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Document 52007DC0045

Relazione della Commissione al Consiglio sull’applicazione dell’allegato X dello statuto - (regolamento n. 3019/1987 del Consiglio, del 5 ottobre 1987) - Anno 2005

/* COM/2007/0045 def. */

52007DC0045

Relazione della Commissione al Consiglio sull’applicazione dell’allegato X dello statuto - (regolamento n. 3019/1987 del Consiglio, del 5 ottobre 1987) - Anno 2005 /* COM/2007/0045 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.2.2007

COM(2007) 45 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sull’applicazione dell’allegato X dello statuto (regolamento n. 3019/1987 del Consiglio, del 5 ottobre 1987) Anno 2005

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sull ’applicazione dell’allegato X dello statuto (regolamento n. 3019/1987 del Consiglio, del 5 ottobre 1987) Anno 2005

INTRODUZIONE

Ai sensi dell’articolo 101 bis dello statuto, fatte salve le altre disposizioni dello statuto, l’allegato X stabilisce le disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio nei paesi terzi.

Ai sensi dell’articolo 14 dell’allegato X, “la Commissione presenta ogni anno al Consiglio una relazione concernente l’applicazione del presente allegato e segnatamente la fissazione del tasso dell’indennità correlata alle condizioni di vita conformemente all’articolo 10”.

Dal 1° gennaio 1988, la Commissione ha redatto quindici relazioni riguardanti i periodi seguenti: ottobre 1987-dicembre 1988, 1989, 1990-1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997-1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Assunzioni

Al 31 dicembre 2005, 1 021 funzionari/agenti temporanei prestavano servizio presso le delegazioni[1] (1 008 al 31 dicembre 2004). Alla stessa data, erano stati creati 26 posti di agente contrattuale.

Nel 2005, il loro numero:

- è stato aumentato di:

- 3 unità della dotazione 2005; 8 posti supplementari sono stati messi a disposizione da altre DG.

Al 31 dicembre 2005, 966 di questi posti erano occupati nelle delegazioni. I 55 posti vacanti rappresentavano il 5,5% del personale, rispetto all'11,11% (112 posti vacanti) del 2004.

Articolo 2: Mobilità

Rotazione

L’esercizio di rotazione 2005 ha riguardato 170 funzionari (196 nel 2004) iscritti nell’elenco di rotazione e ha comportato:

- 54 trasferimenti fra delegazioni (60 nel 2004);

- 89 trasferimenti fra una delegazione e la sede (89 nel 2004);

- 12 cessazioni dal servizio (15 nel 2004);

- 19 funzionari rimasti nelle rispettive sedi di servizio (32 nel 2004).

Il criterio dell’alternanza delle assegnazioni tra delegazioni e sede centrale ha comportato:

- 89 trasferimenti fra una delegazione e la sede (89 nel 2004);

- 82 trasferimenti sede - delegazione (94 nel 2004).

Nel quadro dell’esercizio di rotazione 2005 vi sono stati in tutto 237 trasferimenti (258 nel 2004).

Ridistribuzione

Sono stati ridistribuiti 8 posti:

- 1 posto A dall'India allo Sri Lanka (upgrading delegazione);

- 1 posto A dalla Russia alla Moldavia;

- 1 posto B dalla Russia alla Moldavia;

- 1 posto C dal Giappone allo Sri Lanka;

- 1 posto C dal Ghana all'Etiopia;

- 1 posto A dal Nicaragua all'Honduras;

- 1 posto A dal Nicaragua a El Salvador;

- 1 posto A dalla Mauritania al Kenya (inviato speciale Somalia).

Articolo 3: Riqualificazione

Nel 2005, le decisioni relative alla riqualificazione hanno riguardato 58 funzionari dei Servizi esterni riassegnati alla sede centrale in una Direzione generale del gruppo Relazioni esterne nel quadro della politica di rotazione.

CAPITOLO 2: OBBLIGHI

Articolo 4: Esercizio delle funzioni nel luogo di assegnazione

Questo articolo non richiede commenti particolari.

Articolo 5: Alloggio

Alla fine del 2005, la DG Relazioni esterne ha completato i lavori relativi alle norme in materia di alloggio applicabili nei paesi terzi. Tutte le delegazioni dispongono ormai di norme per l’affitto di alloggi nel paese ospitante. Nel contempo, le responsabilità amministrative sono state trasferite alle delegazioni.

CAPITOLO 3: CONDIZIONI DI LAVORO

Articoli 6, 7 e 9: Congedo annuale

I funzionari con sede di servizio in un paese terzo continuano ad adoperarsi per utilizzare i giorni a cui hanno diritto e ridurre il numero di giorni riportati, attenendosi in tal modo alle raccomandazioni della sede. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che il decentramento amministrativo, seppure accompagnato da un aumento del personale, ha comportato un carico di lavoro supplementare che, in una certa misura, ha impedito ai funzionari di prendere il numero di giorni di congedo desiderato.

La tabella seguente indica che su 912 funzionari e agenti contrattuali, la maggioranza (54,84%) riporta meno di 14 giorni di congedo annuale. La percentuale di riporti superiori a 14 giorni è diminuita rispetto all’esercizio precedente (45,16% rispetto al 47,12%), mentre quella dei riporti compresi tra 36 e 50 giorni registra un leggero aumento (5,92% rispetto al 5,89%). Si è constatata una diminuzione nel caso dei riporti compresi tra 50 e 70 giorni: 2,3% nel 2005 rispetto al 3,44% del 2004.

Situazione dei riporti di congedi annuali |

Numero di funzionari | Riporti 2003/2004 | Riporti 2005/2006 |

Meno di 14 giorni | 431 | 500 |

52,88% | 54,84% |

Più di 14 giorni | 384 | 412 |

47,12% | 45,16% |

Tra 14 e 35 giorni | 298 | 323 |

36,56% | 35,42% |

Tra 36 e 49 giorni | 48 | 54 |

5,89% | 5,92% |

Tra 50 e 70 giorni | 28 | 21 |

3,44% | 2,3% |

Più di 70 giorni | 10 | 14 |

1,23% | 1,53% |

Totale dei funzionari e agenti contrattuali | 815 | 912 |

ARTICOLI 8 E 9 PAR. 2: CONCESSIONE IN VIA ECCEZIONALE DI UN CONGEDO PER RIPOSO

Il 28 aprile 2004, la Commissione ha deciso di trasferire al direttore generale della DG RELEX l'esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a stipulare i contratti di assunzione.

Dall’entrata in vigore del nuovo statuto, a decorrere dal 1º maggio 2004, la concessione in via eccezionale di un congedo di riposo si applica anche agli agenti contrattuali con sede di servizio nei paesi terzi.

Nel quadro del consueto esercizio annuale, l'8 aprile 2005 l'AIPN ha deciso di concedere in via eccezionale congedi di riposo relativi all’esercizio 2005 solo per le sedi di servizio in cui le condizioni di vita sono state giudicate “particolarmente disagiate” in base ai parametri utilizzati per fissare annualmente l’indennità correlata alle condizioni di vita, e per le sedi di servizio dichiarate “in crisi”.

La rigorosa applicazione delle condizioni di cui all’articolo 8 dell’allegato X ha comportato la concessione di questo diritto a 32 sedi di servizio nel 2005 (cfr. l’allegato I), rispetto a 30 sedi nel 2004. Per le sedi in crisi, il diritto è concesso proporzionalmente alla durata effettiva della crisi.

CAPITOLO 4: REGIME PECUNIARIOE VANTAGGI SOCIALI

SEZIONE 1: REGIME PECUNIARIO E ASSEGNI FAMILIARI

ARTICOLO 10 PAR. 1: INDENNITÀ CORRELATA ALLE CONDIZIONI DI VITA

Il 28 aprile 2004, la Commissione ha deciso di trasferire al direttore generale della DG RELEX l'esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a stipulare i contratti di assunzione.

Dall’entrata in vigore del nuovo statuto, a decorrere dal 1º maggio 2004, l’indennità correlata alle condizioni di vita si applica anche agli agenti contrattuali con sede di servizio nei paesi terzi.

Il 20 dicembre 2004, l'AIPN ha adottato i tassi dell’indennità correlata alle condizioni di vita per l’esercizio 2005. Tali tassi figurano nella tabella dell’allegato II.

- 1 aumento (da 15 a 20%): Giamaica;

- 2 aumenti (da 30 a 35%): Laos e Pakistan;

- 1 diminuzione (da 20 a 15%): Romania;

- 1 diminuzione (da 30 a 25%): Capo Verde;

- 2 diminuzioni (da 35 a 30%): Algeria e Serbia e Montenegro (Kosovo).

Si è proceduto altresì a un’operazione intermedia, con effetto al 1º luglio 2005, (decisione AIPN del 21 settembre 2005), per le seguenti sedi di servizio:

- 1 aumento (da 15 a 20%): Sudafrica;

- 1 diminuzione (da 20 a 15%): Bulgaria;

- 3 soppressioni (da 10 a 0%): Australia, Croazia e Nuova Zelanda (dato che i servizi considerano le condizioni di vita in tali paesi come equivalenti alle condizioni abituali nella Comunità EUR 25 (cfr. l'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato X dello statuto).

Articolo 10 par. 2: Indennità complementare

Il 28 aprile 2004, la Commissione ha deciso di trasferire al direttore generale della DG RELEX l'esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina (AIPN) e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a stipulare i contratti di assunzione.

Dall’entrata in vigore del nuovo statuto, a decorrere dal 1º maggio 2004, l’indennità complementare si applica anche agli agenti contrattuali con sede di servizio nei paesi terzi.

Nel 2005, non sono state versate nuove indennità complementari. L'indennità complementare è stata ridotta nel caso della seguente sede di servizio:

Delegazione | Data di entrata in vigore | Indennità (%) | Numero di funzionari interessati |

Costa d’Avorio (Abidjan) | Il 7.11.2004 Dall’8.11.2004 Dall'1.6.2005 | 5 10 5 | 8 |

ARTICOLI 11 E 12: MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Per quanto riguarda la moneta di pagamento delle retribuzioni nel 2005, le percentuali medie in relazione ai funzionari e agenti contrattuali interessati sono le seguenti:

- il 72% ha optato per il pagamento dello stipendio in euro in virtù dell’articolo 11 dell’allegato X dello statuto;

- il 25% ha chiesto il pagamento di una parte della retribuzione in moneta locale; di questi, il 48% ha chiesto il massimo previsto dalle direttive interne relative all’articolo 12 dell’allegato X dello statuto (80%) e gli altri hanno optato per percentuali oscillanti fra il 7 e il 78%;

- infine, il 14% ha chiesto, sulla base dei documenti giustificativi necessari, il pagamento di una parte della retribuzione in una moneta diversa da quella della sede di servizio, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, dell’allegato X dello statuto (Angola, Kazakistan, Repubblica democratica del Congo e Ucraina).

Articolo 13: Coefficienti correttori

Dall’entrata in vigore del nuovo statuto, a decorrere dal 1º maggio 2004:

- i coefficienti correttori si applicano anche agli agenti contrattuali con sede di servizio nei paesi terzi;

- conformemente all'articolo 13 dell'allegato X del nuovo statuto, il Consiglio fissa una volta l'anno i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi.

L’articolo 33, paragrafo 4, del trattato di adesione dei dieci nuovi Stati membri ha istituito una base giuridica che autorizza la proroga dell’applicazione dell’allegato X dello statuto (regime paesi terzi) ai funzionari che continuano a prestare servizio nei nuovi Stati membri per un periodo massimo di quindici mesi dopo l’adesione. Occorre pertanto fissare coefficienti correttori per i nuovi Stati membri in conformità non solo dell’allegato XI dello statuto ma anche dell’allegato X.

Il 27 febbraio 2006, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 351/2006[2] che stabilisce i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1º luglio 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

Inoltre, il 18 luglio 2005[3], la Commissione ha approvato la decisione che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre, 1° dicembre 2004 e 1º gennaio 2005 e, il 16 gennaio 2006[4], la decisione che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2005 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi.

Nel 2005 il gruppo di lavoro articolo 64 dello statuto ha proceduto a una prima valutazione della possibilità di un maggiore coordinamento tra i principali organismi pubblici attivi nel settore, per migliorare ulteriormente la qualità statistica dei coefficienti correttori e conseguire una maggiore convergenza tra i risultati ottenuti dai suddetti organismi.

Articolo 15: Indennità scolastica

L’importo globale pagato per le indennità scolastiche per l’anno scolastico 2004/2005 è pari a 3 818 180,64 euro. È stato mantenuto il sistema di concessione di anticipi sull’indennità scolastica per i funzionari che devono fare fronte a oneri scolastici particolarmente elevati. Tutti gli anticipi concessi per l’anno scolastico 2004/2005 sono stati regolarizzati entro i termini previsti.

L’aumento generale delle tasse scolastiche in alcune delegazioni ha indotto la Commissione ad autorizzare il superamento del massimale, segnatamente nel caso di Giappone, Washington e New York.

Tali superamenti, tuttavia, sono stati autorizzati in via eccezionale soltanto per gli alunni che frequentano, presso la sede di servizio del funzionario, una scuola internazionale che rilasci diplomi di maturità europei/internazionali, al fine di garantire una continuità scolastica. Inoltre, sempre in base al principio di continuità degli studi, anche 17 funzionari impegnati in attività di riqualificazione, contemplati dall’allegato X, hanno potuto beneficiare del superamento del massimale per l'anno scolastico 2004/2005. L’importo complessivo pagato per il superamento del massimale per l’anno scolastico 2004/2005 ammonta a 181 987,43 Euro.

Nel periodo 2004/2005, la Commissione ha proceduto altresì a un primo esercizio di concessione di indennità scolastica di tipo A. Tale indennità, riguardante i bambini di età inferiore agli 8 anni che non frequentano la prima elementare, è stata instaurata con la riforma amministrativa del 1º maggio 2004. In applicazione dell'articolo 15 dell'allegato X, la Commissione ha potuto contribuire in parte alle spese sostenute per figli in età prescolare dai funzionari che prestano servizio in paesi terzi. In 35 casi è stato concesso il superamento del massimale, per un importo complessivo di 79 900 euro. Sono state rimborsate 65 domande entro i limiti del massimale per un importo complessivo di 27 042,64 euro.

ARTICOLO 16: INDENNITÀ DI PRIMA SISTEMAZIONE E DI NUOVA SISTEMAZIONE

L’importo complessivo versato per le indennità di prima sistemazione (per i funzionari trasferiti dalla sede a una delegazione o da una delegazione ad un’altra) e di nuova sistemazione (per i funzionari in delegazione che cessano definitivamente il servizio) ammonta, per il 2005, a 3 176 424,63 euro (2 440 382,86 euro nel 2004).

Detto importo è ripartito come segue:

- Indennità di prima sistemazione

- 2 544 183,03 euro per i pagamenti effettuati in Belgio direttamente dalla PAIE;

- 346 645,77 con ordini distinti per i pagamenti in moneta locale nella sede di servizio dei funzionari, previa applicazione della parità economica (coefficiente correttore e relativo tasso di cambio).

- Indennità di nuova sistemazione

- 55 206,19 euro per la sistemazione in Belgio;

- 230 389,64 euro per i pagamenti in moneta locale nel paese di nuova sistemazione del funzionario, con applicazione della parità economica.

SEZIONE 2: REGOLE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE

ARTICOLO 17: RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASLOCO DEL MOBILIO E DELLE SPESE REALI DI SISTEMAZIONE SOSTENUTE DAI FUNZIONARI CHE NON DISPONGONO PIÙ NELLA STESSA SEDE DI SERVIZIO DI UN ALLOGGIO AMMOBILIATO MESSO A DISPOSIZIONE DALL’ISTITUZIONE

Nel 2005 questo articolo non è stato applicato.

Articolo 18: Alloggio provvisorio

Nel 2005 sono state prese 164 decisioni[5] di autorizzazione di alloggio provvisorio (187 nel 1998, 163 nel 1999, 195 nel 2000, 184 nel 2001, 318 nel 2002, 270 nel 2003 e 284 nel 2004).

Articolo 19: Vettura di servizio/indennità chilometrica

Nel 2005 questo articolo non è stato applicato.

Articolo 20: Spese di viaggio connesse con i congedi per riposo

Le spese di viaggio relative ai congedi di riposo sono state rimborsate sulla base della distanza tra la sede di servizio e la località fissata dalla Commissione per il congedo. In caso di deroga alla località del congedo di riposo, il rimborso è stato effettuato nei limiti del costo pertinente. Le spese effettuate nel 2005 sono state pari a 700 000 euro.

Articolo 21: Rimborso delle spese di trasporto degli effetti personali, trasloco, custodia dei mobili

Nel 2005 sono stati effettuati 324 traslochi (266 nel 1998, 237 nel 1999, 278 nel 2000, 324 nel 2001, 358 nel 2002, 331 nel 2003 e 415 nel 2004) sulla base delle regole relative al trasloco degli effetti personali aggiornate nel 1997 e applicate dal 1998.

Articolo 23: Rimborso dell ’AFFITTO AI FUNZIONARI CHE NON BENEFICIANO DI UN ALLOGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DALL’ISTITUZIONE

Nel 2005[6] l’articolo 23 è stato applicato in 134 casi, 48 dei quali riguardanti funzionari e 86 concernenti agenti contrattuali (10 nel 1999, 8 nel 2000, 7 nel 2001, 31 nel 2002, 40 nel 2003 e 31 nel 2004).

SEZIONE 3: PREVIDENZA SOCIALE

ARTICOLO 24, PAR. 3: RIMPATRIO PER MOTIVI SANITARI IN CASO DI URGENZA O DI ESTREMA URGENZA

Nel 2005, il servizio medico ha autorizzato 77 rimpatri per motivi sanitari: 58 riguardavano casi urgenti (le evacuazioni d’urgenza ammontano complessivamente a 75 poiché alcune persone che necessitavano di particolare assistenza sono state evacuate più volte) e 2 casi di estrema urgenza.

Nel 2005 il premio annuo SOS Air Ambulance è ammontato a 16 905 euro.

Articolo 25: Assicurazione contro gli infortuni delle persone a carico del funzionario

Nel 2005 sono stati presentati 5 fascicoli riguardanti infortuni nel quadro dell’assicurazione relativa alle persone a carico del funzionario.

ALLEGATO I

DETERMINAZIONE DEI DIRITTI A CONGEDI DI RIPOSO (Articolo 8 dell’allegato X) Data di decorrenza: 1° gennaio 2005

A TITOLO DELLE INDENNITA CORRELATE ALLE CONDIZIONI DI VITA |

Numero di giorni e periodi | Sede di servizio | Sede di riposo |

9 giorni lavorativi suddivisi al massimo in 3 periodi (ICV > o = 12 punti) | Afghanistan | Bruxelles (Belgio) |

Bangladesh | Phuket (Thailandia) |

Liberia | Dakar (Senegal) |

Papua Nuova Guinea | Darwin (Australia) |

Repubblica centrafricana | Libreville (Gabon) |

Sierra Leone | Dakar (Senegal) |

Sudan | Mombasa (Kenya) |

Ciad | Dakar (Senegal) |

6 giorni lavorativi suddivisi al massimo in 2 periodi (ICV = 11 punti) | Angola | Windhoek (Namibia) |

Armenia | Vienna (Austria) |

Burundi | Mombasa (Kenya) |

Congo | Libreville (Gabon) |

Georgia | Vienna (Austria) |

Guinea | Dakar (Senegal) |

Mauritania | Casablanca (Marocco) |

Niger | Libreville (Gabon) |

Pakistan | Delhi (India) |

Repubblica democratica del Congo | Libreville (Gabon) |

3 giorni lavorativi in una sola volta (ICV = 10 punti) | Camerun | Mombasa (Kenya) |

Costa d’Avorio | Dakar (Senegal) |

Guinea Bissau | Dakar (Senegal) |

Guyana | Caienna (Guyana francese) |

Haiti | Santo Domingo (Repubblica dominicana) |

Isole Salomone | Brisbane (Australia) |

Kazakistan | Francoforte (Germania) |

Kirghizistan | Francoforte (Germania) |

Laos | Phuket (Thailandia) |

Nigeria | Libreville (Gabon) |

Ruanda | Mombasa (Kenya) |

Tagikistan | Francoforte (Germania) |

Togo | Libreville (Gabon) |

Yemen | Dubai (Emirati arabi uniti) |

A MOTIVO DI UNO STATO DI CRISI NEL 2004 |

Numero di giorni e periodi | Sede di servizio | Sede di riposo |

9 giorni lavorativi suddivisi al massimo in 3 periodi | Serbia e Montenegro (Pristina) (ICV = 8 punti, Crisi = 12 mesi nel 2004) | Vienna (Austria) |

3 giorni lavorativi in una sola volta | Arabia Saudita (ICV = 7 punti, Crisi = 5,5 mesi nel 2004) | Dubai (Emirati arabi uniti) |

ALLEGATO II

ELENCO DELLE SEDI DI SERVIZIO E DEI TASSI D’INDENNITÀ CORRELATI ALLE CONDIZIONI DI VITA (Articolo 10 dell’allegato X) Data di decorrenza: 1º gennaio 2005

40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | Nessuna indennità |

Afghanistan | Angola | Albania | Arabia Saudita | Ex Repubblica iugoslava di Macedonia | Sudafrica | Australia | Canada |

Bangladesh | Armenia | Algeria | Benin | Bosnia Erzegovina | Argentina | Barbados | Stati Uniti (New York) |

Liberia | Burundi | Burkina Faso | Bolivia | Bulgaria | Botswana | Brasile | Stati Uniti (Washington) |

Papua Nuova Guinea | Camerun | Cambogia | Capo Verde | Corea del Sud | Cile | Croazia | Norvegia |

Repubblica centrafricana | Congo | Gibuti | Cina (Pechino) | Cuba | Cina (Hong Kong) | Marocco | Svizzera |

Sierra Leone | Costa d’Avorio | Etiopia | Cisgiordania e Gaza | Gabon | Costa Rica | Maurizio |

Sudan | Georgia | India | Colombia | Israele | El Salvador | Namibia |

Ciad | Guinea | Indonesia | Egitto | Giamaica | Honduras | Nuova Zelanda |

Guinea Bissau | Mali | Ecuador | Lesotho | Giappone (Tokyo) | Repubblica dominicana |

Guyana | Mozambico | Eritrea | Malaysia | Giordania | Trinidad e Tobago |

Haiti | Nepal | Gambia | Messico | Libano | Tunisia |

Isole Salomone | Serbia e Montenegro (Pristina) | Ghana | Serbia e Montenegro (Belgrado) | Nuova Caledonia | Uruguay |

Kazakistan | Sri Lanka | Guatemala | Swaziland | Paraguay |

Kirghizistan | Tanzania | Figi | Siria | Romania |

Laos | Vietnam | Giappone (Naka) | Thailandia | Senegal |

Mauritania | Zambia | Kenya | Vanuatu | Singapore |

Niger | Madagascar | Zimbabwe | Taiwan |

Nigeria | Malawi | Turchia |

Pakistan | Nicaragua |

Repubblica democratica del Congo | Uganda |

Ruanda | Perù |

Tagikistan | Filippine |

Togo | Russia |

Yemen | Suriname |

Ucraina |

Venezuela |

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SEDI DI SERVIZIO E DEI TASSI D’INDENNITÀ CORRELATI ALLE CONDIZIONI DI VITA (Articolo 10 dell’allegato X) Data di decorrenza: 1º luglio 2005

40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | Nessuna indennità |

Afghanistan | Angola | Algeria | Arabia Saudita | Sudafrica * | Argentina | Barbados | Australia * |

Bangladesh | Armenia | Albania | Benin | Ex Repubblica iugoslava di Macedonia | Botswana | Brasile | Canada |

Liberia | Burundi | Burkina Faso | Bolivia | Bosnia Erzegovina | Bulgaria * | Marocco | Croazia * |

Papua Nuova Guinea | Camerun | Cambogia | Capo Verde | Corea del Sud | Cile | Maurizio | Stati Uniti (New York) |

Repubblica centrafricana | Congo | Gibuti | Cina (Pechino) | Cuba | Cina (Hong Kong) | Namibia | Stati Uniti (Washington) |

Sierra Leone | Costa d’Avorio | Etiopia | Cisgiordania e Gaza | Gabon | Costa Rica | Repubblica dominicana | Norvegia |

Sudan | Georgia | India | Colombia | Israele | El Salvador | Trinidad e Tobago | Nuova Zelanda * |

Ciad | Guinea | Indonesia | Egitto | Giamaica | Honduras | Tunisia | Svizzera |

Guinea Bissau | Mali | Ecuador | Lesotho | Giappone (Tokyo) | Uruguay |

Guyana | Mozambico | Eritrea | Malaysia | Giordania |

Haiti | Nepal | Gambia | Messico | Libano |

Isole Salomone | Serbia e Montenegro (Pristina) | Ghana | Serbia e Montenegro (Belgrado) | Nuova Caledonia |

Kazakistan (Alma Ata) | Sri Lanka | Guatemala | Swaziland | Paraguay |

Kirghizistan | Tanzania | Figi | Siria | Romania |

Laos | Vietnam | Giappone (Naka) | Thailandia | Senegal |

Mauritania | Zambia | Kenya | Vanuatu | Singapore |

Niger | Madagascar | Zimbabwe | Taiwan |

Nigeria | Malawi | Turchia |

Pakistan | Nicaragua |

Repubblica democratica del Congo | Uganda |

Ruanda | Perù |

Tagikistan | Filippine |

Togo | Russia |

Yemen | Suriname |

Ucraina |

Venezuela |

* Alcuni funzionari che continuano a prestare servizio nei nuovi Stati membri dopo l’adesione beneficeranno dell’ICV fissata prima dell’adesione durante un periodo transitorio non superiore a 15 mesi a decorrere dal 1º maggio 2004.

[1] I posti di funzionario/agente temporaneo presso le delegazioni comprendono: a) la dotazione ufficiale del Servizio esterno (984 posti al 31.12.2004); b) i prestiti per azioni specifiche e mirate; c) i posti messi a disposizione dalle direzioni generali non appartenenti al gruppo RELEX. Tali posti continuano a figurare nella tabella dell’organico della DG di appartenenza ma vengono finanziati interamente o in parte mediante il bilancio del Servizio esterno.

[2] GU L 59 del 1.3.2006, pag. 1.

[3] GU L 190 del 22.7.2005, pag. 29.

[4] GU L 21 del 25.1.2006, pag. 17.

[5] Sulla base di 121 risposte ricevute dalle delegazioni.

[6] Sulla base di 121 risposte ricevute dalle delegazioni.

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