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Document 52006XC0802(04)

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

GU C 180 del 2.8.2006, p. 90–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

2.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/90


Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India

(2006/C 180/06)

La Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»). L'ambito del riesame è limitato alle sovvenzioni con riguardo a un unico produttore esportatore, l'impresa Jindal Poly Films Limited.

1.   Prodotto

I prodotti oggetto del riesame sono fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India, dichiarati di norma con i codici NC ex 3920 62 19 ed ex 3920 62 90. Detti codici NC vengono forniti a titolo puramente indicativo.

2.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sulle importazioni di fogli di PET della Jindal Poly Films Limited consistono in un dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 367/2006 del Consiglio (2) sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India.

3.   Motivazione del riesame

La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti a farle ritenere che le circostanze relative alle sovvenzioni che hanno determinato l'istituzione delle misure siano mutate e che tale evoluzione abbia carattere permanente.

Dalle informazioni di cui dispone la Commissione emerge che la misura attualmente applicabile alle importazioni dalla Jindal Poly Films Limited del prodotto oggetto di riesame non è più sufficiente, al livello attuale, per controbilanciare le sovvenzioni all'origine del pregiudizio. Esistono elementi sufficienti a comprovare che l'importo delle sovvenzioni è aumentato ben oltre l'aliquota del dazio attualmente applicabile per i prodotti della Jindal Poly Films Limited.

In particolare la Jindal Poly Films Limited sembra beneficiare di numerose sovvenzioni concesse dal governo indiano e di altri sussidi regionali. Le sovvenzioni consistono in regimi di aiuti a favore di industrie ubicate in aree economiche particolari/unità orientate all'esportazione, nel sistema di credito sui dazi d'importazione, nel sistema di licenze preliminari (advance licenses — advance release orders scheme), nel sistema di promozione delle esportazioni di beni strumentali, nel regime d'incentivi del governo del Maharashtra, nel regime di credito all'esportazione e in un'esenzione dall'imposta sul reddito.

I regimi di aiuti di cui sopra equivalgono a sovvenzioni in quanto implicano un contributo finanziario da parte del governo indiano o di altre amministrazioni regionali e si traducono in un beneficio a favore della Jindal Poly Films Limited; inoltre esse si inseriscono sulla scia delle sovvenzioni compensabili, causa di pregiudizio, concesse a tale impresa. Tali sovvenzioni sarebbero specifiche e compensabili perché condizionate all'andamento delle esportazioni o per altri motivi.

Alla luce di quanto precede, la Commissione considera che, per quanto concerne le sovvenzioni alla Jindal Poly Films Limited, sussistono a prima vista elementi di prova sufficienti a far ritenere che le circostanze riguardo alle sovvenzioni siano cambiate in modo significativo e che, pertanto, le misure debbano essere riesaminate.

4.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di propria iniziativa di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia un riesame ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base.

Se si stabilisce che le misure in vigore sulle importazioni di fogli di PET prodotti dall'impresa Jindal Poly Films Limited debbano essere modificate, si dovrebbe anche determinare la misura della modifica dell'aliquota del dazio applicabile alle importazioni di fogli prodotti da tutte le altre società, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 367/2006.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni giudicate necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alla Jindal Poly Films Limited e alle autorità indiane. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 5, lettera a), del presente avviso.

b)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al paragrafo 5, lettera a), del presente avviso.

Inoltre, la Commissione può procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La domanda deve essere presentata entro il termine di cui al punto 5, lettera b), del presente avviso.

5.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

b)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

6.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (3) e, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione B

Ufficio: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05

7.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, sulla base dei dati disponibili, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e di conseguenza, in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base, le conclusioni si basano sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per tale parte di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.


(1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15.

(3)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1) e all'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.


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