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Document 52007IG1109(01)

Iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione 2007/…/GAI del Consiglio del … relativa all'attuazione della decisione 2007/…/GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera

GU C 267 del 9.11.2007, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 267/4


Iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione 2007/…/GAI del Consiglio del … relativa all'attuazione della decisione 2007/…/GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera

(2007/C 267/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

visto l'articolo 33 della decisione 2007/…/GAI (1),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il … 2007 il Consiglio ha adottato la decisione 2007/…/GAI.

(2)

Con la decisione 2007/…/GAI sono stati recepiti nel quadro giuridico dell'Unione europea gli elementi fondamentali del trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (in prosieguo «trattato di Prüm»), del 27 maggio 2005.

(3)

L'articolo 33 della decisione 2007/…/GAI prevede che il Consiglio adotti le misure necessarie per l'attuazione della decisione 2007/…/GAI a livello dell'Unione secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), seconda frase, del trattato. Tali misure devono basarsi sull'accordo attuativo del 5 dicembre 2006 per quanto concerne l'attuazione amministrativa e tecnica e l'applicazione del trattato di Prüm.

(4)

La presente decisione stabilisce le disposizioni normative comuni indispensabili per l'attuazione amministrativa e tecnica delle forme di cooperazione previste nella decisione 2007/…/GAI. L'allegato contiene modalità di applicazione di natura tecnica. Inoltre, un manuale distinto, contenente esclusivamente informazioni fattuali fornite dagli Stati membri, sarà elaborato e aggiornato dal Segretariato generale del Consiglio,

DECIDE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo della presente decisione è quello di stabilire le disposizioni amministrative e tecniche necessarie all'attuazione della decisione 2007/…/GAI, segnatamente per lo scambio automatizzato di dati sul DNA, dati dattiloscopici e dati di immatricolazione dei veicoli di cui al capo II nonché per le altre forme di cooperazione previste al capo V.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

a)

«consultazione» e «raffronto», di cui agli articoli 3, 4 e 9 della decisione 2007/…/GAI, le procedure mediante cui si stabilisce se vi sia concordanza tra, rispettivamente, i dati sul DNA o i dati dattiloscopici comunicati da uno Stato membro e i dati sul DNA o i dati dattiloscopici memorizzati nella banca dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri;

b)

«consultazione automatizzata», di cui all'articolo 12 della decisione 2007/…/GAI, la procedura di accesso on-line per consultare le banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri;

c)

«dati indicizzati sul DNA», un profilo DNA e un numero di riferimento;

d)

«profilo DNA», un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;

e)

«parte non codificante del DNA», regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprietà funzionale di un organismo;

f)

«profilo DNA indicizzato», il profilo DNA di una persona identificata;

g)

«profilo DNA non identificato», profilo DNA ottenuto da tracce rilevate nel corso delle indagini sui reati e appartenente ad una persona non ancora identificata;

h)

«annotazione», contrassegno apposto da uno Stato membro su un profilo DNA contenuto nella banca dati nazionale, indicante il fatto che è già stata evidenziata una concordanza su tale profilo DNA in seguito ad una consultazione o ad un raffronto realizzati da un altro Stato membro;

i)

«dati dattiloscopici», immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti nonché modelli di tali immagini (minutiae codificate), quando sono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata;

j)

«dati di immatricolazione dei veicoli», l'insieme dei dati di cui al capitolo III dell'allegato della presente decisione;

k)

l'espressione «caso per caso», di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase, all'articolo 9, paragrafo 1, seconda frase, e all'articolo 12, paragrafo 1, seconda frase, della decisione 2007/…/GAI, un singolo fascicolo d'indagine o fascicolo penale. Se tale fascicolo contiene più di un profilo DNA, dato dattiloscopico o dato di immatricolazione di un veicolo, questi possono essere trasmessi insieme come singola domanda.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI PER LO SCAMBIO DI DATI

Articolo 3

Specifiche tecniche

Gli Stati membri osservano le specifiche tecniche comuni per quanto riguarda tutte le domande e le risposte relative alle consultazioni e ai raffronti dei profili DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli. Tali specifiche tecniche sono descritte nell'allegato della presente decisione.

Articolo 4

Reti di comunicazione

Lo scambio elettronico tra gli Stati membri di dati sul DNA, di dati dattiloscopici e di dati di immatricolazione dei veicoli si effettua mediante la rete di comunicazione Servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA II) e le successive versioni.

Articolo 5

Disponibilità dello scambio automatizzato di dati

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie atte a garantire che la consultazione o il raffronto automatizzati dei dati sul DNA, dei dati dattiloscopici e dei dati di immatricolazione dei veicoli possa effettuarsi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. In caso di guasto tecnico, i punti di contatto nazionali degli Stati membri si informano l'un l'altro immediatamente e concordano a titolo temporaneo un sistema di scambio di informazioni alternativo conformemente alla normativa applicabile. Lo scambio automatizzato di dati viene ristabilito il più presto possibile.

Articolo 6

Numeri di riferimento per i dati sul DNA e i dati dattiloscopici

I numeri di riferimento di cui agli articoli 2 e 8 della decisione 2007/…/GAI sono formati da una combinazione dei seguenti elementi:

1)

un codice che consenta agli Stati membri, in caso di concordanza, di ricercare dati personali e altre informazioni nelle loro banche dati al fine di trasmetterli a uno, a più o a tutti gli Stati membri, conformemente a quanto previsto dagli articoli 5 o 10 della decisione 2007/…/GAI;

2)

un codice per indicare l'origine nazionale del profilo DNA o dei dati dattiloscopici; e

3)

per quanto riguarda i dati sul DNA, un codice per indicare il tipo di profilo DNA.

CAPO III

DATI SUL DNA

Articolo 7

Principi applicabili allo scambio di dati sul DNA

1.   Gli Stati membri utilizzano le norme esistenti in materia di scambio di dati sul DNA, quali la «serie europea standard» (European Standard Set — ESS) o la serie di loci standard dell'Interpol (Interpol Standard Set of Loci — ISSOL).

2.   Per la consultazione e il raffronto automatizzati di profili DNA, la procedura di trasmissione avviene nell'ambito di una struttura decentrata.

3.   Sono adottate misure appropriate per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati in transito verso altri Stati membri, compresa la loro cifratura.

4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie atte a garantire l'integrità dei profili DNA messi a disposizione degli altri Stati membri o ad essi inviati per raffronto e ad assicurare che tali misure siano conformi alle norme internazionali quali la norma ISO 17025.

5.   Gli Stati membri utilizzano i codici di Stato membro conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2.

Articolo 8

Norme per le domande e le risposte in relazione ai dati sul DNA

1.   La domanda di consultazione o di raffronto automatizzati di cui agli articoli 3 o 4 della decisione 2007/…/GAI contiene unicamente le seguenti informazioni:

a)

il codice di Stato membro dello Stato membro richiedente;

b)

la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;

c)

i profili DNA e i relativi numeri di riferimento;

d)

i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati);

e)

le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualità delle procedure di consultazione automatizzata.

2.   La risposta (relazione sulla concordanza) alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene unicamente le seguenti informazioni:

a)

un'indicazione della presenza o meno di concordanze (hit/no hit);

b)

la data, l'ora e il numero di riferimento della domanda;

c)

la data, l'ora e il numero di riferimento della risposta;

d)

i codici di Stato membro dello Stato membro richiedente e richiesto;

e)

i numeri di riferimento dello Stato membro richiedente e richiesto;

f)

i tipi di profili DNA trasmessi (profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati);

g)

i profili DNA richiesti e quelli per cui è riscontrata una concordanza; e

h)

le informazioni necessarie per controllare i sistemi di banche dati e per il controllo di qualità delle procedure di consultazione automatizzata.

3.   La notifica automatizzata di una concordanza è fornita solo se la consultazione o il raffronto automatizzati abbiano evidenziato una concordanza di un numero minimo di loci. Detto numero minimo è indicato nel capitolo I dell'allegato della presente decisione.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché le domande siano conformi alle dichiarazioni formulate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione 2007/…/GAI. Tali dichiarazioni figurano nel manuale di cui all'articolo 18, paragrafo 2, della presente decisione.

Articolo 9

Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA non identificati di cui all'articolo 3 della decisione 2007/…/GAI

1.   Se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato non è stata riscontrata alcuna concordanza nella banca dati nazionale o se è stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, il profilo DNA non identificato può essere trasmesso alle banche dati di tutti gli altri Stati membri e, se nella consultazione a partire da un profilo DNA non identificato, sono riscontrate concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati nelle banche dati degli altri Stati membri, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente; se non possono essere riscontrate concordanze nelle banche dati degli altri Stati membri, ciò è comunicato automaticamente allo Stato membro richiedente.

2.   Se nella consultazione con un profilo DNA non identificato è riscontrata una concordanza nelle banche dati degli altri Stati membri, ciascuno Stato membro interessato può inserire una annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale.

Articolo 10

Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA indicizzati di cui all'articolo 3 della decisione 2007/…/GAI

Se nella consultazione con un profilo DNA indicizzato non è stata riscontrata nella banca dati nazionale alcuna corrispondenza con un profilo DNA indicizzato o è stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, tale profilo DNA indicizzato può allora essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati membri e, se nella consultazione a partire da tale profilo DNA indicizzato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente; se nelle banche dati degli altri Stati membri non è possibile riscontrare concordanze, ciò è comunicato automaticamente allo Stato membro richiedente.

Articolo 11

Procedura di trasmissione per il raffronto automatizzato dei profili DNA non identificati di cui all'articolo 4 della decisione 2007/…/GAI

1.   Se nel raffronto con un profilo DNA non identificato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente.

2.   Se nel raffronto con profili DNA non identificati sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati, ciascuno Stato membro interessato può inserire una annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale.

CAPO IV

DATI DATTILOSCOPICI

Articolo 12

Principi applicabili allo scambio di dati dattiloscopici

1.   La digitalizzazione di dati dattiloscopici e la relativa trasmissione agli altri Stati membri è effettuata secondo un formato dati uniforme di cui al capitolo II dell'allegato della presente decisione.

2.   Ciascuno Stato membro garantisce che i dati dattiloscopici da esso trasmessi siano di qualità sufficiente per un raffronto tramite il sistema di identificazione automatizzato delle impronte digitali (AFIS).

3.   La procedura di trasmissione per lo scambio di dati dattiloscopici avviene nell'ambito di una struttura decentrata.

4.   Sono adottate misure appropriate per garantire la riservatezza e l'integrità dei dati dattiloscopici trasmessi agli altri Stati membri, compresa la loro cifratura.

5.   Gli Stati membri utilizzano i codici di Stato membro conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2.

Articolo 13

Capacità di consultazione per i dati dattiloscopici

1.   Ogni Stato membro provvede affinché le sue domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto. Gli Stati membri presentano al Segretariato generale del Consiglio le dichiarazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, in cui stabiliscono le capacità massime di consultazione al giorno per i dati dattiloscopici di persone identificate e per quelli di persone non ancora identificate.

2.   Il numero massimo di candidati ammessi per trasmissione a fini di verifica figura nel capitolo II dell'allegato della presente decisione.

Articolo 14

Norme applicabili alle domande e risposte relative ai dati dattiloscopici

1.   Lo Stato membro richiesto verifica senza indugio la qualità dei dati dattiloscopici trasmessi tramite una procedura interamente automatizzata. Qualora i dati dovessero risultare non idonei per un raffronto automatizzato, lo Stato membro richiesto informa senza indugio lo Stato membro richiedente.

2.   Lo Stato membro richiesto effettua le consultazioni secondo l'ordine in cui sono pervenute le domande. Le domande sono esaminate entro 24 ore tramite una procedura interamente automatizzata. Lo Stato membro richiedente, qualora lo esiga il suo ordinamento nazionale, può chiedere un trattamento accelerato delle sue domande e lo Stato membro richiesto effettua le consultazioni senza indugio. Qualora i termini non possano essere rispettati per cause di forza maggiore, il raffronto è effettuato senza indugio non appena siano stati rimossi gli impedimenti.

CAPO V

DATI DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI

Articolo 15

Principi applicabili alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

1.   Per la consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli gli Stati membri utilizzano una versione dell'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) appositamente prevista per le finalità dell'articolo 12 della decisione 2007/…/GAI, e le versioni modificate di tale software.

2.   La consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli avviene nell'ambito di una struttura decentrata.

3.   Le informazioni scambiate tramite il sistema EUCARIS sono trasmesse in forma cifrata.

4.   Gli elementi dei dati di immatricolazione dei veicoli da scambiare figurano nel capitolo III dell'allegato della presente decisione.

5.   Nell'attuazione dell'articolo 12 della decisione 2007/…/GAI, gli Stati membri possono dare la priorità alle consultazioni connesse con la lotta contro le forme gravi di criminalità in caso di limitate capacità tecniche.

Articolo 16

Spese

Gli Stati membri sostengono le spese derivanti dalla gestione e dall'utilizzo dell'applicazione software EUCARIS di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

CAPO VI

COOPERAZIONE DI POLIZIA

Articolo 17

1.   Conformemente al capo V della decisione 2007/…/GAI, in particolare alle dichiarazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 19, paragrafi 2 e 4, ciascuno Stato membro può definire le procedure per porre in essere operazioni congiunte, le procedure per le domande provenienti dagli altri Stati membri con riguardo a tali operazioni, nonché altri aspetti pratici e le modalità operative applicabili a tali operazioni.

2.   Gli Stati membri possono altresì designare punti di contatto appropriati in modo da consentire agli altri Stati membri di rivolgersi alle autorità competenti qualora non sia stata definita una procedura per porre in essere operazioni congiunte.

3.   Una domanda per porre in essere un'operazione congiunta può essere formulata dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro. Prima dell'avvio di un'operazione specifica, gli Stati membri prendono accordi verbali o scritti che possono riguardare i seguenti aspetti:

a)

le autorità competenti degli Stati membri per l'operazione;

b)

lo scopo specifico dell'operazione;

c)

lo Stato membro di destinazione in cui si effettua l'operazione;

d)

la zona geografica dello Stato membro di destinazione in cui si effettua l'operazione;

e)

il periodo coperto dall'operazione;

f)

l'assistenza specifica che lo Stato membro o gli Stati membri di origine devono fornire allo Stato membro di destinazione, compresi funzionari o altri agenti, elementi materiali e finanziari;

g)

i funzionari che partecipano all'operazione;

h)

il funzionario che ha il controllo dell'operazione;

i)

i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l'operazione;

j)

le armi, le munizioni e le attrezzature specifiche che i funzionari dello Stato membro di origine possono utilizzare durante l'operazione a norma della decisione 2007/…/GAI;

k)

le modalità logistiche relative al trasporto, all'alloggio e alla sicurezza;

l)

la presa in carico delle spese dell'operazione congiunta, se differisce da quanto disposto dall'articolo 34, prima frase, della decisione 2007/…/GAI;

m)

qualsiasi altro eventuale elemento richiesto.

4.   Le dichiarazioni, le procedure e le designazioni di cui al presente articolo figurano nel manuale di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Allegato e manuale

1.   Ulteriori modalità concernenti l'attuazione tecnica e amministrativa della decisione 2007/…/GAI figurano nell'allegato della presente decisione. L'allegato può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

2.   Il Segretariato generale del Consiglio elabora e aggiorna un manuale contenente esclusivamente informazioni fattuali fornite dagli Stati membri mediante dichiarazioni formulate a norma della decisione 2007/…/GAI o della presente decisione o mediante notifiche al Segretariato generale del Consiglio. Il manuale assume la forma di un documento del Consiglio.

Articolo 19

Autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, della presente decisione, gli Stati membri comunicano al Segretariato generale del Consiglio le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati o le autorità giudiziarie di cui all'articolo 30, paragrafo 5, della decisione 2007/…/GAI.

Articolo 20

Decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2007/…/GAI

1.   Il Consiglio adotta la decisione di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2007/…/GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario che figura nel capitolo IV dell'allegato della presente decisione.

2.   Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo II della decisione 2007/…/GAI, la relazione di valutazione si basa inoltre su una visita di valutazione e un'esperienza pilota effettuate quando lo Stato membro interessato ha informato il Segretariato generale a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, prima frase, della decisione 2007/…/GAI.

3.   Ulteriori modalità relative alla procedura figurano nel capitolo IV dell'allegato della presente decisione.

Articolo 21

Valutazione dello scambio di dati

1.   Una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del capo II della decisione 2007/…/GAI è effettuata su base annuale. La valutazione riguarda gli Stati membri che applicano già la decisione 2007/…/GAI al momento della valutazione ed è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati membri interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati membri interessati.

2.   Ulteriori modalità relative alla procedura figurano nel capitolo IV dell'allegato della presente decisione.

Articolo 22

Rapporto con l'accordo attuativo del trattato di Prüm

Per gli Stati membri vincolati dal trattato di Prüm le pertinenti disposizioni della presente decisione e dell'allegato, quando saranno pienamente in vigore, prevalgono sulle disposizioni corrispondenti contemplate dall'accordo attuativo del trattato di Prüm. Eventuali altre disposizioni dell'accordo attuativo restano applicabili fra le parti contraenti del trattato di Prüm.

Articolo 23

Applicazione

La presente decisione ha effetto venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì …

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU L …


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