus obesus |

Tonno bianco/Thunnus alalunga |

Pesce spada/ Xiphias gladius |

Marlin bianco/Tetrapturus audax |

Marlin nero/Makaira indica |

Pesci vela/Istiophorus spp. |

Tonnetto striato/Katsuwonus pelamis |

Altro |

TOTALE |

[1] Approvato dal regolamento (CE) n. 555/2005 del Consiglio, del 17 febbraio 2005.

[2] GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

[3] Nel caso in cui le catture constatate nel 2006 superino le 11 000 tonnellate di riferimento, il quantitativo di riferimento viene portato a 12 000 tonnellate a decorrere dal 1° gennaio 2007. In tal caso il corrispettivo finanziario sarà di 780 000 EUR, al quale verrà aggiunto un importo specifico di 300 000 EUR destinati all'attuazione della politica settoriale della pesca.

[4] Conformi alle norme internazionali

[5] Di cui almeno 70 marittimi sul totale della flotta europea appartenenti ai paesi membri della CTOI.

[6] Barrare le diciture non pertinenti.

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